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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 6177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6177 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8574/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8574/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Acireale, via Riccardo Wagner n. 87, elettivamente domiciliato in Palermo, via Turrisi n. 13, presso lo studio dell'avv. Francesco Lombardo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
Contro
(P. IVA: ), in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 con sede in Airside Business Park, Swords, County Dublin (Irlanda), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Claire Kelly e dall'avv. Pietro Lauretta giusta procura in atti;
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 352 cpc.
pagina 1 di 7 ----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 1383/2023 RG, resa in data 16 maggio 2023, il Giudice di Pace di
Catania ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della compagnia Parte_1 aerea , sì come volta ad ottenere la condanna al pagamento della CP_1 compensazione pecuniaria di euro 250,00 prevista dall'art. 7 del Regolamento (CE) n.
261/2004, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al ritardo del volo
FR2178 sulla tratta Catania-Milano Malpensa del 30 agosto 2022.
L'attore assumeva, in seno all'atto introduttivo del giudizio, che il ritardo all'arrivo, pacificamente superiore alle tre ore, fosse imputabile al vettore aereo e che, pertanto, trovassero applicazione le tutele previste dalla normativa unionale in favore del passeggero.
Il GdP, però, ha ritenuto operante l'esimente di cui all'art. 5, par. 3 del citato
Regolamento, ravvisando la causa del ritardo nelle avverse condizioni metereologiche insistenti sull'area aeroportuale di Milano Malpensa e nei conseguenti interventi autoritativi del traffico aereo, sì come disposti dalle competenti autorità.
Esclusa, in tale contesto, la riconducibilità del disservizio a scelte organizzative imputabili al vettore, scartata altresì la concreta esigibilità di misure alternative idonee a neutralizzarne gli effetti, la domanda è stata, quindi, rigettata, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso la detta sentenza, con ricorso ritualmente notificato, ha formulato appello
. Parte_1
L'appellante, con unico - seppur complesso - motivo di gravame, ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata;
ha censurato, nello specifico, in uno alla valutazione della documentazione versata in atti, la ritenuta sussistenza della circostanza eccezionale inferta dalle condizioni metereologiche, al contempo ribadendo la riconducibilità del ritardo a profili organizzativi e operativi ascrivibili al vettore, che ben avrebbe potuto ovviare se solo avesse adottato una diversa organizzazione del servizio ovvero attraverso l'impiego di soluzioni alternative.
pagina 2 di 7 Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la , sostenendo l'infondatezza CP_1 dell'interposto appello e chiedendone, dunque, il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 luglio 2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 352 cpc.
-----------
Motivi della decisione
Con unico, ancorché articolato, motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha escluso, oltre che il risarcimento del danno, il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, ritenendo integrata l'esimente di cui all'art. 5, par. 3.
In particolare, deduce l'insussistenza della circostanza eccezionale Parte_1 invocata dal vettore ed attestata dal GdP, all'uopo assumendo l'inadeguatezza della documentazione prodotta a fondamento della difesa della compagnia di viaggio;
sostiene, altresì, che l'evento debba essere ricondotto alla sfera di responsabilità della compagnia aerea, sul presupposto che il disservizio avrebbe potuto essere evitato mediante l'adozione di misure organizzative ragionevoli, quali l'impiego di un aeromobile alternativo.
L'appello non è fondato.
Al riguardo, giova premettere che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia dell'Unione europea, il passeggero che giunga a destinazione con un ritardo pari o superiore a tre ore è, in linea di principio, equiparato al passeggero di un volo cancellato, ai fini dell'applicazione delle tutele risarcitorie e compensative previste dal Regolamento (CE) n.
261/2004, ivi compresa la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7.
Tale equiparazione, tuttavia, non determina l'automatica spettanza della compensazione, restando quest'ultima esclusa qualora il vettore dimostri che il ritardo prolungato sia dipeso da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare neppure adottando tutte le misure ragionevolmente esigibili, ai sensi dell'art. 5, par. 3 del Regolamento (CGUE 23 ottobre 2012, cause riunite C-581/10 e C-629/10).
pagina 3 di 7 In tale prospettiva, l'operatività dell'esimente richiede, quindi, una verifica articolata su due distinti, ma convergenti, profili: da un lato, l'accertamento della riconducibilità della circostanza eccezionale dedotta ad un fattore estraneo alla sfera di controllo dell'operatore; dall'altro, la verifica della sussistenza di un nesso di causalità diretto tra la medesima circostanza e il ritardo lamentato, nonché l'inevitabilità dell'evento pure a fronte di una diversa organizzazione del servizio.
Le circostanze eccezionali - nel caso di specie consistenti in reiterati fenomeni temporaleschi -, benché astrattamente riconducibili all'ambito applicativo della norma derogatoria, devono dunque essere interpretate in senso restrittivo e apprezzate alla luce delle misure effettivamente e ragionevolmente esigibili, nonché della loro concreta idoneità ad incidere sul fattore causale dell'evento (CGUE 19 ottobre 2009, cause riunite C-402/07 e C-
32/07).
Ciò posto, dagli atti, particolarmente dal METAR (Aerodrome Routine Meteorological
Report che descrive le condizioni meteorologiche osservate dalla stazione meteo di interesse), risulta che, nella giornata del 30 agosto 2022, lo scalo di Milano Malpensa è stato interessato da avverse condizioni meteorologiche di rilievo (TSRA), tali da determinare una significativa contrazione della capacità aeroportuale.
I bollettini meteo, unitamente alle comunicazioni ATC e ai flussi informativi diramati da
Eurocontrol, attestano, infatti, l'adozione di misure di regolazione del traffico aereo, funzionali a garantire la sicurezza delle operazioni di volo, con conseguente rimodulazione degli assetti orari originariamente pianificati: trattasi, nello specifico, di determinazioni che, per genesi, contenuto e finalità, si collocano integralmente al di fuori della sfera di controllo del vettore aereo, al quale non residuava, pertanto, che la mera ricezione degli effetti temporali e operativi discendenti dalle scelte autoritative, senza alcuna possibilità di incidere autonomamente sulla scansione delle partenze, sì come, per l'appunto, ridefinita.
Gli stessi report Eurocontrol, sub specie dell'ATC slot history (che riporta i cambiamenti negli slot temporali che hanno portato al ritardo del volo FR2178 del 30.08.2022, sì come costituito da un documento elettronico contenente dati trasmessi in via immediata e in continuo aggiornamento ai comandanti dei singoli voli proveniente dal personale di controllo del traffico aereo), ed il Daily Movement Sheet (costituito dal registro operativo che traccia i pagina 4 di 7 movimenti degli aeromobili di una data compagnia aerea, formato in effetti il 31 agosto 2022 epperò afferente al registro dei voli effettuati il giorno precedente 30.08.2022), consentono, al contempo, di delineare una sequenza operativa complessivamente compromessa, nell'ambito della quale il volo oggetto di causa si inserisce quale segmento successivo di una rotazione giornaliera già condizionata dalle limitazioni progressivamente intervenute.
Il ritardo all'arrivo trova, dunque, spiegazione nella continuità causale di tale sequenza, non emergendo elementi idonei a ricondurlo a fattori autonomi ascrivibili a scelte organizzative interne del vettore, onde la logica conseguenza della sussistenza di un nesso eziologico diretto e non interrotto tra la circostanza eccezionale accertata e il ritardo all'arrivo, quale effetto immediato delle determinazioni operative or ora richiamate.
Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in parola, ha statuito che:
“Il bilanciamento degli interessi dei passeggeri del trasporto aereo con quelli dei vettori aerei, che, come ricordato al punto 39 della presente sentenza, ha presieduto all'adozione del regolamento n. 261/2004, presuppone che si tenga conto delle modalità di esercizio degli aeromobili da parte dei vettori aerei e, in particolare, del fatto che uno stesso aeromobile può effettuare più voli successivi nel corso di una stessa giornata, facendo sì che ogni circostanza eccezionale che incide su tale aeromobile su un volo anteriore si ripercuota sul volo o sui voli successivi di detto aeromobile (sentenza dell'11 giugno 2020, Transportes Aéreos
Portugueses, C-74/19, EU:C:2020:460, punto 52).
55. Pertanto, a un vettore aereo operativo deve essere possibile avvalersi, al fine di sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione di un volo, di una «circostanza eccezionale» che abbia inciso su un precedente volo operato dal vettore medesimo con lo stesso aeromobile nell'ambito della terzultima rotazione di detto aeromobile (v., per analogia, sentenza dell'11 giugno 2020, Transportes Aéreos Portugueses, C-74/19, EU:C:2020:460, punto 53).
56. Tuttavia, e tenuto conto non solo dell'obiettivo di cui al considerando 1 del regolamento n. 261/2004 di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, ma anche del tenore letterale dell'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, l'invocazione di una simile circostanza eccezionale presuppone che esista un nesso di causalità diretta tra la verificazione di tale circostanza che ha inciso su un volo precedente e il ritardo o la cancellazione di un volo successivo, cosa che spetta al giudice del rinvio valutare alla luce
pagina 5 di 7 degli elementi di fatto a sua disposizione e tenendo conto, in particolare, delle modalità di gestione dell'aeromobile di cui trattasi” (CGUE, IV sez. 22 aprile 2021 n. 826).
Stando così le cose, deve ritenersi privo di fondamento il richiamo operato dall'appellante alla pretesa possibilità di evitare il ritardo mediante l'adozione di soluzioni organizzative alternative e, segnatamente, attraverso l'impiego di un aeromobile di riserva o di scorta.
Una siffatta prospettazione, infatti, omette di confrontarsi con il dato oggettivo, emergente agli atti, secondo cui le limitazioni disposte dalle autorità competenti hanno inciso sulla capacità dello scalo - e, segnatamente, sui meccanismi di assegnazione degli slot nella finestra temporale interessata - determinando effetti generalizzati sull'intero assetto operativo.
Nessuna diversa opzione organizzativa, dunque, quand'anche astrattamente ipotizzabile, sarebbe stata idonea a elidere o interrompere la sequenza causale già in atto, sì come integralmente governata da determinazioni autoritative estranee – si ripete – alla sfera di controllo del vettore.
Va, infine, rilevato che il fatto storico posto a fondamento dell'esimente non risulta essere stato contestato dall'appellante nel suo contenuto sostanziale, essendosi le doglianze limitate a profili di regolarità meramente formale della documentazione prodotta;
profili che, per loro natura, non incidono né sull'effettiva verificazione dell'evento né sulla sua ricostruzione causale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'accertata ricorrenza dell'esimente dedotta comporta l'insussistenza del diritto alla compensazione pecuniaria all'uopo azionata e determina, per l'effetto, il rigetto dell'incoato appello, con integrale conferma della decisione impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: valore della causa sino ad € 1.100,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8574/2023 RG, in sede di impugnazione della sentenza n. 1383/2023 RG, resa dal Giudice di Pace di
Catania in data 16 maggio 2023, così statuisce: rigetta l'appello proposto da;
condanna alla refusione, Parte_1 Parte_1 in favore di delle spese processuali, che si liquidano in € 462,00, oltre iva, cpa e CP_1 spese generali.
Sono distratte in favore del procuratore costituito.
Ricorrono le condizioni dell'art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8574/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Acireale, via Riccardo Wagner n. 87, elettivamente domiciliato in Palermo, via Turrisi n. 13, presso lo studio dell'avv. Francesco Lombardo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
Contro
(P. IVA: ), in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 con sede in Airside Business Park, Swords, County Dublin (Irlanda), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Claire Kelly e dall'avv. Pietro Lauretta giusta procura in atti;
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 352 cpc.
pagina 1 di 7 ----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 1383/2023 RG, resa in data 16 maggio 2023, il Giudice di Pace di
Catania ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della compagnia Parte_1 aerea , sì come volta ad ottenere la condanna al pagamento della CP_1 compensazione pecuniaria di euro 250,00 prevista dall'art. 7 del Regolamento (CE) n.
261/2004, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al ritardo del volo
FR2178 sulla tratta Catania-Milano Malpensa del 30 agosto 2022.
L'attore assumeva, in seno all'atto introduttivo del giudizio, che il ritardo all'arrivo, pacificamente superiore alle tre ore, fosse imputabile al vettore aereo e che, pertanto, trovassero applicazione le tutele previste dalla normativa unionale in favore del passeggero.
Il GdP, però, ha ritenuto operante l'esimente di cui all'art. 5, par. 3 del citato
Regolamento, ravvisando la causa del ritardo nelle avverse condizioni metereologiche insistenti sull'area aeroportuale di Milano Malpensa e nei conseguenti interventi autoritativi del traffico aereo, sì come disposti dalle competenti autorità.
Esclusa, in tale contesto, la riconducibilità del disservizio a scelte organizzative imputabili al vettore, scartata altresì la concreta esigibilità di misure alternative idonee a neutralizzarne gli effetti, la domanda è stata, quindi, rigettata, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso la detta sentenza, con ricorso ritualmente notificato, ha formulato appello
. Parte_1
L'appellante, con unico - seppur complesso - motivo di gravame, ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata;
ha censurato, nello specifico, in uno alla valutazione della documentazione versata in atti, la ritenuta sussistenza della circostanza eccezionale inferta dalle condizioni metereologiche, al contempo ribadendo la riconducibilità del ritardo a profili organizzativi e operativi ascrivibili al vettore, che ben avrebbe potuto ovviare se solo avesse adottato una diversa organizzazione del servizio ovvero attraverso l'impiego di soluzioni alternative.
pagina 2 di 7 Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la , sostenendo l'infondatezza CP_1 dell'interposto appello e chiedendone, dunque, il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 luglio 2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 352 cpc.
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Motivi della decisione
Con unico, ancorché articolato, motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha escluso, oltre che il risarcimento del danno, il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, ritenendo integrata l'esimente di cui all'art. 5, par. 3.
In particolare, deduce l'insussistenza della circostanza eccezionale Parte_1 invocata dal vettore ed attestata dal GdP, all'uopo assumendo l'inadeguatezza della documentazione prodotta a fondamento della difesa della compagnia di viaggio;
sostiene, altresì, che l'evento debba essere ricondotto alla sfera di responsabilità della compagnia aerea, sul presupposto che il disservizio avrebbe potuto essere evitato mediante l'adozione di misure organizzative ragionevoli, quali l'impiego di un aeromobile alternativo.
L'appello non è fondato.
Al riguardo, giova premettere che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia dell'Unione europea, il passeggero che giunga a destinazione con un ritardo pari o superiore a tre ore è, in linea di principio, equiparato al passeggero di un volo cancellato, ai fini dell'applicazione delle tutele risarcitorie e compensative previste dal Regolamento (CE) n.
261/2004, ivi compresa la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7.
Tale equiparazione, tuttavia, non determina l'automatica spettanza della compensazione, restando quest'ultima esclusa qualora il vettore dimostri che il ritardo prolungato sia dipeso da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare neppure adottando tutte le misure ragionevolmente esigibili, ai sensi dell'art. 5, par. 3 del Regolamento (CGUE 23 ottobre 2012, cause riunite C-581/10 e C-629/10).
pagina 3 di 7 In tale prospettiva, l'operatività dell'esimente richiede, quindi, una verifica articolata su due distinti, ma convergenti, profili: da un lato, l'accertamento della riconducibilità della circostanza eccezionale dedotta ad un fattore estraneo alla sfera di controllo dell'operatore; dall'altro, la verifica della sussistenza di un nesso di causalità diretto tra la medesima circostanza e il ritardo lamentato, nonché l'inevitabilità dell'evento pure a fronte di una diversa organizzazione del servizio.
Le circostanze eccezionali - nel caso di specie consistenti in reiterati fenomeni temporaleschi -, benché astrattamente riconducibili all'ambito applicativo della norma derogatoria, devono dunque essere interpretate in senso restrittivo e apprezzate alla luce delle misure effettivamente e ragionevolmente esigibili, nonché della loro concreta idoneità ad incidere sul fattore causale dell'evento (CGUE 19 ottobre 2009, cause riunite C-402/07 e C-
32/07).
Ciò posto, dagli atti, particolarmente dal METAR (Aerodrome Routine Meteorological
Report che descrive le condizioni meteorologiche osservate dalla stazione meteo di interesse), risulta che, nella giornata del 30 agosto 2022, lo scalo di Milano Malpensa è stato interessato da avverse condizioni meteorologiche di rilievo (TSRA), tali da determinare una significativa contrazione della capacità aeroportuale.
I bollettini meteo, unitamente alle comunicazioni ATC e ai flussi informativi diramati da
Eurocontrol, attestano, infatti, l'adozione di misure di regolazione del traffico aereo, funzionali a garantire la sicurezza delle operazioni di volo, con conseguente rimodulazione degli assetti orari originariamente pianificati: trattasi, nello specifico, di determinazioni che, per genesi, contenuto e finalità, si collocano integralmente al di fuori della sfera di controllo del vettore aereo, al quale non residuava, pertanto, che la mera ricezione degli effetti temporali e operativi discendenti dalle scelte autoritative, senza alcuna possibilità di incidere autonomamente sulla scansione delle partenze, sì come, per l'appunto, ridefinita.
Gli stessi report Eurocontrol, sub specie dell'ATC slot history (che riporta i cambiamenti negli slot temporali che hanno portato al ritardo del volo FR2178 del 30.08.2022, sì come costituito da un documento elettronico contenente dati trasmessi in via immediata e in continuo aggiornamento ai comandanti dei singoli voli proveniente dal personale di controllo del traffico aereo), ed il Daily Movement Sheet (costituito dal registro operativo che traccia i pagina 4 di 7 movimenti degli aeromobili di una data compagnia aerea, formato in effetti il 31 agosto 2022 epperò afferente al registro dei voli effettuati il giorno precedente 30.08.2022), consentono, al contempo, di delineare una sequenza operativa complessivamente compromessa, nell'ambito della quale il volo oggetto di causa si inserisce quale segmento successivo di una rotazione giornaliera già condizionata dalle limitazioni progressivamente intervenute.
Il ritardo all'arrivo trova, dunque, spiegazione nella continuità causale di tale sequenza, non emergendo elementi idonei a ricondurlo a fattori autonomi ascrivibili a scelte organizzative interne del vettore, onde la logica conseguenza della sussistenza di un nesso eziologico diretto e non interrotto tra la circostanza eccezionale accertata e il ritardo all'arrivo, quale effetto immediato delle determinazioni operative or ora richiamate.
Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in parola, ha statuito che:
“Il bilanciamento degli interessi dei passeggeri del trasporto aereo con quelli dei vettori aerei, che, come ricordato al punto 39 della presente sentenza, ha presieduto all'adozione del regolamento n. 261/2004, presuppone che si tenga conto delle modalità di esercizio degli aeromobili da parte dei vettori aerei e, in particolare, del fatto che uno stesso aeromobile può effettuare più voli successivi nel corso di una stessa giornata, facendo sì che ogni circostanza eccezionale che incide su tale aeromobile su un volo anteriore si ripercuota sul volo o sui voli successivi di detto aeromobile (sentenza dell'11 giugno 2020, Transportes Aéreos
Portugueses, C-74/19, EU:C:2020:460, punto 52).
55. Pertanto, a un vettore aereo operativo deve essere possibile avvalersi, al fine di sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione di un volo, di una «circostanza eccezionale» che abbia inciso su un precedente volo operato dal vettore medesimo con lo stesso aeromobile nell'ambito della terzultima rotazione di detto aeromobile (v., per analogia, sentenza dell'11 giugno 2020, Transportes Aéreos Portugueses, C-74/19, EU:C:2020:460, punto 53).
56. Tuttavia, e tenuto conto non solo dell'obiettivo di cui al considerando 1 del regolamento n. 261/2004 di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, ma anche del tenore letterale dell'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, l'invocazione di una simile circostanza eccezionale presuppone che esista un nesso di causalità diretta tra la verificazione di tale circostanza che ha inciso su un volo precedente e il ritardo o la cancellazione di un volo successivo, cosa che spetta al giudice del rinvio valutare alla luce
pagina 5 di 7 degli elementi di fatto a sua disposizione e tenendo conto, in particolare, delle modalità di gestione dell'aeromobile di cui trattasi” (CGUE, IV sez. 22 aprile 2021 n. 826).
Stando così le cose, deve ritenersi privo di fondamento il richiamo operato dall'appellante alla pretesa possibilità di evitare il ritardo mediante l'adozione di soluzioni organizzative alternative e, segnatamente, attraverso l'impiego di un aeromobile di riserva o di scorta.
Una siffatta prospettazione, infatti, omette di confrontarsi con il dato oggettivo, emergente agli atti, secondo cui le limitazioni disposte dalle autorità competenti hanno inciso sulla capacità dello scalo - e, segnatamente, sui meccanismi di assegnazione degli slot nella finestra temporale interessata - determinando effetti generalizzati sull'intero assetto operativo.
Nessuna diversa opzione organizzativa, dunque, quand'anche astrattamente ipotizzabile, sarebbe stata idonea a elidere o interrompere la sequenza causale già in atto, sì come integralmente governata da determinazioni autoritative estranee – si ripete – alla sfera di controllo del vettore.
Va, infine, rilevato che il fatto storico posto a fondamento dell'esimente non risulta essere stato contestato dall'appellante nel suo contenuto sostanziale, essendosi le doglianze limitate a profili di regolarità meramente formale della documentazione prodotta;
profili che, per loro natura, non incidono né sull'effettiva verificazione dell'evento né sulla sua ricostruzione causale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'accertata ricorrenza dell'esimente dedotta comporta l'insussistenza del diritto alla compensazione pecuniaria all'uopo azionata e determina, per l'effetto, il rigetto dell'incoato appello, con integrale conferma della decisione impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: valore della causa sino ad € 1.100,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8574/2023 RG, in sede di impugnazione della sentenza n. 1383/2023 RG, resa dal Giudice di Pace di
Catania in data 16 maggio 2023, così statuisce: rigetta l'appello proposto da;
condanna alla refusione, Parte_1 Parte_1 in favore di delle spese processuali, che si liquidano in € 462,00, oltre iva, cpa e CP_1 spese generali.
Sono distratte in favore del procuratore costituito.
Ricorrono le condizioni dell'art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7