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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 1195/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
promossa
DA
, nato a [...] il [...] ( c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso dall'Avv. Francesco Allù, elett. dom. presso il di lui studio in S. Croce Camerina via Caucana n. 82
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( c.f. ), residente Controparte_1 C.F._2
in Ragusa, via Paestum n.52, ed , nata a [...] il [...] ( Controparte_2
), ivi residente in [...] CodiceFiscale_3
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento del P.M. in sede IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato alla controparte, chiedeva al Parte_1
Tribunale adìto modificarsi la sentenza n. 950/2014, depositata il 19.12.2014, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dal medesimo con , nella parte in cui era stato posto l'onere a carico Controparte_1
dell'instante di provvedere al mantenimento della figlia , allora minorenne, CP_2
nella misura di euro 200,00 mensili, da corrispondersi alla madre collocataria. A distanza di oltre nove anni dalla sentenza di divorzio, infatti, erano mutate le condizioni anche economiche della figlia , nel frattempo divenuta CP_2
maggiorenne ed autonoma, lavorando la stessa e percependo una retribuzione mensile di circa 800,00 euro, a fronte di euro 950,00 percepiti dal padre, per la sua attività di giardiniere, e dell'ulteriore onere gravante sul medesimo di provvede ai bisogni crescenti degli altri due figli minorenni, e , nati da altra Per_1 Per_2
relazione sentimentale.
Le resistenti, e , sebbene regolarmente Controparte_1 Controparte_2
citate, non comparivano in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia, con provvedimento del 22.11.2024.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 03/03/2025, in seno alla quale la resistente non compariva, senza addurre alcun Controparte_1
giustificato motivo, in tal modo lasciando intendere un suo disinteresse alla causa in oggetto, la figlia dichiarava di aderire alla richiesta di revoca dell'assegno di CP_2
mantenimento nei suoi confronti proposta dal padre, e quindi le parti formulavano una richiesta congiunta in tal senso. Gli atti venivano inviati al P.M. in sede.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per la chiesta modifica, essendo emerso pacificamente dagli atti di causa, e dalle dichiarazioni rese dalle parti medesime, l'avvenuto raggiungimento di un'indipendenza economica della figlia , la quale, da circa quattro anni, lavora presso un panificio, di mattina, CP_2
mentre dal luglio del 2024 svolge anche l'attività di commessa presso la Facet di
Ragusa, nel pomeriggio, con una paga mensile di circa euro 700,00 per ciascuna delle suddette attività dalla stessa esercitate.
La predetta, inoltre, ha dichiarato di essersi trasferita a convivere con il suo fidanzato, e quindi di non abitare più con la madre.
Nulla andrà disposto sulle spese di lite, stante la contumacia di parte resistente, e avuto riguardo al tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo nella contumacia di parte resistente a parziale modifica della sentenza divorzile n. n. 950/2014, depositata in data
19.12.2024
revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente, Parte_1
, per il mantenimento della figlia , a far data dal deposito
[...] Controparte_2
del presente ricorso. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 24.03.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa R. Scollo
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti