TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2238/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai Sigg.: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2238 del Registro Generale Contenzioso 2021 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.08.1954, elettivamente domiciliato in Polistena (RC), via Trieste n. 52 presso lo studio dell'Avv.
Arcangelo Guerrisi che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-ricorrente – contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Bruno Buozzi, 4 presso lo studio degli avvocati Natale Polimeni e Cinzia Coluccio che la rappresentano e difendono per procura in atti;
-resistente-
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni delle parti: come precisate nel verbale d'udienza del 28.06.2024.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 30.12.2021, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario nel Comune di Vibo Valentia (VV), in data 02.01.1993, con EG
matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 1993 - CP_1
Atto Numero 3 – Parte II - Serie A;
precisava che dall'unione coniugale erano nati due figli,
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) e che il Per_1 Per_2 rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato tanto che il 5.11.2015 aveva depositato ricorso per la separazione personale ed il Tribunale di Palmi, con sentenza 470/2020 del 20.07.2020, aveva così deciso: “ dichiara la separazione personale dei coniugi (nato a [...]
Delianuova il 12.8.1954) e (nata a [...] il [...]), in data Controparte_1
02.01.1993; rigetta la domanda di addebito della separazione personale formulata da entrambe le parti;
dispone che corrisponda a , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, la somma pari a € 400,00, a tiolo di contributo economico al mantenimento dei figli
e , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti che convivono con il Per_1 Per_2
padre, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non rimborsate dal SSN, per esigenze di studio e/o formazione al lavoro, compresi testi scolastici), preventivamente concordate
o urgenti;
rigetta la domanda della EG di assegnazione della casa familiare;
dichiara non luogo a provvedere sulle domande relative all'affidamento e alla regolamentazione dei rapporti genitori-figli attesa la maggiore età conseguita dal figlio in corso di causa”. Considerato il Per_2
tempo passato e la mancata ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni della separazione personale contenute nella sentenza n. 470/2020 R.S., essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti e non avendo reciprocamente titolo alcuno per eventuale assegno divorzile.
La resistente con memoria difensiva, depositata il 05.02.2022, aderiva alla Controparte_1
richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava la richiesta di controparte di conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione. Evidenziava che non vi erano più i presupposti affinchè i figli maggiorenni percepissero un contributo al mantenimento: infatti, del figlio non era a conoscenza se collaborasse ancora presso la farmacia del padre, Per_1 mentre dell'altro figlio nulla sapeva circa l'evoluzione del suo percorso universitario, anzi dubitando anche della sua iscrizione in quanto mai provata in sede di separazione. Pertanto, chiedeva al Tribunale di non disporre alcun assegno di mantenimento o, in via subordinata, di ridurlo nella misura di € 200,00 solo per il mantenimento del figlio . Inoltre, EG Persona_3
contestava la ripartizione delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella CP_1
misura del 50%, in quanto il ricorrente presentava una maggior capacità reddituale rispetto alla
EG e, pertanto, poteva addossarsi interamente le suddette spese considerando che queste non erano mai state concordate con l'altro genitore, ma prese solo sulla base delle possibilità economiche del . Esemplare a proposito l'avvenuta conoscenza dell'iscrizione del figlio Pt_1 all'Università di Siena solo a seguito alla notifica di un atto di precetto, decisione che se Per_2 fosse stata concordata avrebbe visto l'opposizione della madre relativamente ad una sede fuori regione preferendo, per ragioni economiche, un' Università più vicina.
In conclusione, la resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il
02.01.1993 in Vibo Valentia e trascritto nei registri dello Stato civile al n. 3/1993 Serie A Parte II, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del di Vibo Valentia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. rigettare la richiesta di controparte che lo scioglimento del matrimonio avvenga alle stesse condizioni della separazione personale contenute nella sentenza n. 470/2020;
3. dichiarare che lo scioglimento del matrimonio avvenga a condizioni differenti da quelle pregresse di separazione, e precisamente:
- non determinare alcun assegno a carico della sig.ra EG per il mantenimento dei figli maggiorenni per insussistenza dei presupposti o, in via subordinata, ridurre l'attuale assegno di mantenimento di euro 400,00 alla somma di euro 200,00, accertando e confermando solo la somma riconosciuta in sede di separazione a titolo di contributo mensile mantenimento figlio GI
; Persona_3
- disporre a carico solo del dott. le spese straordinarie dei figli Parte_1 Per_1
e , maggiorenni e conviventi con lui o, in via subordinata, disporre che le suddette spese Per_2
vengano sopportate dal dott. nella misura del 70%, data la maggiore Parte_1
capienza economica del medesimo, e dalla sig.ra nella misura del 30%, Controparte_1
preventivamente concordate dai medesimi;
- disporre a carico esclusivo del dott. le spese straordinarie per esigenze di studio e/o Pt_1
formazione lavoro mai comunicate preventivamente, mai preventivamente assentite dalla sig.ra
EG su richiesta espressa di parere e mai preventivamente concordate dalla medesima.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.”
Al'udienza del 15.02.2022 i coniugi comparivano dinanzi alla Presidente del Tribunale, insistendo nelle domande avanzate negli atti introduttivi. Quindi, fallito il tentativo di conciliazione, la
Presidente, non essendo necessario assumere in via provvisoria alcun provvedimento urgente – fermo restando nelle more il regolamento stabilito in sede di separazione giudiziale – nominava il
G.I. davanti al quale rinviava la causa per comparizione e trattazione, assegnando alle parti i termini ai sensi dell'art. 4 comma 10 della L. 898/1970.
Nella memoria integrativa, depositata il 15.03.2022, il ricorrente ribadiva Parte_1
che la misura del contributo stabilita nella sentenza di separazione appariva giusta ed equa e che i figli maggiorenni non erano autosufficienti economicamente. In particolare, il primogenito,
essendo affetto da ritardo cognitivo, con disturbi del comportamento, da anni era Per_1
sottoposto a trattamenti terapeutici e non aveva potuto nemmeno conseguire il diploma di scuola superiore, ma solo un attestato di credito formativo;
mentre il secondogenito, risultava Per_2 iscritto all'Università di Siena, non per capriccio, ma perché la facoltà di farmacia era a numero chiuso e le sedi dipendevano dal test preselettivo, disponibilità dei posti e quindi l'accesso non era dovunque libero. Pertanto, entrambi i figli maggiorenni risultavano, senza alcuna colpa, non economicamente autosufficienti integrando così i requisiti individuati dalla Suprema Corte per quanto riguarda il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento. Infine, circa il riparto delle spese straordinarie ribadiva che esse dovevano essere a carico di entrambi i genito ri, avendo già la Guardia di Finanza nel giudizio di separazione appurato che i redditi delle parti in causa sono compatibili con la situazione professionale e familiare di entrambi. Pertanto, insisteva nelle proprie richieste, chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 02/01/1993 in Vibo Valentia, trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile di detto Comune al n. 3 anno 1993 Serie A Parte II, ordinando all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Vibo Valentia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
rigettare ogni avversa eccezione e/o richiesta, anche istruttoria, e confermare le statuizioni economiche contenute nella sentenza di separazione n. 470/2020.
