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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 977 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti FEROLDI LUCA e INVERARDI PAOLO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da nota scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 19.04.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000894561, con la quale le veniva intimato, nella sua qualità di legale rappresentante della società Cilindri Oleodinamici B.P. di GH K. & C. S.n.c. (dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia con sentenza del 14.11.2017), il pagamento della sanzione amministrativa di € 7.057,50 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2016 come da atto di accertamento n. .1500.14/03/2018.0091774 CP_1 asseritamente notificato in data 14.3.2018. A sostegno eccepiva: a) l'omessa notifica dell'atto di accertamento sopra richiamato;
b) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito previdenziale.
Formulava quindi le seguenti conclusioni: In via preliminare a) sospendere, per i motivi di cui in narrativa, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-000894561 relativa ad atto di accertamento n. 1500.14/03/2018.0091774 del 14.3.2018 riferito all'anno 2016. In via CP_1 principale di a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e portati dall'ordinanza di ingiunzione n. OI-000894561 relativa ad atto di accertamento n. 1500.14/03/2018.0091774 del 14.3.2018 riferito all'anno 2016 e per l'effetto CP_1 dichiarare l'annullamento/nullità/illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-000894561 relativa ad atto di accertamento n. 1500.14/03/2018.0091774 del 14.3.2018 riferito all'anno CP_1
2016. In via subordinata a) accertare e dichiarare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte. In ogni caso, condannare i convenuti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori>.
2. Si costituiva esponendo: CP_1
a) che la società Cilindri Oleodinamici BR di GH K. & C. S.n.c. di cui la ricorrente era stata legale rappresentante non versava le quote a carico dei lavoratori trattenute dal febbraio 2016 al novembre 2016;
b) che ingiungeva il pagamento di suddette somme con ava 322 2016 00058875 37 000 del 09 CP_1
dicembre 2016 [periodo 02.2016 – 9.2016] e con ava 322 2017 00005418 38 000 del 08 luglio 2017
[periodo 10.2016 -11.2016], tutti rimasti inevasi;
c) che con atto di accertamento con numero di protocollo 14/03/2018
.1500.14/03/2018.0091774, regolarmente notificato in data 20.03.2018, con riferimento a tali CP_1 omissioni, le veniva contestata la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8., con l'avvertimento che non sarebbe stata soggetta alla sanzione amministrativa prevista dalla citata normativa nel caso in cui avesse provveduto al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento;
d) che la ricorrente aveva omesso il versamento dei crediti ingiunti nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, sicché veniva emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
2 Sulla scorta di tali premesse in fatto, eccepiva: a) la tardività dell'opposizione non essendo stato rispettato il termine di 30 giorni di cui all'art 6 Decreto legislativo del 01/09/2011; b) la sussistenza del credito contributivo in quanto la prescrizione era stata interrotta con la notifica degli ava avvenuta fra dicembre 2016 e luglio 2017, oltre che con l'atto di accertamento regolarmente notificato il data 20.03.2018, mentre l'ordinanza ingiunzione era stata notificata (in data
20.03.2024) entro il quinquennio tenuto conto della sospensione dei termini prescrizioni disposta dalla normativa emergenziale durante il periodo pandemico.
Chiedeva quindi, chiedendo, previa revoca del provvedimento di sospensione dell'ordinanza impugnata di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto tardivamente;
ovvero respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
3. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va rilevata la fondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso, volta che l'ordinanza opposta è stata pacificamente notificata a mezzo posta con lettera raccomandata ricevuta in data 25.01.2024 (cfr. doc.6 memoria, cartolina di ricevimento firmata dal destinatario
) e non già in data 19.03.2024 come sostenuto dalla mentre il ricorso è stato Parte_1 Pt_1 depositato in data 19.04.2024 ben oltre quindi il termine di decadenza di 30 giorni di cui all'art. 6
D. Lgs. n.150 del 1.09.2011.
Ciò posto, in ogni caso, non può ritenersi che alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta il credito contributivo (relativo all'anno 2016) da cui ha avuto origine la contestazione dell'illecito amministrativo e la conseguente applicazione della sanzione fosse ormai prescritto.
Ed infatti ha dato prova dell'avvenuta recezione da parte della ricorrente degli ava nn. 322 CP_1
2016 00058875 37 000 e 322 2017 00005418 38 000, notificati rispettivamente via pec in data 14 dicembre 2016 e 20 luglio 2017 (docc. 3 e 4 memoria), seguiti dalla notifica a mezzo posta dell'atto di accertamento .1500.14/03/2018.0091774, in data 20.03.2018 (doc. 5), sicché, alcun termine CP_1 prescrizionale risulta decorso né prima della notifica dell'atto di accertamento, né successivamente, posto che, tenuto conto della sospensione del termine di tre mesi previsto per il versamento delle quote omesse (art. 2 comma 1 quater D.L. 12 settembre 1983 n.463) e della sospensione disposta per l'emergenza COVID dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ai sensi dell'art. 37 comma 2 DL n. 18/2020 e dal 31.12.2020 al 30.6.2021, ai sensi dell'art. 11 DL n. 183/2020 (totale 311 giorni), il termine sarebbe spirato in data 26.04.2024 mentre l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata in data
25.01.2024.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
3
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 850,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 02.04.2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti FEROLDI LUCA e INVERARDI PAOLO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da nota scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 19.04.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000894561, con la quale le veniva intimato, nella sua qualità di legale rappresentante della società Cilindri Oleodinamici B.P. di GH K. & C. S.n.c. (dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia con sentenza del 14.11.2017), il pagamento della sanzione amministrativa di € 7.057,50 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2016 come da atto di accertamento n. .1500.14/03/2018.0091774 CP_1 asseritamente notificato in data 14.3.2018. A sostegno eccepiva: a) l'omessa notifica dell'atto di accertamento sopra richiamato;
b) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito previdenziale.
Formulava quindi le seguenti conclusioni: In via preliminare a) sospendere, per i motivi di cui in narrativa, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-000894561 relativa ad atto di accertamento n. 1500.14/03/2018.0091774 del 14.3.2018 riferito all'anno 2016. In via CP_1 principale di a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e portati dall'ordinanza di ingiunzione n. OI-000894561 relativa ad atto di accertamento n. 1500.14/03/2018.0091774 del 14.3.2018 riferito all'anno 2016 e per l'effetto CP_1 dichiarare l'annullamento/nullità/illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-000894561 relativa ad atto di accertamento n. 1500.14/03/2018.0091774 del 14.3.2018 riferito all'anno CP_1
2016. In via subordinata a) accertare e dichiarare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte. In ogni caso, condannare i convenuti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori>.
2. Si costituiva esponendo: CP_1
a) che la società Cilindri Oleodinamici BR di GH K. & C. S.n.c. di cui la ricorrente era stata legale rappresentante non versava le quote a carico dei lavoratori trattenute dal febbraio 2016 al novembre 2016;
b) che ingiungeva il pagamento di suddette somme con ava 322 2016 00058875 37 000 del 09 CP_1
dicembre 2016 [periodo 02.2016 – 9.2016] e con ava 322 2017 00005418 38 000 del 08 luglio 2017
[periodo 10.2016 -11.2016], tutti rimasti inevasi;
c) che con atto di accertamento con numero di protocollo 14/03/2018
.1500.14/03/2018.0091774, regolarmente notificato in data 20.03.2018, con riferimento a tali CP_1 omissioni, le veniva contestata la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8., con l'avvertimento che non sarebbe stata soggetta alla sanzione amministrativa prevista dalla citata normativa nel caso in cui avesse provveduto al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento;
d) che la ricorrente aveva omesso il versamento dei crediti ingiunti nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, sicché veniva emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
2 Sulla scorta di tali premesse in fatto, eccepiva: a) la tardività dell'opposizione non essendo stato rispettato il termine di 30 giorni di cui all'art 6 Decreto legislativo del 01/09/2011; b) la sussistenza del credito contributivo in quanto la prescrizione era stata interrotta con la notifica degli ava avvenuta fra dicembre 2016 e luglio 2017, oltre che con l'atto di accertamento regolarmente notificato il data 20.03.2018, mentre l'ordinanza ingiunzione era stata notificata (in data
20.03.2024) entro il quinquennio tenuto conto della sospensione dei termini prescrizioni disposta dalla normativa emergenziale durante il periodo pandemico.
Chiedeva quindi, chiedendo, previa revoca del provvedimento di sospensione dell'ordinanza impugnata di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto tardivamente;
ovvero respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
3. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va rilevata la fondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso, volta che l'ordinanza opposta è stata pacificamente notificata a mezzo posta con lettera raccomandata ricevuta in data 25.01.2024 (cfr. doc.6 memoria, cartolina di ricevimento firmata dal destinatario
) e non già in data 19.03.2024 come sostenuto dalla mentre il ricorso è stato Parte_1 Pt_1 depositato in data 19.04.2024 ben oltre quindi il termine di decadenza di 30 giorni di cui all'art. 6
D. Lgs. n.150 del 1.09.2011.
Ciò posto, in ogni caso, non può ritenersi che alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta il credito contributivo (relativo all'anno 2016) da cui ha avuto origine la contestazione dell'illecito amministrativo e la conseguente applicazione della sanzione fosse ormai prescritto.
Ed infatti ha dato prova dell'avvenuta recezione da parte della ricorrente degli ava nn. 322 CP_1
2016 00058875 37 000 e 322 2017 00005418 38 000, notificati rispettivamente via pec in data 14 dicembre 2016 e 20 luglio 2017 (docc. 3 e 4 memoria), seguiti dalla notifica a mezzo posta dell'atto di accertamento .1500.14/03/2018.0091774, in data 20.03.2018 (doc. 5), sicché, alcun termine CP_1 prescrizionale risulta decorso né prima della notifica dell'atto di accertamento, né successivamente, posto che, tenuto conto della sospensione del termine di tre mesi previsto per il versamento delle quote omesse (art. 2 comma 1 quater D.L. 12 settembre 1983 n.463) e della sospensione disposta per l'emergenza COVID dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ai sensi dell'art. 37 comma 2 DL n. 18/2020 e dal 31.12.2020 al 30.6.2021, ai sensi dell'art. 11 DL n. 183/2020 (totale 311 giorni), il termine sarebbe spirato in data 26.04.2024 mentre l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata in data
25.01.2024.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
3
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 850,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 02.04.2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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