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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 6 maggio 2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3896/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.7.1966, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Vermiglio, giusta procura allegata al ricorso introduttivo. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Piras, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Fiumicino rep. 37875 racc. 7313 del 22.3.2024 Persona_1
, c.f. , in persona del legale OP P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma via G. Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Currò, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione. OPPOSTI
c.f. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale P.IVA_3
Manzoni n. 22. CONVENUTA NON COSTITUITA
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.7.2024 spiegava opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90110315 77/000, notificata in data 26.6.2024, in relazione alle pretese di natura previdenziale portate dagli avvisi di addebito n.
59520130000072943000 (contributi IVS dell'anno 2006), n. 59520150001157769000
(contributi IVS dell'anno 2014), n. 59520160000835888000 (contributi IVS degli anni 2014 –
2015), n. 59520170001472521000 (contributi IVS dell'anno 2016), n. 59520180001282355000
(contributi IVS dell'anno 2017), n. 59520180004655831000 (contributi IVS degli anni 2017 –
2018).
Con l'unico motivo di ricorso, eccepiva la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito menzionati, essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 3 commi 9 e
10 L. 335/1995.
Chiedeva, in via preliminare, di disporre la sospensione in parte qua dell'efficacia dell'atto impugnato, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; di riconoscere l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli atti opposti, disponendo l'annullamento degli stessi, dei correlativi ruoli per sorte capitale, contributi, somme aggiuntive, interessi ed oneri accessori e di ogni altro atto successivo e conseguente;
in tutti i casi di annullare in parte qua l'intimazione di pagamento impugnata, riconoscendo non dovuta alcuna somma a qualsiasi titolo nascente dai sottesi avvisi d'addebito; con vittoria di spese e compensi di causa.
2. L si costituiva in giudizio con memoria del OP
14.11.2024.
Evidenziava preliminarmente l'inammissibilità delle domande spiegate in ricorso, poiché gli avvisi di addebito, benché ritualmente notificati, non erano stati opposti ed i titoli erano così divenuti definitivi e sottolineava che l'omessa o tardiva notifica degli avvisi di addebito costituiva censura ascrivibile solo all' . Controparte_4
Nel merito spiegava che la prescrizione dei crediti era stata tempestivamente interrotta dalla notifica di molteplici intimazioni di pagamento e che il termine di prescrizione era stato sospeso ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020.
Chiedeva in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione per carenza dei presupposti previsti dalla legge e di ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'azione; nel merito, di ritenere e dichiarare la carenza di responsabilità di OP per l'attività e gli atti di competenza del convenuto e di essere tenuta indenne Controparte_4
2 da ogni conseguenza anche in punto di spese processuali in caso di accertata responsabilità dell'Ente creditore;
di ritenere e dichiarare non spirato nessun termine prescrizionale e decadenziale e conseguentemente corretto e legittimo l'operato di OP
. Con vittoria di spese e compensi di lite.
[...]
3. L' si costituiva in giudizio con memoria del 22.11.2024, eccependo CP_1
preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di ed il proprio in riferimento Controparte_3
alle cartelle non relative a contributi previdenziali e a tutti i vizi di regolarità della CP_1
procedura di riscossione nonché per i vizi di forma e del ruolo della cartella esattoriale.
Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva, non essendo stati impugnati gli avvisi di addebito nei termini di legge ed essendo divenuta intangibile la relativa pretesa contributiva.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando come unico legittimato passivo sul punto fosse il Concessionario della riscossione in quanto unico responsabile del recupero coattivo del credito.
Chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
di rigettare l'istanza cautelare per difetto dei requisiti Parte_2
normativamente previsti;
di dichiarare il difetto di legittimazione dell' per le censure CP_1
relative agli atti emessi dal Concessionario della riscossione;
di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione, stante il decorso del termine perentorio per proporre opposizione;
nel merito, di rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
4. All'udienza del 3.12.2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dei ruoli esattoriali relativi agli avvisi di addebito impugnati. L'udienza del 6.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
5. Preliminarmente, si rileva che benché ritualmente citata, non si è Controparte_3
costituita in giudizio, sicché deve dichiararsene la contumacia.
6. Non risulta comunque meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di sollevata dall' Controparte_3 CP_1
Per quanto concerne la società di cartolarizzazione, l'art.13, comma 1, della legge n.
448 del 1998, come successivamente modificato, ha disposto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' fino al 31.12.2008. L'avviso di addebito n. CP_1
59520130000072943000 fa riferimento a contributi previdenziali dell'anno 2006. Deve dunque ritenersi che sia legittimata a resistere nel presente giudizio per i crediti di propria Controparte_3
3 competenza.
7. Sempre in via preliminare occorre rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_1
In adesione a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7514/2022, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire in capo all'Ente Impositore, quale titolare del credito, avendo l'azione ad oggetto il merito della pretesa contributiva e la sua prescrizione, anche in relazione alla regolarità della notifica degli atti presupposti.
8. Quanto alla notifica degli atti presupposti e sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, dall'esame della documentazione prodotta dai resistenti si evince la regolarità della loro notifica, e, in particolare:
- l'avviso di addebito n. 59520130000072943000 è stato notificato in data 15.3.2013;
- l'avviso di addebito n. 59520150001157769000 è stato notificato in data 17.11.2015;
- l'avviso di addebito n. 59520160000835888000 è stato notificato in data 23.6.2016;
- l'avviso di addebito n. 59520170001472521000 è stato notificato in data 21.12.2017;
- l'avviso di addebito n. 59520180001282355000 è stato notificato in data 16.7.2018;
- l'avviso di addebito n. 59520180004655831000 è stato notificato in data 8.2.2019.
9. Non essendo stati i superiori avvisi impugnati nel termine di quaranta giorni dalla loro notifica ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, il ricorrente è decaduto dalla possibilità di eccepire l'infondatezza nel merito della pretesa (e così anche l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla loro notifica), che, con il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione, è divenuta intangibile.
10. Per quanto concerne l'eccepita prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai crediti contributivi ex art. 3, c. 9, legge n. 335/1995, la mancata impugnazione dell'avviso di addebito/cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. S.U.
Cass. n. 23397/2016; sez. 6 ord. n. 11760/2019). Invero, l'avviso notificato e non impugnato entro quaranta giorni non può essere assimilato a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
4 I resistenti hanno documentato la rituale notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520169004650717000 in data 30.7.2016 (riferita, tra gli altri, all'avviso di addebito n.
59520130000072943000), e dell'intimazione di pagamento n. 29520219001103276000 in data
6.10.2021 (riferita, tra gli altri, agli avvisi di addebito n. 59520130000072943000, n.
59520150001157769000 e n. 59520160000835888000).
Non possono invece costituire validi atti interruttivi del termine di prescrizione le intimazioni di pagamento n. 29520229006679724000 e n. 29520239000947566000, poiché non validamente notificate.
Per ciascuna di esse, a fronte di un primo infruttuoso tentativo di notifica e del deposito dell'atto presso la casa comunale, la raccomandata informativa risulta essere stata restituita al mittente per compiuta giacenza. Tuttavia, essa indica la data di rilascio di un avviso al destinatario assente, ma non reca la sottoscrizione dell'agente postale, circostanza che inficia la validità della notifica stessa.
In particolare, “ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art.
140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. civ., Sez. V, ord. 11.11.2020 n. 25351).
Ed ancora, “In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo
a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146)” (Cass.
5 civ., sez. trib., 19/08/2020, n.17373).
I resistenti hanno altresì dedotto e documentato la circostanza, risultata incontestata, dell'avvenuta presentazione di tre diverse istanze di definizione agevolata da parte del ricorrente, accolte rispettivamente con nota n. 29590201900070746000 notificata a mezzo pec in data 5.7.2019 (dichiarazione di adesione del 18/04/2019 prot. 153186, relativa, tra gli altri carichi, anche all'avviso n. 59520130000072943000), con nota n. 29590201900341177000 notificata a mezzo pec in data 24.10.2019 (dichiarazione di adesione del 18/04/2019 prot.
153000, relativa, tra gli altri carichi, anche agli avvisi n. 59520150001157769000,
59520160000835888000, 59520170001472521000), e con nota n. 29590202301503347000, notificata in data 14.9.2023 (dichiarazione di adesione del 28/06/2023 prot. W-
2023062808218929, relativa, tra gli altri carichi, a tutti gli avvisi di addebito impugnati nel presente giudizio).
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, “il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n.
26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22).
[…] 3.1.- È, invece, irrilevante… che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria.
E ciò perché l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22)” (Cass, civ., 08/04/2024, n.9221).
Le domande di rateazione e definizione agevolata assumono dunque valenza di atti di riconoscimento di debito, aventi effetto interruttivo del termine di prescrizione.
Ciò premesso, il termine di prescrizione di tutti gli avvisi di addebito oggetto di
6 impugnazione e sottesi all'intimazione di pagamento opposta risulta essere stato tempestivamente interrotto dagli atti di intimazione e/o di definizione agevolata indicati, sicché
l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente non può trovare accoglimento.
A tale conclusione si giunge tenendo altresì conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti dalle leggi speciali per complessivi 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
11. L'opposizione non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Le ulteriori eccezioni sollevate dalle parti risultano assorbite dalla superiore statuizione.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' e CP_1 dell' come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, come OP
modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni giuridiche esaminate e limitata attività processuale espletata.
La contumacia della giustifica l'integrale compensazione delle spese di Controparte_3
lite nei suoi confronti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1
7 depositato in data 16.7.2024 nei confronti dell della e dell' CP_1 Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro OP
tempore, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90110315 77/000, in relazione agli avvisi di addebito n. 59520130000072943000, 59520150001157769000,
59520160000835888000, 59520170001472521000, 59520180001282355000,
59520180004655831000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_3
- rigetta le domande;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che Parte_1 CP_1 liquida in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre spese generali;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, che liquida in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre spese OP
generali, c.p.a. e i.v.a.;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti di Controparte_3
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 7 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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