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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 14.01.2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 349/2024 R.G. avente ad oggetto licenziamento
TRA
rappresentato e difeso, giusto mandato a margine del Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv.to Ottato Gaetano
RICORRENTE
E Part ESSE. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e CP_1
difesa dagli avv.to Orlando Santaniello
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2024 il ricorrente in epigrafe premetteva: di aver
Part lavorato alle dipendenze della SSE. dal 02.03.2020 al 21.07.2023, CP_1 presso l'isola di Ischia;
che la società si occupa di lavori (ricevuti in appalto) di installazione, manutenzione e riparazione di impianti telefonici;
di aver svolto le mansioni di “installatore di impianti”, con inquadramento nel 3° livello del CCNL
Metalmeccanica PMI;
di essere stato illegittimamente licenziato per giusta causa, con provvedimento datato 19 luglio 2023 e con effetti a decorrere dal 19.08.2023, motivato da una pretesa assenza ingiustificata conseguente alla mancata presentazione presso la nuova sede di lavoro per effetto di un asserito provvedimento di trasferimento ( ) Pt_2
a decorrere dal 09.05.2023. Eccepiva l'illegittimità del recesso in quanto la società resistente aveva già consumato il potere disciplinare in virtù di una precedente contestazione disciplinare avente ad oggetto l'assenza ingiustificata del 16.05.2023 non sanzionata;
che la inoltre, non aveva mai adottato il necessario preventivo CP_2
ordine o provvedimento di trasferimento che indicasse il luogo preciso del cantiere e l'orario in cui il ricorrente era tenuto a presentarsi, ma solo una generica proposta di trasferimento sicchè non sussisteva, né era giuridicamente configurabile, alcuna assenza ingiustificata presso tale sede;
che il licenziamento era stato tempestivamente impugnato stragiudizialmente con pec del 21.07.2023, che in data 21.07.2023 egli rassegnava le dimissioni per giusta causa. Lamentava, inoltre, il mancato pagamento della tredicesima mensilità anno 2020 per un importo pari ad euro 869,49, nonché
l'illegittimità delle trattenute operate dalla società resistente sui 11 prospetti paga da febbraio 2021 a luglio 2023 con diverse causali per un importo complessivo pari ad euro 650,00 nonché della trattenuta aziendale della indennità di mancato preavviso pari ad euro 646,00, operata nel prospetto paga di luglio 2023 stante l'efficacia immediata del recesso adottato per giusta causa ed, in via gradata, stante la sussistenza della giusta causa nelle dimissioni rassegnate dopo il licenziamento.
Concludeva chiedendo di: A) Riconoscere e dichiarare che l'atto aziendale datato
18.04.2023 ha mera natura di proposta di trasferimento e non di ordine di trasferimento;
in via gradata, ove mai fosse ritenuto vero e proprio trasferimento che esso per indeterminatezza e mancanza del necessario oggetto è inidoneo ed inefficace ai fini della contestazione di assenza ingiustificata;
B) Riconoscere e dichiarare conseguentemente che in mancanza di un valido ed efficace ordine di trasferimento a
il ricorrente non può essere ivi ritenuto assente ingiustificato come Pt_2
contestatogli;
C) In ogni caso per tutti i motivi di cui in premessa, dichiarare nullo o in subordine annullare per manifesta carenza di giustificazione l'illegittimo licenziamento disciplinare del ricorrente datato 19.07.2023 e ricevuto il 20.07.2023 e pertanto:
D) Condannare la convenuta società, in persona del legale rappr.te p.t., -al pagamento della indennità risarcitoria minima di 5 mensilità ed alla indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità ; il tutto per un totale di 20 mensilità da calcolarsi sullo importo mensile di euro 1.940,80 come da elementi fissi retributivi dell'ultimo prospetto paga di luglio 2023, oltre interessi anche moratori e svalutazione ex art. 429
c.p.c. dalla maturazione al saldo;
E) in via gradata, ove non dovesse essere applicabile la reintegrazione e per essa la richiesta indennità sostitutiva della reintegrazione, condannare la convenuta ad indennizzare il licenziamento ex art 3 comma 1 Dlgs 23-
2015 con la indennità risarcitoria massima di legge di 36 mensilità ( o - in via gradata - quella inferiore meglio vista) computata sulla suddetta retribuzione mensile di euro
1.940,80, oltre interessi moratori e svalutazione ex art. 429 c.p.c. dal recesso al saldo, tenuto conto di una anzianità di servizio del ricorrente nel servizio appaltato pari a 29 anni , nonché delle dimensioni e del comportamento di controparte;
F) condannare inoltre ed in ogni caso la convenuta al pagamento in favore del ricorrente a titolo di residua 13.ma mensilità 2020 della somma di euro 869,49, oltre interessi moratori o in subordine legali e rivalutazione monetaria ex art 429 cp.c. dal
01.01.2021 fino al saldo.
G) condannare inoltre ed in ogni caso la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 650,00, a titolo di restituzione di indebite ed illegittime trattenute operate sui 11 prospetti paga da febbraio 2021 a luglio 2023 per asserite multe,penali e franchigie, il tutto oltre interessi moratori o in subordine legali e rivalutazione monetaria ex art 429 cp.c. da inizio mese successivo alla trattenuta fino al saldo;
H) accertare inoltre ed in ogni caso la illegittimità della trattenuta aziendale della indennità di mancato preavviso pari ad euro 646,00, operata nel prospetto paga di luglio 2023 stante l'efficacia immediata del recesso adottato per giusta causa ed, in via gradata, stante la sussistenza della giusta causa nelle dimissioni per giusta causa presentate dopo il licenziamento e la sua impugnativa;
il tutto con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di restituzione, della detta somma di euro 646,00, oltre interessi moratori o in subordine legali e rivalutazione monetaria ex art 429 cp.c. dal 01.08.2023 fino al saldo, il tutto con vittoria di spese e competenze con attribuzione.
La parte resistente, ritualmente costituita in giudizio, sulla base di articolate argomentazioni, insisteva per il rigetto del ricorso, contestando in fatto e in diritto la fondatezza delle pretese del ricorrente. Fallito il tentativo di conciliazione, il GL, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 14.01.2025 trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., decideva la causa con dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Giova innanzitutto osservare che la parte ricorrente, al di là di un generico e non ben motivato richiamo all'art. 8 del CCNL PMI, non contesta in questa sede le ragioni tecnico-organizzative alla base del trasferimento, da cui è poi conseguito il licenziamento;
ragioni ben illustrate già nella missiva del 18.4.2023, ove si precisava che l'appalto con la committente era definitivamente cessato e che non vi era CP_3 più alcuna attività in essere presso la sede di Ischia.
Sicché, essendo onere del lavoratore dedurre e allegare gli specifici motivi di illegittimità del licenziamento nell'atto introduttivo (Cass. n. 28796 del 2017), possono qui ritenersi definitivamente cristallizzate le ragioni del trasferimento.
Premesso ciò, ritiene il Giudicante, condividendo le motivazioni già espresse dal
Tribunale di Nola Sezione Lavoro (dott. Francesco Fucci) in una vicenda analoga, che la qualificazione dell'atto del 18.4.2023 quale mera “proposta” di trasferimento, in ogni caso priva della necessaria determinatezza dell'oggetto, non colga nel segno. Se è vero, infatti, che in claris non fit interpretatio, non v'è dubbio dalla lettura della lettera del 18.4.2023 che il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi entro il 08.5.2023 presso la sede di , in via Torre n. 168; che le sue mansioni sarebbero rimaste Pt_2 immutate, così come da contratto di assunzione, e ferma l'applicazione del Ccnl PMI.
Essendosi, dunque, in presenza di un ordine di trasferimento, è opportuno ricordare che, in tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede (Cass. n. 11408/2018): buona fede che, nel caso di specie non è ravvisabile stante appunto la legittimità del disposto trasferimento (non avendo mai il ricorrente contestato nell'atto introduttivo del presente giudizio le ragioni tecniche produttive poste a base del trasferimento).
Va inoltre osservato che con la pronuncia n. 4404/2022 la Cassazione ha chiarito che
«in tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa, in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario a buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria»; nel caso in esame la CDA aveva ritenuto che il lavoratore aveva rifiutato il trasferimento «come arma per vincere le resistenze datoriali nell'ambito di una trattativa economica», e che tale condotta non fosse conforme a correttezza e buona fede perché finalizzata esclusivamente a “piegare” la volontà datoriale;
ha conseguentemente concluso per l'illegittimità del rifiuto opposto dal lavoratore al raggiungimento della nuova sede e per la sussistenza della giusta causa di licenziamento.
Nel caso in esame, trascorso il termine dell' 8.5.2023, è pacifico che il ricorrente non si
è presentato a lavoro presso la sede di , né nel presente giudizio ha fornito la Pt_2 prova di avere concretamente messo a disposizione le proprie energie lavorative presso l'abituale sede di lavoro di Ischia. Difatti, di tale disponibilità non v'è traccia nelle giustificazioni del 22.5.2023 e nella pec del 14.07.2023 ammetteva di non essersi recato presso la sede di Ischia, sede oramai cessata e priva di referente aziendale.
Acclarata la sussistenza di un provvedimento di trasferimento e la sua legittimità sotto il profilo della sussistenza delle ragioni tecniche -produttive (non contestate dalla parte ricorrente nel ricorso) le assenze del lavoratore devono ritenersi prive di giustificazione.
Esse si sono prolungate dal 09.05.2023 per oltre 3 giorni consecutivi superando in tal modo il limite previsto dall'art. 10 Sez. II Titolo VII capo A lettera f) del CCNL PMI, pacificamente applicato al rapporto di lavoro di cui è causa.
Il ricorrente ha, tuttavia, eccepito l'illegittimità del licenziamento comminatogli (oltre che per la asserita carenza di un provvedimento di trasferimento, aspetto già esaminato) solo sotto il profilo dell'avvenuta consumazione del potere disciplinare alla data di irrogazione della contestazione disciplinare del 1.07.2023, avendo la società resistente contestato l'assenza ingiustificata presso la sede di a decorrere dal 09.05.2023 e Pt_2 fino al 16 maggio 2023 già con la lettera di contestazione disciplinare del 16 maggio
2023, senza che ad essa abbia fatto seguito l'adozione di alcun provvedimento disciplinare.
Orbene, nella lettera di addebito disciplinare del 1.07.2023 la ha contestato al CP_4 che “ella a decorrere dal 09.05.2023 a tutt'oggi non si è recato a lavorare” Pt_1 risultando assente ingiustificato
È noto come, in forza del generale principio del ne bis in idem, comune a tutti i rami del diritto, il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere, ormai consumato.
Il relativo giudizio presuppone necessariamente un raffronto fra gli elementi di fatto e le circostanze di tempo, di luogo e di persona che hanno dato luogo alle contestazioni disciplinari. Solo quando vi sia corrispondenza tra tutti detti elementi sussiste l'identità del fatto che integra la preclusione connessa con il principio del ne bis in idem, (Cass. n.
23841 del 2012). Nella fattispecie in esame tale principio non appare violato in quanto la seconda contestazione del 1.07.2023 non costituisce una mera rinnovazione di quella del
16.5.2023, poichè con la stessa l'azienda ha fatto riferimento al protrarsi dell'assenza ingiustificata sino al 1.07.2023.
Nell'ultima contestazione disciplinare in altri termini è stato addebitato al ricorrente il protrarsi dell'assenza ingiustificata (quindi oltre il 16 maggio 2023 e quanto meno sino al successivo 10.07.2023 giorno in cui gli è stata consegnata la seconda missiva).
Ne deriva che, attesa l'anzidetta permanenza dell'inadempimento, non può dirsi affatto consumato il potere disciplinare in capo alla datrice di lavoro, trattandosi di nuova condotta, ulteriore, serbata nel tempo dal dipendente e quindi autonomamente valutabile sotto il profilo disciplinare, indipendentemente dal pregresso addebito, limitato sino al
16 maggio 2023, data della prima contestazione. (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
22/10/2018, n.26647; Tribunale S.Maria Capua V. sez. I, 25/01/2018, n.204).
Accertata la legittimità del licenziamento disciplinare cui alla lettera del 1.07.2023 va rigettata la domanda risarcitoria avanzata dal Pt_1
Resta da esaminare un ulteriore profilo, connesso alla data di efficacia del licenziamento, atteso che la sua decorrenza nella lettera del 19.07.2023 è stata fissata al
19.08.2023 ed il ricorrente in data 21.07.2023 (cfr. modulo di recesso in atti) ha rassegnato le dimissioni per asserita giusta causa.
La parte ricorrente ha sostenuto l'illegittimità di tale posticipazione, poiché la sussistenza di una giusta causa di licenziamento non può che condurre ad una risoluzione immediata del rapporto di lavoro, chiedendo conseguentemente accertarsi l'illegittimità della trattenuta di euro 646,00 effettuata dalla società resistente a titolo di indennità di mancato preavviso nella ultima busta paga di luglio 2023 per effetto delle dimissioni rassegnate , con condanna della alla restituzione di tale somma. CP_4
Ai fini della decisione va preliminarmente rilevato che benchè nella comunicazione del
1.07.2023 il licenziamento sia stato qualificato come per giusta causa, la previsione della decorrenza dei suoi effetti dal 19.08.2023 costituisce concessione -da parte della società datrice di lavoro- di un termine di preavviso (che in relazione all'anzianità di servizio del ricorrente ed all'inquadramento nel III Livello del CCNL di categoria corrisponde esattamente ad un mese) sì da doversi far rientrare il licenziamento comminato nell'ipotesi di cui all'art. 10 Sez. II titolo VII , capo A) lettera F del CCNL PMI (licenziamento con preavviso). Del resto la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento, costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, nell'un caso con effetto immediato e nell'altro con preavviso (così Cassazione n. 12884 del
2014; Cassazione n. 837/2008 Cassazione , Cassazione civile sez. VI, 06/03/2018 n.5339).
L'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l'art. 1569 c.c. per il contratto di somministrazione, l'art. 1750 c.c. per il contratto di agenzia, l'art. 1833 c.c. per il contratto di conto corrente), adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.
Costituisce comune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118 c.c. - adempie a una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente;
in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione;
in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente.
Il tema della rinunziabilità del periodo di preavviso da parte del soggetto non recedente e delle conseguenze giuridiche di tale rinunzia è strettamente connesso e condizionato dalla soluzione che si intende dare alla questione circa l'efficacia reale o obbligatoria del preavviso.
Infatti, ove dovesse optarsi per la natura reale del preavviso, con diritto quindi della parte recedente alla prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del relativo periodo, non potrebbe ipotizzarsi una rinunzia della parte non recedente idonea a determinare l'immediata estinzione del rapporto di lavoro;
a soluzione opposta si perviene, invece, nel caso si aderisca alla tesi dell'efficacia obbligatoria, la quale configura il preavviso quale mero obbligo (accessorio e alternativo) dell'esercizio del recesso;
la parte recedente è libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e la corresponsione a controparte dell'indennità (con immediato effetto risolutivo del recesso); in base a tale costruzione in capo alla parte non recedente si configura un diritto di credito dalla stessa liberamente rinunziabile.
Tale ultima opzione è coerente con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, la quale, a partire da Cass. n. 11740/2007, è pervenuta al superamento della tesi della natura reale del preavviso, ritenendo che, alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale (implicante, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine), ma ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso (nel senso dell'efficacia obbligatoria del preavviso si vedano Cass. n. 21216/2009, n.
13959/2009, n. 22443/2010, n. 27294/2018). Dalla natura obbligatoria dell'istituto in esame discende che la parte non recedente, che abbia - come nel caso di specie - rinunziato al preavviso, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso;
alcun interesse giuridicamente qualificato è, infatti, configurabile in favore della parte recedente;
la libera rinunziabilità del preavviso esclude che a essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti dell'obbligazioni indicate nell'art. 1173 c.c. (Cassazione civile sez. lav.,
14/03/2024, (ud. 23/01/2024, dep. 14/03/2024), n.6782).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che il rapporto di lavoro alla data del 20.07.2023 ( di ricezione della lettera di licenziamento, atto unilaterale recettizio) si è risolto immediatamente, salvo il preavviso concesso dalla società recedente con effetti obbligatori.
Ne discende che la lettera di dimissioni del 21.07.2023 ha avuto come effetto sostanziale quello di far rinuncia della parte non recedente (il lavoratore) al termine di preavviso concesso. La libera rinunziabilità del preavviso esclude che ad essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti dell'obbligazioni indicate nell' art. 1173 c.c., sicchè a seguito della rinuncia al preavviso da parte del lavoratore per effetto della volontà manifestata con le dimissioni, al datore di lavoro nulla spetta. Co Pertanto, la trattenuta operata dalla DI.ESSE. nella busta paga di luglio 2023 della somma di euro 646,00 a titolo di indennità di mancato preavviso appare illegittima e la società resistente va condannata alla restituzione in favore del ricorrente di tale importo oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo. ha poi allegato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di Parte_1 pagamento della tredicesima mensilità per l'anno 2020, avendo ricevuto a tale titolo solo la somma di euro 600,00 e rivendicando il diritto all'ulteriore somma di euro
869,49.
Ciò posto, la sulla quale incombe l'onere di provare l'esatto adempimento (si CP_4 veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001), non ha provato il pagamento di tale emolumento, limitandosi ad allegare genericamente in memoria di aver provveduto al pagamento in contanti , senza indicare le circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe avvenuto tale pagamento né il soggetto che lo ha eseguito ( di qui l'inammissibilità della prove testimoniale). Pertanto non avendo contestato la quantificazione operatane dal ricorrente, la società resistente va condannata al pagamento in favore di della somma di euro 869,49 Parte_1
a titolo di tredicesima mensilità anno 2020 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo. Part Co Quanto alle trattenute effettuate dalla SSE. dell'importo di euro 50,00 nella busta paga di febbraio 2021 con causale “addebito committente”, nella busta paga di maggio 2021 con causale “multa auto”, nella busta paga di giugno 2021 con causale
“penale aziendale”, in quella di ottobre 2022 dell'importo di euro 63,00 con causale “multa auto”, nel prospetto paga di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2023 con causale “Rata Franchigia auto”, risultanti dalle buste paga in atti, esse Part Co sono da reputarsi indebite non avendo la sse. nè allegato né provato la sussistenza delle causali su cui si fondano.
Al riguardo, la preliminare eccezione di prescrizione presuntiva annuale di tali crediti ex art. 2955 comma 2 c.c. sollevata dalla parte resistente è infondata, alla stregua dell' orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale il n. 2 della disposizione in esame va inteso nel senso che la prescrizione di un anno riguarda solo i crediti del lavoratore riferiti al corrispettivo della prestazione lavorativa, pagato per periodi non superiori al mese, restando invece escluso ad esempio il credito del lavoratore relativo alla ripetizione di una sanzione pecuniaria inefficace (Cass. L, n.
10668/2014). E nel caso in esame non si tratta di crediti retributivi.
La società resistente va, quindi, condannata alla restituzione in favore del ricorrente della somma complessiva indebitamente trattenuta pari ad euro 650,00 oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo.
Le spese di lite -attesa la reciproca soccombenza- sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
Part A) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la al Parte_3
pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 650,00 per le causali di cui in motivazione oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo;
nonché al pagamento della somma di euro 646,00 e di euro 869,49 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
B) Rigetta le ulteriori domande formulate dalla parte ricorrente.
C) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
D) Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in Nola, il 14.01.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 14.01.2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 349/2024 R.G. avente ad oggetto licenziamento
TRA
rappresentato e difeso, giusto mandato a margine del Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv.to Ottato Gaetano
RICORRENTE
E Part ESSE. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e CP_1
difesa dagli avv.to Orlando Santaniello
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2024 il ricorrente in epigrafe premetteva: di aver
Part lavorato alle dipendenze della SSE. dal 02.03.2020 al 21.07.2023, CP_1 presso l'isola di Ischia;
che la società si occupa di lavori (ricevuti in appalto) di installazione, manutenzione e riparazione di impianti telefonici;
di aver svolto le mansioni di “installatore di impianti”, con inquadramento nel 3° livello del CCNL
Metalmeccanica PMI;
di essere stato illegittimamente licenziato per giusta causa, con provvedimento datato 19 luglio 2023 e con effetti a decorrere dal 19.08.2023, motivato da una pretesa assenza ingiustificata conseguente alla mancata presentazione presso la nuova sede di lavoro per effetto di un asserito provvedimento di trasferimento ( ) Pt_2
a decorrere dal 09.05.2023. Eccepiva l'illegittimità del recesso in quanto la società resistente aveva già consumato il potere disciplinare in virtù di una precedente contestazione disciplinare avente ad oggetto l'assenza ingiustificata del 16.05.2023 non sanzionata;
che la inoltre, non aveva mai adottato il necessario preventivo CP_2
ordine o provvedimento di trasferimento che indicasse il luogo preciso del cantiere e l'orario in cui il ricorrente era tenuto a presentarsi, ma solo una generica proposta di trasferimento sicchè non sussisteva, né era giuridicamente configurabile, alcuna assenza ingiustificata presso tale sede;
che il licenziamento era stato tempestivamente impugnato stragiudizialmente con pec del 21.07.2023, che in data 21.07.2023 egli rassegnava le dimissioni per giusta causa. Lamentava, inoltre, il mancato pagamento della tredicesima mensilità anno 2020 per un importo pari ad euro 869,49, nonché
l'illegittimità delle trattenute operate dalla società resistente sui 11 prospetti paga da febbraio 2021 a luglio 2023 con diverse causali per un importo complessivo pari ad euro 650,00 nonché della trattenuta aziendale della indennità di mancato preavviso pari ad euro 646,00, operata nel prospetto paga di luglio 2023 stante l'efficacia immediata del recesso adottato per giusta causa ed, in via gradata, stante la sussistenza della giusta causa nelle dimissioni rassegnate dopo il licenziamento.
Concludeva chiedendo di: A) Riconoscere e dichiarare che l'atto aziendale datato
18.04.2023 ha mera natura di proposta di trasferimento e non di ordine di trasferimento;
in via gradata, ove mai fosse ritenuto vero e proprio trasferimento che esso per indeterminatezza e mancanza del necessario oggetto è inidoneo ed inefficace ai fini della contestazione di assenza ingiustificata;
B) Riconoscere e dichiarare conseguentemente che in mancanza di un valido ed efficace ordine di trasferimento a
il ricorrente non può essere ivi ritenuto assente ingiustificato come Pt_2
contestatogli;
C) In ogni caso per tutti i motivi di cui in premessa, dichiarare nullo o in subordine annullare per manifesta carenza di giustificazione l'illegittimo licenziamento disciplinare del ricorrente datato 19.07.2023 e ricevuto il 20.07.2023 e pertanto:
D) Condannare la convenuta società, in persona del legale rappr.te p.t., -al pagamento della indennità risarcitoria minima di 5 mensilità ed alla indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità ; il tutto per un totale di 20 mensilità da calcolarsi sullo importo mensile di euro 1.940,80 come da elementi fissi retributivi dell'ultimo prospetto paga di luglio 2023, oltre interessi anche moratori e svalutazione ex art. 429
c.p.c. dalla maturazione al saldo;
E) in via gradata, ove non dovesse essere applicabile la reintegrazione e per essa la richiesta indennità sostitutiva della reintegrazione, condannare la convenuta ad indennizzare il licenziamento ex art 3 comma 1 Dlgs 23-
2015 con la indennità risarcitoria massima di legge di 36 mensilità ( o - in via gradata - quella inferiore meglio vista) computata sulla suddetta retribuzione mensile di euro
1.940,80, oltre interessi moratori e svalutazione ex art. 429 c.p.c. dal recesso al saldo, tenuto conto di una anzianità di servizio del ricorrente nel servizio appaltato pari a 29 anni , nonché delle dimensioni e del comportamento di controparte;
F) condannare inoltre ed in ogni caso la convenuta al pagamento in favore del ricorrente a titolo di residua 13.ma mensilità 2020 della somma di euro 869,49, oltre interessi moratori o in subordine legali e rivalutazione monetaria ex art 429 cp.c. dal
01.01.2021 fino al saldo.
G) condannare inoltre ed in ogni caso la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 650,00, a titolo di restituzione di indebite ed illegittime trattenute operate sui 11 prospetti paga da febbraio 2021 a luglio 2023 per asserite multe,penali e franchigie, il tutto oltre interessi moratori o in subordine legali e rivalutazione monetaria ex art 429 cp.c. da inizio mese successivo alla trattenuta fino al saldo;
H) accertare inoltre ed in ogni caso la illegittimità della trattenuta aziendale della indennità di mancato preavviso pari ad euro 646,00, operata nel prospetto paga di luglio 2023 stante l'efficacia immediata del recesso adottato per giusta causa ed, in via gradata, stante la sussistenza della giusta causa nelle dimissioni per giusta causa presentate dopo il licenziamento e la sua impugnativa;
il tutto con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di restituzione, della detta somma di euro 646,00, oltre interessi moratori o in subordine legali e rivalutazione monetaria ex art 429 cp.c. dal 01.08.2023 fino al saldo, il tutto con vittoria di spese e competenze con attribuzione.
La parte resistente, ritualmente costituita in giudizio, sulla base di articolate argomentazioni, insisteva per il rigetto del ricorso, contestando in fatto e in diritto la fondatezza delle pretese del ricorrente. Fallito il tentativo di conciliazione, il GL, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 14.01.2025 trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., decideva la causa con dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Giova innanzitutto osservare che la parte ricorrente, al di là di un generico e non ben motivato richiamo all'art. 8 del CCNL PMI, non contesta in questa sede le ragioni tecnico-organizzative alla base del trasferimento, da cui è poi conseguito il licenziamento;
ragioni ben illustrate già nella missiva del 18.4.2023, ove si precisava che l'appalto con la committente era definitivamente cessato e che non vi era CP_3 più alcuna attività in essere presso la sede di Ischia.
Sicché, essendo onere del lavoratore dedurre e allegare gli specifici motivi di illegittimità del licenziamento nell'atto introduttivo (Cass. n. 28796 del 2017), possono qui ritenersi definitivamente cristallizzate le ragioni del trasferimento.
Premesso ciò, ritiene il Giudicante, condividendo le motivazioni già espresse dal
Tribunale di Nola Sezione Lavoro (dott. Francesco Fucci) in una vicenda analoga, che la qualificazione dell'atto del 18.4.2023 quale mera “proposta” di trasferimento, in ogni caso priva della necessaria determinatezza dell'oggetto, non colga nel segno. Se è vero, infatti, che in claris non fit interpretatio, non v'è dubbio dalla lettura della lettera del 18.4.2023 che il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi entro il 08.5.2023 presso la sede di , in via Torre n. 168; che le sue mansioni sarebbero rimaste Pt_2 immutate, così come da contratto di assunzione, e ferma l'applicazione del Ccnl PMI.
Essendosi, dunque, in presenza di un ordine di trasferimento, è opportuno ricordare che, in tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede (Cass. n. 11408/2018): buona fede che, nel caso di specie non è ravvisabile stante appunto la legittimità del disposto trasferimento (non avendo mai il ricorrente contestato nell'atto introduttivo del presente giudizio le ragioni tecniche produttive poste a base del trasferimento).
Va inoltre osservato che con la pronuncia n. 4404/2022 la Cassazione ha chiarito che
«in tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa, in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario a buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria»; nel caso in esame la CDA aveva ritenuto che il lavoratore aveva rifiutato il trasferimento «come arma per vincere le resistenze datoriali nell'ambito di una trattativa economica», e che tale condotta non fosse conforme a correttezza e buona fede perché finalizzata esclusivamente a “piegare” la volontà datoriale;
ha conseguentemente concluso per l'illegittimità del rifiuto opposto dal lavoratore al raggiungimento della nuova sede e per la sussistenza della giusta causa di licenziamento.
Nel caso in esame, trascorso il termine dell' 8.5.2023, è pacifico che il ricorrente non si
è presentato a lavoro presso la sede di , né nel presente giudizio ha fornito la Pt_2 prova di avere concretamente messo a disposizione le proprie energie lavorative presso l'abituale sede di lavoro di Ischia. Difatti, di tale disponibilità non v'è traccia nelle giustificazioni del 22.5.2023 e nella pec del 14.07.2023 ammetteva di non essersi recato presso la sede di Ischia, sede oramai cessata e priva di referente aziendale.
Acclarata la sussistenza di un provvedimento di trasferimento e la sua legittimità sotto il profilo della sussistenza delle ragioni tecniche -produttive (non contestate dalla parte ricorrente nel ricorso) le assenze del lavoratore devono ritenersi prive di giustificazione.
Esse si sono prolungate dal 09.05.2023 per oltre 3 giorni consecutivi superando in tal modo il limite previsto dall'art. 10 Sez. II Titolo VII capo A lettera f) del CCNL PMI, pacificamente applicato al rapporto di lavoro di cui è causa.
Il ricorrente ha, tuttavia, eccepito l'illegittimità del licenziamento comminatogli (oltre che per la asserita carenza di un provvedimento di trasferimento, aspetto già esaminato) solo sotto il profilo dell'avvenuta consumazione del potere disciplinare alla data di irrogazione della contestazione disciplinare del 1.07.2023, avendo la società resistente contestato l'assenza ingiustificata presso la sede di a decorrere dal 09.05.2023 e Pt_2 fino al 16 maggio 2023 già con la lettera di contestazione disciplinare del 16 maggio
2023, senza che ad essa abbia fatto seguito l'adozione di alcun provvedimento disciplinare.
Orbene, nella lettera di addebito disciplinare del 1.07.2023 la ha contestato al CP_4 che “ella a decorrere dal 09.05.2023 a tutt'oggi non si è recato a lavorare” Pt_1 risultando assente ingiustificato
È noto come, in forza del generale principio del ne bis in idem, comune a tutti i rami del diritto, il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere, ormai consumato.
Il relativo giudizio presuppone necessariamente un raffronto fra gli elementi di fatto e le circostanze di tempo, di luogo e di persona che hanno dato luogo alle contestazioni disciplinari. Solo quando vi sia corrispondenza tra tutti detti elementi sussiste l'identità del fatto che integra la preclusione connessa con il principio del ne bis in idem, (Cass. n.
23841 del 2012). Nella fattispecie in esame tale principio non appare violato in quanto la seconda contestazione del 1.07.2023 non costituisce una mera rinnovazione di quella del
16.5.2023, poichè con la stessa l'azienda ha fatto riferimento al protrarsi dell'assenza ingiustificata sino al 1.07.2023.
Nell'ultima contestazione disciplinare in altri termini è stato addebitato al ricorrente il protrarsi dell'assenza ingiustificata (quindi oltre il 16 maggio 2023 e quanto meno sino al successivo 10.07.2023 giorno in cui gli è stata consegnata la seconda missiva).
Ne deriva che, attesa l'anzidetta permanenza dell'inadempimento, non può dirsi affatto consumato il potere disciplinare in capo alla datrice di lavoro, trattandosi di nuova condotta, ulteriore, serbata nel tempo dal dipendente e quindi autonomamente valutabile sotto il profilo disciplinare, indipendentemente dal pregresso addebito, limitato sino al
16 maggio 2023, data della prima contestazione. (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
22/10/2018, n.26647; Tribunale S.Maria Capua V. sez. I, 25/01/2018, n.204).
Accertata la legittimità del licenziamento disciplinare cui alla lettera del 1.07.2023 va rigettata la domanda risarcitoria avanzata dal Pt_1
Resta da esaminare un ulteriore profilo, connesso alla data di efficacia del licenziamento, atteso che la sua decorrenza nella lettera del 19.07.2023 è stata fissata al
19.08.2023 ed il ricorrente in data 21.07.2023 (cfr. modulo di recesso in atti) ha rassegnato le dimissioni per asserita giusta causa.
La parte ricorrente ha sostenuto l'illegittimità di tale posticipazione, poiché la sussistenza di una giusta causa di licenziamento non può che condurre ad una risoluzione immediata del rapporto di lavoro, chiedendo conseguentemente accertarsi l'illegittimità della trattenuta di euro 646,00 effettuata dalla società resistente a titolo di indennità di mancato preavviso nella ultima busta paga di luglio 2023 per effetto delle dimissioni rassegnate , con condanna della alla restituzione di tale somma. CP_4
Ai fini della decisione va preliminarmente rilevato che benchè nella comunicazione del
1.07.2023 il licenziamento sia stato qualificato come per giusta causa, la previsione della decorrenza dei suoi effetti dal 19.08.2023 costituisce concessione -da parte della società datrice di lavoro- di un termine di preavviso (che in relazione all'anzianità di servizio del ricorrente ed all'inquadramento nel III Livello del CCNL di categoria corrisponde esattamente ad un mese) sì da doversi far rientrare il licenziamento comminato nell'ipotesi di cui all'art. 10 Sez. II titolo VII , capo A) lettera F del CCNL PMI (licenziamento con preavviso). Del resto la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento, costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, nell'un caso con effetto immediato e nell'altro con preavviso (così Cassazione n. 12884 del
2014; Cassazione n. 837/2008 Cassazione , Cassazione civile sez. VI, 06/03/2018 n.5339).
L'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l'art. 1569 c.c. per il contratto di somministrazione, l'art. 1750 c.c. per il contratto di agenzia, l'art. 1833 c.c. per il contratto di conto corrente), adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.
Costituisce comune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118 c.c. - adempie a una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente;
in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione;
in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente.
Il tema della rinunziabilità del periodo di preavviso da parte del soggetto non recedente e delle conseguenze giuridiche di tale rinunzia è strettamente connesso e condizionato dalla soluzione che si intende dare alla questione circa l'efficacia reale o obbligatoria del preavviso.
Infatti, ove dovesse optarsi per la natura reale del preavviso, con diritto quindi della parte recedente alla prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del relativo periodo, non potrebbe ipotizzarsi una rinunzia della parte non recedente idonea a determinare l'immediata estinzione del rapporto di lavoro;
a soluzione opposta si perviene, invece, nel caso si aderisca alla tesi dell'efficacia obbligatoria, la quale configura il preavviso quale mero obbligo (accessorio e alternativo) dell'esercizio del recesso;
la parte recedente è libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e la corresponsione a controparte dell'indennità (con immediato effetto risolutivo del recesso); in base a tale costruzione in capo alla parte non recedente si configura un diritto di credito dalla stessa liberamente rinunziabile.
Tale ultima opzione è coerente con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, la quale, a partire da Cass. n. 11740/2007, è pervenuta al superamento della tesi della natura reale del preavviso, ritenendo che, alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale (implicante, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine), ma ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso (nel senso dell'efficacia obbligatoria del preavviso si vedano Cass. n. 21216/2009, n.
13959/2009, n. 22443/2010, n. 27294/2018). Dalla natura obbligatoria dell'istituto in esame discende che la parte non recedente, che abbia - come nel caso di specie - rinunziato al preavviso, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso;
alcun interesse giuridicamente qualificato è, infatti, configurabile in favore della parte recedente;
la libera rinunziabilità del preavviso esclude che a essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti dell'obbligazioni indicate nell'art. 1173 c.c. (Cassazione civile sez. lav.,
14/03/2024, (ud. 23/01/2024, dep. 14/03/2024), n.6782).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che il rapporto di lavoro alla data del 20.07.2023 ( di ricezione della lettera di licenziamento, atto unilaterale recettizio) si è risolto immediatamente, salvo il preavviso concesso dalla società recedente con effetti obbligatori.
Ne discende che la lettera di dimissioni del 21.07.2023 ha avuto come effetto sostanziale quello di far rinuncia della parte non recedente (il lavoratore) al termine di preavviso concesso. La libera rinunziabilità del preavviso esclude che ad essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti dell'obbligazioni indicate nell' art. 1173 c.c., sicchè a seguito della rinuncia al preavviso da parte del lavoratore per effetto della volontà manifestata con le dimissioni, al datore di lavoro nulla spetta. Co Pertanto, la trattenuta operata dalla DI.ESSE. nella busta paga di luglio 2023 della somma di euro 646,00 a titolo di indennità di mancato preavviso appare illegittima e la società resistente va condannata alla restituzione in favore del ricorrente di tale importo oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo. ha poi allegato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di Parte_1 pagamento della tredicesima mensilità per l'anno 2020, avendo ricevuto a tale titolo solo la somma di euro 600,00 e rivendicando il diritto all'ulteriore somma di euro
869,49.
Ciò posto, la sulla quale incombe l'onere di provare l'esatto adempimento (si CP_4 veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001), non ha provato il pagamento di tale emolumento, limitandosi ad allegare genericamente in memoria di aver provveduto al pagamento in contanti , senza indicare le circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe avvenuto tale pagamento né il soggetto che lo ha eseguito ( di qui l'inammissibilità della prove testimoniale). Pertanto non avendo contestato la quantificazione operatane dal ricorrente, la società resistente va condannata al pagamento in favore di della somma di euro 869,49 Parte_1
a titolo di tredicesima mensilità anno 2020 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo. Part Co Quanto alle trattenute effettuate dalla SSE. dell'importo di euro 50,00 nella busta paga di febbraio 2021 con causale “addebito committente”, nella busta paga di maggio 2021 con causale “multa auto”, nella busta paga di giugno 2021 con causale
“penale aziendale”, in quella di ottobre 2022 dell'importo di euro 63,00 con causale “multa auto”, nel prospetto paga di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2023 con causale “Rata Franchigia auto”, risultanti dalle buste paga in atti, esse Part Co sono da reputarsi indebite non avendo la sse. nè allegato né provato la sussistenza delle causali su cui si fondano.
Al riguardo, la preliminare eccezione di prescrizione presuntiva annuale di tali crediti ex art. 2955 comma 2 c.c. sollevata dalla parte resistente è infondata, alla stregua dell' orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale il n. 2 della disposizione in esame va inteso nel senso che la prescrizione di un anno riguarda solo i crediti del lavoratore riferiti al corrispettivo della prestazione lavorativa, pagato per periodi non superiori al mese, restando invece escluso ad esempio il credito del lavoratore relativo alla ripetizione di una sanzione pecuniaria inefficace (Cass. L, n.
10668/2014). E nel caso in esame non si tratta di crediti retributivi.
La società resistente va, quindi, condannata alla restituzione in favore del ricorrente della somma complessiva indebitamente trattenuta pari ad euro 650,00 oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo.
Le spese di lite -attesa la reciproca soccombenza- sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
Part A) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la al Parte_3
pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 650,00 per le causali di cui in motivazione oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo;
nonché al pagamento della somma di euro 646,00 e di euro 869,49 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
B) Rigetta le ulteriori domande formulate dalla parte ricorrente.
C) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
D) Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in Nola, il 14.01.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola