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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9152 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7870/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Zurino, presso il cui studio in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Alveo Palomba n. 10 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Walter Gaspari, presso il cui studio in Napoli al Largo
Sermoneta n. 24 elettivamente domicilia;
Appellato costituito
E
- CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - CAMPIONE Controparte_2
PENALE
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Napoli, proponeva Controparte_1 opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n.
071/2022/0031270883/000, recante ruolo esecutivo n. 2021/13026, dell'importo complessivo di € 6.019,53, notificatagli dall' in data Controparte_3
18.4.2023, ed emessa a fronte del mancato pagamento di “Spese processuali – Cod. Trib.
1E10” e “Recupero multe e ammende – Cod. Trib. 1E08”, nonchè “Imposta di registro atti giudiziari – Cod. Trib. 1E01”, elevate nell'anno 2011 dalla Corte di Appello di
Napoli - Penale. Controparte_4
1 Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, per difetto di notifica del sotteso provvedimento da parte dell' Penale dell Controparte_4
Corte d'Appello di Napoli.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'estinzione dell'intera pretesa creditoria per intervenuta prescrizione decennale del titolo esecutivo.
Si costituivano l' ed il , Controparte_3 Controparte_2 eccependo l'infondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto, stante il mancato decorso del termine decennale di prescrizione decorrente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (29.3.2012) a quella di notifica della cartella di pagamento impugnata (18.4.2023), in virtù della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art. 68 del D.L. n.
18/2020 e dall'art. 12, comma 1, d.lgs 159/2015.
Chiedevano, quindi, il rigetto della domanda;
con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 8240/2024 del 20.3.2024, il Giudice di Pace di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione con riferimento al Cod.Trib. 1E01, che ha ad oggetto l'Imposta di registro atti giudiziari, trattandosi di crediti di natura tributaria per i quali la giurisdizione appartiene alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli.
Il Giudice di prime cure dichiarava, altresì, il difetto di competenza per materia in relazione al “Recupero multe e ammende - Cod. Trib. 1E08”, in favore del Tribunale di
Napoli, assegnando termine per la riassunzione.
Nel merito, accertata l'assenza di atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale, accoglieva l'opposizione annullando la cartella esattoriale n. 071/2022/0031270883/000, limitatamente alle iscrizioni relative al Recupero Spese processuali – Cod. Trib. 1E10, per intervenuta prescrizione decennale della pretesa creditoria, maturata alla data di notifica della cartella di pagamento opposta.
Il tutto con compensazione delle spese di lite.
L ha proposto gravame ai fini della parziale riforma Controparte_3 della predetta sentenza, eccependone l'illegittimità nella parte in cui il giudice di prime cure ha statuito che: “non è superfluo osservare che, a causa della emergenza COVID
19, il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei carichi affidati all'esattore per il periodo 8/03/2020-31/8/2021 (cfr. art.68, D.L.n. 18/2020); la norma, tuttavia, prevede la sospensione esclusivamente per i carichi affidati all'agente della riscossione durante il detto periodo temporale, mentre i carichi in questione risultano affidati successivamente a tale lasso di tempo, in particolare mediante ruoli consegnati in data 25/12/2021, sicchè essi sono regolati dagli ordinari termini prescrizionali”.
In particolare e contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, l'appellante ha dedotto che il comma 4bis dell'art. 68 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 stabilisce che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, si
2 applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi, e che dato che il ruolo è stato consegnato dall'Ente impositore in data 25/12/2021 e, quindi, durante il suddetto periodo, tale circostanza ha comportato la proproga di ulteriori 24 mesi del titolo esecutivo, con la conseguenza che all'atto dell'impugnazione della cartella di pagamento, non era maturata alcuna prescrizione decennale della pretesa creditoria.
Pertanto, l' ha concluso chiedendo l'accoglimento Controparte_3 dell'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito eccependo il difetto di ius postulandi conferito Controparte_1 dall'appellante al procuratore costituito per il presente gravame, poiché, dalla Procura speciale prodotta dall'appellante non emerge il nome dell'avv. Nicoletta Zurino.
Nel merito, l'appellato ha eccepito che l'art. 68, co. 1, d. l. n. 18/2020 e le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 non possono essere applicate al caso di specie, poichè il ruolo esecutivo è stato consegnato in data
25/12/2021, in un momento dunque, successivo rispetto al periodo di sopensione straordinaria (8/3/2020 - 31/8/2021) previsto dalla citata normativa.
ha concluso chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle Controparte_1 spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Il , sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e, Controparte_2 pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, la causa è stata assegnata in decisione.
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Va prima di tutto rigettata l'eccezione di parte appellata in ordine al difetto di ius postulandi.
E ciò perché l'appellante ha depositato la Procura Speciale autenticata, Parte_2 per atto del Notaio rep. n. 180134, racc. n. 12348 del 22.6.2023, con Persona_1 la quale l'avv. Ernesto Maria Ruffini, in qualità di Direttore dell' Parte_1
, ha conferito al dott. , in qualità di Responsabile del
[...] Persona_2
Contenzioso Regionale - Atti Introduttivi del Giudizio per la Direzione della Regione
Campania (pag. 3 della Procura) testuali poteri di rappresentanza nelle procedure giudiziali tra cui (a pag. 11 della Procura): “Conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici, eleggendo se del caso domicilio presso di essi, attribuendo loro tutti i necessari poteri per l'espletamento di singole azioni e procedure, ivi compresa l'effettuazione della dichiarazione a seguito dell'interpello di cui all'art.
222 c.p.c., presso qualsiasi Autorità Giudiziaria in Italia e all'Estero, compresa la
Suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di
Stato e le Commissioni Tributarie, in ogni sede, stato e grado del giudizio”.
3 In virtù dei suddetti poteri, il dott. ha, poi, legittimamente conferito procura Persona_2 alle liti (allegata agli atti) all'avv. Nicoletta Zurino, al fine di rappresentare e difendere l' nel presente giudizio. Parte_1
Nel merito, va rilevato che tra il giorno in cui vi è stato il passaggio in giudicato del provvedimento penale, il 29 marzo 2012, e la data di notifica della cartella di pagamento n. 071/2022/0031270883/000, ovvero il 18.4.2023, non è maturata la prescrizione decennale della pretesa creditoria.
E ciò perché con l'articolo 68 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) è stata disposta la sospensione di tutta l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie, nel periodo emergenziale intercorrente tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021, con annessa sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Nel far fronte alla situazione pandemica da Covid-19, il legislatore ha, per quel che viene qui in rilievo, previsto, all'art. 68, co. 1, d. l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), che
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Ebbene, nel caso di specie, si applicano le statuizioni normative prescritte dall'art. 68, co.
4-bis, d. l. n. 18/2020: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Tale ultima disposizione trova, dunque, applicazione con riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione individuato ai commi 1 e
4 2bis del medesimo articolo 68, e tale deve ritenersi il ruolo esecutivo n. 13026/2021, sotteso alla cartella di pagamento contestata, consegnato ed iscritto al ruolo esattoriale in data 25/12/2021, quale carico erariale affidato all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2bis, e comunque entro il 31/12/2021, per il quale è stata applicata la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione per un periodo di ventiquattro mesi, implicandone il prolungamento del termine prescrizionale di due anni a decorrere dalla data di iscrizione al ruolo della pretesa creditoria, ovvero dal
25/12/2021 sino al 25/12/2023, mentre la cartella di pagamento, oggetto di giudizio, è stata anticipatamente notificata in data 18/04/2023.
Pertanto, alla luce della suddetta sospensione straordinaria dei termini sia sostanziali che processuali dell'attività esattoriale causata dalla pandemia da Coronavirus, deve ritenersi che tra il passaggio in giudicato del provvedimento penale (29.3.2012) e la data di notifica della impugnata cartella di pagamento n. 071/2022/0031270883/000 (18.4.2023), non è spirato il termine decennale di prescrizione della pretesa creditoria.
In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, la sentenza gravata va parzialmente annullata limitatamente al punto c) e d) della decisione, e data la totale soccombenza dell'opponente nel primo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., CP_1
deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado in
[...] favore dell e del Controparte_3 Controparte_2 regolarmente costituiti.
Analogamente le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, del valore della causa e della ridotta complessità della materia.
Nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e il Controparte_3
, attesa la contumacia. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_3
e , avverso la sentenza del Giudice di Pace Controparte_1 Controparte_2 di Napoli n. 8240/2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 8240/2024, limitatamente ai punti C) e D) della decisione, conferma la validità della cartella di pagamento n. 071/2022/0031270883/000, con riferimento alle iscrizioni relative al Recupero Spese Processuali – Cod. Trib.
1E10;
c) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in
[...] complessivi € 762,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del
15%;
5 d) condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Controparte_2
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€ 762,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
e) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite della presente fase di giudizio che liquida in
[...] complessivi € 1.700,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del
15%;
f) nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e Controparte_3
. Controparte_2
Così deciso in Napoli, lì 13.10.2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Granata
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7870/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Zurino, presso il cui studio in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Alveo Palomba n. 10 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Walter Gaspari, presso il cui studio in Napoli al Largo
Sermoneta n. 24 elettivamente domicilia;
Appellato costituito
E
- CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - CAMPIONE Controparte_2
PENALE
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Napoli, proponeva Controparte_1 opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n.
071/2022/0031270883/000, recante ruolo esecutivo n. 2021/13026, dell'importo complessivo di € 6.019,53, notificatagli dall' in data Controparte_3
18.4.2023, ed emessa a fronte del mancato pagamento di “Spese processuali – Cod. Trib.
1E10” e “Recupero multe e ammende – Cod. Trib. 1E08”, nonchè “Imposta di registro atti giudiziari – Cod. Trib. 1E01”, elevate nell'anno 2011 dalla Corte di Appello di
Napoli - Penale. Controparte_4
1 Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, per difetto di notifica del sotteso provvedimento da parte dell' Penale dell Controparte_4
Corte d'Appello di Napoli.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'estinzione dell'intera pretesa creditoria per intervenuta prescrizione decennale del titolo esecutivo.
Si costituivano l' ed il , Controparte_3 Controparte_2 eccependo l'infondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto, stante il mancato decorso del termine decennale di prescrizione decorrente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (29.3.2012) a quella di notifica della cartella di pagamento impugnata (18.4.2023), in virtù della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art. 68 del D.L. n.
18/2020 e dall'art. 12, comma 1, d.lgs 159/2015.
Chiedevano, quindi, il rigetto della domanda;
con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 8240/2024 del 20.3.2024, il Giudice di Pace di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione con riferimento al Cod.Trib. 1E01, che ha ad oggetto l'Imposta di registro atti giudiziari, trattandosi di crediti di natura tributaria per i quali la giurisdizione appartiene alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli.
Il Giudice di prime cure dichiarava, altresì, il difetto di competenza per materia in relazione al “Recupero multe e ammende - Cod. Trib. 1E08”, in favore del Tribunale di
Napoli, assegnando termine per la riassunzione.
Nel merito, accertata l'assenza di atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale, accoglieva l'opposizione annullando la cartella esattoriale n. 071/2022/0031270883/000, limitatamente alle iscrizioni relative al Recupero Spese processuali – Cod. Trib. 1E10, per intervenuta prescrizione decennale della pretesa creditoria, maturata alla data di notifica della cartella di pagamento opposta.
Il tutto con compensazione delle spese di lite.
L ha proposto gravame ai fini della parziale riforma Controparte_3 della predetta sentenza, eccependone l'illegittimità nella parte in cui il giudice di prime cure ha statuito che: “non è superfluo osservare che, a causa della emergenza COVID
19, il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei carichi affidati all'esattore per il periodo 8/03/2020-31/8/2021 (cfr. art.68, D.L.n. 18/2020); la norma, tuttavia, prevede la sospensione esclusivamente per i carichi affidati all'agente della riscossione durante il detto periodo temporale, mentre i carichi in questione risultano affidati successivamente a tale lasso di tempo, in particolare mediante ruoli consegnati in data 25/12/2021, sicchè essi sono regolati dagli ordinari termini prescrizionali”.
In particolare e contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, l'appellante ha dedotto che il comma 4bis dell'art. 68 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 stabilisce che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, si
2 applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi, e che dato che il ruolo è stato consegnato dall'Ente impositore in data 25/12/2021 e, quindi, durante il suddetto periodo, tale circostanza ha comportato la proproga di ulteriori 24 mesi del titolo esecutivo, con la conseguenza che all'atto dell'impugnazione della cartella di pagamento, non era maturata alcuna prescrizione decennale della pretesa creditoria.
Pertanto, l' ha concluso chiedendo l'accoglimento Controparte_3 dell'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito eccependo il difetto di ius postulandi conferito Controparte_1 dall'appellante al procuratore costituito per il presente gravame, poiché, dalla Procura speciale prodotta dall'appellante non emerge il nome dell'avv. Nicoletta Zurino.
Nel merito, l'appellato ha eccepito che l'art. 68, co. 1, d. l. n. 18/2020 e le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 non possono essere applicate al caso di specie, poichè il ruolo esecutivo è stato consegnato in data
25/12/2021, in un momento dunque, successivo rispetto al periodo di sopensione straordinaria (8/3/2020 - 31/8/2021) previsto dalla citata normativa.
ha concluso chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle Controparte_1 spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Il , sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e, Controparte_2 pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, la causa è stata assegnata in decisione.
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Va prima di tutto rigettata l'eccezione di parte appellata in ordine al difetto di ius postulandi.
E ciò perché l'appellante ha depositato la Procura Speciale autenticata, Parte_2 per atto del Notaio rep. n. 180134, racc. n. 12348 del 22.6.2023, con Persona_1 la quale l'avv. Ernesto Maria Ruffini, in qualità di Direttore dell' Parte_1
, ha conferito al dott. , in qualità di Responsabile del
[...] Persona_2
Contenzioso Regionale - Atti Introduttivi del Giudizio per la Direzione della Regione
Campania (pag. 3 della Procura) testuali poteri di rappresentanza nelle procedure giudiziali tra cui (a pag. 11 della Procura): “Conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici, eleggendo se del caso domicilio presso di essi, attribuendo loro tutti i necessari poteri per l'espletamento di singole azioni e procedure, ivi compresa l'effettuazione della dichiarazione a seguito dell'interpello di cui all'art.
222 c.p.c., presso qualsiasi Autorità Giudiziaria in Italia e all'Estero, compresa la
Suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di
Stato e le Commissioni Tributarie, in ogni sede, stato e grado del giudizio”.
3 In virtù dei suddetti poteri, il dott. ha, poi, legittimamente conferito procura Persona_2 alle liti (allegata agli atti) all'avv. Nicoletta Zurino, al fine di rappresentare e difendere l' nel presente giudizio. Parte_1
Nel merito, va rilevato che tra il giorno in cui vi è stato il passaggio in giudicato del provvedimento penale, il 29 marzo 2012, e la data di notifica della cartella di pagamento n. 071/2022/0031270883/000, ovvero il 18.4.2023, non è maturata la prescrizione decennale della pretesa creditoria.
E ciò perché con l'articolo 68 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) è stata disposta la sospensione di tutta l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie, nel periodo emergenziale intercorrente tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021, con annessa sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Nel far fronte alla situazione pandemica da Covid-19, il legislatore ha, per quel che viene qui in rilievo, previsto, all'art. 68, co. 1, d. l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), che
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Ebbene, nel caso di specie, si applicano le statuizioni normative prescritte dall'art. 68, co.
4-bis, d. l. n. 18/2020: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Tale ultima disposizione trova, dunque, applicazione con riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione individuato ai commi 1 e
4 2bis del medesimo articolo 68, e tale deve ritenersi il ruolo esecutivo n. 13026/2021, sotteso alla cartella di pagamento contestata, consegnato ed iscritto al ruolo esattoriale in data 25/12/2021, quale carico erariale affidato all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2bis, e comunque entro il 31/12/2021, per il quale è stata applicata la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione per un periodo di ventiquattro mesi, implicandone il prolungamento del termine prescrizionale di due anni a decorrere dalla data di iscrizione al ruolo della pretesa creditoria, ovvero dal
25/12/2021 sino al 25/12/2023, mentre la cartella di pagamento, oggetto di giudizio, è stata anticipatamente notificata in data 18/04/2023.
Pertanto, alla luce della suddetta sospensione straordinaria dei termini sia sostanziali che processuali dell'attività esattoriale causata dalla pandemia da Coronavirus, deve ritenersi che tra il passaggio in giudicato del provvedimento penale (29.3.2012) e la data di notifica della impugnata cartella di pagamento n. 071/2022/0031270883/000 (18.4.2023), non è spirato il termine decennale di prescrizione della pretesa creditoria.
In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, la sentenza gravata va parzialmente annullata limitatamente al punto c) e d) della decisione, e data la totale soccombenza dell'opponente nel primo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., CP_1
deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado in
[...] favore dell e del Controparte_3 Controparte_2 regolarmente costituiti.
Analogamente le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, del valore della causa e della ridotta complessità della materia.
Nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e il Controparte_3
, attesa la contumacia. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_3
e , avverso la sentenza del Giudice di Pace Controparte_1 Controparte_2 di Napoli n. 8240/2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 8240/2024, limitatamente ai punti C) e D) della decisione, conferma la validità della cartella di pagamento n. 071/2022/0031270883/000, con riferimento alle iscrizioni relative al Recupero Spese Processuali – Cod. Trib.
1E10;
c) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in
[...] complessivi € 762,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del
15%;
5 d) condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Controparte_2
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€ 762,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
e) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite della presente fase di giudizio che liquida in
[...] complessivi € 1.700,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del
15%;
f) nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e Controparte_3
. Controparte_2
Così deciso in Napoli, lì 13.10.2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Granata
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