Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9889/2024 R.G., vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosalia Ganci, rappresentante e difensore;
ricorrente e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Rosaria Pisciotta, rappresentante e difensore resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: concordate, come da verbale di udienza del 29/5/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3/8/2024, , premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con il 12/9/2020 a Palermo, in Controparte_1
costanza del quale è nata la figlia il 18/9/2021, ha chiesto: la pronuncia della Per_1 separazione personale dei coniugi;
l'affidamento esclusivo della figlia minore e la regolamentazione graduale del diritto di visita paterno;
l'obbligo a carico di
[...]
di corrisponderle un assegno di € 700,00 mensili a titolo di contributo al CP_1
1
l'attribuzione della totalità dell'assegno unico in proprio favore. Con il medesimo ricorso ha avanzato, altresì, domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alle domande di separazione e divorzio, ma contestando il ricorso quanto al resto e chiedendo: l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'obbligo a suo carico di corrispondere a un assegno di Parte_1
€ 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa;
l'attribuzione della totalità dell'assegno unico alla ricorrente.
Con nota del 23/5/2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio.
All'udienza del 29 maggio 2025 le parti hanno insistito per la pronuncia della separazione alle condizioni dell'accordo depositato in atti (cfr. all. 1 al deposito telematico del 23/5/2025), di seguito integralmente trasposte:
“Art. 1
I coniugi rimarranno liberi di fissare la propria residenza o domicilio ove meglio riterranno opportuno e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, restando esonerati dall'obbligo della coabitazione e dell'assistenza, impegnandosi a non interferire l'uno nella vita privata dell'altra e viceversa. La IG.ra continuerà ad abitare, unitamente alla figlia Parte_1 minore, presso l'immobile sito in Palermo Via Sciuti n. 103, da Ella condotto in locazione da data successiva alla separazione di fatto;
Art. 2
La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, in modalità condivisa, con Persona_2 domicilio e collocazione prevalente presso la madre. I genitori condivideranno le scelte di maggior interesse per la figlia come l'educazione, la salute, l'istruzione, lo sport. Pertanto, ciascun genitore si impegna a cooperare all'educazione ed alla formazione del minore, facendosi reciproco obbligo di non compromettere l'affetto e la stima verso l'altro.
È espressamente pattuito che per le questioni ordinarie ciascuno potrà decidere secondo il tempo di permanenza della minore presso di sé.
Il IG. si impegna a collaborare e a partecipare attivamente per le questioni di Controparte_1 natura pratica e burocratica che richiedano il congiunto esercizio della responsabilità genitoriale, 2 ma autorizza la IGnora ad espletare in autonomia e quale genitore collocatario Parte_1 tutti gli adempimenti burocratici relativi alla minore conferendole potere di firma per le questioni di natura gestionale, (a titolo esemplificativo, autorizzazione a gite scolastiche, richieste di iscrizioni scolastiche e/o attività extrascolastiche, attività ricreative ect.) che non comportino spese complessivamente superiori ad euro 100,00, previa comunicazione al medesimo che sarà libero di esprimere tempestivamente, e comunque non oltre le 24 h dalla richiesta il proprio dissenso per le suddette, mentre le restanti saranno regolate dalle norme generali in materia di esercizio delle responsabilità genitoriale, nonché nelle modalità definite dal Protocollo in materia di spese extra- assegno che le parti, come di seguito, adottano.
Ancora, si specifica che, per quanto attiene la formazione scolastica, la minore frequenta attualmente la scuola dell'infanzia con orario prolungato fino alle 15.45 e incluso di servizio mensa a pagamento.
In ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, è stabilito che il padre, salvo diverso accordo più estensivo che resta nella facoltà delle parti tenuto conto delle rispettive eIGenze, anche lavorative, nonché compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, incontrerà la bambina due giorni infrasettimanali nelle seguenti modalità: ogni mercoledì dall'uscita di scuola (ore 15.45) fino al dopo cena, una settimana, mentre la settimana successiva fino all'indomani mattina, con pernottamento, e sarà il IG. che si occuperà di CP_1 accompagnare la bambina a scuola il giovedì mattina ogni due settimane. In questo modo Per_1 farà a settimane alterne anche un pernottamento infrasettimanale con il padre.
Altresì, un ulteriore giorno a settimana sarà il padre ad occuparsi di prelevare la bambina all'uscita della scuola (nell'orario compreso tra le 15.00 e non oltre le ore 15.45, quale orario consueto di uscita), occupandosi di accompagnarla al domicilio materno alle ore 16.00; il giorno verrà individuato coordinandosi tempestivamente con la madre in base alle reciproche eIGenze.
Ancora, trascorrerà con i genitori un week-end ciascuno e secondo il regime Per_1 dell'alternanza; nei fine settimana di spettanza paterna, il IG. si recherà a prendere la CP_1 figlia il sabato mattina presso il domicilio materno, dove la riaccompagnerà la domenica sera. È fatta salva per le parti, in caso di improrogabili impegni (a titolo esemplificativo feste di compleanno, gite, attività scolastiche o ragioni di lavoro), modificare le giornate di visita dandosene reciproca comunicazione e garantendo sempre il diritto-dovere di frequentazione come concordato.
Le vacanze estive, da concordarsi entro il 15 giugno di ciascun anno, saranno di una settimana con ciascun genitore per l'anno 2025 e di due settimane (una a luglio ed una ad agosto, con la
3 precisazione che ciascuna settimana potrà anche essere frazionata nell'arco del mese di riferimento) con ciascun genitore dall'estate dell'anno 2026 in poi. Il genitore durante il periodo di vacanza si farà obbligo di comunicare previamente all'altro il luogo nel quale si trova la minore e garantire a quest'ultimo almeno una videochiamata al giorno, considerata la sospensione del regolare schema di visita. In relazione all'anno corrente, i genitori stabiliscono sin d'ora che trascorrerà con Per_1 la madre dal 9 al 17 agosto presso San Vito Lo Capo mentre con il padre dal giorno 11 al 18 luglio presso Tindari e Palermo o altra località da comunicarsi. Le festività civili e religiose, come da calendario, seguiranno il criterio dell'alternanza e saranno concordate secondo accordi stretti tra le parti.
Relativamente ai mesi di luglio-agosto è previsto che, nell'ipotesi in cui la IG.ra Parte_1 dovesse trasferirsi in eventuale località di villeggiatura, il regime di visita si modificherà come segue: nei week end alternati che la bimba trascorrerà col padre, questo potrà prelevarla presso il luogo di domicilio temporaneo il venerdì mattina e tenerla con sé fino alla domenica sera dopo cena, riaccompagnandola presso lo stesso luogo di villeggiatura, intendendosi il venerdì sostitutivo del diritto di visita infrasettimanale, come sopra concordato per il periodo scolastico;
nelle settimane in cui la bambina trascorrerà con la madre il week end, il padre potrà tenerla con sé un giorno intero infrasettimanale, da concordarsi di settimana in settimana in base alle eIGenze e sempre da intendersi sostitutivo del calendario ordinario stabilito, prelevandola la mattina presso il luogo di villeggiatura dove la riaccompagnerà la sera dopo cena.
È inteso che la superiore eccezione si applicherà solo ed esclusivamente nel caso di trasferimento temporaneo della IG.ra in eventuale luogo di villeggiatura per i mesi di luglio- Parte_1 agosto e, quindi, qualora ciò non avvenga varrà l'ordinario diritto di visita come calendato per il periodo scolastico;
Art. 3
Il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1 Persona_2 versando mensilmente alla Sig.ra entro giorno 5 di ogni mese da corrispondere Parte_1 in via anticipata, un importo pari ad € 500,00 (cinquecento/00=) che è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Entrambi i genitori condivideranno al 50% le spese straordinarie secondo le indicazioni del
“Protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli” redatto dall'Osservatorio per la
Giustizia Civile, Distretto di Palermo, Sottogruppo Famiglia, del 02/07/2019 (prot. Uscita
Ministero della Giustizia del 03/07/2019), che di seguito si riporta anche per il regime di
4 concertazione e operatività del “silenzio assenso dell'altro genitore” e che, dunque, si trascrive:
“Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, previa esibizione della documentazione attestante il pagamento di dette spese: le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private quando non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
b) spese relative ad imposta di bollo, r.c. per messo della prole (motociclo, autovettura), laddove acquistato con consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano:
- le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da privati;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
(nel caso si dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza;
- le spese extra- scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione ( lingue straniere, disegno, tecnologia ecc.) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola); c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli
5 presso scuola-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimento per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SILENZIO – ASSENSO SU SPESE EXTRA-ASSEGNO SANITARIE
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie di carattere sanitari, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onore dell'altro genitore di comunicare entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e dunque rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.”
È convenuto che le spese straordinarie di baby-sitter e mensa scolastica, ora presenti nell'organizzazione familiare, non saranno oggetto di ripartizione al 50%, ma verranno corrisposte in via esclusiva ed integrale dalla IG.ra nella misura allo stato Parte_1 prevista (€ 460,00= per baby-sitter ed € 140,00= per mensa). Qualora, per intervenute mutate eIGenze, dette spese straordinarie saranno per importi maggiori, se previamente accordati tra le parti, la differenza risultante verrà ripartita al 50%;
Art. 4
È espressamente convenuto tra le parti che l'Assegno Unico Universale erogato dall' verrà CP_2 percepito ed incassato nella misura del 100% dalla IG.ra , collocataria della figlia Parte_1 minore, tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza della figlia presso la dimora materna. Si precisa che il IG. nulla avrà a che pretendere per tale titolo e si obbliga, qualora Controparte_1
6 fosse necessario, a prestare a favore della moglie ogni dichiarazione e/o assenso e/o autorizzazione per agevolare l'erogazione alla medesima dall' dell'A.U.U. nella misura e nell'entità integrale CP_2 del 100% prevista e spettante;
Art. 5
I coniugi reciprocamente rinunciano al proprio mantenimento dandosi atto della rispettiva indipendenza economica e dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti in quanto percettori di rispettivi redditi da lavoro;
Art. 6
I coniugi in materia di passaporto rinviano espressamente a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto- legge n. 69/2023;
Art.7
I coniugi dichiarano di approvare e far proprie tutte le condizioni e i patti sopra enunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto;
”.
Pertanto, sulla base di quanto concordemente chiesto dalle parti, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Ciò posto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Tra l'altro, i coniugi hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 23/5/2025, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
3. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, ex art. 473 bis.49 c.p.c.
4. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 12/9/2020 tra nata a [...]
Palermo il 21/5/1986, e nato a [...] il [...], trascritto Controparte_1
7 negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 108, parte II, serie A, anno 2020, alle condizioni concordate dalle parti e integralmente riportate in parte motiva;
2) dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
3) riserva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
4) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 108, p. II, serie A, dell'anno 2020).
Palermo, camera di conIGlio del 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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