Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 2 febbraio 2001, n. 15
Articolo 3
- Legge 2 febbraio 2001, n. 15
Articolo 4 della Legge 2 febbraio 2001, n. 15
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21 febbraio 2001
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