La convenuta nella comparsa di costituzione, ribadiva che, per i figli Controparte_1 maggiorenni bisognava provare che questi si fossero adoperati a reperire un'occupazione e di non aver raggiunto l'autosufficienza economica per fatto a costoro non imputabile. Nel caso di specie, il figlio aveva terminato, ormai da anni, il proprio percorso di studi e doveva essersi Per_1 adoperato per cercare una occupazione, nulla rilevando l'esistenza di un deficit cognitivo, che se poteva rendere problematico il raggiungimento dell'indipendenza economica non escludeva “in radice la “colpa” del mancato recepimento dell'autosufficienza economica” considerata la vigente normativa in materia di “accesso a forme di occupazione lavorativa protetta” per le c.d. “categorie protette”. Per quanto riguardava invece il figlio ai fini della configurazione dei presupposti Per_2
per il mantenimento era fondamentale conoscere se effettivamente risultava iscritto all'Università e il relativo rendimento. Quindi chiedeva: di non disporre alcun assegno a suo carico per il mantenimento dei figli maggiorenni per insussistenza dei presupposti;
in via subordinata, di disporre la riduzione dell'attuale assegno di mantenimento di euro 400,00 alla somma di euro
200,00, accertando e confermando solo la somma riconosciuta in sede di separazione a titolo di contributo mensile per il mantenimento del figlio GI;
in via ulteriormente Persona_3 subordinata, si opponeva a qualsiasi aumento dell'assegno in quanto i suoi redditi non avevano subito alcun incremento. Inoltre dichiarava che i figli le negavano ogni contatto telefonico e qualsiasi incontro personale, nonostante lei continuasse a cercarli e fosse sempre stata una madre amorevole e attenta a prendersi cura dei figli in ogni aspetto. Sulle spese straordinarie insisteva nelle conclusioni riportate nella memoria integrativa depositata per l'udienza presidenziale.
Pertanto, EG concludeva con le seguenti richieste: “1. dichiarare la cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 02.01.1993 in Vibo Valentia
e trascritto nei registri dello Stato civile al n. 3/1993 Serie A Parte II, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del di Vibo Valentia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. rigettare la richiesta di controparte che lo scioglimento del matrimonio avvenga alle stesse condizioni della separazione personale contenute nella sentenza n. 470/2020; 3. dichiarare che lo scioglimento del matrimonio avvenga a condizioni differenti da quelle pregresse di separazione, e precisamente: - non determinare alcun assegno a carico della sig.ra EG per il mantenimento dei figli maggiorenni per insussistenza dei presupposti o, in via subordinata, ridurre l'attuale assegno di mantenimento alla somma di euro 200,00, accertando e confermando solo la somma riconosciuta in sede di separazione a titolo di contributo mensile del mantenimento per il figlio GI;
- disporre a carico del solo dott. le spese Persona_3 Parte_1
straordinarie dei figli e , maggiorenni e conviventi con Lui o, in via subordinata, Per_1 Per_2
disporre che le suddette spese, preventivamente concordate dai medesimi, vengano sopportate dal dott. misura del 70%, data la maggiore capienza economica del Parte_2
medesimo, e dalla sig.ra nella misura del 30%; - disporre a carico esclusivo del Controparte_1
dott. le spese straordinarie per esigenze di studio e/o formazione lavoro mai Pt_1
preventivamente comunicate, mai preventivamente assentite dalla sig.ra EG e mai preventivamente concordate dalla medesima.”
Alla prima udienza del 15.04.2022, fissata innanzi al G.I., le parti chiedevano congiuntamente la decisione sullo status. Pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio che, con sentenza non definitiva n. 603/2022 R.S., pubblicata il 31.05.2022, si pronunciava sullo status ex art. 4 c. 12 della L. n.
898/1970, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva l'integrazione del contraddittorio da parte della resistente Controparte_1
nei confronti dei figli maggiorenni e , rinviando la causa per la Persona_4 Persona_3
comparizione delle parti.
All'udienza dell'11.11.2022, il Giudice dichiarava la contumacia dei terzi chiamati, i figli maggiorenni e , e assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI Persona_4 Persona_3
comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie. Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., il ricorrente evidenziava Parte_1
che era stata formalmente riconosciuta al figlio la totale inabilità al lavoro e la situazione Per_1
di gravità ex art 3 c.3 L. 104/1992, di talchè doveva ritenersi equiparato ai figli minori circa l'an debeatur all'assegno di mantenimento, mentre l'altro figlio era iscritto all'Università dove Per_2
sosteneva regolarmente gli esami;
quanto alle spese straordinarie al 50%, disposte in sentenza, richiamava la giurisprudenza per la quale “le spese universitarie non costituiscono spese straordinarie quando sono il normale proseguimento del percorso di studi dei figli”, insistendo pertanto in tutte le sue richieste.
La resistente , con la memoria ex art 183 c.6 cpc n.1 rilevava che la mancata Controparte_1
costituzione dei figli rendeva irrilevanti le dichiarazioni di controparte sul loro diritto a percepire l'assegno di mantenimento. Quindi insisteva riguardo al figlio per “non determinare Per_1
nessun assegno nei confronti dello stesso per insussistenza dei presupposti. Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere, nel presente giudizio, accertata e dichiarata che il medesimo, oggi, si tr ova nella condizione giuridica di figlio GI equiparato ai figli minori (per come meramente dichiarato dalla controparte), in subordine, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, in conseguenza di quanto di nuovo eccepito e domandato dal ricorrente, di riconoscere e dichiarare in capo alla madre il diritto di visita, mediante la previsione di specifiche modalità di visita periodica” e, in ulteriore subordine, “Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato che il figlio è Per_1
percettore di benefici economici di natura assistenziali e previdenziali (pensioni, assegni, etc.) a carico dello Stato, fermo restando quanto richiesto dalla resistente in via principale con riferimento alle spese straordinarie del medesimo, si chiede, in ulteriore subordine, all'Ill.mo
Giudice adito “di non disporre nessun contributo a titolo di spese straordinarie per il figlio
. Per_1
La resistente proseguiva sottolineando il comportamento omissivo del marito riguardo lo stato di salute del figlio e della situazione universitaria del figlio , ritenendo pertanto che Per_1 Per_2
non le si poteva imporre di sostenere oneri al di sopra delle proprie capacità economiche riguardo spese mai comunicate e concordate preventivamente. Pertanto insisteva in tutte le richieste in atti.
All'udienza del 12.05.2023, dichiarati irrilevanti i mezzi istruttori articolati da entrambe le parti, veniva dato mandato alla Guardia di Finanza di effettuare gli accertamenti reddituali, patrimoniali e finanziari sulle parti.
All'udienza del 10.11.2023, fissata per l'esame della relazione peritale, il ricorrente Parte_1
evidenziava che, alla luce della documentazione reddituale depositata dalla GDF, era da
[...] escludere l'esistenza delle difficoltà economica lamentate da;
pertanto, chiedeva Controparte_1 la decisione con l'accoglimento delle richieste formulate in atti. La resistente contestava quanto dedotto da controparte e chiedeva un rinvio per approfondire la documentazione depositata dalla
GDF in quanto non corrispondente alla realtà, essendoci dei conti con dei saldi non corrispondenti a quelli riportati nella relazione dell'ente incaricato.
Il Giudice autorizzava le parti al deposito di memorie sulla documentazione reddituale depositata dalla GDF, rinviando la causa per il proseguio.
Nelle note le parti insistevano nelle loro richieste deducendo: l'attore, l'infondatezza delle asserzioni di controparte;
la convenuta, sulla base della ctp allegata alla memoria, la sproporzione reddituale tra le parti.
Inoltre, con ulteriore nota di deposito del 29.02.2024, la resistente depositava un Controparte_1
ulteriore documento, denominato “relazione investigativa”.
All'udienza dell'1.03.2024 il ricorrente rilevava l'irritualità delle Parte_1
allegazioni, opponendosi alla relazione investigativa depositata da controparte. La resistente contestava le richieste avversarie evidenziando che la relazione investigativa atteneva sempre all'autorizzazione concessa dal Tribunale.
Il Giudice si riservava e con ordinanza, ritenuta l'inammissibilità del deposito da parte di
[...]
avvenuto con nota del 29.02.2024, denominato “relazione investigativa”, in quanto CP_1
tardiva, irrituale e non autorizzata, concedeva ad entrambe le parti un unico termine per il deposito di memorie limitate alla sola replica rispetto alle memorie illustrative della controparte (senza alcuna produzione documentale) e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Solo il ricorrente depositava la memoria concessa, contestando la ritualità Parte_1 della nomina del CTP di controparte e nel merito l'inutilità, la superficialità e la contraddittorietà della relazione.
All'udienza del 28.06.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti, il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc.
Nella comparsa conclusionale, il ricorrente insisteva nelle sue richieste, Parte_1
“con conseguente conferma delle condizioni economiche di mantenimento verso i figli stabilite nella sentenza di separazione personale n. 470/2020, che ha posto un contributo economico a carico della convenuta, da corrispondere al ricorrente di € 200,00 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Vinte spese e compensi di giudizio.”
La resistente con riferimento all'assegno per i figli maggiorenni, ribadiva che Controparte_1
non risultava provato che questi si fossero adoperati a reperire un'occupazione e che essi non avevano raggiunto l'autosufficienza economica per inerzia e per fatto agli stessi non imputabile.
Infatti la Matricola Universitaria di Rocco, mancandone i requisiti, non costituiva mezzo di prova e in ogni caso dalla stessa si evinceva lo scarsissimo rendimento dello studente che sosteneva pochissimi esami all'anno; mentre la diagnosi attestata dalla documentazione medica di Per_1
era sempre suscettibile di modifica attesa la visita di revisione prevista per il 2025. Infine, insisteva in tutte le sue richieste “fermo restando quanto già domandato ed eccepito nelle conclusioni rassegnate da parte resistente, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere, nel presente giudizio, accertata e dichiarata che il figlio oggi, si trova nella condizione giuridica di figlio Per_1
GI equiparato ai figli minori, si insiste nell'accoglimento delle eccezioni proposte come conseguenza delle domande ed eccezioni proposte da controparte nella memoria 183, comma VI, n.
1. Precisamente “in subordine, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, in conseguenza di quanto di nuovo eccepito e domandato dal ricorrente, di riconoscere e dichiarare in capo alla madre il diritto di visita, mediante la previsione di specifiche modalità di visita periodica. Ma vi è di più! Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato che il figlio è percettore di benefici Per_1
economici di natura assistenziali e previdenziali (pensioni, assegni, etc.) a carico dello Stato, fermo restando quanto richiesto dalla resistente in via principale con riferimento alle spese straordinarie del medesimo, si chiede, in ulteriore subordine, all'Ill.mo Giudice adito di non disporre nessun contributo a titolo di spese straordinarie per il figlio . Per_1
2. Va premesso che con sentenza R.S. n. 603/2022 pubblicata il 31.05.2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 02.01.1993 nel
Comune di Vibo Valentia e trascritto nei registri dello Stato civile al n. 3 anno 1993 Serie A Parte
II.
2.1. Ciò premesso, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte per cui “L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto GI, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio GI.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/12/2018,
n.32529).
Ciò implica che la mancata costituzione dei figli chiamati in causa e Persona_4 Per_3
non elide la legittimazione del ricorrente nel richiedere il
[...] Parte_1
contributo al mantenimento dei figli maggiorenni conviventi, in considerazione della sussistenza, pur sempre, di una legittimazione processuale attiva concorrente in capo al genitore convivente, il quale (oltre al figlio stesso) può adempiere all'onere probatorio di dimostrare la condizione di non autosufficienza del figlio GI (cfr. tra le altre, Cassazione civile sez. VI, 05/04/2022, n.11047, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869, Cassazione civile sez. I, 12/10/2007,
n.21437).
Ciò detto, con riferimento al figlio più grande, (nato a [...] il Persona_4
27/03/1994) risulta in atti il verbale del 20.04.2022 della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap che ha riconosciuto il predetto “portatore di handicap in situazione Persona_4 di gravità ai sensi dell'art.3 c.3 legge 5.2.1992 n.104”.
