Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 852
TRIB
Sentenza 30 maggio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un soggetto fisico, attore, nei confronti di una società designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, convenuta, e di un'altra entità dichiarata contumace, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale occorso il 10 giugno 2015. L'attore ha chiesto la condanna solidale dei convenuti al risarcimento integrale dei danni patiti, quantificati in € 501.314,50, oltre interessi e rivalutazione. La convenuta, costituendosi, ha eccepito l'improponibilità della domanda per violazione dell'art. 287 del D.Lgs. 209/2005, deducendo la mancata o invalida trasmissione della richiesta di risarcimento. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, invocando il concorso di colpa dell'attore e l'eccezione di compensazione per un credito derivante da spese legali liquidate in un precedente giudizio. In via subordinata, ha chiesto la riduzione del petitum in ragione del concorso di colpa. La causa è stata istruita mediante consulenze tecniche d'ufficio cinematica e medico-legale.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta, ritenendo che le comunicazioni inviate dall'attore, pur contenendo un refuso sulla data del sinistro, avessero fornito elementi sufficienti per l'individuazione della pretesa e consentito alla convenuta di svolgere le proprie valutazioni, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede. Quanto alla responsabilità, pur condividendo l'impianto ricostruttivo della CTU cinematica che attribuiva il 70% al conducente dell'autocarro e il 30% all'attore, il Giudice ha ritenuto di discostarsi dalle percentuali, valorizzando maggiormente lo stato di alterazione psicofisica dell'attore (positività a sostanze psicotrope), l'eccesso di velocità e la manovra di sorpasso in prossimità di un'intersezione, unitamente all'immissione irregolare dell'autocarro. Pertanto, ha accertato e dichiarato la pari responsabilità delle parti nella misura del 50% ciascuna. In ordine alla quantificazione del danno, il Tribunale ha liquidato il danno biologico permanente (45%), temporaneo e le spese mediche, riconoscendo la personalizzazione del danno biologico permanente nella misura del 25% e accogliendo la richiesta di spese per trasferte. Il danno complessivo lordo è stato quantificato in € 539.266,50, ridotto al 50% in virtù del concorso di colpa, pari a € 269.633,25, al netto dell'acconto di € 15.000,00. L'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta per un credito di € 3.118,24 è stata ritenuta fondata e quindi portata in compensazione. Le spese di lite sono state compensate per il 50% e il residuo 50% è stato posto a carico della convenuta. Le spese delle CTU sono state poste a carico solidale di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 852
    Giurisdizione : Trib. Treviso
    Numero : 852
    Data del deposito : 30 maggio 2025

    Testo completo