Sentenza 13 dicembre 2021
Decreto presidenziale 13 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 19 luglio 2022
Parere sospensivo 3 ottobre 2023
Parere definitivo 7 maggio 2024
Parere definitivo 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 10/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00178/2025 e data 10/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 01397/2022
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, da GL US contro il Comune di Rimini, per l’annullamento del provvedimento prot. n.0177988 del 26 maggio 2022, con il quale si ingiunge la demolizione delle opere abusive consistenti nella costruzione di una veranda in legno ed infissi in alluminio e vetro, realizzata su terrazzo esistente in ampliamento ad un appartamento civile.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Visto il parere n.1267/2023 del 3 ottobre 2023 con cui la sezione ha respinto l’istanza cautelare;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n.0025923 del 7 giugno 2024;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.
Premesso e considerato.
1. Con parere n.596 del 7 maggio 2024, reso nell’adunanza del 10 aprile 2024, la sezione è giunta alla conclusione che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.
2. Con nota prot. n.0025923 del 7 giugno 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto la correzione dell’errore materiale risultante nel prefato parere n.596/2024 nella parte in cui “ sulla prima pagina del parere reso da codesto On.le Consesso è stato indicato come numero del parere che ha dichiarato respinta l’istanza cautelare, il n.1276/2023 del 3 ottobre 2023 in luogo del n.1267/2023, come risulta indicato nel frontespizio del parere medesimo. ”
3. La sezione, confermando in toto la motivazione e la conclusione di cui al precedente parere n.596 del 7 maggio 2024, reso nell’adunanza del 10 aprile 2024, ritiene di dover disporre la correzione dell’errore materiale richiesta dal Ministero riferente.
P.Q.M.
La sezione esprime il parere che vada accolta l’istanza di correzione nei sensi di cui in motivazione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rizzo | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas