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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4747/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata
Il tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4747/2023 promossa da:
, residente in [...], C.F. Parte_1
, con l'avv. Elio Del Villano CodiceFiscale_1
ATTRICE contro con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, con l'avv. Gian Controparte_1 P.IVA_1
Michel Uggè
CONVENUTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 4.9.2023, proponeva opposizione ex art. 615, Parte_1 secondo comma, c.p.c. alla procedura esecutiva immobiliare n. 365/2022 R.G. - Tribunale di Bergamo, deducendo la nullità del contratto di mutuo azionato, da un lato, per superamento del limite di finanziabilità dell'80% previsto dalla normativa in materia di credito fondiario, dall'altro, per indeterminatezza del tasso di interesse pattuito.
Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo: in via preliminare, di sospendere la procedura esecutiva;
nel merito, di dichiarare la nullità del mutuo azionato e per l'effetto condannare a restituire le Controparte_1 somme illegittimamente corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre il pagamento di una penale ex art. 93 c.p.c.. Con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 4 Con comparsa di risposta depositata in data 11.9.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando integralmente la domanda avanzata nei propri confronti e chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione ex adverso formulata;
e, nel merito, di rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, oltre che infondata. Con vittoria di spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 28.9.2023 il giudice rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del
12.12.2024, a seguito della quale tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile.
A mezzo del presente procedimento parte attrice ha instaurato il giudizio di merito successivamente alla celebrazione della fase cautelare dinanzi al g.e. ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., conclusasi con l'ordinanza del 3.3.2023 con cui veniva rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e fissato per l'introduzione del giudizio di merito il termine perentorio di due mesi dalla comunicazione del provvedimento.
Com'è noto, l'introduzione del giudizio di merito all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, c.p.c., deve avvenire nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene il giudice e poi notificato successivamente, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza (da ultimo, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 6237 del 2/3/2023). Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, il vizio è certamente suscettibile di sanatoria, purché nel termine perentorio fissato dal giudice, il ricorso sia stato non solo depositato, ma anche notificato alla controparte (Cass., sez. U, 10/02/2014, n. 2907).
Ciò posto in termine generali, nel caso di specie alla fase di merito dell'opposizione proposta è applicabile il rito ordinario a cognizione piena, non trattandosi di giudizio in materia soggetta ad alcun rito speciale. Il giudizio di merito avrebbe dovuto essere quindi introdotto a mezzo di atto di citazione nel termine perentorio di due mesi dalla comunicazione del provvedimento conclusivo della fase cautelare.
pagina 2 di 4 Il presente giudizio è stato invece instaurato mediante ricorso depositato in data 20.7.2023 e notificato a parte convenuta in data 4.9.2023 (cfr. doc. n. 5 fasc. parte convenuta), dunque ben oltre il termine di due mesi dalla comunicazione dell'ordinanza resa in data 3.3.2023.
Vero è che nella documentazione in atti non vi è prova del giorno in cui l'ordinanza cautelare sia stata comunicata alle parti, ciò nondimeno deve rilevarsi che la circostanza è stata rilevata dal giudice con provvedimento del 28.9.2023, a mezzo del quale veniva rigettata la reiterata istanza di sospensione della procedura esecutiva, rilevando come «a mezzo del presente procedimento parte attrice ha instaurato giudizio di merito successivamente alla celebrazione della fase cautelare dinanzi al g.e. ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c.».
In seguito a tale rilievo alcuna contestazione è stata fatta da parte attrice, sicché non vi è ragione per ritenere che la comunicazione dell'ordinanza reiettiva della fase cautelare innanzi al g.e. non sia avvenuta tempestivamente o comunque entro i due mesi dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Essendo dunque la notifica del ricorso pacificamente intervenuta solo in data 4.9.2023, è evidente che la fase di merito è stata tardivamente introdotta dopo il decorso del termine perentorio di due mesi fissato dal giudice con ordinanza del 3.3.2023.
Sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, va dunque dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare su e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione relativo ai Parte_1 giudizi dinanzi al Tribunale di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, cui è riconducibile la presente controversia, in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dal convenuto in complessivi €
8.433,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 4.253,00 per la fase decisionale;
esclusa la fase istruttoria non espletata,) in favore di oltre Controparte_1 rimborso forfettario del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Va inoltre rigettata la domanda spiegata da ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti Controparte_1 dell'opponente, non essendo forniti elementi di valutazione comprovanti la natura e l'entità del nocumento alla stessa derivanti dalla presente iniziativa giudiziaria, diversi dai costi della difesa tecnica, rispetto ai quali, peraltro, la rifusione delle spese processuali può ritenersi satisfattiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
pagina 3 di 4 - condanna alla refusione delle spese processuali, che si liquidano € 8.433,00 per Parte_1 compensi in favore di oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a.; Controparte_1
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..
Bergamo, 16 gennaio 2025 Il giudice dr.ssa Angela Randazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata
Il tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4747/2023 promossa da:
, residente in [...], C.F. Parte_1
, con l'avv. Elio Del Villano CodiceFiscale_1
ATTRICE contro con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, con l'avv. Gian Controparte_1 P.IVA_1
Michel Uggè
CONVENUTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 4.9.2023, proponeva opposizione ex art. 615, Parte_1 secondo comma, c.p.c. alla procedura esecutiva immobiliare n. 365/2022 R.G. - Tribunale di Bergamo, deducendo la nullità del contratto di mutuo azionato, da un lato, per superamento del limite di finanziabilità dell'80% previsto dalla normativa in materia di credito fondiario, dall'altro, per indeterminatezza del tasso di interesse pattuito.
Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo: in via preliminare, di sospendere la procedura esecutiva;
nel merito, di dichiarare la nullità del mutuo azionato e per l'effetto condannare a restituire le Controparte_1 somme illegittimamente corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre il pagamento di una penale ex art. 93 c.p.c.. Con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 4 Con comparsa di risposta depositata in data 11.9.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando integralmente la domanda avanzata nei propri confronti e chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione ex adverso formulata;
e, nel merito, di rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, oltre che infondata. Con vittoria di spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 28.9.2023 il giudice rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del
12.12.2024, a seguito della quale tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile.
A mezzo del presente procedimento parte attrice ha instaurato il giudizio di merito successivamente alla celebrazione della fase cautelare dinanzi al g.e. ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., conclusasi con l'ordinanza del 3.3.2023 con cui veniva rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e fissato per l'introduzione del giudizio di merito il termine perentorio di due mesi dalla comunicazione del provvedimento.
Com'è noto, l'introduzione del giudizio di merito all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, c.p.c., deve avvenire nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene il giudice e poi notificato successivamente, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza (da ultimo, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 6237 del 2/3/2023). Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, il vizio è certamente suscettibile di sanatoria, purché nel termine perentorio fissato dal giudice, il ricorso sia stato non solo depositato, ma anche notificato alla controparte (Cass., sez. U, 10/02/2014, n. 2907).
Ciò posto in termine generali, nel caso di specie alla fase di merito dell'opposizione proposta è applicabile il rito ordinario a cognizione piena, non trattandosi di giudizio in materia soggetta ad alcun rito speciale. Il giudizio di merito avrebbe dovuto essere quindi introdotto a mezzo di atto di citazione nel termine perentorio di due mesi dalla comunicazione del provvedimento conclusivo della fase cautelare.
pagina 2 di 4 Il presente giudizio è stato invece instaurato mediante ricorso depositato in data 20.7.2023 e notificato a parte convenuta in data 4.9.2023 (cfr. doc. n. 5 fasc. parte convenuta), dunque ben oltre il termine di due mesi dalla comunicazione dell'ordinanza resa in data 3.3.2023.
Vero è che nella documentazione in atti non vi è prova del giorno in cui l'ordinanza cautelare sia stata comunicata alle parti, ciò nondimeno deve rilevarsi che la circostanza è stata rilevata dal giudice con provvedimento del 28.9.2023, a mezzo del quale veniva rigettata la reiterata istanza di sospensione della procedura esecutiva, rilevando come «a mezzo del presente procedimento parte attrice ha instaurato giudizio di merito successivamente alla celebrazione della fase cautelare dinanzi al g.e. ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c.».
In seguito a tale rilievo alcuna contestazione è stata fatta da parte attrice, sicché non vi è ragione per ritenere che la comunicazione dell'ordinanza reiettiva della fase cautelare innanzi al g.e. non sia avvenuta tempestivamente o comunque entro i due mesi dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Essendo dunque la notifica del ricorso pacificamente intervenuta solo in data 4.9.2023, è evidente che la fase di merito è stata tardivamente introdotta dopo il decorso del termine perentorio di due mesi fissato dal giudice con ordinanza del 3.3.2023.
Sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, va dunque dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare su e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione relativo ai Parte_1 giudizi dinanzi al Tribunale di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, cui è riconducibile la presente controversia, in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dal convenuto in complessivi €
8.433,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 4.253,00 per la fase decisionale;
esclusa la fase istruttoria non espletata,) in favore di oltre Controparte_1 rimborso forfettario del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Va inoltre rigettata la domanda spiegata da ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti Controparte_1 dell'opponente, non essendo forniti elementi di valutazione comprovanti la natura e l'entità del nocumento alla stessa derivanti dalla presente iniziativa giudiziaria, diversi dai costi della difesa tecnica, rispetto ai quali, peraltro, la rifusione delle spese processuali può ritenersi satisfattiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
pagina 3 di 4 - condanna alla refusione delle spese processuali, che si liquidano € 8.433,00 per Parte_1 compensi in favore di oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a.; Controparte_1
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..
Bergamo, 16 gennaio 2025 Il giudice dr.ssa Angela Randazzo
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