Sentenza 12 dicembre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2003, n. 19026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19026 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
A N I IA E D A L A S ) IT A O 4 S 7 T R A ₪ A S IC T T O L 7 S B 8 P I B 9 A PU 1 G M I R ' o E z L T r R L L a 7 I 8 A m A 9 D D 1 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I SEZONE1.90 26/03 o , N E z e r T O g G a d CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N L m e O Oggetto E L L 6 S 9 O A 1 Jorrio E . B t D r A ssepuo ( Fattisfecie Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: R.G.N. 14245/01 DELLI PRISCOLI -> Presidente Dott. Mario Dott. CE RI FIORETTI Consigliere Cron. 38212 DI PALMA - Rel. Consigliere- Dott. Salvatore Rep. DI AMATO - Consigliere Dott. Sergio Ud. 20/06/2003 DE CHIARA Consigliere Dott. Carlo ha pronunciato la seguente SENTENZA 3sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GAMBA PAOLO, FIORMONTE, BAFILE 5, presso l'avvocato LUCA SERGIO NUNZI, rappresentato e difeso dall'avvocato giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
VA AN, elettivamente domiciliata in ROMA1 VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO ZUCCARO, giusta delega a margine del controricorso;
* 2003 Mar controricorrente - 1728 avverso la sentenza n. 123/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 23/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Adito in data 16 febbraio 1994 da Paolo GA, il Tribunale di Grosseto, con sentenza non definitiva n. 624/94 del 18 giugno 1994, dichiarò la cessazione de- gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dal ricorrente con IV SA il 9 settembre 1978, dal quale era nato, in data 2 novembre 1992, il figlio CE. Con successiva sentenza definitiva n.131/00 del 21 febbraio 2000, il medesimo Tribunale affidò il figlio minore alla madre, ponendo a carico del padre il contributo mensile di £.
1.500.000 per il mantenimento dello stesso, e determinò in £.500.000 mensili l'assegno mensile spettante alla SA.
1.2 A seguito di appello principale del GA il quale instò per la diminuzione a £.
1.000.000 del con- tributo per il figlio e per la eliminazione t dell'assegno divorzile - cui resistette la SA 2 (che propose anche appello incidentale), la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n.123 del 23 gennaio 2001, in parziale accoglimento dell'appello principale, ridusse a £.
1.200.000 mensili l'importo dovuto dal GA per contributo al mantenimento del figlio, con- fermando nel resto la sentenza impugnata. In particolare, per quanto in questa sede rileva, la Corte fiorentina ha così, testualmente, mo- tivato: A)- "La situazione economica di ciascuna delle parti è ben delineata, non avendo l'istruttoria esple- tata in primo grado evidenziato per nessuna delle due, e particolarmente per il GA, nella sua qualità di medico aiuto-primario, la sussistenza di redditi signi- ficativi al di fuori dello stipendio. Attualmente il dott. GA percepisce uno stipendio netto superiore, ma non di molto, ai cinque milioni al mese, mentre la SA, infermiera, guadagna intorno ai due milioni, che salgono a quattro con i due assegni a carico dell'ex-coniuge. L'utile netto di quest'ultimo si ridu- ce, per contro, a poco oltre i tre milioni. Lamenta l'appellante che, dovendo da questo importo detrarre quanto necessario al mantenimento della figlia avuta dall'attuale sua convivente, gli rimane per il suo man- tenimento meno di quanto rimane alla SA per il suo. Obietta la SA che tale argomento è prete- 3 stuoso, dal momento che la convivente del GA è a sua volta medico, con uno stipendio all'incirca equivalente a quello di lui, a parte altri redditi. Va tenuto al- tresì presente che la SA, assegnataria della ca- sa coniugale, che i coniugi detenevano in locazione, assieme al figlio pressoché maggiorenne, invive ora, un alloggio di sua proprietà, gravato di mutuo che in- cide per circa 1.200.000 lire al mese. Prima della se- parazione i redditi complessivi dei due coniugi erano certamente inferiori a quelli che risulterebbero oggi dalla loro somma, perché la SA aveva lasciato il - suo lavoro di infermiera, per riprenderlo a separazione avvenuta;
minori erano anche gli oneri della coppia, vivendo in un'unica casa ed essendo il figlio meno cre- sciuto". B) - "Fatte queste premesse, l'appello sembra fondato solo per quanto riguarda l'assegno di contribu- zione al mantenimento del figlio, assegno determinato dal Tribunale in lire 1.500.000 mensili, il che vuol dire che, in una situazione paritaria fra i genitori, questo figlio, prossimo probabile studente universita- rio, consumerebbe da solo qualcosa come tre milioni al Evidentemente quello supposto dal Tribunale un mese. dato irreale, anche ove si volesse ridurre a qualche centinaio di migliaia di lire la quota di contributo a carico della madre. I figli costano, ma est modus in 4 rebus e chi ne ha avuto più di uno lo sa benissimo. Per cui è opinione della Corte che un contributo mensile di 1.200.000 da parte del padre, anche ipotizzando un im- pegno di sole 500.000 lire da parte della madre, è suf- ficiente ad assicurare al figlio diciottenne qualsiasi carriera scolastica e תנו tenore di vita non lussuoso, ma decoroso". C) - "Venendo all'assegno divorzile, inesatto l'assunto dell'appellante, secondo cui 'la funzione di assicurare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio viene assolto dall'assegno corrisposto nel periodo della separazione e non invece 5 dall'assegno di divorzio, la cui funzione' sarebbe 'esclusivamente quella di assicurare al soggetto bene- ficiario di realizzare la propria personalità nell'ambito del lavoro professionale secondo le sue ca- pacità e le sue attitudini personali'. Come ritenuto a più riprese dalla Cassazione...., la finalità che il le- gislatore ha voluto imprimere all'assegno di divorzio, pur nel contesto multiforme degli elementi di valuta- zione indicati dal comma 6 dell'art.5 della legge 898/70 e successive modifiche, è tendenzialmente quella di evitare che il divorzio si traduca, sul piano econo- mico, in una misura sanzionatoria normalmente atta a determinare uno scadimento delle condizioni di vita di un coniuge a vantaggio dell'altro. Per questa ragione, 5 se si tiene altresì conto che al tempo della convivenza coppiera tale da con-coniugale il tenore di vita della coppi sentire alla moglie di rinunciare al posto di lavoro (cosa oggi per lei impensabile), l'assegno va mantenu- to, così come stabilito dal Tribunale".
1.3 Avverso tale sentenza Paolo GA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censu- ra, illustrati con memoria. Resiste, con controricorso, IV Salvado- ri. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Con il primo motivo (con cui deduce: "Omessa, e contraddittoria motivazione della sen- insufficiente violazione di norme giuridiche, in particolare tenza - delle norme di cui agli artt. 147, 148 e 261 C.C. e dell'art. 6 L.898/70 e modifiche L.74/87"), il ricorren- te critica la sentenza impugnata, anche sotto il profi- lo della sua motivazione, sostenendo che i Giudici d'appello avrebbero omesso di considerare e di tener conto della circostanza che egli ha l'obbligo di mante- nere la figlia naturale riconosciuta RI LA, nata il [...], sicché il contributo dallo stesso dovuto per il mantenimento del figlio legittimo avrebbe dovuto essere ridotto alla somma di £.
1.000.000 mensi- li. Con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art.5 L.898/70 e modifiche L.74/87"), il ricorrente critica, altresì, la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazio- ne, sostenendo: a) - che la Corte fiorentina avrebbe er- rato nel ritenere che la funzione dell'assegno divorzi- le sia quello di assicurare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sia perché tale para- metro non sarebbe previsto dalla legge, sia perché la funzione (ormai solo) assistenziale dell'assegno stesso comporterebbe che esso potrebbe essere riconosciuto unicamente per sovvenire il coniuge che si trova in difficoltà economiche;
b) - che i Giudici d'appello avrebbero erroneamente affermato che il divorzio si è tradotto, sul piano economico, in una misura sanziona- toria a carico della Sig.ra SA, in quanto questa non avrebbe dimostrato né quale fosse il tenore di vita condotto durante il matrimonio, né quale fosse stato il deterioramento derivatole per effetto del divorzio;
c) - che i Giudici a quibus avrebbero erroneamente desunto lo scadimento delle condizioni di vita della SA dal fatto che questa ha ripreso l'attività lavorativa di infermiera, sia perché lo svolgimento di un lavoro non sarebbe indice del detto scadimento, sia perché es- So non sussisterebbe in fatto, posto che la SA ha provveduto all'acquisto di una abitazione: circo- stanza, questa, la cui considerazione sarebbe stata omessa dai Giudici del merito nella descrizione delle condizioni economiche dei coniugi.
2.2 Il ricorso è privo di fondamento. Quanto al primo motivo, è sufficiente osser- che i Giudici d'appello non hanno affatto omesso vare di tener conto ai fini della determinazione del con- - tributo al mantenimento del figlio legittimo CE - della circostanza della nascita della figlia natura- le, riconosciuta dal ricorrente, RI LA e conse- guentemente, del dovere del padre naturale di mantener- la, istruirla ed educarla (cfr. combinato disposto de- gli artt. 6 della legge n.898 del 1970, 261 e 147 cod. civ.) infatti, la Corte fiorentina, nella parte intro- duttiva della motivazione - dedicata alla descrizione della situazione economica delle parti, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del fi- glio legittimo e dell'assegno divorzile (cfr., supra, n.
1.2 lett. A) menziona espressamente la predetta cir- costanza;
sicché, è del tutto evidente che di essa ha tenuto conto nella adozione dei provvedimenti economici in favore del figlio. Deve aggiungersi che l'asserzione del ricor- 8 rente - secondo cui la "giusta" misura del contributo al mantenimento del figlio legittimo sarebbe quella di £.
1.000.000 mensili appartiene palesemente alle at- tribuzioni del giudice di merito ed al giudizio a que- sto riservato sulla base della valutazione degli ele- menti probatori acquisiti al processo: a tal proposito, va sottolineato che i Giudici d'appello hanno adeguata- mente motivato le ragioni della riduzione da del contributo dovuto dal £.
1.500.000 a £.1.200.000 - ricorrente. Anche il secondo motivo del ricorso deve es- sere respinto. Relativamente al primo profilo di esso, sufficiente ribadire - contrariamente a quanto opinato il costante orientamento di questa dal ricorrente Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.11490 e 11492 del 1990, a S.U., 6660 del 2001), integralmente condiviso dal Collegio e correttamente applicato dai Giudici d'appello, secondo cui, nella disciplina dettata dall'art.5 della legge n.898 del 1970, nel testo sosti- tuito dall'art. 10 della legge n.74 del 1987, l'assegno di divorzio si configura con natura eminentemente assi- stenziale, essendone condizionata l'attribuzione alla specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni og- 9 gettive, mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entram- bi, valutati unitariamente e confrontati con il para- digma della durata del matrimonio sono destinati ad operare soltanto se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si sia risolto positivamente e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell'assegno ; secondo cui, nel compimento di tale indagine, il tenore 6 A di vita goduto durante il matrimonio, al quale rappor- ” tare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizio- ne del soggetto richiedente, è quello offerto dalle po- tenzialità economiche dei coniugi;
e, più precisamente, secondo cui l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve intendersi come insufficienza dei medesimi - comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre a conservargli un teno- re di vita analogo a quello avuto in costanza di matri- monio, senza cioè che sia necessario uno stato di biso- gno e rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ri- pristinate, per ristabilire un certo equilibrio. 10 Quanto agli altri due profili di censura formulati nel motivo in esame, è parimenti sufficiente osservare, in primo luogo, che i Giudici a quibus non hanno affatto omesso di considerare, ai fini della spettanza dell'assegno divorzile, la circostanza che l'odierna controricorrente risulta attualmente proprie™ taria di un appartamento, gravato da mutuo, ove convive con il figlio (ormai maggiorenne) affidatole (cfr., su- in secondo luogo, che i Giudici pra, n.
1.2 lett.A); -non hanno affatto affermato il principio se- stessi condo cui l'esercizio di attività lavorativa da parte di donna divorziata, che, prima del divorzio, non lavo- rava, integra, per ciò stesso, uno scadimento del teno- re di vita della donna ma hanno solo tenuto conto, al fine di decidere circa la sussistenza, in capo alla controricorrente, del diritto all'assegno, della circo- - la quale, dopo il matrimonio, stanza che la SA aveva lasciato il proprio lavoro di infermiera ha do- vuto riprendere tale attività lavorativa, per inferirne soltanto, conformemente ai principi dianzi ribaditi, che il tenore di vita in costanza di matrimonio era ta- le da consentirle di non lavorare (più) e che, quindi, era superiore a quello condotto dopo il divorzio in mancanza dell'assegno medesimo;
la cui ridotta entità conferma, per altro verso, che la Corte fiorentina ha 11 tenuto ben presenti, per determinarla, sia la proprietà di una abitazione, sia la percezione di un reddito di lavoro dipendente da parte della SA.
2.3 Le spese della presente fase del giudizio se- guono la soccombenza e vengono liquidate in dispositi- vo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 1.100,00, ivi compresi Euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori co- me per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Prima Sezione Civile, il 20 giugno 2003. Il Presidente Consigliere estensore M a Hell uscol Mario Delli Priscoli alvatore Di Palma Calea Mar CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLIERE Prima S Civile Andrea Bianchi Depositate nconeria IL CANCELLIERE ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) 12