Al riguardo, la Cassazione è concorde nel ritenere che “In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del
1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c .c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, n.2670); ed ancora, “Ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.
n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, n.21819).
Alla luce di quanto sopra, è evidente che la condizione, documentata in atti, del figlio GI
di portatore di handicap grave (ex art. 3 c. 3 della L. 104/1992) implica la sua Persona_4 equiparazione, ai sensi dell'art. 337septies c.c. a quella del minore;
pertanto, va riconosciuto in capo allo stesso il diritto al mantenimento da parte dell'altro genitore non convivente.
È irrilevante che la condizione di sia soggetta a revisione ad aprile 2025, dovendo, allo Per_1
stato, decidersi rebus sic stantibus, fermo restando gli strumenti di revisione ammessi dall'ordinamento laddove ne sussistano i presupposti.
2.3 Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, richiesta con riferimento al figlio GI cui come detto va applicato l'art. 337septies secondo comma c.c., si ritiene Per_1
di non dettare alcuna prescrizione specifica, considerato che, per l'età dello stesso, adesso trentenne, il diritto di visita può essere rimesso alla libera volontà di e della madre. Per_1
2.4 L'assegno di mantenimento va confermato anche nei riguardi del figlio Per_2 La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o
l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183).
Dagli atti di causa è emerso che (nato a [...] il [...]) è iscritto e Persona_3 frequenta la facoltà di Farmacia, percorso di laurea di cinque anni a ciclo unico, dell'Università di
Siena. Ritiene il Collegio che in rapporto alla sua età, 26 anni, e alla durata del ciclo di studi intrapreso per conseguire il titolo, 5 anni, debba essergli riconosciuto il contributo al mantenimento
(cfr. Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7015 sul rapporto tra età della prole e principio di autoresponsabilità).
2.5. In ordine al quantum del contributo al mantenimento dovuto dalla madre va Controparte_1
rilevato quanto segue.
Giova ricordare che alla stregua dell'art. 337-ter c.c., comma 4, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando
1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/03/2024, n.8240).
Ai fini della determinazione del concorso dei genitori al mantenimento dei figli l'art. 316-bis c.c. la
Suprema Corte ribadisce che, per determinare le risorse economiche dei genitori, occorre considerare, oltre ai redditi, anche l'intero patrimonio di ciascuno di essi (cfr. Cassazione civile sez.
I, 19/03/2002, n.3974), poi precisandosi che a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, detto contributo non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore, per cui le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (Cassazione civile sez. I, 02/08/2013, n.18538), non potendo lo stesso essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un
“minimo essenziale per la vita e la crescita” della prole (Cassazione civile sez. I, 08/11/1997,
n.11025).
Inoltre, ai fini della determinazione del concorso dei genitori al mantenimento dei figli l'art. 316-bis c.c. ribadisce che per determinare le risorse economiche dei genitori, occorre considerare oltre ai redditi, anche l'intero patrimonio di ciascuno di essi (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/04/2023,
n.10447).
Al riguardo, dunque, non possono non considerarsi le disponibilità economiche in capo alla resistente in particolare, oltre ai redditi annui percepiti (derivanti dalla Controparte_1
professione di insegnante – nell'ultimo anno disponibile pari ad Euro 24.000 netti circa), rileva, certamente la disponibilità patrimoniale in capo alla stessa, titolare di consistenti liquidità ed investimenti mobiliari (tra le altre, come emerge dalla relazione GDF depositata in atti: investimenti in Fondi di investimento e Sicav al 31.12.2022 presso Credito Emiliano pari ad € 209.021,93; saldo al 31.12.2022 sul conto corrente n. 1049296674 pari ad € 55.032,22; polizza vita n. 50007979579 pari ad € 40.000,00; etc.).
Tale patrimonialità in capo alla EG non può giustificare una riduzione del contributo CP_1
al mantenimento da parte della madre (fissato in separazione in Euro 200,00 per ciascun figlio) considerando che, un'ulteriore riduzione approssimerebbe tale contributo al minimo essenziale (al fine di assicurare ai figli un'esistenza dignitosa) previsto anche in capo a genitori disoccupati o nullatenenti, condizione che non può riconoscersi in capo alla resistente, la quale, oltre a percepire redditi da lavoro dipendente, risulta, come detto, anche titolare di significative disponibilità patrimoniali.
Ne consegue che va confermata la previsione di un contributo al mantenimento a carico di
[...]
per i figli e nella misura già prevista in sede di separazione di Euro CP_1 Per_1 Per_2
200,00 per ciascuno (totale Euro 400,00 per entrambi i figli).
3. In merito alle spese straordinarie deve essere rigettata la richiesta della resistente
[...]
di non disporre nulla riguardo al figlio , stante la percezione di benefici CP_1 Per_1
economici da parte dello Stato per la sua condizione di handicap.
In disparte il fatto che il figlio risulta dichiarato “invalido civile con totale e Persona_4 permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%”, senza alcuna indicazione sul diritto a percepire eventuali indennità, come quella di accompagnamento, la Suprema Corte infatti ha specificato che “L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/04/2023, n.10423).
Ne consegue che, anche laddove il figlio percepisca, in ragione della grave patologia, eventuali provvidenze economiche da parte dello Stato, ciò non determina il venir meno del diritto della prole a percepire il mantenimento da parte del genitore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore direttamente derivante dal citato art. 337 septies c.c., che equipara, come detto, i figli maggiorenni portatori di handicap grave a quelli minorenni.
Inoltre, se è vero che “In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimen ti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti” (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/11/2021,
n.35710), nel caso di specie, si ritiene che alla luce delle disponibilità patrimoniali sussistenti in capo alla EG, vada confermata la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i due genitori.
4. Le spese di lite si intendono integralmente compensate, in quanto le determinazioni sul mantenimento dei figli vengono adottate d'ufficio, tenuto, peraltro conto, che l'unica attività istruttoria condotta è quella disposta dal Tribunale tramite accertamenti tributari a mezzo della
Guardia di Finanza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), nata a [...] il [...] (già dichiarata con sentenza n. C.F._2
603/2022 R.S. pubblicata il 31.05.2022), così provvede:
-dispone che la madre corrisponda al padre , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo economico al mantenimento dei figli conviventi, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, e , l'importo Persona_4 Persona_3 di € 200,00 mensili per ciascuno (totale € 400,00), somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non rimborsate dal SSN, per esigenze di studio e/o formazione al lavoro, compresi testi scolastici), preventivamente concordate o urgenti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio in Palmi del 13.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai Sigg.: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2238 del Registro Generale Contenzioso 2021 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.08.1954, elettivamente domiciliato in Polistena (RC), via Trieste n. 52 presso lo studio dell'Avv.
Arcangelo Guerrisi che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-ricorrente – contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Bruno Buozzi, 4 presso lo studio degli avvocati Natale Polimeni e Cinzia Coluccio che la rappresentano e difendono per procura in atti;
-resistente-
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni delle parti: come precisate nel verbale d'udienza del 28.06.2024.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 30.12.2021, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario nel Comune di Vibo Valentia (VV), in data 02.01.1993, con EG
matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 1993 - CP_1
Atto Numero 3 – Parte II - Serie A;
precisava che dall'unione coniugale erano nati due figli,
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) e che il Per_1 Per_2 rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato tanto che il 5.11.2015 aveva depositato ricorso per la separazione personale ed il Tribunale di Palmi, con sentenza 470/2020 del 20.07.2020, aveva così deciso: “ dichiara la separazione personale dei coniugi (nato a [...]
Delianuova il 12.8.1954) e (nata a [...] il [...]), in data Controparte_1
02.01.1993; rigetta la domanda di addebito della separazione personale formulata da entrambe le parti;
dispone che corrisponda a , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, la somma pari a € 400,00, a tiolo di contributo economico al mantenimento dei figli
e , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti che convivono con il Per_1 Per_2
padre, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non rimborsate dal SSN, per esigenze di studio e/o formazione al lavoro, compresi testi scolastici), preventivamente concordate
o urgenti;
rigetta la domanda della EG di assegnazione della casa familiare;
dichiara non luogo a provvedere sulle domande relative all'affidamento e alla regolamentazione dei rapporti genitori-figli attesa la maggiore età conseguita dal figlio in corso di causa”. Considerato il Per_2
tempo passato e la mancata ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni della separazione personale contenute nella sentenza n. 470/2020 R.S., essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti e non avendo reciprocamente titolo alcuno per eventuale assegno divorzile.
La resistente con memoria difensiva, depositata il 05.02.2022, aderiva alla Controparte_1
richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava la richiesta di controparte di conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione. Evidenziava che non vi erano più i presupposti affinchè i figli maggiorenni percepissero un contributo al mantenimento: infatti, del figlio non era a conoscenza se collaborasse ancora presso la farmacia del padre, Per_1 mentre dell'altro figlio nulla sapeva circa l'evoluzione del suo percorso universitario, anzi dubitando anche della sua iscrizione in quanto mai provata in sede di separazione. Pertanto, chiedeva al Tribunale di non disporre alcun assegno di mantenimento o, in via subordinata, di ridurlo nella misura di € 200,00 solo per il mantenimento del figlio . Inoltre, EG Persona_3
contestava la ripartizione delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella CP_1
misura del 50%, in quanto il ricorrente presentava una maggior capacità reddituale rispetto alla
EG e, pertanto, poteva addossarsi interamente le suddette spese considerando che queste non erano mai state concordate con l'altro genitore, ma prese solo sulla base delle possibilità economiche del . Esemplare a proposito l'avvenuta conoscenza dell'iscrizione del figlio Pt_1 all'Università di Siena solo a seguito alla notifica di un atto di precetto, decisione che se Per_2 fosse stata concordata avrebbe visto l'opposizione della madre relativamente ad una sede fuori regione preferendo, per ragioni economiche, un' Università più vicina.
In conclusione, la resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il
02.01.1993 in Vibo Valentia e trascritto nei registri dello Stato civile al n. 3/1993 Serie A Parte II, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del di Vibo Valentia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. rigettare la richiesta di controparte che lo scioglimento del matrimonio avvenga alle stesse condizioni della separazione personale contenute nella sentenza n. 470/2020;
3. dichiarare che lo scioglimento del matrimonio avvenga a condizioni differenti da quelle pregresse di separazione, e precisamente:
- non determinare alcun assegno a carico della sig.ra EG per il mantenimento dei figli maggiorenni per insussistenza dei presupposti o, in via subordinata, ridurre l'attuale assegno di mantenimento di euro 400,00 alla somma di euro 200,00, accertando e confermando solo la somma riconosciuta in sede di separazione a titolo di contributo mensile mantenimento figlio GI
; Persona_3
- disporre a carico solo del dott. le spese straordinarie dei figli Parte_1 Per_1
e , maggiorenni e conviventi con lui o, in via subordinata, disporre che le suddette spese Per_2
vengano sopportate dal dott. nella misura del 70%, data la maggiore Parte_1
capienza economica del medesimo, e dalla sig.ra nella misura del 30%, Controparte_1
preventivamente concordate dai medesimi;
- disporre a carico esclusivo del dott. le spese straordinarie per esigenze di studio e/o Pt_1
formazione lavoro mai comunicate preventivamente, mai preventivamente assentite dalla sig.ra
EG su richiesta espressa di parere e mai preventivamente concordate dalla medesima.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.”
Al'udienza del 15.02.2022 i coniugi comparivano dinanzi alla Presidente del Tribunale, insistendo nelle domande avanzate negli atti introduttivi. Quindi, fallito il tentativo di conciliazione, la
Presidente, non essendo necessario assumere in via provvisoria alcun provvedimento urgente – fermo restando nelle more il regolamento stabilito in sede di separazione giudiziale – nominava il
G.I. davanti al quale rinviava la causa per comparizione e trattazione, assegnando alle parti i termini ai sensi dell'art. 4 comma 10 della L. 898/1970.
Nella memoria integrativa, depositata il 15.03.2022, il ricorrente ribadiva Parte_1
che la misura del contributo stabilita nella sentenza di separazione appariva giusta ed equa e che i figli maggiorenni non erano autosufficienti economicamente. In particolare, il primogenito,
essendo affetto da ritardo cognitivo, con disturbi del comportamento, da anni era Per_1
sottoposto a trattamenti terapeutici e non aveva potuto nemmeno conseguire il diploma di scuola superiore, ma solo un attestato di credito formativo;
mentre il secondogenito, risultava Per_2 iscritto all'Università di Siena, non per capriccio, ma perché la facoltà di farmacia era a numero chiuso e le sedi dipendevano dal test preselettivo, disponibilità dei posti e quindi l'accesso non era dovunque libero. Pertanto, entrambi i figli maggiorenni risultavano, senza alcuna colpa, non economicamente autosufficienti integrando così i requisiti individuati dalla Suprema Corte per quanto riguarda il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento. Infine, circa il riparto delle spese straordinarie ribadiva che esse dovevano essere a carico di entrambi i genito ri, avendo già la Guardia di Finanza nel giudizio di separazione appurato che i redditi delle parti in causa sono compatibili con la situazione professionale e familiare di entrambi. Pertanto, insisteva nelle proprie richieste, chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 02/01/1993 in Vibo Valentia, trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile di detto Comune al n. 3 anno 1993 Serie A Parte II, ordinando all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Vibo Valentia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
rigettare ogni avversa eccezione e/o richiesta, anche istruttoria, e confermare le statuizioni economiche contenute nella sentenza di separazione n. 470/2020.
La convenuta nella comparsa di costituzione, ribadiva che, per i figli Controparte_1 maggiorenni bisognava provare che questi si fossero adoperati a reperire un'occupazione e di non aver raggiunto l'autosufficienza economica per fatto a costoro non imputabile. Nel caso di specie, il figlio aveva terminato, ormai da anni, il proprio percorso di studi e doveva essersi Per_1 adoperato per cercare una occupazione, nulla rilevando l'esistenza di un deficit cognitivo, che se poteva rendere problematico il raggiungimento dell'indipendenza economica non escludeva “in radice la “colpa” del mancato recepimento dell'autosufficienza economica” considerata la vigente normativa in materia di “accesso a forme di occupazione lavorativa protetta” per le c.d. “categorie protette”. Per quanto riguardava invece il figlio ai fini della configurazione dei presupposti Per_2
per il mantenimento era fondamentale conoscere se effettivamente risultava iscritto all'Università e il relativo rendimento. Quindi chiedeva: di non disporre alcun assegno a suo carico per il mantenimento dei figli maggiorenni per insussistenza dei presupposti;
in via subordinata, di disporre la riduzione dell'attuale assegno di mantenimento di euro 400,00 alla somma di euro
200,00, accertando e confermando solo la somma riconosciuta in sede di separazione a titolo di contributo mensile per il mantenimento del figlio GI;
in via ulteriormente Persona_3 subordinata, si opponeva a qualsiasi aumento dell'assegno in quanto i suoi redditi non avevano subito alcun incremento. Inoltre dichiarava che i figli le negavano ogni contatto telefonico e qualsiasi incontro personale, nonostante lei continuasse a cercarli e fosse sempre stata una madre amorevole e attenta a prendersi cura dei figli in ogni aspetto. Sulle spese straordinarie insisteva nelle conclusioni riportate nella memoria integrativa depositata per l'udienza presidenziale.
Pertanto, EG concludeva con le seguenti richieste: “1. dichiarare la cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 02.01.1993 in Vibo Valentia
e trascritto nei registri dello Stato civile al n. 3/1993 Serie A Parte II, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del di Vibo Valentia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. rigettare la richiesta di controparte che lo scioglimento del matrimonio avvenga alle stesse condizioni della separazione personale contenute nella sentenza n. 470/2020; 3. dichiarare che lo scioglimento del matrimonio avvenga a condizioni differenti da quelle pregresse di separazione, e precisamente: - non determinare alcun assegno a carico della sig.ra EG per il mantenimento dei figli maggiorenni per insussistenza dei presupposti o, in via subordinata, ridurre l'attuale assegno di mantenimento alla somma di euro 200,00, accertando e confermando solo la somma riconosciuta in sede di separazione a titolo di contributo mensile del mantenimento per il figlio GI;
- disporre a carico del solo dott. le spese Persona_3 Parte_1
straordinarie dei figli e , maggiorenni e conviventi con Lui o, in via subordinata, Per_1 Per_2
disporre che le suddette spese, preventivamente concordate dai medesimi, vengano sopportate dal dott. misura del 70%, data la maggiore capienza economica del Parte_2
medesimo, e dalla sig.ra nella misura del 30%; - disporre a carico esclusivo del Controparte_1
dott. le spese straordinarie per esigenze di studio e/o formazione lavoro mai Pt_1
preventivamente comunicate, mai preventivamente assentite dalla sig.ra EG e mai preventivamente concordate dalla medesima.”
Alla prima udienza del 15.04.2022, fissata innanzi al G.I., le parti chiedevano congiuntamente la decisione sullo status. Pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio che, con sentenza non definitiva n. 603/2022 R.S., pubblicata il 31.05.2022, si pronunciava sullo status ex art. 4 c. 12 della L. n.
898/1970, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva l'integrazione del contraddittorio da parte della resistente Controparte_1
nei confronti dei figli maggiorenni e , rinviando la causa per la Persona_4 Persona_3
comparizione delle parti.
All'udienza dell'11.11.2022, il Giudice dichiarava la contumacia dei terzi chiamati, i figli maggiorenni e , e assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI Persona_4 Persona_3
comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie. Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., il ricorrente evidenziava Parte_1
che era stata formalmente riconosciuta al figlio la totale inabilità al lavoro e la situazione Per_1
di gravità ex art 3 c.3 L. 104/1992, di talchè doveva ritenersi equiparato ai figli minori circa l'an debeatur all'assegno di mantenimento, mentre l'altro figlio era iscritto all'Università dove Per_2
sosteneva regolarmente gli esami;
quanto alle spese straordinarie al 50%, disposte in sentenza, richiamava la giurisprudenza per la quale “le spese universitarie non costituiscono spese straordinarie quando sono il normale proseguimento del percorso di studi dei figli”, insistendo pertanto in tutte le sue richieste.
La resistente , con la memoria ex art 183 c.6 cpc n.1 rilevava che la mancata Controparte_1
costituzione dei figli rendeva irrilevanti le dichiarazioni di controparte sul loro diritto a percepire l'assegno di mantenimento. Quindi insisteva riguardo al figlio per “non determinare Per_1
nessun assegno nei confronti dello stesso per insussistenza dei presupposti. Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere, nel presente giudizio, accertata e dichiarata che il medesimo, oggi, si tr ova nella condizione giuridica di figlio GI equiparato ai figli minori (per come meramente dichiarato dalla controparte), in subordine, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, in conseguenza di quanto di nuovo eccepito e domandato dal ricorrente, di riconoscere e dichiarare in capo alla madre il diritto di visita, mediante la previsione di specifiche modalità di visita periodica” e, in ulteriore subordine, “Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato che il figlio è Per_1
percettore di benefici economici di natura assistenziali e previdenziali (pensioni, assegni, etc.) a carico dello Stato, fermo restando quanto richiesto dalla resistente in via principale con riferimento alle spese straordinarie del medesimo, si chiede, in ulteriore subordine, all'Ill.mo
Giudice adito “di non disporre nessun contributo a titolo di spese straordinarie per il figlio
. Per_1
La resistente proseguiva sottolineando il comportamento omissivo del marito riguardo lo stato di salute del figlio e della situazione universitaria del figlio , ritenendo pertanto che Per_1 Per_2
non le si poteva imporre di sostenere oneri al di sopra delle proprie capacità economiche riguardo spese mai comunicate e concordate preventivamente. Pertanto insisteva in tutte le richieste in atti.
All'udienza del 12.05.2023, dichiarati irrilevanti i mezzi istruttori articolati da entrambe le parti, veniva dato mandato alla Guardia di Finanza di effettuare gli accertamenti reddituali, patrimoniali e finanziari sulle parti.
All'udienza del 10.11.2023, fissata per l'esame della relazione peritale, il ricorrente Parte_1
evidenziava che, alla luce della documentazione reddituale depositata dalla GDF, era da
[...] escludere l'esistenza delle difficoltà economica lamentate da;
pertanto, chiedeva Controparte_1 la decisione con l'accoglimento delle richieste formulate in atti. La resistente contestava quanto dedotto da controparte e chiedeva un rinvio per approfondire la documentazione depositata dalla
GDF in quanto non corrispondente alla realtà, essendoci dei conti con dei saldi non corrispondenti a quelli riportati nella relazione dell'ente incaricato.
Il Giudice autorizzava le parti al deposito di memorie sulla documentazione reddituale depositata dalla GDF, rinviando la causa per il proseguio.
Nelle note le parti insistevano nelle loro richieste deducendo: l'attore, l'infondatezza delle asserzioni di controparte;
la convenuta, sulla base della ctp allegata alla memoria, la sproporzione reddituale tra le parti.
Inoltre, con ulteriore nota di deposito del 29.02.2024, la resistente depositava un Controparte_1
ulteriore documento, denominato “relazione investigativa”.
All'udienza dell'1.03.2024 il ricorrente rilevava l'irritualità delle Parte_1
allegazioni, opponendosi alla relazione investigativa depositata da controparte. La resistente contestava le richieste avversarie evidenziando che la relazione investigativa atteneva sempre all'autorizzazione concessa dal Tribunale.
Il Giudice si riservava e con ordinanza, ritenuta l'inammissibilità del deposito da parte di
[...]
avvenuto con nota del 29.02.2024, denominato “relazione investigativa”, in quanto CP_1
tardiva, irrituale e non autorizzata, concedeva ad entrambe le parti un unico termine per il deposito di memorie limitate alla sola replica rispetto alle memorie illustrative della controparte (senza alcuna produzione documentale) e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Solo il ricorrente depositava la memoria concessa, contestando la ritualità Parte_1 della nomina del CTP di controparte e nel merito l'inutilità, la superficialità e la contraddittorietà della relazione.
All'udienza del 28.06.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti, il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc.
Nella comparsa conclusionale, il ricorrente insisteva nelle sue richieste, Parte_1
“con conseguente conferma delle condizioni economiche di mantenimento verso i figli stabilite nella sentenza di separazione personale n. 470/2020, che ha posto un contributo economico a carico della convenuta, da corrispondere al ricorrente di € 200,00 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Vinte spese e compensi di giudizio.”
La resistente con riferimento all'assegno per i figli maggiorenni, ribadiva che Controparte_1
non risultava provato che questi si fossero adoperati a reperire un'occupazione e che essi non avevano raggiunto l'autosufficienza economica per inerzia e per fatto agli stessi non imputabile.
Infatti la Matricola Universitaria di Rocco, mancandone i requisiti, non costituiva mezzo di prova e in ogni caso dalla stessa si evinceva lo scarsissimo rendimento dello studente che sosteneva pochissimi esami all'anno; mentre la diagnosi attestata dalla documentazione medica di Per_1
era sempre suscettibile di modifica attesa la visita di revisione prevista per il 2025. Infine, insisteva in tutte le sue richieste “fermo restando quanto già domandato ed eccepito nelle conclusioni rassegnate da parte resistente, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere, nel presente giudizio, accertata e dichiarata che il figlio oggi, si trova nella condizione giuridica di figlio Per_1
GI equiparato ai figli minori, si insiste nell'accoglimento delle eccezioni proposte come conseguenza delle domande ed eccezioni proposte da controparte nella memoria 183, comma VI, n.
1. Precisamente “in subordine, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, in conseguenza di quanto di nuovo eccepito e domandato dal ricorrente, di riconoscere e dichiarare in capo alla madre il diritto di visita, mediante la previsione di specifiche modalità di visita periodica. Ma vi è di più! Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato che il figlio è percettore di benefici Per_1
economici di natura assistenziali e previdenziali (pensioni, assegni, etc.) a carico dello Stato, fermo restando quanto richiesto dalla resistente in via principale con riferimento alle spese straordinarie del medesimo, si chiede, in ulteriore subordine, all'Ill.mo Giudice adito di non disporre nessun contributo a titolo di spese straordinarie per il figlio . Per_1
2. Va premesso che con sentenza R.S. n. 603/2022 pubblicata il 31.05.2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 02.01.1993 nel
Comune di Vibo Valentia e trascritto nei registri dello Stato civile al n. 3 anno 1993 Serie A Parte
II.
2.1. Ciò premesso, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte per cui “L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto GI, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio GI.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/12/2018,
n.32529).
Ciò implica che la mancata costituzione dei figli chiamati in causa e Persona_4 Per_3
non elide la legittimazione del ricorrente nel richiedere il
[...] Parte_1
contributo al mantenimento dei figli maggiorenni conviventi, in considerazione della sussistenza, pur sempre, di una legittimazione processuale attiva concorrente in capo al genitore convivente, il quale (oltre al figlio stesso) può adempiere all'onere probatorio di dimostrare la condizione di non autosufficienza del figlio GI (cfr. tra le altre, Cassazione civile sez. VI, 05/04/2022, n.11047, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869, Cassazione civile sez. I, 12/10/2007,
n.21437).
Ciò detto, con riferimento al figlio più grande, (nato a [...] il Persona_4
27/03/1994) risulta in atti il verbale del 20.04.2022 della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap che ha riconosciuto il predetto “portatore di handicap in situazione Persona_4 di gravità ai sensi dell'art.3 c.3 legge 5.2.1992 n.104”.
Al riguardo, la Cassazione è concorde nel ritenere che “In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del
1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c .c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, n.2670); ed ancora, “Ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.
n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, n.21819).
Alla luce di quanto sopra, è evidente che la condizione, documentata in atti, del figlio GI
di portatore di handicap grave (ex art. 3 c. 3 della L. 104/1992) implica la sua Persona_4 equiparazione, ai sensi dell'art. 337septies c.c. a quella del minore;
pertanto, va riconosciuto in capo allo stesso il diritto al mantenimento da parte dell'altro genitore non convivente.
È irrilevante che la condizione di sia soggetta a revisione ad aprile 2025, dovendo, allo Per_1
stato, decidersi rebus sic stantibus, fermo restando gli strumenti di revisione ammessi dall'ordinamento laddove ne sussistano i presupposti.
2.3 Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, richiesta con riferimento al figlio GI cui come detto va applicato l'art. 337septies secondo comma c.c., si ritiene Per_1
di non dettare alcuna prescrizione specifica, considerato che, per l'età dello stesso, adesso trentenne, il diritto di visita può essere rimesso alla libera volontà di e della madre. Per_1
2.4 L'assegno di mantenimento va confermato anche nei riguardi del figlio Per_2 La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o
l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183).
Dagli atti di causa è emerso che (nato a [...] il [...]) è iscritto e Persona_3 frequenta la facoltà di Farmacia, percorso di laurea di cinque anni a ciclo unico, dell'Università di
Siena. Ritiene il Collegio che in rapporto alla sua età, 26 anni, e alla durata del ciclo di studi intrapreso per conseguire il titolo, 5 anni, debba essergli riconosciuto il contributo al mantenimento
(cfr. Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7015 sul rapporto tra età della prole e principio di autoresponsabilità).
2.5. In ordine al quantum del contributo al mantenimento dovuto dalla madre va Controparte_1
rilevato quanto segue.
Giova ricordare che alla stregua dell'art. 337-ter c.c., comma 4, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando
1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/03/2024, n.8240).
Ai fini della determinazione del concorso dei genitori al mantenimento dei figli l'art. 316-bis c.c. la
Suprema Corte ribadisce che, per determinare le risorse economiche dei genitori, occorre considerare, oltre ai redditi, anche l'intero patrimonio di ciascuno di essi (cfr. Cassazione civile sez.
I, 19/03/2002, n.3974), poi precisandosi che a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, detto contributo non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore, per cui le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (Cassazione civile sez. I, 02/08/2013, n.18538), non potendo lo stesso essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un
“minimo essenziale per la vita e la crescita” della prole (Cassazione civile sez. I, 08/11/1997,
n.11025).
Inoltre, ai fini della determinazione del concorso dei genitori al mantenimento dei figli l'art. 316-bis c.c. ribadisce che per determinare le risorse economiche dei genitori, occorre considerare oltre ai redditi, anche l'intero patrimonio di ciascuno di essi (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/04/2023,
n.10447).
Al riguardo, dunque, non possono non considerarsi le disponibilità economiche in capo alla resistente in particolare, oltre ai redditi annui percepiti (derivanti dalla Controparte_1
professione di insegnante – nell'ultimo anno disponibile pari ad Euro 24.000 netti circa), rileva, certamente la disponibilità patrimoniale in capo alla stessa, titolare di consistenti liquidità ed investimenti mobiliari (tra le altre, come emerge dalla relazione GDF depositata in atti: investimenti in Fondi di investimento e Sicav al 31.12.2022 presso Credito Emiliano pari ad € 209.021,93; saldo al 31.12.2022 sul conto corrente n. 1049296674 pari ad € 55.032,22; polizza vita n. 50007979579 pari ad € 40.000,00; etc.).
Tale patrimonialità in capo alla EG non può giustificare una riduzione del contributo CP_1
al mantenimento da parte della madre (fissato in separazione in Euro 200,00 per ciascun figlio) considerando che, un'ulteriore riduzione approssimerebbe tale contributo al minimo essenziale (al fine di assicurare ai figli un'esistenza dignitosa) previsto anche in capo a genitori disoccupati o nullatenenti, condizione che non può riconoscersi in capo alla resistente, la quale, oltre a percepire redditi da lavoro dipendente, risulta, come detto, anche titolare di significative disponibilità patrimoniali.
Ne consegue che va confermata la previsione di un contributo al mantenimento a carico di
[...]
per i figli e nella misura già prevista in sede di separazione di Euro CP_1 Per_1 Per_2
200,00 per ciascuno (totale Euro 400,00 per entrambi i figli).
3. In merito alle spese straordinarie deve essere rigettata la richiesta della resistente
[...]
di non disporre nulla riguardo al figlio , stante la percezione di benefici CP_1 Per_1
economici da parte dello Stato per la sua condizione di handicap.
In disparte il fatto che il figlio risulta dichiarato “invalido civile con totale e Persona_4 permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%”, senza alcuna indicazione sul diritto a percepire eventuali indennità, come quella di accompagnamento, la Suprema Corte infatti ha specificato che “L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/04/2023, n.10423).
Ne consegue che, anche laddove il figlio percepisca, in ragione della grave patologia, eventuali provvidenze economiche da parte dello Stato, ciò non determina il venir meno del diritto della prole a percepire il mantenimento da parte del genitore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore direttamente derivante dal citato art. 337 septies c.c., che equipara, come detto, i figli maggiorenni portatori di handicap grave a quelli minorenni.
Inoltre, se è vero che “In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimen ti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti” (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/11/2021,
n.35710), nel caso di specie, si ritiene che alla luce delle disponibilità patrimoniali sussistenti in capo alla EG, vada confermata la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i due genitori.
4. Le spese di lite si intendono integralmente compensate, in quanto le determinazioni sul mantenimento dei figli vengono adottate d'ufficio, tenuto, peraltro conto, che l'unica attività istruttoria condotta è quella disposta dal Tribunale tramite accertamenti tributari a mezzo della
Guardia di Finanza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), nata a [...] il [...] (già dichiarata con sentenza n. C.F._2
603/2022 R.S. pubblicata il 31.05.2022), così provvede:
-dispone che la madre corrisponda al padre , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo economico al mantenimento dei figli conviventi, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, e , l'importo Persona_4 Persona_3 di € 200,00 mensili per ciascuno (totale € 400,00), somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non rimborsate dal SSN, per esigenze di studio e/o formazione al lavoro, compresi testi scolastici), preventivamente concordate o urgenti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio in Palmi del 13.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola