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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 256/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 256/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. ARGENTIERI LORENA e dall'avv. FORNAROLA PAOLO
e nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. CP_1
PALUCCI ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 30/09/1989 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in BOLZANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
05/12/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in BOLZANO il 30/09/1989, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
BOLZANO, nell'anno 1989 atto numero 213 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 - il verserà alla un assegno divorzile di €.70,00, provvedendo lo Parte_1 CP_1 stesso al pagamento del mutuo casa (=€.750,00 circa mensili, rata ad un tasso variabile), assicurazione e bollo autovettura (=€.277,00 + €.500,00) nonché ad un esborso di €.460,00 circa mensili, quale contributo per finanziamenti accesi dalle due figlie, per questioni familiari di primaria necessità;
- la si impegna/obbliga -sin d'ora-, qualora le condizioni bancarie fossero CP_1
adeguate e più convenienti, a sottoscrivere un contratto di surroga e/o nuovo contratto di mutuo agevolato e/o comunque migliorativo con una rata - possibilmente a tasso fisso- inferiore a quella attualmente pagata dal;
Parte_1
- la casa familiare resta, allo stato, nella disponibilità materiale e giuridica dei coniugi.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLZANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 256/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. ARGENTIERI LORENA e dall'avv. FORNAROLA PAOLO
e nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. CP_1
PALUCCI ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 30/09/1989 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in BOLZANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
05/12/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in BOLZANO il 30/09/1989, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
BOLZANO, nell'anno 1989 atto numero 213 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 - il verserà alla un assegno divorzile di €.70,00, provvedendo lo Parte_1 CP_1 stesso al pagamento del mutuo casa (=€.750,00 circa mensili, rata ad un tasso variabile), assicurazione e bollo autovettura (=€.277,00 + €.500,00) nonché ad un esborso di €.460,00 circa mensili, quale contributo per finanziamenti accesi dalle due figlie, per questioni familiari di primaria necessità;
- la si impegna/obbliga -sin d'ora-, qualora le condizioni bancarie fossero CP_1
adeguate e più convenienti, a sottoscrivere un contratto di surroga e/o nuovo contratto di mutuo agevolato e/o comunque migliorativo con una rata - possibilmente a tasso fisso- inferiore a quella attualmente pagata dal;
Parte_1
- la casa familiare resta, allo stato, nella disponibilità materiale e giuridica dei coniugi.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLZANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3