Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice Delegato rel. est.
3) Ing. Maurizio Onofrio Sciortino Esperto
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1379 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, in atto vertente tra la residua parte ricorrente:
dei fratelli , e Parte_1 Persona_1 Per_2 Per_3
(P.I. , con sede in Palagonia (CT), rappresentata e difesa, P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Furnari e Angela
Bruno,
RICORRENTE
CONTRO
L' Controparte_1
, (C.F. ,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
RESISTENTE
Conclusioni per come da note del 21.11.2024. Parte_1
Conclusioni per la parte resistente: come da comparsa di costituzione.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 20.10.2020 , la società Parte_2
dei fratelli , , le germane Parte_1 Per_1 Parte_3 CP_2
, e , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , unitamente a e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
a , , e CP_10 Controparte_11 Controparte_12 [...]
(nel ricorso figurava anche il nominativo di tale “ CP_13 Persona_4
”, ma con nota del 18.1.2021 i difensori precisavano trattarsi di un
[...]
refuso) agivano nei confronti della
[...]
– Controparte_14
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dai terreni agricoli siti nei Comuni di Ramacca e di Palagonia, ed analiticamente indicati in atti, da essi coltivati, quali proprietari o in forza di regolare titolo di godimento, allagatisi in conseguenza delle esondazioni del fiume Gornalunga e dell'affluente torrente
Sbarda L'Asino verificatesi in occasione delle precipitazioni meteoriche dei giorni
26-27 ottobre 2019. Esponevano che le loro richieste trovavano riscontro negli esiti della consulenza che era stata espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo da loro in precedenza promosso (A.T.P.
portante il n.ro 2305/2019 R.G.).
Si costituiva l'Autorità di , che aveva partecipato all'A.T.P., chiedendo il CP_1
rigetto delle domande o, almeno, una riduzione del quantum del risarcimento in considerazione della condotta colposa anche dei danneggiati, ai sensi dell'art.1227 co.1 e 2 c.c..
Dopo la formale acquisizione del fascicolo del summenzionato procedimento di cui all'art.696 c.p.c., con sentenza parziale definitiva n. 1139/2023, pubblicata il 3
13.6.2023, questo Tribunale Regionale condannava l'ente resistente al risarcimento dei danni patiti da , e Parte_4 Controparte_7 [...]
e al pagamento delle relative spese di lite, mentre rimetteva la Controparte_13
causa sul ruolo in relazione ai restanti ricorrenti.
Per costoro veniva infatti ritenuto necessario demandare alla cancelleria di verificare la sussistenza di altri procedimenti di analoga natura promossi innanzi a questo Tribunale ed afferenti a fenomeni calamitosi verificatisi in epoca prossima a quello per cui è processo onde avere certezza del fatto che i danni riscontrati sui fondi nell'ambito dell su indicato fossero da ricondurre Pt_5 interamente all'evento della fine di ottobre del 2019.
Veniva, pertanto, disposto, con ordinanza del 19.12.2023, il richiamo dei consulenti di ufficio nominati nell' A.T.P., Ing. e Dott. Persona_5 [...]
, al fine di effettuare apposita verifica tecnica mediante esame degli Persona_6
atti degli ulteriori procedimenti.
Dopo il deposito del riscontro degli ausiliari, veniva emessa in data 16-25 luglio
2024 sentenza parziale n.ro 1284/2024 che definiva, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, le posizioni di tutti i ricorrenti ad eccezione della società dei fratelli per la quale veniva ritenuto Parte_1 Per_1
necessario disporre, mediante separata ordinanza, un richiamo dei c.t.u..
Dopo il deposito da parte di questi ultimi della relazione integrativa, la causa, trattata in modalità “scritta”, è stata nuovamente posta in decisione con ordinanza del 2.1.2025.
***************
Vi sono i presupposti per accogliere la domanda risarcitoria anche della società
, ma nei limiti che infra si diranno. Parte_1
I terreni di tale residuo ricorrente sono stati descritti analiticamente alle pagine
21-24 della relazione di c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P. n.2305/2019. 4
Si tratta di una azienda agricola costituita da tre corpi di terreno ubicati nel
Comune di Palagonia, contrade GI e UR (Fg. 6 e 8), e nel Comune di
Ramacca, contrada Cuticchi (Fg. 157).
Nello specifico, si riportano i passaggi di rilievo della suddetta relazione: “1° appezzamento di GI Costituito dalle particelle nn. 152, 364, 3, 163 e Pt_6
17; è stato impiantato ad agrumeto nel 2013 con piante della cv. CP_15
. Il terreno è stato precedentemente baulato e le piante sono state messe
[...]
a dimora al sesto di 4,00 x 5,00 metri. L'impianto irriguo è stato realizzato mettendo alla base delle piante una doppia ala gocciolante che si innesta alle
condotte di distribuzione aziendali. Dallo studio idraulico e dalle risultanze dei dati
NDVI e NDWI, nonché tenuto conto delle curve di livello dell'area che identificano le quote del terreno, per come si dirà in seguito, la superficie direttamente
coinvolta dalla esondazione delle acque provenienti dal canale è Parte_7
risultata pari a (0,38+0,21+0,16+0,90+0,24) 1,89 ettari, estensione al netto dell'aree occupate dal canale, dalle stradelle e di proprietà del demanio fluviale
(tra le particelle nn. 364 e 3 – v. all. 2.1). 2° appezzamento di c.da GI
Costituito dalle particelle nn. 153, 154, 475, 365, 366, 476, 160, 161, 477, 164,
165, 478, 217 e 458, è stato impiantato ad agrumeto nel 2007 con piante della
cv. OC sciara. Le piante sono state messe a dimora al sesto di 4,00 x 5,00 metri. L'impianto irriguo è stato realizzato mettendo alla base due spruzzatori con il sistema “a baffo”, alimentati da una condotta interrata. Tenuto conto delle curve di livello dell'area che identificano le quote del terreno e per come si dirà in seguito relativamente allo studio idrologico ed alle risultanze dei dati satellitari, la
superficie direttamente coinvolta dalla esondazione delle acque provenienti dal
canale è risultata pari a (0,41+0,14+1,71) 2,26 ettari, estensione al Parte_7 netto dell'aree occupate dal canale, dalle stradelle e di proprietà del demanio fluviale (tra le particelle nn. 365, 366, 476 e le particelle nn. 160, 161 e 477 – v. 5
all. 2.1). 3° appezzamento di c.da GI Costituito dalle particelle nn. 34 e 533
in parte, è stato impiantato ad oliveto oltre 30 anni or sono, con piante delle cv.
Nocellara etnea, giarraffa e carolea, per la produzione di olio. Queste sono state messe a dimora al sesto di 6,00 x 10,00 metri. L'impianto irriguo è stato realizzato mettendo sotto la chioma di ogni albero due spruzzatori con il sistema
“a baffo”, alimentati da una condotta aerea che si innesta in quelle di distribuzione. Tenuto conto di quanto già detto relativamente al 1°
appezzamento, la superficie interessata dai fenomeni di esondazione è risultata pari a (1,60+2,30+0.38) 4,28 ettari, estensione sempre al netto dell'aree occupate dal canale, dalle stradelle e di proprietà del demanio fluviale (tra le particelle nn. 34 e 533 – v. all. 2.1). 4° appezzamento in località UR
Costituito dalle particelle nn. 290 e 198, è stato impiantato ad agrumeto nel 2013
con piante di diverse cultivar. In particolare, tenuto conto di quanto indicato dal
CTP nella propria relazione, si ha: 1) OC RO (2.000 unità) 2) OC LL vcr (900 unità) 3) OC SS vcr (3.000 unità) 4) OC T'AL (900 unità) 5) OC RÈ nucellare 2062 (2.500 unità). Il terreno è stato
precedentemente baulato e le piante sono state messe a dimora al sesto di 4,00
x 5,00 metri. L'impianto irriguo è stato realizzato mettendo alla base delle piante una doppia ala gocciolante che si innesta alle condotte di distribuzione aziendali.
La superficie complessiva impiantata è risultata pari a: numero di piante: 9.300
unità Sesto adottato: 5,00 x 4,00 metri Superficie netta agrumetata:
9.300 piante
x (5,00x4,00 m) = 18.60 ettari Di fatto però, da una misurazione grafica dell'area interessata, eseguita con specifico software cartografico (Qgis) l'area occupata dalle piante è di poco superiore, pari a (7,94+11,52+0,10) 19,56 ettari, estensione al netto dell'aree occupate dalle stradelle di servizio (v. all. 2.1). 5° appezzamento in località UR Costituito dalle particelle n. 196 ed anche nn.
204, 373, 293 e 374, attivate a seminativo, per una superficie complessiva 6
utilizzabile di 10 ettari. 6° appezzamento in località Cuticchi in territorio di
Ramacca Costituito dalla particella n. 110, è stato impiantato ad agrumeto circa
40 anni or sono con piante della cv. OC comune. Le piante sono state messe a dimora al sesto di 5,00 x 5,00 metri. L'impianto irriguo è stato realizzato mettendo alla base due spruzzatori con il sistema “a baffo”, alimentati da una condotta interrata di distribuzione. Tenuto conto di quanto già detto relativamente
al primo appezzamento, la superficie interessata dai fenomeni di esondazione è
risultata pari a (1,60+2,30+0.38) 0,17 ettari.
Ciò posto, in merito alla sussistenza dell'an della responsabilità aquiliana dell'ente convenuto possono richiamarsi ed estendersi alla tale ultima posizione le argomentazioni già svolte, in fatto e in diritto, nella sentenza parziale n.ro
1139/23, in piena condivisione delle conclusioni della relazione di c.t.u. svolta nel procedimento di istruzione preventiva, afferenti sia al carattere non eccezionale dell'evento meteorico in relazione a tutto il comprensorio in cui sono ubicati i fondi di causa - suddiviso dai tecnici in diverse sezioni di chiusura (v. pag. 47 della relazione di c.t.u.) e per tutte con “tempi di ritorno” stimati tra i due e i cinque anni - sia alla causa delle esondazioni, riconducibile alla presenza, in tutte le sezioni dei due corsi d'acqua, di una vegetazione infestante, costituita per lo più da canneti, la quale, riducendo l'ampiezza dell'alveo ovvero ostacolando il libero deflusso delle acque, ebbe a comportare un innalzamento dei tiranti idrici che superarono le arginature esistenti, peraltro di limitata altezza.
Le valutazioni peritali, basate sulla valutazione incrociata dei dati forniti dalle immagini satellitari dell'area in questione, anche nei periodi antecedenti e successivi all'evento meteorico, e di quelli offerti dalla metodologia di tele- rilevamento meglio descritta nella c.t.u., si presentano, infatti, puntuali e basate su criteri tecnici rigorosi né sono state oggetto di contestazione da parte dell'Autorità resistente. 7
Anche sotto il profilo strettamente giuridico, si ritiene in questa sede sufficiente,
come già fatto nella seconda sentenza parziale, richiamare le analitiche motivazioni della sentenza parziale rimarcando come, a fronte di una protratta assenza di interventi di manutenzione ordinaria e di pulizia dei due corsi d'acqua da parte dell'Amministrazione resistente, nessun concorso di colpa può ascriversi ai danneggiati.
Per quel che attiene, nello specifico, alla società , l'effettivo Parte_1 patimento di danni a causa della esondazione dei corsi d'acqua è stata attestata dai periti alle pag.109-110 della relazione già richiamata, e ciò sulla base di una valutazione incrociata delle risultanze dei dati satellitari NDVI e NDWI (riportati negli allegati nn.
2.4 e 2.5 della medesima relazione), dello studio idraulico sull'area ove insistono gli appezzamenti e di quanto riscontrato direttamente in sede di sopralluogo.
Nello specifico, i consulenti segnalavano che “i danni lamentati dal ricorrente, causati dal passaggio delle acque sul fondo agricolo, si riassumono
essenzialmente in un deposito di materiale vegetale, primo tra tutte le canne da
fiume ( donax L.) aggrovigliatesi anche alla base dei tronchi degli alberi, e CP_16
depositi di limo sulla superficie;
ciò si è tradotto essenzialmente in una riduzione
della produzione di arance, principalmente relativa al raccolto 2020, e nella perdita totale della produzione di olive di una parte dell'impianto insistente nella contrada GI” (ibidem, pag.110).
Venendo alla quantificazione del pregiudizio, lo stesso veniva stimato dagli ausiliari nell'importo complessivo di euro 172.405,00. Tuttavia, a seguito della comparazione delle singole voci di danno con gli importi già liquidati alla medesima società in analoghi giudizi, è emersa una parziale duplicazione – in relazione alla valutazione della perdita di produzione di - con quelli Pt_8
riconosciuti nel processo n.ro 766/2019 svoltosi innanzi a questo stesso 8
Tribunale, deciso sulla scorta di altra consulenza resa nell'A.T.P. portante il n.ro
2245/2018. Per tale ragione, espungendo la suddetta voce, l'ammontare del danno è stato ridotto dagli ausiliari all'importo di euro 115.977,00 (si rimanda, nello specifico, alla relazione integrativa depositata dai c.t.u. il 2.10.2024, non contestata da nessuna delle parti).
Trattandosi di debito di valore, il predetto importo, quantificato alla data della relazione di A.T.P. del settembre 2020, va rivalutato ad oggi. Inoltre, su di esso, devalutato alla data dell'illecito (ottobre 2019), devono essere calcolati, come chiesto, gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
In conclusione, operando tali calcoli, l va condannata a pagare Controparte_14 alla società ricorrente l'importo di euro 150.471,12 (di cui euro 12.580,88 per interessi), su cui decorreranno gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
In base alla regola della soccombenza, l va condannata al Controparte_14 pagamento a favore dell'odierno residuo ricorrente delle spese di lite al predetto riferibili, comprese quelle del procedimento di cui all'art.696 c.p.c..
In relazione a quest'ultimo, le stesse vanno determinate nell'ammontare di euro
3.410,00, oltre accessori, cifra pari alla differenza tra l'importo tariffario di euro
5.635,00 determinato in relazione al valore complessivo del procedimento comprensivo delle posizioni degli altri originari ricorrenti e quanto già liquidato nella seconda sentenza parziale, dove sono stati anche esaustivamente computati gli esborsi, salva possibilità di regresso nei rapporti interni.
Per quanto riguarda i costi della c.t.u dell'A.T.P. n.ro 2305/2019, gli stessi vanno rifusi dalla parte soccombente a favore di nella misura su Parte_1 quest'ultima gravante in base alla ripartizione effettuata nel decreto presidenziale 9
di liquidazione del 21.12.2020. Quest'ultimo, infatti, nel riconoscere ai c.t.u. la somma complessiva di euro 21.586,01 - di cui euro 20.865,61 per onorario ed euro 720,40 per spese, oltre C.P. di categoria e I.V.A.- ne dispose il pagamento a carico dei promotori del procedimento “in misura proporzionale all'importo dei danni accertati per ciascuno di essi, senza vincolo di solidarietà”.
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio riferibili alla posizione della residua ricorrente, le stesse, applicando i medesimi criteri utilizzati nella sentenza parziale del 16.7.2024, si quantificano in euro 2.160,00 - pari al 30% dell'importo- base liquidato nella sentenza n.ro 1139/2023 (30% di euro 7.200,00) - su cui rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Non si ritiene di liquidare alcun ulteriore incremento per l'”appendice” di processo svolta dopo la prima remissione della causa sul ruolo in applicazione del disposto dell'art.92 comma 1 seconda parte c.p.c. e tenuto comunque conto che tale appendice è stata determinata dal comportamento della stessa parte ricorrente la quale non solo non ebbe a segnalare la duplicazione della non esigua voce risarcitoria sopra indicata ma, piuttosto, fino al secondo richiamo dei c.t.u., ne aveva negato la sussistenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Regione Sicilia,
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal residuo ricorrente, condanna l del Distretto per la a pagare alla Controparte_14 CP_1 CP_1
società dei fratelli , e Parte_1 Persona_1 Per_2
, la complessiva somma di euro 150.471,12, su cui interessi legali Per_3
dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna altresì l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia a rifondere ad a) la quota delle spese del procedimento di A.T.P. Parte_1
n.ro 2305/2019 afferenti alla posizione della prefata ricorrente, che liquida in 10
complessivi in euro 3.410,00, su cui rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/14,
CPA e IVA come per legge;
b) la quota del costo della c.t.u. ivi svolta, per come ripartito nel decreto presidenziale di liquidazione del 21.12.2020; c) la quota di spese di lite afferente al presente giudizio, che liquida in complessivi euro
2.160,00, su cui rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Palermo, 16.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo