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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 19/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 734 - Anno 2024
Tribunale Ordinario di Verbania
SEZ. prima
CAUSA R.G.N. 734 - 2024
Parte_1
[...]
18 .02.2025 all'udienza sostituita viste le note scritte depositate da
[...] Parte_1
con l'avv POSSETTI ANNA MARIA con le quali ha richiamo le conclusioni precisate in
[...] atto introduttivo, viste altresì le note conclusive ,
All'esito della Camera di Consiglio pronuncia ex art. 429 cpc la seguente sentenza,
CAUSA R.G. 734 - 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania
SEZ. prima
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott. Katia Ruzza – delle Locazioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. . 734 - 2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] residente in Parte_1
Macugnaga (VB) Via Monte Rosa n. 75 (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._1 in Domodossola C.so P. Ferraris n.35 con l' Avv. Annamaria Possetti (C.F. ) C.F._2 ricorrente contro
- c.f. – nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._3 residente in [...] in Per Possaccio n. 100 ( C.F. ) convenuto C.F._3 contumace CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da atto introduttivo e note scritte qui riportate
““ Previe le declaratorie tutte anche incidentali del caso, reiectis contrariis, voglia il Tribunale, accertata e dichiarata l'inadempienza del convenuto ( ) Parte_1 C.F._3 verso il locatore ricorrente per il mancato regolare pagamento dei canoni di locazione dovuti in forza del contratto stipulato il 24.08.2011 registrato il 19.09.2011 al n. 001300 serie terza e cessato il 12.07.2016 nonchè per il mancato pagamento delle spese accessorie – segnatamente tassa rifiuti, fornitura acqua potabile, fognatura e depurazione, tasse di registrazione annuali del contratto di locazione e di risoluzione del contratto -, dichiarare tenuto e condannare il medesimo
[...]
a corrispondere a l'importo di €. 15.772,24 per le causali di Parte_1 Parte_1 cui in narrativa ovvero quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo. Con pieno favore di spese giudiziali e compensi professionali di assistenza in giudizio.”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. - rif L. 69/2009, ci si limita a richiamare gli atti di causa e del novellato art. 132 c.p.c. Che esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo).
Con ricorso ex art 447 bis cpc e pedissequo decreto di fissazione di udienza ha Parte_1 convenuto in giudizio per sentirlo condannare al pagamento di canoni di locazione e spese Parte_1 accessorie dovutigli quale locatore relativamente al contratto di locazione stipulato il 24.08.2011 registrato il
19.09.2011 al n. 001300 serie terza cessato il 12.07.2016. A fondamento ha assunto che tra il medesimo ed il
Sig. fosse intercorso rapporto di locazione di un'unità immobiliare sita in Domodossola Parte_1
Via Italia n. 99B, locata dal completamente arredata, con contratto stipulato in data 24.08.2011, Parte_1 per la durata di quattro anni dal 1.09.2011 al 31.08.2015 rinnovatosi tacitamente di ulteriori quattro anni, al canone di locazione mensile di €. 500,00, Ha assunto che il conduttore durante il rapporto di locazione (come appurato dal locatore seppur non nell'immediatezza dell'inadempimento essendo all'estero per lavoro) aveva omesso il pagamento di una serie di canoni per €. 14.000,00 e segnatamente aveva omesso il pagamento del canone nel mese di dicembre 2011, nonchè nei mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre dell'anno 2012; nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, agosto dell'anno 2013; nei mesi di marzo, giugno, agosto, novembre 2014; nei mesi di aprile, giugno, agosto, settembre, novembre, dicembre del 2015 e nell'anno 2016 i canoni sino alla sua permanenza in data 12.07.2016, allorchè sollecitato nel pagamento riconsegnava le chiavi all'agente immobiliare che li aveva messi in contatto. Inoltre il conduttore aveva omesso di versare al locatore che le aveva anticipate €. 1.317,24 per tassa rifiuti (doc.5); €. 1.108,00 per fatture IDRABLU SPA per servizio fornitura acqua potabile, fognatura e depurazione nel periodo dal gennaio 2012 al luglio 2016 (doc.6); €. 347,00 per quota a carico del conduttore della tassa di registrazione del contratto di locazione dovuta annualmente nel corso del rapporto e della tassa di risoluzione del contratto.
Inutili erano state sia la diffida sia la convocazione in mediazione ove lo nemmeno si presentava. Pt_1
Parte convenuta è rimasta contumace
La causa istruita anche con escussione testi è stata rinviata all'udienza di cui al verbale che precede per discussione e sentenza
_______________________
La domanda di parte ricorrente deve essere accolta
Parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante secondo i dettami della Suprema
Corte esibendo il contratto regolarmente registrato e fonte delle obbligazioni sorte in capo al convenuto ed allegando l'inadempimento.
Secondo i noti principî in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), infatti, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n°15659.2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 20073/2004).
Parte convenuta sulla quale gravava la prova del fatto modificativo ovvero estintivo dell'obbligazione di pagamento, è rimasta contumace nel giudizio, nemmeno parimenti ha partecipato al procedimento di mediazione, né è venuta a rendere l'interpello e non ha quindi dato prova del fatto estintivo dell'eccepito inadempimento, consistito nell'omesso pagamento dei canoni per diverse mensilità oltre agli oneri accessori e alle anticipazioni sostenute. Il teste escusso mediatore tramite il quale era stato stipulato il contratto di locazione, ha Testimone_1 confermato di aver contattato telefonicamente il Signor e di averlo invitato a consegnare le Parte_1 chiavi dell'immobile dal momento che da mesi aveva completamente interrotto il versamento dei canoni ed il pagamento degli oneri accessori quali tassa rifiuti, consumi di acqua, tasse annuali di registrazione del contratto di locazione, ed ha confermato che lo gli consegnava le chiavi in data 12.07.2016 Pt_1
Inoltre anche la mancata partecipazione senza giustificato motivo dello all'incontro di mediazione Pt_1 permette di trarre ai sensi del disposto di cui all'art 116 cpc ulteriore fonte di prova degli assunti di parte ricorrente (art. 12-bis del d.lgs. 28/2010)
Considerato il canone di €. 500,00 al mese e l'allegazione dell'omesso adempimento per 28 canoni Parte_1
deve quindi essere condannato al pagamento dell'importo dei canoni dovuti e non versati
[...] ammontante ossia ad €. 14.000,00.
deve altresì essere condannato al pagamento delle anticipazioni sostenute dal locatore per Parte_1
€. 1.317,24 per tassa rifiuti (doc.5); €. 1.108,00 per fatture IDRABLU SPA per servizio fornitura acqua potabile, fognatura e depurazione nel periodo dal gennaio 2012 al luglio 2016 (doc.6); €. 347,00 per quota a carico del conduttore della tassa di registrazione del contratto di locazione dovuta annualmente nel corso del rapporto e della tassa di risoluzione del contratto (Doc. 7) come risulta dalla documentazione acclusa
Dal totale dovuto di €. 16.772,24 come già indicato da parte locatrice viene detratto il deposito cauzionale statuito in contratto per €. 1.000,00 . deve quindi essere condannato al pagamento della Parte_1 somma complessiva di €. 15.772,24
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicati i parametri di legge e vista la nota spesa depositata
PQM
Il Tribunale di Verbania in composizione monocratica in funzione di Giudice delle Locazioni, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita
In accoglimento della domanda di parte ricorrente - accertato l'inadempimento del conduttore all'obbligo del pagamento dei canoni di locazione, dovuti in forza del contratto stipulato il 24.08.2011 registrato il 19.09.2011 al n. 001300 serie terza e cessato il 12.07.2016 nonchè per il mancato pagamento delle spese accessorie – segnatamente tassa rifiuti, fornitura acqua potabile, fognatura e depurazione, tasse di registrazione annuali del contratto di locazione e di risoluzione del contratto -condanna ( ) a corrispondere a Parte_1 C.F._3 [...]
l'importo di €. 15.772,24 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo. Parte_1
- condanna ( ) al pagamento delle spese legali sostenute Parte_1 C.F._3 dal ricorrente che liquida in complessivi € 3.000,00 per competenze, €. 292,52 per anticipazioni oltre rimborso forfetario al 15 %, CPA e Iva come per legge.
-Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
In Verbania in data 18.02.2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Katia Ruzza
Tribunale Ordinario di Verbania
SEZ. prima
CAUSA R.G.N. 734 - 2024
Parte_1
[...]
18 .02.2025 all'udienza sostituita viste le note scritte depositate da
[...] Parte_1
con l'avv POSSETTI ANNA MARIA con le quali ha richiamo le conclusioni precisate in
[...] atto introduttivo, viste altresì le note conclusive ,
All'esito della Camera di Consiglio pronuncia ex art. 429 cpc la seguente sentenza,
CAUSA R.G. 734 - 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania
SEZ. prima
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott. Katia Ruzza – delle Locazioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. . 734 - 2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] residente in Parte_1
Macugnaga (VB) Via Monte Rosa n. 75 (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._1 in Domodossola C.so P. Ferraris n.35 con l' Avv. Annamaria Possetti (C.F. ) C.F._2 ricorrente contro
- c.f. – nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._3 residente in [...] in Per Possaccio n. 100 ( C.F. ) convenuto C.F._3 contumace CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da atto introduttivo e note scritte qui riportate
““ Previe le declaratorie tutte anche incidentali del caso, reiectis contrariis, voglia il Tribunale, accertata e dichiarata l'inadempienza del convenuto ( ) Parte_1 C.F._3 verso il locatore ricorrente per il mancato regolare pagamento dei canoni di locazione dovuti in forza del contratto stipulato il 24.08.2011 registrato il 19.09.2011 al n. 001300 serie terza e cessato il 12.07.2016 nonchè per il mancato pagamento delle spese accessorie – segnatamente tassa rifiuti, fornitura acqua potabile, fognatura e depurazione, tasse di registrazione annuali del contratto di locazione e di risoluzione del contratto -, dichiarare tenuto e condannare il medesimo
[...]
a corrispondere a l'importo di €. 15.772,24 per le causali di Parte_1 Parte_1 cui in narrativa ovvero quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo. Con pieno favore di spese giudiziali e compensi professionali di assistenza in giudizio.”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. - rif L. 69/2009, ci si limita a richiamare gli atti di causa e del novellato art. 132 c.p.c. Che esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo).
Con ricorso ex art 447 bis cpc e pedissequo decreto di fissazione di udienza ha Parte_1 convenuto in giudizio per sentirlo condannare al pagamento di canoni di locazione e spese Parte_1 accessorie dovutigli quale locatore relativamente al contratto di locazione stipulato il 24.08.2011 registrato il
19.09.2011 al n. 001300 serie terza cessato il 12.07.2016. A fondamento ha assunto che tra il medesimo ed il
Sig. fosse intercorso rapporto di locazione di un'unità immobiliare sita in Domodossola Parte_1
Via Italia n. 99B, locata dal completamente arredata, con contratto stipulato in data 24.08.2011, Parte_1 per la durata di quattro anni dal 1.09.2011 al 31.08.2015 rinnovatosi tacitamente di ulteriori quattro anni, al canone di locazione mensile di €. 500,00, Ha assunto che il conduttore durante il rapporto di locazione (come appurato dal locatore seppur non nell'immediatezza dell'inadempimento essendo all'estero per lavoro) aveva omesso il pagamento di una serie di canoni per €. 14.000,00 e segnatamente aveva omesso il pagamento del canone nel mese di dicembre 2011, nonchè nei mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre dell'anno 2012; nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, agosto dell'anno 2013; nei mesi di marzo, giugno, agosto, novembre 2014; nei mesi di aprile, giugno, agosto, settembre, novembre, dicembre del 2015 e nell'anno 2016 i canoni sino alla sua permanenza in data 12.07.2016, allorchè sollecitato nel pagamento riconsegnava le chiavi all'agente immobiliare che li aveva messi in contatto. Inoltre il conduttore aveva omesso di versare al locatore che le aveva anticipate €. 1.317,24 per tassa rifiuti (doc.5); €. 1.108,00 per fatture IDRABLU SPA per servizio fornitura acqua potabile, fognatura e depurazione nel periodo dal gennaio 2012 al luglio 2016 (doc.6); €. 347,00 per quota a carico del conduttore della tassa di registrazione del contratto di locazione dovuta annualmente nel corso del rapporto e della tassa di risoluzione del contratto.
Inutili erano state sia la diffida sia la convocazione in mediazione ove lo nemmeno si presentava. Pt_1
Parte convenuta è rimasta contumace
La causa istruita anche con escussione testi è stata rinviata all'udienza di cui al verbale che precede per discussione e sentenza
_______________________
La domanda di parte ricorrente deve essere accolta
Parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante secondo i dettami della Suprema
Corte esibendo il contratto regolarmente registrato e fonte delle obbligazioni sorte in capo al convenuto ed allegando l'inadempimento.
Secondo i noti principî in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), infatti, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n°15659.2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 20073/2004).
Parte convenuta sulla quale gravava la prova del fatto modificativo ovvero estintivo dell'obbligazione di pagamento, è rimasta contumace nel giudizio, nemmeno parimenti ha partecipato al procedimento di mediazione, né è venuta a rendere l'interpello e non ha quindi dato prova del fatto estintivo dell'eccepito inadempimento, consistito nell'omesso pagamento dei canoni per diverse mensilità oltre agli oneri accessori e alle anticipazioni sostenute. Il teste escusso mediatore tramite il quale era stato stipulato il contratto di locazione, ha Testimone_1 confermato di aver contattato telefonicamente il Signor e di averlo invitato a consegnare le Parte_1 chiavi dell'immobile dal momento che da mesi aveva completamente interrotto il versamento dei canoni ed il pagamento degli oneri accessori quali tassa rifiuti, consumi di acqua, tasse annuali di registrazione del contratto di locazione, ed ha confermato che lo gli consegnava le chiavi in data 12.07.2016 Pt_1
Inoltre anche la mancata partecipazione senza giustificato motivo dello all'incontro di mediazione Pt_1 permette di trarre ai sensi del disposto di cui all'art 116 cpc ulteriore fonte di prova degli assunti di parte ricorrente (art. 12-bis del d.lgs. 28/2010)
Considerato il canone di €. 500,00 al mese e l'allegazione dell'omesso adempimento per 28 canoni Parte_1
deve quindi essere condannato al pagamento dell'importo dei canoni dovuti e non versati
[...] ammontante ossia ad €. 14.000,00.
deve altresì essere condannato al pagamento delle anticipazioni sostenute dal locatore per Parte_1
€. 1.317,24 per tassa rifiuti (doc.5); €. 1.108,00 per fatture IDRABLU SPA per servizio fornitura acqua potabile, fognatura e depurazione nel periodo dal gennaio 2012 al luglio 2016 (doc.6); €. 347,00 per quota a carico del conduttore della tassa di registrazione del contratto di locazione dovuta annualmente nel corso del rapporto e della tassa di risoluzione del contratto (Doc. 7) come risulta dalla documentazione acclusa
Dal totale dovuto di €. 16.772,24 come già indicato da parte locatrice viene detratto il deposito cauzionale statuito in contratto per €. 1.000,00 . deve quindi essere condannato al pagamento della Parte_1 somma complessiva di €. 15.772,24
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicati i parametri di legge e vista la nota spesa depositata
PQM
Il Tribunale di Verbania in composizione monocratica in funzione di Giudice delle Locazioni, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita
In accoglimento della domanda di parte ricorrente - accertato l'inadempimento del conduttore all'obbligo del pagamento dei canoni di locazione, dovuti in forza del contratto stipulato il 24.08.2011 registrato il 19.09.2011 al n. 001300 serie terza e cessato il 12.07.2016 nonchè per il mancato pagamento delle spese accessorie – segnatamente tassa rifiuti, fornitura acqua potabile, fognatura e depurazione, tasse di registrazione annuali del contratto di locazione e di risoluzione del contratto -condanna ( ) a corrispondere a Parte_1 C.F._3 [...]
l'importo di €. 15.772,24 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo. Parte_1
- condanna ( ) al pagamento delle spese legali sostenute Parte_1 C.F._3 dal ricorrente che liquida in complessivi € 3.000,00 per competenze, €. 292,52 per anticipazioni oltre rimborso forfetario al 15 %, CPA e Iva come per legge.
-Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
In Verbania in data 18.02.2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Katia Ruzza