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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 5414/2019 R.G., promossa
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5414/2019, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in Casola di Napoli (NA), elettivamente C.F._1 domiciliato in Milano, Via Enrico Besana n. 8, presso lo studio dell'Avv. Domenico
Musicco (Pec: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa
14, in qualità di impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Treviso, Via
Sartori n. 2, presso lo studio dell'Avv. Luca Vecchioni (C.F. ; C.F._2
Pec: ) che la rappresenta e difende giusta procura in Email_2 atti;
CONVENUTA
e contro
Controparte_2
, in persona del Commissario Liquidatore
[...] Controparte_3
con sede in Gibilterra;
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore, Sig. , come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1
e comparsa conclusionale:
"Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Treviso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 10.6.2015 è stato causato per fatto e colpa esclusivi del IG
, conducente dell'autocarro Volvo FM 480 tg.DS441KC [...]; Per Controparte_4
l'effetto condannare in liquidazione Controparte_2 coatta amministrativa, [...] nonché [...], in via solidale tra Controparte_1 loro, all'integrale risarcimento in favore del IG [...] di tutti i Parte_1 danni patiti e patiendi [...], quantificati nella somma di € 501.314,50 (già al netto di quanto corrisposto in fase stragiudiziale da , o nella Controparte_2 diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo. IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge e successive occorrende."
Per la convenuta, come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni e comparsa conclusionale:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria o diversa istanza, IN VIA
PRINCIPALE Respingersi la domanda attorea siccome inammissibile, improponibile, infondata e/o comunque del tutto indimostrata, tenuto anche conto: dell'assorbente fatto colposo del Sig. ; di quanto già rimesso Parte_1 all'istante ante causam, da rivalutarsi alla data della sentenza;
di quanto dovuto dall'attore a , nella spiegata veste, a titolo di rifusione delle Controparte_1 spese legali liquidate dal Tribunale di Treviso con la sentenza n. 768/2019, inclusa l'imposta di registro sul provvedimento. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa. IN VIA SUBORDINATA E Nella denegatissima e CP_5 non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea ridursene in ogni caso il petitum in ragione: del fatto colposo del Sig. nel determinismo del Pt_1 sinistro ex art. 1227 c.c.; del controcredito vantato da , Controparte_1 nella spiegata veste, a titolo di rifusione delle spese legali liquidate dal Tribunale di
Treviso con la sentenza n. 768/2019, inclusa l'imposta di registro sul provvedimento. Con integrale compensazione delle spese di lite."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per Controparte_1 le Vittime della Strada (FGVS), e (poi Controparte_2 dichiarata contumace), per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in Gragnano (NA) in data 10 giugno 2015, che lo vedeva coinvolto, quale conducente di un motociclo, con un autocarro condotto dal Sig.
. Controparte_4
Si costituiva contestando la domanda attorea in rito e nel Controparte_1
2 merito, chiedendone il rigetto o, in subordine, una riduzione in virtù del concorso di colpa dell'attore e formulando eccezione di compensazione per un proprio credito.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una Consulenza Tecnica
d'Ufficio cinematica, affidata al Per. Ind. , per la ricostruzione della Persona_1 dinamica del sinistro, e di una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, affidata al Dott. per la valutazione delle lesioni riportate dall'attore. Persona_2
Venivano altresì acquisiti documenti, tra cui la comunicazione attestante la CP_6 mancata erogazione di prestazioni.
All'udienza del 7.11.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il1 deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione preliminare di improponibilità della domanda.
La convenuta ha eccepito l'improponibilità della domanda Controparte_1 per violazione dell'art. 287 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private
- CdA), deducendo la mancata o invalida trasmissione della richiesta di risarcimento alla AP e all'impresa designata, con specifico riferimento alla completezza dei dati e ad un'asserita erronea indicazione della data del sinistro in una delle comunicazioni.
L'eccezione è infondata e va disattesa.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla memoria di replica attorea, emerge che parte attrice ha inviato comunicazioni sia all'impresa designata sia alla
AP (PEC del 15.12.2017 ). Quanto alla presunta erronea indicazione della data del sinistro (16.05.2015 anziché 10.06.2015) in alcune iniziali comunicazioni, si osserva che tale refuso materiale non inficia la validità della richiesta, poiché la stessa conteneva altri elementi identificativi idonei a consentire una piena individuazione del sinistro in questione, quali i nominativi delle parti coinvolte e i riferimenti al numero di pratica.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sebbene la richiesta di risarcimento debba contenere gli elementi necessari a consentire all'assicuratore di "accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta" (Cass. civ. n.
19354/2016 ), un mero errore materiale o una lacuna formale non determinano di per sé l'improponibilità della domanda qualora l'assicuratore sia stato comunque posto nelle condizioni di comprendere la pretesa e di provvedere ad una eventuale offerta risarcitoria, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede che devono informare la fase stragiudiziale (cfr. Cass. civ. n. 18940/2017 ). Nel caso di specie,
3 la documentazione prodotta, pur con le iniziali imprecisioni sulla data poi rettificate, ha consentito all'impresa designata di svolgere le proprie valutazioni.
Pertanto, l'eccezione di improponibilità deve essere rigettata.
2. Sulla responsabilità (an debeatur).
La dinamica del sinistro è stata oggetto di CTU cinematica a cura del Per. Ind.
Il consulente ha concluso per una responsabilità concorsuale, Persona_1 attribuendo il 70% al conducente dell'autocarro Sig. e il 30% all'attore CP_4
Sig. Pt_1
Il CTU ha individuato la causa determinante dell'incidente nella manovra di immissione in Via dei Pastai da parte dell'autocarro, proveniente da un'area privata (Pastificio Garofalo), senza dare la dovuta precedenza al motociclo condotto dall'attore che percorreva detta via. L'autocarro, peraltro, era costretto ad avanzare con particolare cautela e a sporgersi a causa della limitata visibilità dovuta alla presenza di una recinzione e all'inefficienza di uno specchio parabolico.
Tuttavia, il CTU ha altresì accertato che il Sig. al momento della Pt_1 percezione del pericolo costituito dall'autocarro, procedeva ad una velocità di circa
70 km/h, a fronte di un limite di 50 km/h vigente in loco. Tale velocità, se fosse stata contenuta entro i limiti, avrebbe consentito al motociclista di arrestare il mezzo ed evitare la collisione, considerati gli spazi di frenata necessari e quelli a disposizione (circa 39 metri a disposizione contro i 28 necessari per arrestarsi da
50 km/h). Inoltre, la presenza di segnaletica verticale indicante "attenzione uscita autocarri" avrebbe dovuto indurre il Sig. a una maggiore prudenza. Pt_1
Questo Tribunale ritiene di doversi parzialmente discostare dalle percentuali di responsabilità indicate dal CTU, pur condividendone l'impianto ricostruttivo generale. Occorre infatti valorizzare maggiormente, ai fini della determinazione del concorso di colpa, ulteriori elementi emersi e dedotti dalla convenuta. In particolare, gli esami tossicologici effettuati sull'attore nell'immediatezza del sinistro hanno rivelato la positività a sostanze psicotrope (oppiacei e cannabinoidi). Sebbene la CTU cinematica non abbia esplicitamente ponderato tale aspetto nella quantificazione percentuale della colpa, limitandosi a fondare il
30% sulla velocità, è principio notorio che l'assunzione di tali sostanze alteri significativamente le capacità di reazione e di percezione del pericolo, incidendo sulla prontezza e adeguatezza delle manovre di emergenza. Tale condizione psicofisica alterata, unita all'eccesso di velocità e alla manovra di sorpasso in prossimità di un'intersezione (come riferito dalla convenuta e non specificamente smentito con prove contrarie dirimenti), costituisce un profilo di colpa di significativa gravità a carico dell'attore.
4 D'altro canto, la manovra del conducente dell'autocarro, pur effettuata con le cautele imposte dalla limitata visibilità, ha oggettivamente violato l'obbligo di precedenza nell'immettersi su una strada pubblica da un'uscita privata, creando così la situazione di pericolo primario.
Considerando la gravità delle rispettive condotte colpose – da un lato l'immissione irregolare dell'autocarro, dall'altro la velocità eccessiva e lo stato di alterazione psicofisica dell'attore che ne hanno compromesso la capacità di evitare l'ostacolo prevedibile e l'impatto – si ritiene equo stabilire un concorso paritetico di responsabilità nella causazione del sinistro, da ascriversi nella misura del 50% a ciascuna delle parti coinvolte.
3. Sulla quantificazione del danno (quantum debeatur).
La CTU medico-legale espletata dal Dott. ha accertato che il Persona_2
Sig. a seguito del sinistro, ha riportato lesioni da cui sono residuati Pt_1 postumi permanenti incidenti sull'integrità psicofisica nella misura del 45%
(quarantacinque percento). Il consulente ha altresì determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta (ITT) di 6 mesi al 100% e un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) di 12 mesi al 50%. Il grado di sofferenza è stato definito
"elevato" nel periodo della temporanea e "medio-elevato" per i postumi permanenti.
Le spese mediche ritenute congrue e causalmente riconducibili al sinistro ammontano a €22.040,00. Parte attrice ha inoltre documentato spese per trasferte e soggiorni per controlli medici fuori sede per €913,00, che si ritengono congrue e rimborsabili.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale si fa riferimento alle Tabelle del
Tribunale di Milano, aggiornate all'epoca della decisione.
• Danno biologico permanente (IP 45%), tenuto conto dell'età dell'attore (24 anni all'epoca del sinistro): il valore tabellare di riferimento per tale percentuale e fascia d'età, comprensivo del danno morale standard, viene assunto come da calcoli di parte attrice in €406.428,00.
• Personalizzazione del danno biologico: l'attore ha richiesto una personalizzazione del 25% in ragione delle peculiari conseguenze negative sulla sua vita. Il CTU medico-legale ha confermato l'incidenza delle menomazioni sulla sfera individuale, come l'impossibilità di praticare attività sportiva (calcio amatoriale), e ha attestato un grado di sofferenza elevato e medio-elevato. Le allegazioni attoree, supportate dalla CTU e dalla documentazione specialistica prodotta (es. relazione psichiatrica Dott. ), descrivono un quadro di Per_3 persistente astenia, deficit cognitivi, alterazioni dell'umore, difficoltà relazionali anche in ambito familiare e impedimenti nelle attività quotidiane e ludiche. Tali
5 conseguenze, per la loro gravità e specificità nel caso concreto, appaiono eccedere la normale e pur significativa penosità insita in un'invalidità del 45%, giustificando un incremento personalizzato. Si ritiene equo riconoscere la richiesta personalizzazione nella misura del 25% del valore del danno biologico permanente, pari quindi a €67.738,00 (calcolato da parte attrice su un imponibile che già include il danno morale standard). Il danno biologico permanente personalizzato ammonta quindi a €406.428,00 + €67.738,00 = €474.166,00.
• Danno biologico temporaneo: in base ai parametri delle Tabelle Milanesi
(circa €99,00 giornalieri per l'ITT), per 180 giorni di ITT e 365 giorni di ITP al 50%, si liquida la somma di €42.147,50, come calcolato dall'attore e ritenuto congruo.
• Spese mediche e accessorie: €22.040,00 (CTU) + €913,00 (trasferte) =
€22.953,00.
Il danno complessivo lordo ammonta quindi a:
€474.166,00 (IP personalizzato) + €42.147,50 (Temporanea) + €22.953,00
(Spese mediche) = €539.266,50.
In virtù del concorso di colpa paritetico (50%), l'importo dovuto all'attore è pari a:
€539.266,50 * 0.50 = €269.633,25.
Da tale somma deve essere detratto l'acconto di €15.000,00 pacificamente corrisposto ante causam:
€269.633,25 - €15.000,00 = €254.633,25.
Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro
(10.06.2015) alla presente sentenza e gli interessi legali compensativi calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT FOI, e dalla data della presente sentenza al saldo effettivo gli interessi legali sulla somma liquidata in moneta attuale.
4. Sull'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta. ha eccepito in compensazione un proprio credito nei Controparte_1 confronti del Sig. derivante dalla condanna di quest'ultimo alle spese Pt_1 legali liquidate nella sentenza n. 768/2019 del Tribunale di Treviso, quantificato in €2.918,24 oltre interessi e spese di registrazione della sentenza (€200,00).
L'eccezione è fondata. Il credito vantato dalla convenuta è certo, liquido ed esigibile, risultando da un provvedimento giudiziale. Pertanto, l'importo di
€3.118,24 (€2.918,24 + €200,00), oltre interessi legali dalla data di esigibilità del credito sino alla data della presente sentenza, deve essere portato in compensazione con il credito risarcitorio del Sig. Pt_1
Dunque, l'importo finale dovuto all'attore è pari a €254.633,25 - (€3.118,24 +
6 interessi legali su tale ultima somma fino ad oggi). Il calcolo preciso degli interessi sul credito della convenuta sarà effettuato in sede di esecuzione o separata quantificazione. Ai fini del dispositivo, si detrarrà il capitale di €3.118,24.
€254.633,25 - €3.118,24 = €251.515,01, oltre rivalutazione e interessi come sopra specificato sul credito principale, e da cui andranno detratti gli interessi legali maturati sul credito della convenuta.
5. Sulle spese di lite.
Considerato il concorso paritetico di responsabilità e l'accoglimento parziale delle domande di entrambe le parti (domanda principale dell'attore e eccezione di compensazione della convenuta), sussistono giusti motivi per compensare per la metà (50%) le spese di lite del presente giudizio. Il restante 50% delle spese legali sostenute dall'attore, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda e dell'attività svolta, dovrà essere rifuso dalla convenuta Controparte_1
[...]
Le spese delle Consulenze Tecniche d'Ufficio (cinematica e medico-legale), come già liquidate con separati decreti, vengono poste definitivamente a carico solidale di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. 5414/2019, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta Controparte_1
2. ACCERTA E DICHIARA la pari responsabilità del Sig. e del Parte_1 conducente dell'autocarro Sig. (e per esso della società Controparte_4 assicuratrice convenuta) nella causazione del sinistro per cui è causa, nella misura del 50% ciascuno;
3. Per l'effetto, CONDANNA in qualità di impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a pagare al Sig.
a titolo di risarcimento danni, la somma di €251.515,01 Parte_1
(duecentocinquantunomilacinquecentoquindici/01), oltre rivalutazione monetaria sulla somma di €254.633,25 (al netto dell'acconto ma prima della compensazione del credito dalla data del sinistro (10.06.2015) alla presente sentenza e CP_1 interessi legali compensativi su tale somma via via rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
dalla somma così calcolata dovranno essere detratti gli interessi legali maturati sul credito di €3.118,24 della convenuta dalla sua esigibilità sino alla data odierna;
7 4. COMPENSA PER IL 50% le spese di lite del presente giudizio tra l'attore e la convenuta e, per l'effetto, CONDANNA a Controparte_1 Controparte_1 rifondere al Sig. il residuo 50% di tali spese, che si liquidano , per Parte_1 lìintero, come segue:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.772,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.169,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 5.206,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.082,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 11.229,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 11.229,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.684,35
Totale € 12.913,35 oltre al contributo unificato, IVA e CPA come per legge;
5. PONE le spese delle Consulenze Tecniche d'Ufficio (cinematica e medico- legale), come già liquidate con separati decreti, definitivamente a carico solidale di entrambe le parti (attore e convenuta in ragione del 50% Controparte_1 ciascuna.
6. Nulla per le spese riguardo la convenuta contumace Controparte_2
in liquidazione coatta amministrativa.
[...]
Così deciso in Treviso, in data [data odierna].
Il Giudice
Dott. Deli luca
________________________________________
Treviso, 30/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 5414/2019 R.G., promossa
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5414/2019, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in Casola di Napoli (NA), elettivamente C.F._1 domiciliato in Milano, Via Enrico Besana n. 8, presso lo studio dell'Avv. Domenico
Musicco (Pec: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa
14, in qualità di impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Treviso, Via
Sartori n. 2, presso lo studio dell'Avv. Luca Vecchioni (C.F. ; C.F._2
Pec: ) che la rappresenta e difende giusta procura in Email_2 atti;
CONVENUTA
e contro
Controparte_2
, in persona del Commissario Liquidatore
[...] Controparte_3
con sede in Gibilterra;
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore, Sig. , come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1
e comparsa conclusionale:
"Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Treviso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 10.6.2015 è stato causato per fatto e colpa esclusivi del IG
, conducente dell'autocarro Volvo FM 480 tg.DS441KC [...]; Per Controparte_4
l'effetto condannare in liquidazione Controparte_2 coatta amministrativa, [...] nonché [...], in via solidale tra Controparte_1 loro, all'integrale risarcimento in favore del IG [...] di tutti i Parte_1 danni patiti e patiendi [...], quantificati nella somma di € 501.314,50 (già al netto di quanto corrisposto in fase stragiudiziale da , o nella Controparte_2 diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo. IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge e successive occorrende."
Per la convenuta, come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni e comparsa conclusionale:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria o diversa istanza, IN VIA
PRINCIPALE Respingersi la domanda attorea siccome inammissibile, improponibile, infondata e/o comunque del tutto indimostrata, tenuto anche conto: dell'assorbente fatto colposo del Sig. ; di quanto già rimesso Parte_1 all'istante ante causam, da rivalutarsi alla data della sentenza;
di quanto dovuto dall'attore a , nella spiegata veste, a titolo di rifusione delle Controparte_1 spese legali liquidate dal Tribunale di Treviso con la sentenza n. 768/2019, inclusa l'imposta di registro sul provvedimento. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa. IN VIA SUBORDINATA E Nella denegatissima e CP_5 non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea ridursene in ogni caso il petitum in ragione: del fatto colposo del Sig. nel determinismo del Pt_1 sinistro ex art. 1227 c.c.; del controcredito vantato da , Controparte_1 nella spiegata veste, a titolo di rifusione delle spese legali liquidate dal Tribunale di
Treviso con la sentenza n. 768/2019, inclusa l'imposta di registro sul provvedimento. Con integrale compensazione delle spese di lite."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per Controparte_1 le Vittime della Strada (FGVS), e (poi Controparte_2 dichiarata contumace), per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in Gragnano (NA) in data 10 giugno 2015, che lo vedeva coinvolto, quale conducente di un motociclo, con un autocarro condotto dal Sig.
. Controparte_4
Si costituiva contestando la domanda attorea in rito e nel Controparte_1
2 merito, chiedendone il rigetto o, in subordine, una riduzione in virtù del concorso di colpa dell'attore e formulando eccezione di compensazione per un proprio credito.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una Consulenza Tecnica
d'Ufficio cinematica, affidata al Per. Ind. , per la ricostruzione della Persona_1 dinamica del sinistro, e di una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, affidata al Dott. per la valutazione delle lesioni riportate dall'attore. Persona_2
Venivano altresì acquisiti documenti, tra cui la comunicazione attestante la CP_6 mancata erogazione di prestazioni.
All'udienza del 7.11.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il1 deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione preliminare di improponibilità della domanda.
La convenuta ha eccepito l'improponibilità della domanda Controparte_1 per violazione dell'art. 287 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private
- CdA), deducendo la mancata o invalida trasmissione della richiesta di risarcimento alla AP e all'impresa designata, con specifico riferimento alla completezza dei dati e ad un'asserita erronea indicazione della data del sinistro in una delle comunicazioni.
L'eccezione è infondata e va disattesa.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla memoria di replica attorea, emerge che parte attrice ha inviato comunicazioni sia all'impresa designata sia alla
AP (PEC del 15.12.2017 ). Quanto alla presunta erronea indicazione della data del sinistro (16.05.2015 anziché 10.06.2015) in alcune iniziali comunicazioni, si osserva che tale refuso materiale non inficia la validità della richiesta, poiché la stessa conteneva altri elementi identificativi idonei a consentire una piena individuazione del sinistro in questione, quali i nominativi delle parti coinvolte e i riferimenti al numero di pratica.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sebbene la richiesta di risarcimento debba contenere gli elementi necessari a consentire all'assicuratore di "accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta" (Cass. civ. n.
19354/2016 ), un mero errore materiale o una lacuna formale non determinano di per sé l'improponibilità della domanda qualora l'assicuratore sia stato comunque posto nelle condizioni di comprendere la pretesa e di provvedere ad una eventuale offerta risarcitoria, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede che devono informare la fase stragiudiziale (cfr. Cass. civ. n. 18940/2017 ). Nel caso di specie,
3 la documentazione prodotta, pur con le iniziali imprecisioni sulla data poi rettificate, ha consentito all'impresa designata di svolgere le proprie valutazioni.
Pertanto, l'eccezione di improponibilità deve essere rigettata.
2. Sulla responsabilità (an debeatur).
La dinamica del sinistro è stata oggetto di CTU cinematica a cura del Per. Ind.
Il consulente ha concluso per una responsabilità concorsuale, Persona_1 attribuendo il 70% al conducente dell'autocarro Sig. e il 30% all'attore CP_4
Sig. Pt_1
Il CTU ha individuato la causa determinante dell'incidente nella manovra di immissione in Via dei Pastai da parte dell'autocarro, proveniente da un'area privata (Pastificio Garofalo), senza dare la dovuta precedenza al motociclo condotto dall'attore che percorreva detta via. L'autocarro, peraltro, era costretto ad avanzare con particolare cautela e a sporgersi a causa della limitata visibilità dovuta alla presenza di una recinzione e all'inefficienza di uno specchio parabolico.
Tuttavia, il CTU ha altresì accertato che il Sig. al momento della Pt_1 percezione del pericolo costituito dall'autocarro, procedeva ad una velocità di circa
70 km/h, a fronte di un limite di 50 km/h vigente in loco. Tale velocità, se fosse stata contenuta entro i limiti, avrebbe consentito al motociclista di arrestare il mezzo ed evitare la collisione, considerati gli spazi di frenata necessari e quelli a disposizione (circa 39 metri a disposizione contro i 28 necessari per arrestarsi da
50 km/h). Inoltre, la presenza di segnaletica verticale indicante "attenzione uscita autocarri" avrebbe dovuto indurre il Sig. a una maggiore prudenza. Pt_1
Questo Tribunale ritiene di doversi parzialmente discostare dalle percentuali di responsabilità indicate dal CTU, pur condividendone l'impianto ricostruttivo generale. Occorre infatti valorizzare maggiormente, ai fini della determinazione del concorso di colpa, ulteriori elementi emersi e dedotti dalla convenuta. In particolare, gli esami tossicologici effettuati sull'attore nell'immediatezza del sinistro hanno rivelato la positività a sostanze psicotrope (oppiacei e cannabinoidi). Sebbene la CTU cinematica non abbia esplicitamente ponderato tale aspetto nella quantificazione percentuale della colpa, limitandosi a fondare il
30% sulla velocità, è principio notorio che l'assunzione di tali sostanze alteri significativamente le capacità di reazione e di percezione del pericolo, incidendo sulla prontezza e adeguatezza delle manovre di emergenza. Tale condizione psicofisica alterata, unita all'eccesso di velocità e alla manovra di sorpasso in prossimità di un'intersezione (come riferito dalla convenuta e non specificamente smentito con prove contrarie dirimenti), costituisce un profilo di colpa di significativa gravità a carico dell'attore.
4 D'altro canto, la manovra del conducente dell'autocarro, pur effettuata con le cautele imposte dalla limitata visibilità, ha oggettivamente violato l'obbligo di precedenza nell'immettersi su una strada pubblica da un'uscita privata, creando così la situazione di pericolo primario.
Considerando la gravità delle rispettive condotte colpose – da un lato l'immissione irregolare dell'autocarro, dall'altro la velocità eccessiva e lo stato di alterazione psicofisica dell'attore che ne hanno compromesso la capacità di evitare l'ostacolo prevedibile e l'impatto – si ritiene equo stabilire un concorso paritetico di responsabilità nella causazione del sinistro, da ascriversi nella misura del 50% a ciascuna delle parti coinvolte.
3. Sulla quantificazione del danno (quantum debeatur).
La CTU medico-legale espletata dal Dott. ha accertato che il Persona_2
Sig. a seguito del sinistro, ha riportato lesioni da cui sono residuati Pt_1 postumi permanenti incidenti sull'integrità psicofisica nella misura del 45%
(quarantacinque percento). Il consulente ha altresì determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta (ITT) di 6 mesi al 100% e un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) di 12 mesi al 50%. Il grado di sofferenza è stato definito
"elevato" nel periodo della temporanea e "medio-elevato" per i postumi permanenti.
Le spese mediche ritenute congrue e causalmente riconducibili al sinistro ammontano a €22.040,00. Parte attrice ha inoltre documentato spese per trasferte e soggiorni per controlli medici fuori sede per €913,00, che si ritengono congrue e rimborsabili.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale si fa riferimento alle Tabelle del
Tribunale di Milano, aggiornate all'epoca della decisione.
• Danno biologico permanente (IP 45%), tenuto conto dell'età dell'attore (24 anni all'epoca del sinistro): il valore tabellare di riferimento per tale percentuale e fascia d'età, comprensivo del danno morale standard, viene assunto come da calcoli di parte attrice in €406.428,00.
• Personalizzazione del danno biologico: l'attore ha richiesto una personalizzazione del 25% in ragione delle peculiari conseguenze negative sulla sua vita. Il CTU medico-legale ha confermato l'incidenza delle menomazioni sulla sfera individuale, come l'impossibilità di praticare attività sportiva (calcio amatoriale), e ha attestato un grado di sofferenza elevato e medio-elevato. Le allegazioni attoree, supportate dalla CTU e dalla documentazione specialistica prodotta (es. relazione psichiatrica Dott. ), descrivono un quadro di Per_3 persistente astenia, deficit cognitivi, alterazioni dell'umore, difficoltà relazionali anche in ambito familiare e impedimenti nelle attività quotidiane e ludiche. Tali
5 conseguenze, per la loro gravità e specificità nel caso concreto, appaiono eccedere la normale e pur significativa penosità insita in un'invalidità del 45%, giustificando un incremento personalizzato. Si ritiene equo riconoscere la richiesta personalizzazione nella misura del 25% del valore del danno biologico permanente, pari quindi a €67.738,00 (calcolato da parte attrice su un imponibile che già include il danno morale standard). Il danno biologico permanente personalizzato ammonta quindi a €406.428,00 + €67.738,00 = €474.166,00.
• Danno biologico temporaneo: in base ai parametri delle Tabelle Milanesi
(circa €99,00 giornalieri per l'ITT), per 180 giorni di ITT e 365 giorni di ITP al 50%, si liquida la somma di €42.147,50, come calcolato dall'attore e ritenuto congruo.
• Spese mediche e accessorie: €22.040,00 (CTU) + €913,00 (trasferte) =
€22.953,00.
Il danno complessivo lordo ammonta quindi a:
€474.166,00 (IP personalizzato) + €42.147,50 (Temporanea) + €22.953,00
(Spese mediche) = €539.266,50.
In virtù del concorso di colpa paritetico (50%), l'importo dovuto all'attore è pari a:
€539.266,50 * 0.50 = €269.633,25.
Da tale somma deve essere detratto l'acconto di €15.000,00 pacificamente corrisposto ante causam:
€269.633,25 - €15.000,00 = €254.633,25.
Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro
(10.06.2015) alla presente sentenza e gli interessi legali compensativi calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT FOI, e dalla data della presente sentenza al saldo effettivo gli interessi legali sulla somma liquidata in moneta attuale.
4. Sull'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta. ha eccepito in compensazione un proprio credito nei Controparte_1 confronti del Sig. derivante dalla condanna di quest'ultimo alle spese Pt_1 legali liquidate nella sentenza n. 768/2019 del Tribunale di Treviso, quantificato in €2.918,24 oltre interessi e spese di registrazione della sentenza (€200,00).
L'eccezione è fondata. Il credito vantato dalla convenuta è certo, liquido ed esigibile, risultando da un provvedimento giudiziale. Pertanto, l'importo di
€3.118,24 (€2.918,24 + €200,00), oltre interessi legali dalla data di esigibilità del credito sino alla data della presente sentenza, deve essere portato in compensazione con il credito risarcitorio del Sig. Pt_1
Dunque, l'importo finale dovuto all'attore è pari a €254.633,25 - (€3.118,24 +
6 interessi legali su tale ultima somma fino ad oggi). Il calcolo preciso degli interessi sul credito della convenuta sarà effettuato in sede di esecuzione o separata quantificazione. Ai fini del dispositivo, si detrarrà il capitale di €3.118,24.
€254.633,25 - €3.118,24 = €251.515,01, oltre rivalutazione e interessi come sopra specificato sul credito principale, e da cui andranno detratti gli interessi legali maturati sul credito della convenuta.
5. Sulle spese di lite.
Considerato il concorso paritetico di responsabilità e l'accoglimento parziale delle domande di entrambe le parti (domanda principale dell'attore e eccezione di compensazione della convenuta), sussistono giusti motivi per compensare per la metà (50%) le spese di lite del presente giudizio. Il restante 50% delle spese legali sostenute dall'attore, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda e dell'attività svolta, dovrà essere rifuso dalla convenuta Controparte_1
[...]
Le spese delle Consulenze Tecniche d'Ufficio (cinematica e medico-legale), come già liquidate con separati decreti, vengono poste definitivamente a carico solidale di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. 5414/2019, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta Controparte_1
2. ACCERTA E DICHIARA la pari responsabilità del Sig. e del Parte_1 conducente dell'autocarro Sig. (e per esso della società Controparte_4 assicuratrice convenuta) nella causazione del sinistro per cui è causa, nella misura del 50% ciascuno;
3. Per l'effetto, CONDANNA in qualità di impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a pagare al Sig.
a titolo di risarcimento danni, la somma di €251.515,01 Parte_1
(duecentocinquantunomilacinquecentoquindici/01), oltre rivalutazione monetaria sulla somma di €254.633,25 (al netto dell'acconto ma prima della compensazione del credito dalla data del sinistro (10.06.2015) alla presente sentenza e CP_1 interessi legali compensativi su tale somma via via rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
dalla somma così calcolata dovranno essere detratti gli interessi legali maturati sul credito di €3.118,24 della convenuta dalla sua esigibilità sino alla data odierna;
7 4. COMPENSA PER IL 50% le spese di lite del presente giudizio tra l'attore e la convenuta e, per l'effetto, CONDANNA a Controparte_1 Controparte_1 rifondere al Sig. il residuo 50% di tali spese, che si liquidano , per Parte_1 lìintero, come segue:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.772,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.169,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 5.206,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.082,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 11.229,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 11.229,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.684,35
Totale € 12.913,35 oltre al contributo unificato, IVA e CPA come per legge;
5. PONE le spese delle Consulenze Tecniche d'Ufficio (cinematica e medico- legale), come già liquidate con separati decreti, definitivamente a carico solidale di entrambe le parti (attore e convenuta in ragione del 50% Controparte_1 ciascuna.
6. Nulla per le spese riguardo la convenuta contumace Controparte_2
in liquidazione coatta amministrativa.
[...]
Così deciso in Treviso, in data [data odierna].
Il Giudice
Dott. Deli luca
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Treviso, 30/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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