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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2329/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 5.3.2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2329 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato e da intendersi in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Antonio Tripodi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in -89016- Rizziconi (RC) alla Via Rocco Iemma n. 3; RICORRENTE E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della
[...] giusta procura per atto Notar in Tivoli del 3.07.2014, Controparte_2 Persona_1 elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente – in forza di procura generale alle liti Rep. n.37590 Racc. 7131 del 23.01.2023 per atto del Notar in Roma;
Persona_2 RESISTENTE E
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Luca Tamburelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, alla Via Pellas n. 20/A, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.7.2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l e l per ivi sentir accogliere CP_1 Controparte_3 le seguenti conclusioni di merito: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento n. 041 2022 9006811042/000, nonché delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito richiamati e ogni atto prodromico e successivo;
condannare l , in Controparte_4 solido con gli altri resistenti, alle spese e onorari di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via CP_1 preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di disponendone l'estromissione dal CP_2 giudizio;
- nel merito, nei limiti di cui in premessa, rigettare il ricorso perché infondato e per l'effetto confermare la legittimità della pretesa esposta nei seguenti 8. AVA 341 2016 00010153 30 000 9. AVA 341 2016 00044609 76 000 10.AVA 341 2017 00017283 75 000 11.AVA 341 2018 00020130 22 000 12.AVA 341 2018 00056292 07 000 13.AVA 341 2019 00048567 77 000 o comunque in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e con condanna al relativo pagamento. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
pagina 1 di 6 3. L' si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale Controparte_3 adito di “disattendere tutte, nessuna esclusa, le domande avanzate da parte ricorrente in ordine sia alla così detta mancanza del diritto a procedere dell , per nullità Controparte_4 dell'intimazione di pagamento, sia alla nullità delle cartelle esattoriali che dell'avviso di addebito, ed alla prescrizione dei diritti in essi riportati in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto e condannare il ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con vittoria di spese e onorari”.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 5 marzo 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 14 giugno 2023 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 041 2022 9006811042/000 contenente l'invito a pagare, entro 5 giorni, il complessivo importo di € 38.810,37, comprensivo di interessi di mora e oneri di riscossione.
6. La predetta intimazione di pagamento, per quanto concerne i soli crediti che in questa sede rilevano (i.e. crediti contributivi vantati dall , si riferisce ai seguenti avvisi di addebiti di addebito: CP_1
- AVA 341 2012 00018667 56 000
- AVA 341 2012 00057227 21 000
- AVA 341 2013 00045858 74 000
- AVA 341 2014 00015464 74 000
- AVA 341 2014 00028766 77 000
- AVA 341 2014 00065517 00 000
- AVA 341 2015 00016461 31 000
- AVA 341 2016 00010153 30 000
- AVA 341 2016 00044609 76 000
- AVA 341 2017 00017283 75 000
- AVA 341 2018 00020130 22 000
- AVA 341 2018 00056292 07 000
- AVA 341 2019 00048567 77 000 7. Preliminarmente, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di poiché i crediti CP_2 contributivi di cui trattasi non risultano ceduti alla La cessione e cartolarizzazione dei crediti CP_2 trovano, infatti, origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 CP_1 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del D.L. 8 luglio 2002, n. 138. Pertanto, i crediti maturati e accertati successivamente al primo gennaio 2006 (come quelli di cui si controverte nel caso di specie, trattandosi di contributi risalenti ad annualità dal 2010 in avanti) non sono stati oggetto della cessione in questione.
8. Ciò detto, deve, in primo luogo, ritenersi cessata la materia del contendere con riguardo ai seguenti avvisi di addebito (docc. da 1 a 7-bis fasc. :
1. AVA 341 2012 00018667 56 000 2. AVA 341 CP_1 2012 00057227 21 000 3. AVA 341 2013 00045858 74 000 4. AVA 341 2014 00015464 74 000 5. AVA 341 2014 00028766 77 000 6. AVA 341 2014 00065517 00 000 7. AVA 341 2015 00016461 31 000. 9. La Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha, infatti, previsto la cancellazione automatica di tutti i debiti fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati ad , dal Controparte_4 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. 10. Il 30 aprile 2023 è la data di effettivo annullamento, automatico e integrale, dei carichi (quali i suddetti) rientranti nel perimetro applicativo della disposizione (v. estratto ruolo sub doc. 1 fasc.
). CP_5
pagina 2 di 6 11. Nel caso di specie, tale stralcio si è prodotto nelle more del procedimento di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, in quanto detto atto, appartenente al lotto di stampa 07689 del 8.7.2022, è stato spedito il 29.7.22 (v. doc. 14 fasc. e doc. 7B fasc. CP_1
). CP_5 12. Con riguardo, dunque, ai soli avvisi di addebito per i quali residua la materia del contendere, pare opportuno rammentare che, come è noto, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1 d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618-bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). 13. Ne discende che (come eccepito dall deve dichiararsi l'inammissibilità, per tardività ex art. CP_1
617 c.p.c., delle seguenti eccezioni sollevate da parte ricorrente con riguardo alla regolarità formale dell'intimazione di pagamento (già avviso di mora) impugnata: nullità per violazione dell'art. 7, co. 2 l. n. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso;
nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 l. n. 241/90 e dell'art. 7 l. n. 212/2000; nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973. Riguardo a tale ultima eccezione, in ogni caso, si rileva, per mera completezza, che la stessa parte ricorrente dichiara di aver ricevuto l'intimazione di pagamento in data 14 giugno 2023 e che la stessa proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale l'opponente ha esercitato il proprio diritto di difesa in modo ampio e articolato, comprova l'avvenuto raggiungimento dello scopo giuridico cui la notifica era preordinata, con conseguente sanatoria di ogni eventuale irritualità, peraltro, da escludersi atteso che “Corrisponde a ricevuto principio di diritto l'insegnamento per cui, “ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente 'ratione temporis', anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso 'da parte dell'esattore', la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (Cass. n. 35822 del 2023). Inoltre, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma 'semplificata' di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass. n. 28872 del 2018); ancora, “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973,
pagina 3 di 6 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. …” (così, Cass. n. 14649/2024), e non sussistendo alcuna ragione per non applicare detto principio anche alla notifica dell'intimazione di pagamento.
14. Allo stesso modo è da giudicarsi tardiva ex art. 617 c.p.c. e, quindi, inammissibile, l'eccezione di nullità delle cartelle di pagamento (rectius, degli avvisi di addebito) per decadenza del diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex art. 25 D.P.R. n. 602/73 e succ. modifiche.
15. In proposito, va, infatti, richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1 d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all di potersi avvalere CP_1 del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non comporta, invece, la decadenza dal diritto (v., fra le molte, Cass. 26395/2013, Cass. 3486/2016). L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce, pertanto, vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato nel merito solo se fatto valere entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente, quand'anche si accertasse la inesistenza/nullità della notifica dei suddetti avvisi di addebito per cui residua causa, dalla notifica del primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale deve, infatti, essere verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (v., in argomento, fra le molte, Cass. n. 24506/2016).
16. Ritiene, poi, il Tribunale che l abbia comprovato, mediante i documenti prodotti (v. docc. da 8 CP_1
a 13-bis fasc. , la piena regolarità della notifica a mezzo di raccomandata a.r. degli avvisi di CP_1 addebito per cui residua causa, posto che il comma 4 dell'articolo 30 D.L. n. 78/2010, dispone che “… 4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge. … La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. …”.
17. A giudizio del Tribunale, appare, infatti, del tutto irrilevante l'assunto di parte ricorrente secondo il quale “gli avvisi di addebito prodotti non sono la copia di quelli che si assumono notificati alla ricorrente ma che sono dei file PDF nativi” (v. verbale udienza 24.10.2023), atteso che non è dato comprendere quale disposizione normativa vieterebbe all'Ente di notificare al destinatario mediante il servizio postale il documento analogico (cartaceo) ottenuto dalla stampa del file PDF “nativo digitale”.
18. Quanto, poi, all'ulteriore rilievo di parte ricorrente secondo cui “gli avvisi di addebito prodotti … sono dei file PDF nativi che non hanno alcun collegamento con le ricevute di ritorno prodotte con separato file”, si osserva che, al contrario, gli avvisi di addebito recano il numero della raccomandata a.r. mediante la quale sono inviati al destinatario, numero che, a sua volta, è riportato sul fronte della cartolina, ossia della attestazione di consegna. A ciò si aggiunga che il numero della spedizione e la data di consegna della raccomandata presenti sull'avviso di ricevimento risultano coerenti con il numero dell'avviso di addebito e la data della relativa notifica riportati nell'estratto di ruolo di cui al doc. 1 , il tutto senza che, viceversa, parte ricorrente abbia dimostrato che CP_5 le raccomandate non contenessero gli avvisi di addebito cui risultano riferirsi. In conclusione, deve ritenersi provata la rituale notificazione dei seguenti avvisi di addebito: AVA 341 2016 00010153 30 000, AVA 341 2016 00044609 76 000, AVA 341 2017 00017283 75 000, AVA 341 2018 00020130 22 000, AVA 341 2018 00056292 07 000, AVA 341 2019 00048567 77 000, con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità sollevata dall'opponente sul dedotto presupposto della omessa notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata. 19. In ordine al formale disconoscimento della produzione documentale in fotocopia effettuata dall se ne rileva l'inefficacia per genericità (v., fra le altre, Cass. n. 24634/2021). La Suprema CP_1 Corte è, infatti, ferma nel ribadire che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata
- a pena d'inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica, sia, del documento che si intende contestare, sia, degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., sez. II, 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40750). Precisato che pagina 4 di 6 non vi è obbligo per il concessionario (né, quindi, per l di produrre gli originali (v., in tal CP_1 senso, fra le altre, Cass. n. 20769/2021), deve, dunque, rilevarsi che, come risulta per tabulas, sia, dal verbale di udienza del 24.10.2023, sia, in ogni caso, dalle note autorizzate del 29.8.2024, l'odierna ricorrente non ha affatto specificamente allegato gli aspetti per i quali assume che i documenti versati in atti da in copia fotostatica differiscano dai rispettivi originali. L'assoluta e insanabile CP_1 genericità del disconoscimento determina l'inefficacia della relativa eccezione.
20. Ancora, per quanto concerne l'eccezione in base alla quale la firma apposta sugli avvisi di ricevimento non è riconducibile alla ricorrente, né, a qualunque membro della famiglia della ricorrente stessa (v. verbale di udienza del 24.10.2023 e note autorizzate del 29.8.2024), si osserva quanto segue.
21. Come detto, gli avvisi di addebito sono stati notificati mediante raccomandata a.r. e soggiacciono, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 1335 c.c., ai sensi del quale la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.
22. Nel caso di specie, le raccomandate a.r. relative ai suddetti avvisi di addebito sono state tutte inviate all'indirizzo di residenza della ricorrente e, quindi, in un luogo in concreto rientrante nella sfera di dominio e controllo della stessa (nulla in senso contrario è stato, del resto, specificamente dedotto né provato dall'opponente).
23. Trovano, pertanto, applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, trattandosi di una forma "semplificata" di notificazione caratterizzata dalla assenza della relazione di notificazione.
24. In particolare, l'art. 8 del D.P.R. n. 655 del 1982 prescrive che l'agente postale, il quale consegna il plico con avviso di ricevimento, fa firmare quest'ultimo al destinatario o al consegnatario.
25. In particolare, l'art. 8 del D.P.R. n. 655 del 1982 prescrive che l'agente postale, il quale consegna il plico con avviso di ricevimento, fa firmare quest'ultimo al destinatario o al consegnatario. In ordine alla consegna del plico, l'operatore postale segue l'ordine previsto dall'art. 39 del decreto del ministero delle comunicazioni 9 aprile 2001 il quale prevede che sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
26. In sostanza, l'applicazione delle suddette disposizioni comporta che non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 29642 del 2019; Rv. 655744-01; n. 12083 del 2016, Rv. 640025-01; n. 15315 del 2014, Rv. 631551- 01).
27. In conclusione, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795/2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (v. in tal senso, fra le altre, Cass. n. 29539/2020), onere non soddisfatto nel caso di specie.
28. La ricorrente, infatti, per fornire prova contraria alla presunzione legale di conoscenza, avrebbe dovuto provare, mediante la proposizione di querela di falso (ex artt. 221 e ss. c.p.c.), che le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento non appartengono, né, al suo tratto scrivente, né, al tratto scrivente di alcuna delle persone abilitate a ricevere la raccomandata in base al citato D.M. 9 aprile 2001.
29. Il giudice di legittimità è, infatti, costante nel ritenere che, anche laddove manchino sull'avviso di ricevimento “le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato… e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di
pagina 5 di 6 competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (così, fra le tante, Cass. n. 4160/2022).
30. Nel caso di specie, diviene allora dirimente rilevare che, come risulta gli atti di causa, parte ricorrente non ha proposto querela di falso.
31. Al riguardo, deve evidenziarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta (Cass. n. 30318/2019; n. 32219/2018), e, a tale proposito, si rammenta che, come sopra spiegato, nel caso di specie, il disconoscimento della conformità agli originali delle fotocopie versate in atti dall'Istituto creditore è da giudicarsi tamquam non esset in ragione della genericità dello stesso.
32. Infine, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata con riguardo ai seguenti avvisi (i restanti avvisi oggetto di tale eccezione rientrano nello stralcio di cui sopra si è detto): 34120160001015330000 notificato in data 10/05/2016; 34120160004460976000 notificato in data 15/11/2016; 34120170001728375000 notificato in data 26/09/2017. La convenuta , infatti, CP_5 specificamente allegato e documentato di aver tempestivamente interrotto la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione mediante le intimazioni di pagamento n. 04120199004861131000, notificata il 14 febbraio 2020 e n. 04120199014317716000 notificata il 14 febbraio 2020, come da docc. 5 e 6, rispetto alle quali parte ricorrente nella prima difesa utile non ha sollevato alcuna specifica eccezione/contestazione.
33. È assorbita ogni ulteriore questione controversa fra le parti.
34. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al minor importo per il quale il debito contributivo è risultato sussistere (in conseguenza dell'intervenuto stralcio ex lege di parte degli AVA) e all'attività difensiva concretamente svolta (assenza di attività istruttoria), segue il criterio legale della soccombenza di parte opponente.
35. Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara l'esigibilità delle somme portate dall'intimazione di pagamento impugnata n. 041 Cont 2022 9006811042/000, limitatamente agli avvisi di addebito 341 2016 00010153 30 000, AVA
341 2016 00044609 76 000, AVA 341 2017 00017283 75 000, AVA 341 2018 00020130 22 000, AVA 341 2018 00056292 07 000, AVA 341 2019 00048567 77 000;
- condanna a rifondere all e all le spese di Parte_1 CP_1 Controparte_3 lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida per ciascuna delle due parti convenute in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Firenze, 5 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 5.3.2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2329 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato e da intendersi in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Antonio Tripodi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in -89016- Rizziconi (RC) alla Via Rocco Iemma n. 3; RICORRENTE E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della
[...] giusta procura per atto Notar in Tivoli del 3.07.2014, Controparte_2 Persona_1 elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente – in forza di procura generale alle liti Rep. n.37590 Racc. 7131 del 23.01.2023 per atto del Notar in Roma;
Persona_2 RESISTENTE E
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Luca Tamburelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, alla Via Pellas n. 20/A, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.7.2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l e l per ivi sentir accogliere CP_1 Controparte_3 le seguenti conclusioni di merito: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento n. 041 2022 9006811042/000, nonché delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito richiamati e ogni atto prodromico e successivo;
condannare l , in Controparte_4 solido con gli altri resistenti, alle spese e onorari di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via CP_1 preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di disponendone l'estromissione dal CP_2 giudizio;
- nel merito, nei limiti di cui in premessa, rigettare il ricorso perché infondato e per l'effetto confermare la legittimità della pretesa esposta nei seguenti 8. AVA 341 2016 00010153 30 000 9. AVA 341 2016 00044609 76 000 10.AVA 341 2017 00017283 75 000 11.AVA 341 2018 00020130 22 000 12.AVA 341 2018 00056292 07 000 13.AVA 341 2019 00048567 77 000 o comunque in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e con condanna al relativo pagamento. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
pagina 1 di 6 3. L' si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale Controparte_3 adito di “disattendere tutte, nessuna esclusa, le domande avanzate da parte ricorrente in ordine sia alla così detta mancanza del diritto a procedere dell , per nullità Controparte_4 dell'intimazione di pagamento, sia alla nullità delle cartelle esattoriali che dell'avviso di addebito, ed alla prescrizione dei diritti in essi riportati in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto e condannare il ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con vittoria di spese e onorari”.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 5 marzo 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 14 giugno 2023 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 041 2022 9006811042/000 contenente l'invito a pagare, entro 5 giorni, il complessivo importo di € 38.810,37, comprensivo di interessi di mora e oneri di riscossione.
6. La predetta intimazione di pagamento, per quanto concerne i soli crediti che in questa sede rilevano (i.e. crediti contributivi vantati dall , si riferisce ai seguenti avvisi di addebiti di addebito: CP_1
- AVA 341 2012 00018667 56 000
- AVA 341 2012 00057227 21 000
- AVA 341 2013 00045858 74 000
- AVA 341 2014 00015464 74 000
- AVA 341 2014 00028766 77 000
- AVA 341 2014 00065517 00 000
- AVA 341 2015 00016461 31 000
- AVA 341 2016 00010153 30 000
- AVA 341 2016 00044609 76 000
- AVA 341 2017 00017283 75 000
- AVA 341 2018 00020130 22 000
- AVA 341 2018 00056292 07 000
- AVA 341 2019 00048567 77 000 7. Preliminarmente, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di poiché i crediti CP_2 contributivi di cui trattasi non risultano ceduti alla La cessione e cartolarizzazione dei crediti CP_2 trovano, infatti, origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 CP_1 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del D.L. 8 luglio 2002, n. 138. Pertanto, i crediti maturati e accertati successivamente al primo gennaio 2006 (come quelli di cui si controverte nel caso di specie, trattandosi di contributi risalenti ad annualità dal 2010 in avanti) non sono stati oggetto della cessione in questione.
8. Ciò detto, deve, in primo luogo, ritenersi cessata la materia del contendere con riguardo ai seguenti avvisi di addebito (docc. da 1 a 7-bis fasc. :
1. AVA 341 2012 00018667 56 000 2. AVA 341 CP_1 2012 00057227 21 000 3. AVA 341 2013 00045858 74 000 4. AVA 341 2014 00015464 74 000 5. AVA 341 2014 00028766 77 000 6. AVA 341 2014 00065517 00 000 7. AVA 341 2015 00016461 31 000. 9. La Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha, infatti, previsto la cancellazione automatica di tutti i debiti fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati ad , dal Controparte_4 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. 10. Il 30 aprile 2023 è la data di effettivo annullamento, automatico e integrale, dei carichi (quali i suddetti) rientranti nel perimetro applicativo della disposizione (v. estratto ruolo sub doc. 1 fasc.
). CP_5
pagina 2 di 6 11. Nel caso di specie, tale stralcio si è prodotto nelle more del procedimento di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, in quanto detto atto, appartenente al lotto di stampa 07689 del 8.7.2022, è stato spedito il 29.7.22 (v. doc. 14 fasc. e doc. 7B fasc. CP_1
). CP_5 12. Con riguardo, dunque, ai soli avvisi di addebito per i quali residua la materia del contendere, pare opportuno rammentare che, come è noto, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1 d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618-bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). 13. Ne discende che (come eccepito dall deve dichiararsi l'inammissibilità, per tardività ex art. CP_1
617 c.p.c., delle seguenti eccezioni sollevate da parte ricorrente con riguardo alla regolarità formale dell'intimazione di pagamento (già avviso di mora) impugnata: nullità per violazione dell'art. 7, co. 2 l. n. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso;
nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 l. n. 241/90 e dell'art. 7 l. n. 212/2000; nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973. Riguardo a tale ultima eccezione, in ogni caso, si rileva, per mera completezza, che la stessa parte ricorrente dichiara di aver ricevuto l'intimazione di pagamento in data 14 giugno 2023 e che la stessa proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale l'opponente ha esercitato il proprio diritto di difesa in modo ampio e articolato, comprova l'avvenuto raggiungimento dello scopo giuridico cui la notifica era preordinata, con conseguente sanatoria di ogni eventuale irritualità, peraltro, da escludersi atteso che “Corrisponde a ricevuto principio di diritto l'insegnamento per cui, “ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente 'ratione temporis', anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso 'da parte dell'esattore', la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (Cass. n. 35822 del 2023). Inoltre, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma 'semplificata' di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass. n. 28872 del 2018); ancora, “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973,
pagina 3 di 6 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. …” (così, Cass. n. 14649/2024), e non sussistendo alcuna ragione per non applicare detto principio anche alla notifica dell'intimazione di pagamento.
14. Allo stesso modo è da giudicarsi tardiva ex art. 617 c.p.c. e, quindi, inammissibile, l'eccezione di nullità delle cartelle di pagamento (rectius, degli avvisi di addebito) per decadenza del diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex art. 25 D.P.R. n. 602/73 e succ. modifiche.
15. In proposito, va, infatti, richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1 d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all di potersi avvalere CP_1 del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non comporta, invece, la decadenza dal diritto (v., fra le molte, Cass. 26395/2013, Cass. 3486/2016). L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce, pertanto, vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato nel merito solo se fatto valere entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente, quand'anche si accertasse la inesistenza/nullità della notifica dei suddetti avvisi di addebito per cui residua causa, dalla notifica del primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale deve, infatti, essere verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (v., in argomento, fra le molte, Cass. n. 24506/2016).
16. Ritiene, poi, il Tribunale che l abbia comprovato, mediante i documenti prodotti (v. docc. da 8 CP_1
a 13-bis fasc. , la piena regolarità della notifica a mezzo di raccomandata a.r. degli avvisi di CP_1 addebito per cui residua causa, posto che il comma 4 dell'articolo 30 D.L. n. 78/2010, dispone che “… 4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge. … La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. …”.
17. A giudizio del Tribunale, appare, infatti, del tutto irrilevante l'assunto di parte ricorrente secondo il quale “gli avvisi di addebito prodotti non sono la copia di quelli che si assumono notificati alla ricorrente ma che sono dei file PDF nativi” (v. verbale udienza 24.10.2023), atteso che non è dato comprendere quale disposizione normativa vieterebbe all'Ente di notificare al destinatario mediante il servizio postale il documento analogico (cartaceo) ottenuto dalla stampa del file PDF “nativo digitale”.
18. Quanto, poi, all'ulteriore rilievo di parte ricorrente secondo cui “gli avvisi di addebito prodotti … sono dei file PDF nativi che non hanno alcun collegamento con le ricevute di ritorno prodotte con separato file”, si osserva che, al contrario, gli avvisi di addebito recano il numero della raccomandata a.r. mediante la quale sono inviati al destinatario, numero che, a sua volta, è riportato sul fronte della cartolina, ossia della attestazione di consegna. A ciò si aggiunga che il numero della spedizione e la data di consegna della raccomandata presenti sull'avviso di ricevimento risultano coerenti con il numero dell'avviso di addebito e la data della relativa notifica riportati nell'estratto di ruolo di cui al doc. 1 , il tutto senza che, viceversa, parte ricorrente abbia dimostrato che CP_5 le raccomandate non contenessero gli avvisi di addebito cui risultano riferirsi. In conclusione, deve ritenersi provata la rituale notificazione dei seguenti avvisi di addebito: AVA 341 2016 00010153 30 000, AVA 341 2016 00044609 76 000, AVA 341 2017 00017283 75 000, AVA 341 2018 00020130 22 000, AVA 341 2018 00056292 07 000, AVA 341 2019 00048567 77 000, con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità sollevata dall'opponente sul dedotto presupposto della omessa notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata. 19. In ordine al formale disconoscimento della produzione documentale in fotocopia effettuata dall se ne rileva l'inefficacia per genericità (v., fra le altre, Cass. n. 24634/2021). La Suprema CP_1 Corte è, infatti, ferma nel ribadire che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata
- a pena d'inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica, sia, del documento che si intende contestare, sia, degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., sez. II, 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40750). Precisato che pagina 4 di 6 non vi è obbligo per il concessionario (né, quindi, per l di produrre gli originali (v., in tal CP_1 senso, fra le altre, Cass. n. 20769/2021), deve, dunque, rilevarsi che, come risulta per tabulas, sia, dal verbale di udienza del 24.10.2023, sia, in ogni caso, dalle note autorizzate del 29.8.2024, l'odierna ricorrente non ha affatto specificamente allegato gli aspetti per i quali assume che i documenti versati in atti da in copia fotostatica differiscano dai rispettivi originali. L'assoluta e insanabile CP_1 genericità del disconoscimento determina l'inefficacia della relativa eccezione.
20. Ancora, per quanto concerne l'eccezione in base alla quale la firma apposta sugli avvisi di ricevimento non è riconducibile alla ricorrente, né, a qualunque membro della famiglia della ricorrente stessa (v. verbale di udienza del 24.10.2023 e note autorizzate del 29.8.2024), si osserva quanto segue.
21. Come detto, gli avvisi di addebito sono stati notificati mediante raccomandata a.r. e soggiacciono, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 1335 c.c., ai sensi del quale la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.
22. Nel caso di specie, le raccomandate a.r. relative ai suddetti avvisi di addebito sono state tutte inviate all'indirizzo di residenza della ricorrente e, quindi, in un luogo in concreto rientrante nella sfera di dominio e controllo della stessa (nulla in senso contrario è stato, del resto, specificamente dedotto né provato dall'opponente).
23. Trovano, pertanto, applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, trattandosi di una forma "semplificata" di notificazione caratterizzata dalla assenza della relazione di notificazione.
24. In particolare, l'art. 8 del D.P.R. n. 655 del 1982 prescrive che l'agente postale, il quale consegna il plico con avviso di ricevimento, fa firmare quest'ultimo al destinatario o al consegnatario.
25. In particolare, l'art. 8 del D.P.R. n. 655 del 1982 prescrive che l'agente postale, il quale consegna il plico con avviso di ricevimento, fa firmare quest'ultimo al destinatario o al consegnatario. In ordine alla consegna del plico, l'operatore postale segue l'ordine previsto dall'art. 39 del decreto del ministero delle comunicazioni 9 aprile 2001 il quale prevede che sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
26. In sostanza, l'applicazione delle suddette disposizioni comporta che non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 29642 del 2019; Rv. 655744-01; n. 12083 del 2016, Rv. 640025-01; n. 15315 del 2014, Rv. 631551- 01).
27. In conclusione, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795/2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (v. in tal senso, fra le altre, Cass. n. 29539/2020), onere non soddisfatto nel caso di specie.
28. La ricorrente, infatti, per fornire prova contraria alla presunzione legale di conoscenza, avrebbe dovuto provare, mediante la proposizione di querela di falso (ex artt. 221 e ss. c.p.c.), che le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento non appartengono, né, al suo tratto scrivente, né, al tratto scrivente di alcuna delle persone abilitate a ricevere la raccomandata in base al citato D.M. 9 aprile 2001.
29. Il giudice di legittimità è, infatti, costante nel ritenere che, anche laddove manchino sull'avviso di ricevimento “le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato… e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di
pagina 5 di 6 competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (così, fra le tante, Cass. n. 4160/2022).
30. Nel caso di specie, diviene allora dirimente rilevare che, come risulta gli atti di causa, parte ricorrente non ha proposto querela di falso.
31. Al riguardo, deve evidenziarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta (Cass. n. 30318/2019; n. 32219/2018), e, a tale proposito, si rammenta che, come sopra spiegato, nel caso di specie, il disconoscimento della conformità agli originali delle fotocopie versate in atti dall'Istituto creditore è da giudicarsi tamquam non esset in ragione della genericità dello stesso.
32. Infine, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata con riguardo ai seguenti avvisi (i restanti avvisi oggetto di tale eccezione rientrano nello stralcio di cui sopra si è detto): 34120160001015330000 notificato in data 10/05/2016; 34120160004460976000 notificato in data 15/11/2016; 34120170001728375000 notificato in data 26/09/2017. La convenuta , infatti, CP_5 specificamente allegato e documentato di aver tempestivamente interrotto la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione mediante le intimazioni di pagamento n. 04120199004861131000, notificata il 14 febbraio 2020 e n. 04120199014317716000 notificata il 14 febbraio 2020, come da docc. 5 e 6, rispetto alle quali parte ricorrente nella prima difesa utile non ha sollevato alcuna specifica eccezione/contestazione.
33. È assorbita ogni ulteriore questione controversa fra le parti.
34. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al minor importo per il quale il debito contributivo è risultato sussistere (in conseguenza dell'intervenuto stralcio ex lege di parte degli AVA) e all'attività difensiva concretamente svolta (assenza di attività istruttoria), segue il criterio legale della soccombenza di parte opponente.
35. Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara l'esigibilità delle somme portate dall'intimazione di pagamento impugnata n. 041 Cont 2022 9006811042/000, limitatamente agli avvisi di addebito 341 2016 00010153 30 000, AVA
341 2016 00044609 76 000, AVA 341 2017 00017283 75 000, AVA 341 2018 00020130 22 000, AVA 341 2018 00056292 07 000, AVA 341 2019 00048567 77 000;
- condanna a rifondere all e all le spese di Parte_1 CP_1 Controparte_3 lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida per ciascuna delle due parti convenute in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Firenze, 5 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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