Articolo 4 della Legge 2 febbraio 2001, n. 15
Articolo 3
Versione
21 febbraio 2001
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 21 febbraio 2001