Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 12 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/01/2023, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2023
N. 00266/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03416/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3416 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ammendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento emesso con prot. uscita N. P-NA/L/N/2020/103796 EM-DOM 2020 dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli in data 08.04.2022, notificato nella stessa data, che dispone il rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare (assistenza alla persona /di sostegno al bisogno familiare) indentificata con ID – NA4706920156 presentata da -OMISSIS- ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. L. 34/2020 in favore di -OMISSIS- quale addetto alla assistenza del proprio coniuge -OMISSIS- a far data dal 01.03.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 17.6.2020, la sig.ra -OMISSIS- inoltrava domanda volta alla emersione del ricorrente ex art. 103 del d.l. n. 34/2020, in quanto lavoratore domestico adibito alla assistenza del coniuge della istante, assai malato e non autosufficiente.
1.1. Con provvedimento dell’8 aprile 2022 –previa interlocuzione procedimentale con l’attuale ricorrente- la domanda veniva rigettata dall’intimato Ministero, attesa la mancata dimostrazione della esistenza dei presupposti normativamente contemplati ai fini dell’ottenimento del beneficio de quo agitur , id est il possesso da parte della istante –coniuge della persona assistita- di idonei entrate reddituali.
1.2. Avverso tale diniego insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione e falsa applicazione del d. l. 34/2020 - omessa - insufficiente motivazione del decreto di diniego - difetto di istruttoria - eccesso di potere per difetto di istruttoria e per la contraddittorieta’ e carenza di motivazione. violazione ed erronea interpretazione della normativa di cui all’art. 103 d. l. 34/2020 in relazione al d. l.vo 286/98 ed al d.p.r. 394/1999, atteso che, nella fattispecie, l’effettivo datore di lavoro –id est il fruitore della attività lavorativa assistenziale dell’attuale ricorrente- sarebbe da rinvenire esclusivamente nel coniuge della istante, assai malato, non autosufficiente, nel cui esclusivo interesse la domanda di emersione sarebbe stata da lei materialmente presentata
1.3. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della pubblica udienza del 22 novembre 2022.
2. Il ricorso è fondato, siccome già prospettato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinvengono ragioni per discostarsi.
2.1. L'art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) disciplina il procedimento di emersione prevedendo in particolare, al comma 6, che con decreto del Ministro dell'Interno (di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) “ sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro ”.
2.1. L’art. 9, D.M. 27 maggio 2020 (“ Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro ”), rubricato “ requisiti reddituali del datore di lavoro ”, in attuazione delle previsioni sopra ricordate stabilisce, al comma 2, che “ per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi ”. Il successivo comma 5 precisa che “ la verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza ”.
2.1.2. Il Ministero dell’Interno ha chiarito ulteriormente le modalità applicative delle procedure di emersione con Circolare del 30 maggio 2020, adottata dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, che ha stabilito che “ in relazione alla capacità economica del datore di lavoro, l’ITL verificherà….per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona, che il reddito non sia inferiore a 20.000,00 euro, se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito, non inferiore a 27.000,00 euro in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi ” con la precisazione che “ la verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che presenta l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza ”.
2.2. Ora, siccome allegato nel ricorso, la domanda di emersione che ne occupa:
- afferisce al ricorrente, nella qualitas di lavoratore che presta assistenza a persona non autosufficiente, anziana (82 anni) e assai malata, non deambulante;
- è stata solo materialmente presentata dalla coniuge, nel suo esclusivo interesse, proprio a cagione della fisica impossibilità del proprio coniuge di deambulare e, in ogni caso, di attendere autonomamente alle proprie primarie incombenze;
- la coniuge della persona assistita, indi, “ non ha mai rivestito la qualità di datrice di lavoro della ricorrente in quanto ha inoltrato la istanza di emersione da lavoro irregolare di extracomunitario in favore di (…) solo in nome e per conto del proprio coniuge ultraottantenne il quale materialmente era costretto a letto per l’età avanzata e per le patologie oramai gravi che lo assillavano ”.
2.2.1. Trattasi, peraltro, di allegazioni avverso le quali la resistente Autorità non ha opposto veruna specifica e puntuale contestazione , ciò che assume vieppiù significanza, anche a’ sensi dell’art. 64 c.p.a..
2.2.2. Talchè, ciò che rileva ai fini che ne occupa è non già il dato formale della presentazione della istanza –operata dal coniuge- bensì quello sostanziale del soggetto effettivamente fruitore della attività lavorative di assistenza.
2.2.3. In questa ottica la dictio “ datore di lavoro ” contenuta nelle norme per cui è causa va riferita alla persona che in concreto fruisce e beneficia delle energie spese e della attività prestata dal lavoratore.
2.3. E, nella fattispecie, non è dubbio –e, in ogni caso, non è contestato dalla resistente Amministrazione- che:
- il fruitore della assistenza era da rinvenire nel coniuge - malato e non autosufficiente - della persona che ha solo materialmente presentato la domanda;
- esso fruitore era fisicamente impedito all’assolvimento delle elementari incombenze quotidiane, allettato e non deambulante; di qui la ragionevole allegazione circa la necessità che altri –la propria moglie- provvedessero al disbrigo, per suo conto, di incombenze, ivi compresa quella che ne occupa; chè, ad impossibilia nemo tenetur .
2.3.1. Talchè, in disparte il soggetto cui la istanza di emersione sia formalmente imputabile, ciò che rileva è il “ nucleo familiare ” complessivamente inteso, ivi compresa naturalmente ed in primis la persona bisognosa di assistenza, nella fattispecie costituita giustappunto dal coniuge della signora che nella istanza solo figurava quale datrice di lavoro.
2.3.2. Ciò che vale esclude la necessità della verifica dei requisiti reddituali (e, dunque, anche la portata obbligatoria e vincolante del parere dell’I.T.L.) laddove invece, pure a fronte dell’interlocuzione intervenuta, l’Amministrazione si è limitata a ribadire le motivazioni poste alla base del preavviso di diniego.
3. Le peculiarità della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche individuate nel corpo della sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.