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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA TANA IN NOME DEL POPOLO TANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al RG. n. 3332/2024 tra le parti:
PARTE APPELLANTE: MA CO
(cf. C.F._1
DI ED
(cf. C.F._2
e per essi TA SO RL
(cf./P.Iva P.IVA_1
con l'avv. SALVATORE D'ANGELO
PARTE APPELLATA: RY DA (già RY Ltd)
con l'avv. MATTEO CASTIONI
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
TA SO: “- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa di parte avversa, specie in ordine all'asserita inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione processuale di IA SO S.r.l., in quanto infondata in fatto ed in diritto, posta la presenza in atti del mandato con rappresentanza conferita dal passeggero alla Società IA SO volto alla rappresentanza in ogni sede e grado, nonché la presenza della Procura generale alle liti conferita al difensore;
- Accogliere per i motivi dedotti nei propri scritti difensivi, il proposto appello in riforma della Sentenza n. 542/2024 resa tra le parti dal Giudice di Pace di TREVISO, in persona del Dott. Avv. Giuseppe Finelli, all'esito del giudizio civile rubricato al n. R.G. 6506/2023;
- per l'effetto, riconoscere la competenza dell'organismo ADR adito, per i motivi di cui in narrativa e, pertanto, dichiarare avverata la condizione di procedibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
- in via principale e nel merito: accertare l'inadempimento contrattuale di RY DA NC IAna C.F.: , con sede legale in Piazza P.IVA_2 della Repubblica, 24 - 20124, IL (MI) in persona del suo rappresentante legale pro-tempore,
- per l'effetto, condannare la convenuta compagnia aerea al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di complessivi € 500,00 per Compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 a seguito del ritardo del volo FR7267, con tratta Aeroporto di Treviso - ON VA (TSF)
- Aeroporti di Valencia (VLC) del giorno 03/03/2023 ore 19:00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
2 RY: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare e assorbente: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione processuale di IA SO S.r.l., dichiarare l'inammissibilità dell'appello; Nel merito: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 542/2024 emessa dal Giudice di Pace di Treviso, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da RY DA in relazione ai fatti di causa;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, alla luce della volontà di RY di provvedere al pagamento della compensazione pecuniaria prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, condannare parte appellante al pagamento ex art. 91 c.p.c. delle spese maturate dopo la formulazione della proposta o, in via subordinata, compensare integralmente le spese legali;
In ogni caso: Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. TA SO RL – quale mandataria di RC ET e IS ER – ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 542/2024 (dep. 13.06.2024), che ha dichiarato inammissibile la domanda dalla stessa proposta nei confronti di RY AC per ottenere il pagamento di € 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/2004 (dovuta a seguito del ritardo del volo FR7267 del 3.03.2023, ore 19:00, nella tratta Treviso-Valencia), per il mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, come previsto dalla L. 118/2022 (art. 10) e dalla Delibera n. 21/2023 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART.
1.1. Ha affidato il gravame ad un unico motivo, interamente devolutivo, sostenendo di avere correttamente esperito il tentativo di conciliazione – come previsto dall'art. 4/1 lett. c) della Delibera 21/2023 – di fonte ad un Organismo ADR iscritto all'elenco di cui all'art. 141decies/1 d.lgs 206/2005 - Codice del Consumo istituito presso l' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, (Organismo) successivamente iscritto anche all'elenco istituto presso l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (protocollo n.
Sostenendo, in ogni caso, che il primo giudice, anziché dichiarare de plano l'improcedibilità della domanda, avrebbe dovuto concedere un termine per consentire la proposizione del tentativo di conciliazione nelle forme prescritte dalla Delibera ART.
2. Si è costituita in giudizio RY DA, che ha resistito al gravame, chiedendone l'integrale rigetto.
2.1. Ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale di IA SO quale mandataria del ET e della ER, perché priva del potere rappresentativo sostanziale in relazione al rapporto dedotto in giudizio, posto che l'art. 77 cpc. esige la simmetria della rappresentanza processuale con quella sostanziale, sicché è consentito farsi rappresentare nel processo solo da un soggetto egualmente abilitato a rappresentare il preponente anche nei rapporti sostanziali corrispondenti;
trovando applicazione solo nel processo dinanzi al Giudice di Pace la norma di cui all'art. 317 cpc., che consente alle parti di farsi rappresentare da persona munita di mandato.
4 Più nello specifico, RY ha rilevato che il mandato rilasciato dai passeggeri a IA SO non conferirebbe a quest'ultima poteri rappresentativi di natura sostanziale in relazione al rapporto dedotto in giudizio, poiché si limiterebbe a conferire mandato “al fine di dare seguito alla pratica avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti dal disservizio meglio argomentato in atti”.
2.2. In via subordinata, ha insistito nell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, come previsto dalla L. 118/2022, essendo stato adito un Organismo non iscritto nell'elenco istituito presso l'Autorità di Regolamento dei Trasporti, in luogo della procedura gratuita tramite la piattaforma ConciliaWeb istituita presso la stessa Autorità competente.
2.3. In via ulteriormente subordinata – non negando il diritto sostanziale del ET e della ER alla compensazione pecuniaria dovuta a causa del ritardo subito dal volo Treviso/Valencia del 3.03.2023 – ha fatto presente di avere comunque offerto il pagamento della somma a tale titolo dovuta ai sensi del Regolamento CE 261/2004, ancor prima del deposito del ricorso dinanzi al GdP, e di non aver potuto adempiere per la mancata comunicazione delle coordinate bancarie ove effettuare il relativo bonifico.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione il 2.04.2025, all'esito dell'udienza di discussione orale del 12.03.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127ter cpc..
*** *** ***
4. L'appello non è fondato.
5. Non è anzitutto fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale di IA SO quale mandataria del ET e della ER.
Quanto sostenuto da parte appellata, infatti, è superato – in via dirimente – dal tenore letterale del mandato conferito dai passeggeri, avente ad oggetto
“l'incarico di … dare seguito alla pratica avente ad oggetto il risarcimento di tuti i danni subiti dal disservizio”, con autorizzazione a porre in essere sia attività stragiudiziale, sia a “procedere in giudizio con l'avv. Salvatore D'Angelo del Foro di Trapani, cf. , procuratore generale alle liti, od in C.F._3 subordine ad altri Avvocati e/o Procuratori abilitati al Patrocino, iscritti all'Ordine professionale, riconoscendo, sempre ed in ogni caso, agi incaricati di porre i fatti al vaglio del Giudice di Pace e/o Tribunale competente, ivi conferendone ogni facoltà, in ogni fase e grado del procedimento, compresa la fase esecutiva, autorizzando a conciliare, transigere, quietanzare, incassare
5 somme, chiedere distrazione delle somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali”, come espressamente previsto all'ultimo paragrafo.
6. Nemmeno è fondato il gravame, come proposto da IA SO.
6.1. Si osserva anzitutto che:
- l'art. 37/3 lett. h) DL 201/2001, come modificato dall'art. 10/1 lett. b) L. 118/2022, prevede che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART, nell'esercizio delle proprie competenze, disciplini “con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”;
- l'art. 4 della Delibera n. 21/2023 dell'8.02.2023 adottata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti e recante la “disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118”, prevede che il tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere esperito dinanzi:
“a) al Servizio conciliazioni ART;
b) alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e Unioncamere;
c) agli organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo” ed istituito presso la competente Autorità (ART);
- con la Delibera n. 60/2023 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha istituito, dal 6.04.2023, un elenco degli organismi deputati a gestire le conciliazioni nei settori di propria competenza, individuando i requisiti minimi per l'iscrizione, tra cui una “una conoscenza specifica dei settori regolati dall'Autorità, con particolare riguardo ai diritti degli utenti e alla qualità dei servizi”, verificando – tra le varie – la compatibilità del Regolamento di tali Organismi con la Disciplina della conciliazione obbligatoria;
- infine, il comma 2 del citato art. 4 della Delibera 21/2023 precisa che
“il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito dinanzi al Servizio conciliazioni ART” – gestito tramite la piattaforma ConciliaWeb –
“esclusivamente qualora, per la medesima controversia, non sia disponibile una
6 procedura non onerosa per l'utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141- decies, comma 1, del Codice del consumo”.
6.2. Alla luce di quanto sopra, risulta che il tentativo obbligatorio di conciliazione:
- non deve essere necessariamente esperito dinanzi al Servizio conciliazioni ART, ponendosi tale organismo in alternativa alle Camere di conciliazione di cui alla lett. b) e agli organismi ADR iscritti all'elenco di cui all'art. 141decies/1 CdC di cui alla lettera c);
- anzi, può essere esperito dinanzi al Servizio conciliazioni ART solo se i soggetti di cui alle lettere b) e c) non offrono una procedura gratuita per l'utente, al pari della prima.
6.3. Ora, nel caso di specie, è pacifico e documentato che, al tempo dell'esperimento del tentativo di conciliazione (19.06.2023), l'organismo adito da IA SO – ADR CONCILIAZIONE di Trapani – era iscritto all'Elenco Organismi ADR ex art. 141decies CdC di altra Autorità di Regolazione – nello specifico, quella per Energia Reti e Ambiente - ARERA (come risulta anche dell'intestazione del verbale negativo di conciliazione) – ed era estraneo ai soggetti di cui all'elenco previsto dalla lettera c) dell'art. 4 della citata Delibera.
A nulla rilevando che l'Organismo abbia successivamente ottenuto l'iscrizione all'elenco ADR istituito presso l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (circostanza priva di alcuna efficacia sanante), né che lo stesso fosse riconosciuto come organismo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, essendo la materia oggetto di causa esclusa dall'ambito di applicazione di tale disciplina.
6.4. Non è stato nemmeno dato corso al tentativo di conciliazione – gratuito
– gestito dall'ART tramite la piattaforma ConciliaWeb, sicché è evidente il mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda.
6.5. Né il primo giudice avrebbe dovuto concedere a IA SO – d'ufficio (perché non richiesto dalla parte) – un termine in sanatoria, perché non previsto dalla L. 118/2022, che peraltro è successiva all'entrata in vigore degli istituti della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita e quindi volutamente difforme dalla relativa disciplina (dove invece un simile termine è previsto),
7. Per tutte queste ragioni, ed in definitiva, l'appello deve essere rigettato, con totale conferma della sentenza impugnata, anche in punto spese.
8. Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento (individuato in
7 base al petitum), per tutte le fasi del giudizio, eccetto la fase istruttoria, non celebrata.
9. Ricorrono i presupposti per condannare la parte soccombente ex art. 96/3 cpc.. Rileva, a tal fine, il Tribunale che:
- a fronte dell'iniziativa stragiudiziale dei passeggeri, ancorché irrituale per le ragioni di cui sopra, il 6.09.2023, RY ha offerto loro – e per essi a IA SO – il pagamento della compensazione pecuniaria dovuta, chiedendo l'indicazione degli estremi bancari per provvedere al relativo bonifico;
- RY non ha potuto provvedere al pagamento a causa della mancata comunicazione degli estremi bancari da parte dei passeggeri – e per essi da parte di IA SO;
- per contro, nemmeno due mesi dopo, il 23.10.2023 IA SO ha depositato il ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Treviso per ottenere la condanna di RY al pagamento in favore del ET e della ER della compensazione pecuniaria nella misura offerta già da RY, ma con vittoria delle spese di lite.
Alla luce di questo, risulta evidente che l'azione giudiziaria è stata proposta e coltivata da IA SO al solo fine di ottenere un pronunciamento a sé favorevole sulle spese di lite, per ottenere un vantaggio economico proprio, posto che le ragioni creditorie dei passeggeri avrebbero potuto trovare piena e anticipata soddisfazione già in sede stragiudiziale, stante la pacifica (e documentata) disponibilità della Compagnia aerea, a provvedere già allora, all'integrale pagamento della compensazione pecuniaria dovuta a causa del disservizio arrecato, nella misura predeterminata dal Regolamento CE 261/2004..
IA SO, invece, non aveva alcun interesse alla risoluzione stragiudiziale della lite nei termini offerti da RY, potendo conseguire un compenso per la propria attività solo in caso di accoglimento della domanda giudiziaria:
- essendo previsto nel mandato inter partes che “il compenso per l'attività svolta è a totale carico delle compagnie aeree od, in subordine, della società IA SO RL, anche in caso di condanna”;
- potendo ragionevolmente escludersi la disponibilità di RY a riconoscere diversamente un compenso in favore di IA SO, essendo il suo intervento di fatto superfluo per la riconosciuta facoltà dei passeggeri di adire direttamente e gratuitamente uno degli Organismi di conciliazione tra quelli indicati all'art. 4/1 della Delibera n. 21/2023 ART.
8 9.1. Per tutte queste ragioni, ravvisato nella condotta di IA SO un abuso processuale, ritiene equo questo Tribunale porre a carico della stessa il pagamento, in favore di RY, di una somma pari a quella della compensazione pecuniaria offerta in sede stragiudiziale, pari ad € 500,00.
10. Si dà atto, infine, che ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, a fronte dell'integrale rigetto dell'appello, la parte appellante è tenuta a pagare un versare importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e in grado di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2. DA TA SO RL quale mandataria di MA CO e DI ED a pagare, in favore di RY DA le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
3. DA TA SO quale mandataria di MA CO e DI ED a pagare, in favore di RY DA la somma di € 500,00 ex art. 96/3 cpc.; 4. DÀ ATTO che la parte appellante è tenuta a pagare un versare importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Treviso, 3 aprile 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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