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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4663/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle seguenti persone:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4663/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SORGIA Parte_1 C.F._1
MIRIAM presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – contenzioso
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 26.03.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO In data 19.10.1996 il ricorrente contraeva con la resistente matrimonio concordatario in AR
(matrimonio trascritto nell'apposito registro di suddetto Comune al n. 117, pt. II, serie A, anno
1996).
Dall'unione nascevano i figli il 05.09.1997, e l'08.04.2005. Per_1 R_
Con ricorso depositato il 16.05.2018 la SI.ra adiva il Tribunale di Busto Arsizio per CP_1
ottenere la declaratoria di separazione, stante la intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. All'udienza del 12.07.2018 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, dato atto dell'accordo raggiunto trai coniugi, disponeva con decreto n. 5185 del 2018 l'omologa delle condizioni di seguito riportate:
“l'assegno di mantenimento della prole viene fissato ad € 200 per ciascuno dei figli oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie e sarà versato entro il giorno 20 di ogni mese;
-gli assegni famigliari rimarranno a favore del sig. Parte_1
-diritto di visita previsto come da ricorso dovrà essere reso compatibile con i turni di lavoro del padre;
-il mutuo verrà pagato al 50% a decorrere dal trasferimento del sig. presso la Parte_1
nuova abitazione e che avverrà entro il 31 ottobre 2018, e ciò utilizzando il c/c già in essere tra i coniugi, e sul quale ciascun coniuge provvederà ai relativi versamenti;
-il saldo esistente ad oggi presso il c/c comune rimarrà a disposizione del sig. . Parte_1
Con ricorso depositato il 17.12.2024 il SI. adiva il Tribunale in epigrafe per chiedere la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, considerato il raggiungimento della maggiore età e della autosufficienza economica, revocare il contributo a suo carico per il mantenimento dei figli. Inoltre, a fronte dell'asserito mancato pagamento da parte della SI.ra
, domandava disporsi il pagamento da parte di quest'ultima del 50% delle rate di mutuo. CP_1
La resistente, nonostante la ritualità della notifica (l'atto veniva ritirato personalmente dalla parte il
22.1.2025), non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata contumace. All'esito della prima udienza tenutasi il 26.03.2025, il Giudice Delegato, rilevata la inammissibilità della domanda relativa al mutuo per difetto di connessione forte, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
È meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, i fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e decreto di omologa della separazione). È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile. Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato
2 di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la pronuncia di sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio.
Deve essere accolta anche la domanda di revocazione del contributo al mantenimento dei figli.
Come evidenziato dalla Corte di Legittimità, da ultimo con la pronuncia 24391/2024, “questa Corte si è consolidata nel ritenere che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento -e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021)”.
Nel caso di specie, in applicazione di detti principi, deve essere revocato l'assegno per i figli a far data dal deposito del ricorso.
Parte resistente, infatti, rimanendo contumace, non assolveva all'onere probatorio sulla stessa gravante e, in particolare, non dimostrava né, a monte, allegava che i figli stavano ancora completando il percorso formativo o avevano necessità di un sostegno economico da parte dei genitori nonostante la maggiore età.
L'onere probatorio gravante sulla resistente era particolarmente agevole, soprattutto per R_ avendo questi appena compiuto vent'anni. Nondimeno, a fronte del silenzio mantenuto dalla
3 resistente, non possono ravvisarsi i presupposti per il riconoscimento di un assegno nemmeno per il mantenimento di quest'ultimo.
*
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, considerato che il ricorso veniva proposto anche per ottenere pronuncia sullo status e, quanto alle altre domande, il ricorrente risulta soccombente per le domande inerenti al mutuo. Venivano, invece, accolte le domande relative alla revoca del mantenimento. Si deve, però, evidenziare che il ricorrente non dimostrava di aver mai tentato di contattare la moglie prima di instaurare il presente giudizio contenzioso e che la resistente non si opponeva alle richieste del ricorrente. In altre parole, dagli atti non emergeva la necessità di instaurare un procedimento contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e in data 19.10.1996 in AR (matrimonio Parte_1 CP_1
trascritto nell'apposito registro di suddetto Comune al n. 117, pt. II, serie A, anno 1996);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) dichiara inammissibile la domanda relativa al mutuo;
4) a far data dal deposito del ricorso, revoca il contributo previsto a carico del ricorrente per il mantenimento di e Per_1 R_
5) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle seguenti persone:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4663/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SORGIA Parte_1 C.F._1
MIRIAM presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – contenzioso
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 26.03.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO In data 19.10.1996 il ricorrente contraeva con la resistente matrimonio concordatario in AR
(matrimonio trascritto nell'apposito registro di suddetto Comune al n. 117, pt. II, serie A, anno
1996).
Dall'unione nascevano i figli il 05.09.1997, e l'08.04.2005. Per_1 R_
Con ricorso depositato il 16.05.2018 la SI.ra adiva il Tribunale di Busto Arsizio per CP_1
ottenere la declaratoria di separazione, stante la intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. All'udienza del 12.07.2018 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, dato atto dell'accordo raggiunto trai coniugi, disponeva con decreto n. 5185 del 2018 l'omologa delle condizioni di seguito riportate:
“l'assegno di mantenimento della prole viene fissato ad € 200 per ciascuno dei figli oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie e sarà versato entro il giorno 20 di ogni mese;
-gli assegni famigliari rimarranno a favore del sig. Parte_1
-diritto di visita previsto come da ricorso dovrà essere reso compatibile con i turni di lavoro del padre;
-il mutuo verrà pagato al 50% a decorrere dal trasferimento del sig. presso la Parte_1
nuova abitazione e che avverrà entro il 31 ottobre 2018, e ciò utilizzando il c/c già in essere tra i coniugi, e sul quale ciascun coniuge provvederà ai relativi versamenti;
-il saldo esistente ad oggi presso il c/c comune rimarrà a disposizione del sig. . Parte_1
Con ricorso depositato il 17.12.2024 il SI. adiva il Tribunale in epigrafe per chiedere la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, considerato il raggiungimento della maggiore età e della autosufficienza economica, revocare il contributo a suo carico per il mantenimento dei figli. Inoltre, a fronte dell'asserito mancato pagamento da parte della SI.ra
, domandava disporsi il pagamento da parte di quest'ultima del 50% delle rate di mutuo. CP_1
La resistente, nonostante la ritualità della notifica (l'atto veniva ritirato personalmente dalla parte il
22.1.2025), non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata contumace. All'esito della prima udienza tenutasi il 26.03.2025, il Giudice Delegato, rilevata la inammissibilità della domanda relativa al mutuo per difetto di connessione forte, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
È meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, i fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e decreto di omologa della separazione). È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile. Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato
2 di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la pronuncia di sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio.
Deve essere accolta anche la domanda di revocazione del contributo al mantenimento dei figli.
Come evidenziato dalla Corte di Legittimità, da ultimo con la pronuncia 24391/2024, “questa Corte si è consolidata nel ritenere che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento -e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021)”.
Nel caso di specie, in applicazione di detti principi, deve essere revocato l'assegno per i figli a far data dal deposito del ricorso.
Parte resistente, infatti, rimanendo contumace, non assolveva all'onere probatorio sulla stessa gravante e, in particolare, non dimostrava né, a monte, allegava che i figli stavano ancora completando il percorso formativo o avevano necessità di un sostegno economico da parte dei genitori nonostante la maggiore età.
L'onere probatorio gravante sulla resistente era particolarmente agevole, soprattutto per R_ avendo questi appena compiuto vent'anni. Nondimeno, a fronte del silenzio mantenuto dalla
3 resistente, non possono ravvisarsi i presupposti per il riconoscimento di un assegno nemmeno per il mantenimento di quest'ultimo.
*
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, considerato che il ricorso veniva proposto anche per ottenere pronuncia sullo status e, quanto alle altre domande, il ricorrente risulta soccombente per le domande inerenti al mutuo. Venivano, invece, accolte le domande relative alla revoca del mantenimento. Si deve, però, evidenziare che il ricorrente non dimostrava di aver mai tentato di contattare la moglie prima di instaurare il presente giudizio contenzioso e che la resistente non si opponeva alle richieste del ricorrente. In altre parole, dagli atti non emergeva la necessità di instaurare un procedimento contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e in data 19.10.1996 in AR (matrimonio Parte_1 CP_1
trascritto nell'apposito registro di suddetto Comune al n. 117, pt. II, serie A, anno 1996);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) dichiara inammissibile la domanda relativa al mutuo;
4) a far data dal deposito del ricorso, revoca il contributo previsto a carico del ricorrente per il mantenimento di e Per_1 R_
5) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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