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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 19/03/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. LO PRESTI FABIO ENZO nell'interesse di , ritenuta la causa matura per la decisione, ha Parte_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1921/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. LO PRESTI FABIO ENZO ed elettivamente domiciliato in C.da Torrelunga
Puleo n. 361, presso il Patronato EPAS
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/09/2024, il sig. contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile ex art. 1 L. 222/1984 dalla data della revoca.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 L. n. 222/84 considera invalido, ai fini del conseguimento dell'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità (…) l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che l'istante, a causa delle patologie che l'affliggono, si trova e si trovava in condizioni di riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetto il sig. ha concluso la sua relazione affermando che: “l'attitudine del Parte_1 signor è quella di fare da sempre il bracciante agricolo, unico lavoro svolto, lavoro Parte_1 faticoso non adeguato alla situazione patologica dell'odierno periziando. Tuttavia, qualsiasi altro tipo di lavoro della stessa indole, che abbisogna di una certa prestanza fisica, deve essere esclusa dal novero delle attività che il sig. può compiere;
ma anche a tutte quelle occupazioni che ,pur diverse, Parte_2 non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione e concretizzazione delle attitudini del periziando tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente ,nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre il signor Parte_2 ad ulteriore danno per la salute. Quindi confermo che il signor ha diritto
[...] Parte_2 all'assegno di invalidità ex art. 1 L 12/06/1984 n. 222.”.
In merito alla decorrenza del beneficio il ctu ha specificato che: “questo dovrà ricorrere dal CP_ giorno della revisione da parte della commissione dell di Marsala.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla data della revoca.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara che è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla data della revoca.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 CP_1 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to LO PRESTI FABIO ENZO.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Marsala, il 19/03/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.