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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 26228/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 26228/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 31.3.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.8.1997, e elett.te domiciliato in Napoli, alla P.zza Carlo III n. 42, presso lo studio dell'avv.
Salvatore MAURIELLO (c.f. ), dal quale è rappresentato e difeso, C.F._2 unitamente e disgiuntamente all'avv. Pietro STRIANO (c.f. ), giusta C.F._3 procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._4 CP_2
(c.f. ), nato a [...] il [...], elett.te dom.ti in Napoli,
[...] C.F._5 Via Chiatamone n. 53/c, presso l'avv. Donato PALMIERI (c.f. ), il quale C.F._6 li rappresenta e difende in virtù di procure alle liti in atti,
RESISTENTI NONCHE' (P.I. ), in persona del Direttore Generale pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia MANZI (c.f. Controparte_4
) e Palma PASCARELLA (c.f. ), giusta procura C.F._7 C.F._8 alle liti in atti,
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione del compenso a C.T.U. (ex art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Conclusioni: all'udienza del 31.3.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 15, D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e 281 decies c.p.c., depositato il 18.12.2023 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, proponeva opposizione, ex art. 170 D.P.R. 30 Parte_1
pagina 1 di 6 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di liquidazione emesso, in data 22.11.2023, dal Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Fiammetta Lo Bianco, con cui si riconoscevano a ciascuno dei resistenti, prof. e dott. , gli importi di € 50,00, a CP_1 Controparte_2 titolo di spese, forfettariamente determinate, e di € 1.637,00, a titolo di onorario, per l'attività professionale svolta quali CTU nell'ambito del giudizio civile avente n. 5534/2022 R.G. A.C.
Il , in particolare, lamentava: Pt_1
- la nullità della consulenza, in termini di inadempimento alle determinazioni contenute nella ordinanza di conferimento dell'incarico d'ufficio del 30.6.2022 ed omessa risposta ai chiarimenti formalmente e specificamente richiesti, in data 7.7.2023, dalla difesa e dai consulenti tecnici di parte, avverso la bozza di perizia, ricevuta il 22.6.2023;
- la nullità dell'istanza di liquidazione, presentata soltanto dal prof. , per entrambi CP_1 i consulenti, “mancando la specificazione del numero di vacazioni per ogni parte: esame paziente, ricerca e studio letteratura, con indicazione degli articoli selezionati e quelli esclusi, redazione e delle 10 pagine di elaborato da pag. nr 6 pag. nr 16, redazione della risposta alle osservazioni. Alla valutazione del caso sono dedicate solo le 27 pagine 6-33; buona parte delle quali riservata alla interpolazione ed appropriazione di articoli scientifici altrui. La parte descritta dei CTU è composta solo da 10 pagine ossia dalla pagina 6 alla 16. Manca del tutto il lavoro diretto a dare conto al giudice della evoluzione della letteratura e stato attuale della stessa, con indicazioni al giudice per il suo approfondimento personale quale peritus peritorum, risolvendosi nella petizione di principio che sarebbe ciclopica, per cui il giudice si deve accontentare di quello che gli ha trovato il ctu. Ciò rappresenta sottrazione della giurisdizione”;
- la non corretta ed eccessiva quantificazione dei compensi liquidati ai periti, in violazione delle disposizioni previste dall'art. 4 L. 8 luglio 1980 n. 319, come modificata dal D.M. 30.5.2002 del Ministero della Giustizia, secondo cui, per la determinazione del giusto compenso, non possono essere liquidate più di quattro vacazioni al giorno, e la quantificazione del compenso deve essere effettuata facendo rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- l'erroneità del decreto di liquidazione, nonostante la riduzione (a duecento) del numero delle vacazioni originariamente richieste dai consulenti in misura superiore (rectius, duecentoquaranta).
Alla luce di quanto sopra, quindi, il chiedeva la riforma del decreto di liquidazione Pt_1 opposto e, conseguentemente, il ricalcolo del numero di vacazioni, in un massimo di venticinque e, comunque, in misura enormemente inferiore a quella considerata nel provvedimento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio entrambi i CCTUU nonché l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 fine di impugnare il ricorso e chiedere la conferma, nel merito, del decreto di liquidazione opposto, nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La causa, quindi, veniva rinviata dapprima all'udienza del 27.1.2025, per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., e, successivamente, all'udienza del 31.3.2025 in cui veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'opposizione presentata da risulta Parte_1 tempestiva, in quanto la stessa è stata proposta nel rispetto del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 170, cit. D.P.R., decorrente dalla data di comunicazione del decreto di pagamento (23.11.2023).
2. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere, quindi, rigettata.
3. Si evidenzia, innanzitutto, che la prima doglianza del ricorrente, circa l'assunta nullità della
C.T.U. espletata nel giudizio civile avente n. 5534/2022 R.G., esula dal novero di quelle suscettibili di trovare ingresso in sede di opposizione, rendendo evidente, conseguentemente, la sua inammissibilità. In sede di opposizione, infatti, non possono essere oggetto di disamina le contestazioni sulla validità formale della consulenza, dovendo la nullità dell'elaborato peritale essere valutata dal giudice della causa di merito. Parimenti, relativamente all'asserita scorrettezza delle indagini peritali e delle conclusioni degli ausiliari, si ribadisce che, sempre in sede di opposizione, sono ammissibili soltanto le censure sulla liquidazione del compenso, e non sono deducibili le questioni concernenti la validità e l'utilità della consulenza;
non potendosi neanche ridurre gli onorari a vacazione sul semplice presupposto della ritenuta opinabilità delle conclusioni espresse dai CCTTUU. Si richiama, sul punto, l'orientamento, unanime e costante, della S.C. secondo cui, “in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico sono ammissibili soltanto le censure che si riferiscano alla liquidazione del compenso mentre non possono proporsi questioni relative all'utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede (cfr. Cass., n. 3024/2011, nonché, nello stesso senso, Cass. n. 4425/1998, n. 1014/1996 e n. 6684/1995)”. Sempre in tema di rapporti tra giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del C.T.U. e di nullità della consulenza stessa, si ribadisce, inoltre, che la patologia processuale dell'attività del consulente tecnico d'ufficio, idonea a determinare la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 5200, del 28.2.2017).
4. Quanto alle doglianze del ricorrente relative alla non corretta ed eccessiva quantificazione dei compensi liquidati ai C.T.U., in violazione delle disposizioni previste dall'art. 4, L. n. 319/1980, come modificata dal D.M. del 30.5.2002, e l'assunta erroneità del decreto di liquidazione, per il computo di duecento vacazioni, deve osservarsi che le stesse appaiono infondate. Dal momento che l'indagine peritale, disposta nel giudizio avente n. 5534/2022 R.G., concerneva l'accertamento della responsabilità medica dell' su ritardi diagnostici ed Controparte_3 operativi nella cura della patologia della torsione testicolare del , in conseguenza dei Pt_1 quali il ricorrente era stato costretto ad orchiectomia da trauma scrotale, si osserva che correttamente il Tribunale di Napoli, in data 22.12.2022, conferiva il mandato ad un collegio peritale, formato da un medico legale (il dott. ) ed uno specialista in urologia Controparte_2
(il prof. ), e prescriveva che ognuno degli stessi svolgesse personalmente e per CP_1 intero l'incarico affidatogli.
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, infatti, vertendosi in ipotesi di azione di responsabilità professionale per colpa medica, è la legge a stabilire che la consulenza tecnica di ufficio debba essere necessariamente collegiale e che l'incarico debba essere affidato contestualmente ad un medico specializzato in medicina legale e ad uno o più specialisti nella disciplina specifica oggetto del procedimento, vale a dire nella materia specialistica su cui è richiesto il parere. L'art. 15 della legge 8 maggio 2017 n. 24 prevede espressamente quanto segue: “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”. Orbene, dagli atti che sono stati prodotti, risulta che, in maniera conforme al dettato normativo, sia il dott. , sia il prof. assumevano la qualifica di consulenti tecnici di CP_2 CP_1 ufficio, prestando il giuramento di rito, conducevano le operazioni peritali, chiedevano al giudice gli opportuni chiarimenti, ricevevano dallo stesso le specifiche istruzioni, redigevano e, infine, sottoscrivevano la C.T.U., così maturando il diritto al compenso professionale per l'attività svolta, da liquidare in via individuale e distinta.
Alla luce di quanto sopra, quindi, appare corretto che, nel decreto di liquidazione del 22.11.2023, il giudice riconosceva il medesimo compenso ad ognuno dei CCTTUU. L'art. 53 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, infatti, stabilisce che “quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli”. A ciò si aggiunga che quando, come nel caso che occupa, la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, con la conseguenza che, in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacazioni (Cass., sez. II, sentenza n. 24992 del 25.11.2011). Ciò posto, deve dirsi che, dagli atti che sono stati prodotti, risulta che il Tribunale di Napoli riconosceva, in favore di ciascuno dei CCTTUU, l'importo di € 50,00, per spese vive, e quello di
€ 1.637,00, a titolo di onorario, il quale veniva calcolato, “…avuto riguardo alla complessità dell'incarico, considerato che ogni vacazione corrisponde a nr. 2 ore di lavoro…” “…in ossequio al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 L. 319/1980”, quantificando in duecento vacazioni il tempo occorso ai due esperti, tra l'altro, per lo studio analitico del caso e della relativa documentazione medica, per la visita del paziente, per l'analisi delle questioni tecniche rimesse alla loro attenzione, nonché per la redazione del bozza iniziale del parere reso, per lo studio delle note tecniche provenienti dalle parti in causa e, infine, per la redazione della versione definitiva della consulenza tecnica contenente anche le risposte alle osservazioni provenienti dalle parti.
pagina 4 di 6 In particolare, nel caso che occupa, in ragione della complessità dell'incarico, il giudice del merito assegnava ai consulenti tecnici di ufficio il termine di centocinquanta giorni, decorrenti dall'inizio delle operazioni peritali, per il deposito della consulenza. Le operazioni peritali, invero, iniziavano il 29.1.2023, ma nella stessa sessione, venivano sospese per l'assenza di documentazione medica relativa alla richiesta risarcitoria avanzata dal . Pt_1
Il 27.2.2023 e 1.3.2023, pertanto, il prof. e il dott. chiedevano istruzioni al CP_1 CP_2 giudicante circa l'acquisizione e l'utilizzabilità, ai fini del prosieguo delle operazioni peritali, della documentazione medica inizialmente mancante, ed il Tribunale, con decreto del 6.3.2023, autorizzava i consulenti ad acquisire ed utilizzare tutta la documentazione prodotta dal ricorrente.
Le operazioni peritali, pertanto, riprendevano il 21.4.2023, con un ritardo certamente non imputabile ai consulenti.
Quindi, la bozza della perizia, in data 30.6.2023, veniva puntualmente inoltrata alle parti costituite che, in data 20.7.2023 e 31.7.2023, facevano pervenire ai CTU le osservazioni a firma dei propri consulenti tecnici di parte.
Quindi, dal momento che le osservazioni pervenute dalla difesa del comprendevano Pt_1 una serie di quesiti che non erano stati inseriti nel mandato conferito con l'ordinanza di nomina, i
CTU, in data 28.7.2023, formulavano al giudice una nuova richiesta di chiarimenti ed istruzioni, ex art. 92 disp. att. c.p.c., interrogando lo stesso sulla opportunità o meno di disporre un prosieguo delle operazioni peritali;
ma il Tribunale stabiliva che i CTU fornissero “in sede di elaborato peritale, la valutazione delle sole osservazioni che non costituiscano estensione dell'incarico peritale conferito”. Quindi, in data 3.11.2023, i consulenti di ufficio depositavano la relazione finale, comprensiva delle risposte ai chiarimenti richiesti da tutte le parti (cfr. CTU, pagg. 17-32). Orbene, in merito al calcolo dei compensi riconosciuti in favore di ciascuno dei CTU, deve osservarsi che l'art. 4, L. 8 luglio 1980, n. 319, prevede che ogni vacazione (da liquidare, all'attualità, nell'importo di € 14,68, soltanto per la prima, ed € 8,15 per tutte quelle successive) equivale a due ore di lavoro, e il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico;
di talché, non possono essere conteggiate e liquidate più di otto ore lavorative al giorno.
Ebbene, nel caso in esame, le vacazioni riconosciute ai CTU nell'impugnato decreto di liquidazione (pari a 200) appaiono sicuramente conformi alla delicatezza e complessità dell'indagine espletata, nonché al tempo trascorso dall'inizio delle operazioni peritali ed occorrente non soltanto per la stesura materiale della consulenza, ma anche per lo studio di tutta la documentazione medico-sanitaria versata in atti (tra cui una cartella clinica di settantadue pagine).
Tra sospensioni e riprese, infatti, le operazioni peritali si sono protratte lungo un arco temporale complessivo di oltre otto mesi, durante il quale entrambi i consulenti hanno dovuto studiare ed approfondire i documenti e le osservazioni di tutte le parti costituite, nonché riscontrarli con l'analisi di tutta la documentazione medica versata in atti a più riprese. Orbene, alla luce di quanto sopra, il calcolo complessivo di duecento vacazioni – equivalenti, dunque, ad almeno cinquanta giorni utili di lavoro, per un massimo di otto ore lavorative al giorno – appare sicuramente congruo.
5. L'opposizione proposta da quindi, deve essere rigettata. Parte_1 Al rigetto dell'opposizione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei CTU resistenti, così come liquidate in dispositivo (con l'applicazione dei valori pagina 5 di 6 minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio, ma con l'aumento del 10% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014). In considerazione delle difese meramente di “stile” svolte dalla resistente
[...] invece, appare corretto disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra CP_3 quest'ultima e il ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di e Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 1.405,80, a titolo di compensi professionali, oltre Controparte_2 rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Donato PALMIERI, dichiaratosi antistatario;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra e la Parte_1 CP_3
[...]
Napoli, 15.4.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 26228/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 31.3.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.8.1997, e elett.te domiciliato in Napoli, alla P.zza Carlo III n. 42, presso lo studio dell'avv.
Salvatore MAURIELLO (c.f. ), dal quale è rappresentato e difeso, C.F._2 unitamente e disgiuntamente all'avv. Pietro STRIANO (c.f. ), giusta C.F._3 procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._4 CP_2
(c.f. ), nato a [...] il [...], elett.te dom.ti in Napoli,
[...] C.F._5 Via Chiatamone n. 53/c, presso l'avv. Donato PALMIERI (c.f. ), il quale C.F._6 li rappresenta e difende in virtù di procure alle liti in atti,
RESISTENTI NONCHE' (P.I. ), in persona del Direttore Generale pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia MANZI (c.f. Controparte_4
) e Palma PASCARELLA (c.f. ), giusta procura C.F._7 C.F._8 alle liti in atti,
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione del compenso a C.T.U. (ex art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Conclusioni: all'udienza del 31.3.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 15, D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e 281 decies c.p.c., depositato il 18.12.2023 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, proponeva opposizione, ex art. 170 D.P.R. 30 Parte_1
pagina 1 di 6 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di liquidazione emesso, in data 22.11.2023, dal Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Fiammetta Lo Bianco, con cui si riconoscevano a ciascuno dei resistenti, prof. e dott. , gli importi di € 50,00, a CP_1 Controparte_2 titolo di spese, forfettariamente determinate, e di € 1.637,00, a titolo di onorario, per l'attività professionale svolta quali CTU nell'ambito del giudizio civile avente n. 5534/2022 R.G. A.C.
Il , in particolare, lamentava: Pt_1
- la nullità della consulenza, in termini di inadempimento alle determinazioni contenute nella ordinanza di conferimento dell'incarico d'ufficio del 30.6.2022 ed omessa risposta ai chiarimenti formalmente e specificamente richiesti, in data 7.7.2023, dalla difesa e dai consulenti tecnici di parte, avverso la bozza di perizia, ricevuta il 22.6.2023;
- la nullità dell'istanza di liquidazione, presentata soltanto dal prof. , per entrambi CP_1 i consulenti, “mancando la specificazione del numero di vacazioni per ogni parte: esame paziente, ricerca e studio letteratura, con indicazione degli articoli selezionati e quelli esclusi, redazione e delle 10 pagine di elaborato da pag. nr 6 pag. nr 16, redazione della risposta alle osservazioni. Alla valutazione del caso sono dedicate solo le 27 pagine 6-33; buona parte delle quali riservata alla interpolazione ed appropriazione di articoli scientifici altrui. La parte descritta dei CTU è composta solo da 10 pagine ossia dalla pagina 6 alla 16. Manca del tutto il lavoro diretto a dare conto al giudice della evoluzione della letteratura e stato attuale della stessa, con indicazioni al giudice per il suo approfondimento personale quale peritus peritorum, risolvendosi nella petizione di principio che sarebbe ciclopica, per cui il giudice si deve accontentare di quello che gli ha trovato il ctu. Ciò rappresenta sottrazione della giurisdizione”;
- la non corretta ed eccessiva quantificazione dei compensi liquidati ai periti, in violazione delle disposizioni previste dall'art. 4 L. 8 luglio 1980 n. 319, come modificata dal D.M. 30.5.2002 del Ministero della Giustizia, secondo cui, per la determinazione del giusto compenso, non possono essere liquidate più di quattro vacazioni al giorno, e la quantificazione del compenso deve essere effettuata facendo rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- l'erroneità del decreto di liquidazione, nonostante la riduzione (a duecento) del numero delle vacazioni originariamente richieste dai consulenti in misura superiore (rectius, duecentoquaranta).
Alla luce di quanto sopra, quindi, il chiedeva la riforma del decreto di liquidazione Pt_1 opposto e, conseguentemente, il ricalcolo del numero di vacazioni, in un massimo di venticinque e, comunque, in misura enormemente inferiore a quella considerata nel provvedimento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio entrambi i CCTUU nonché l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 fine di impugnare il ricorso e chiedere la conferma, nel merito, del decreto di liquidazione opposto, nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La causa, quindi, veniva rinviata dapprima all'udienza del 27.1.2025, per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., e, successivamente, all'udienza del 31.3.2025 in cui veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'opposizione presentata da risulta Parte_1 tempestiva, in quanto la stessa è stata proposta nel rispetto del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 170, cit. D.P.R., decorrente dalla data di comunicazione del decreto di pagamento (23.11.2023).
2. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere, quindi, rigettata.
3. Si evidenzia, innanzitutto, che la prima doglianza del ricorrente, circa l'assunta nullità della
C.T.U. espletata nel giudizio civile avente n. 5534/2022 R.G., esula dal novero di quelle suscettibili di trovare ingresso in sede di opposizione, rendendo evidente, conseguentemente, la sua inammissibilità. In sede di opposizione, infatti, non possono essere oggetto di disamina le contestazioni sulla validità formale della consulenza, dovendo la nullità dell'elaborato peritale essere valutata dal giudice della causa di merito. Parimenti, relativamente all'asserita scorrettezza delle indagini peritali e delle conclusioni degli ausiliari, si ribadisce che, sempre in sede di opposizione, sono ammissibili soltanto le censure sulla liquidazione del compenso, e non sono deducibili le questioni concernenti la validità e l'utilità della consulenza;
non potendosi neanche ridurre gli onorari a vacazione sul semplice presupposto della ritenuta opinabilità delle conclusioni espresse dai CCTTUU. Si richiama, sul punto, l'orientamento, unanime e costante, della S.C. secondo cui, “in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico sono ammissibili soltanto le censure che si riferiscano alla liquidazione del compenso mentre non possono proporsi questioni relative all'utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede (cfr. Cass., n. 3024/2011, nonché, nello stesso senso, Cass. n. 4425/1998, n. 1014/1996 e n. 6684/1995)”. Sempre in tema di rapporti tra giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del C.T.U. e di nullità della consulenza stessa, si ribadisce, inoltre, che la patologia processuale dell'attività del consulente tecnico d'ufficio, idonea a determinare la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 5200, del 28.2.2017).
4. Quanto alle doglianze del ricorrente relative alla non corretta ed eccessiva quantificazione dei compensi liquidati ai C.T.U., in violazione delle disposizioni previste dall'art. 4, L. n. 319/1980, come modificata dal D.M. del 30.5.2002, e l'assunta erroneità del decreto di liquidazione, per il computo di duecento vacazioni, deve osservarsi che le stesse appaiono infondate. Dal momento che l'indagine peritale, disposta nel giudizio avente n. 5534/2022 R.G., concerneva l'accertamento della responsabilità medica dell' su ritardi diagnostici ed Controparte_3 operativi nella cura della patologia della torsione testicolare del , in conseguenza dei Pt_1 quali il ricorrente era stato costretto ad orchiectomia da trauma scrotale, si osserva che correttamente il Tribunale di Napoli, in data 22.12.2022, conferiva il mandato ad un collegio peritale, formato da un medico legale (il dott. ) ed uno specialista in urologia Controparte_2
(il prof. ), e prescriveva che ognuno degli stessi svolgesse personalmente e per CP_1 intero l'incarico affidatogli.
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, infatti, vertendosi in ipotesi di azione di responsabilità professionale per colpa medica, è la legge a stabilire che la consulenza tecnica di ufficio debba essere necessariamente collegiale e che l'incarico debba essere affidato contestualmente ad un medico specializzato in medicina legale e ad uno o più specialisti nella disciplina specifica oggetto del procedimento, vale a dire nella materia specialistica su cui è richiesto il parere. L'art. 15 della legge 8 maggio 2017 n. 24 prevede espressamente quanto segue: “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”. Orbene, dagli atti che sono stati prodotti, risulta che, in maniera conforme al dettato normativo, sia il dott. , sia il prof. assumevano la qualifica di consulenti tecnici di CP_2 CP_1 ufficio, prestando il giuramento di rito, conducevano le operazioni peritali, chiedevano al giudice gli opportuni chiarimenti, ricevevano dallo stesso le specifiche istruzioni, redigevano e, infine, sottoscrivevano la C.T.U., così maturando il diritto al compenso professionale per l'attività svolta, da liquidare in via individuale e distinta.
Alla luce di quanto sopra, quindi, appare corretto che, nel decreto di liquidazione del 22.11.2023, il giudice riconosceva il medesimo compenso ad ognuno dei CCTTUU. L'art. 53 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, infatti, stabilisce che “quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli”. A ciò si aggiunga che quando, come nel caso che occupa, la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, con la conseguenza che, in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacazioni (Cass., sez. II, sentenza n. 24992 del 25.11.2011). Ciò posto, deve dirsi che, dagli atti che sono stati prodotti, risulta che il Tribunale di Napoli riconosceva, in favore di ciascuno dei CCTTUU, l'importo di € 50,00, per spese vive, e quello di
€ 1.637,00, a titolo di onorario, il quale veniva calcolato, “…avuto riguardo alla complessità dell'incarico, considerato che ogni vacazione corrisponde a nr. 2 ore di lavoro…” “…in ossequio al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 L. 319/1980”, quantificando in duecento vacazioni il tempo occorso ai due esperti, tra l'altro, per lo studio analitico del caso e della relativa documentazione medica, per la visita del paziente, per l'analisi delle questioni tecniche rimesse alla loro attenzione, nonché per la redazione del bozza iniziale del parere reso, per lo studio delle note tecniche provenienti dalle parti in causa e, infine, per la redazione della versione definitiva della consulenza tecnica contenente anche le risposte alle osservazioni provenienti dalle parti.
pagina 4 di 6 In particolare, nel caso che occupa, in ragione della complessità dell'incarico, il giudice del merito assegnava ai consulenti tecnici di ufficio il termine di centocinquanta giorni, decorrenti dall'inizio delle operazioni peritali, per il deposito della consulenza. Le operazioni peritali, invero, iniziavano il 29.1.2023, ma nella stessa sessione, venivano sospese per l'assenza di documentazione medica relativa alla richiesta risarcitoria avanzata dal . Pt_1
Il 27.2.2023 e 1.3.2023, pertanto, il prof. e il dott. chiedevano istruzioni al CP_1 CP_2 giudicante circa l'acquisizione e l'utilizzabilità, ai fini del prosieguo delle operazioni peritali, della documentazione medica inizialmente mancante, ed il Tribunale, con decreto del 6.3.2023, autorizzava i consulenti ad acquisire ed utilizzare tutta la documentazione prodotta dal ricorrente.
Le operazioni peritali, pertanto, riprendevano il 21.4.2023, con un ritardo certamente non imputabile ai consulenti.
Quindi, la bozza della perizia, in data 30.6.2023, veniva puntualmente inoltrata alle parti costituite che, in data 20.7.2023 e 31.7.2023, facevano pervenire ai CTU le osservazioni a firma dei propri consulenti tecnici di parte.
Quindi, dal momento che le osservazioni pervenute dalla difesa del comprendevano Pt_1 una serie di quesiti che non erano stati inseriti nel mandato conferito con l'ordinanza di nomina, i
CTU, in data 28.7.2023, formulavano al giudice una nuova richiesta di chiarimenti ed istruzioni, ex art. 92 disp. att. c.p.c., interrogando lo stesso sulla opportunità o meno di disporre un prosieguo delle operazioni peritali;
ma il Tribunale stabiliva che i CTU fornissero “in sede di elaborato peritale, la valutazione delle sole osservazioni che non costituiscano estensione dell'incarico peritale conferito”. Quindi, in data 3.11.2023, i consulenti di ufficio depositavano la relazione finale, comprensiva delle risposte ai chiarimenti richiesti da tutte le parti (cfr. CTU, pagg. 17-32). Orbene, in merito al calcolo dei compensi riconosciuti in favore di ciascuno dei CTU, deve osservarsi che l'art. 4, L. 8 luglio 1980, n. 319, prevede che ogni vacazione (da liquidare, all'attualità, nell'importo di € 14,68, soltanto per la prima, ed € 8,15 per tutte quelle successive) equivale a due ore di lavoro, e il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico;
di talché, non possono essere conteggiate e liquidate più di otto ore lavorative al giorno.
Ebbene, nel caso in esame, le vacazioni riconosciute ai CTU nell'impugnato decreto di liquidazione (pari a 200) appaiono sicuramente conformi alla delicatezza e complessità dell'indagine espletata, nonché al tempo trascorso dall'inizio delle operazioni peritali ed occorrente non soltanto per la stesura materiale della consulenza, ma anche per lo studio di tutta la documentazione medico-sanitaria versata in atti (tra cui una cartella clinica di settantadue pagine).
Tra sospensioni e riprese, infatti, le operazioni peritali si sono protratte lungo un arco temporale complessivo di oltre otto mesi, durante il quale entrambi i consulenti hanno dovuto studiare ed approfondire i documenti e le osservazioni di tutte le parti costituite, nonché riscontrarli con l'analisi di tutta la documentazione medica versata in atti a più riprese. Orbene, alla luce di quanto sopra, il calcolo complessivo di duecento vacazioni – equivalenti, dunque, ad almeno cinquanta giorni utili di lavoro, per un massimo di otto ore lavorative al giorno – appare sicuramente congruo.
5. L'opposizione proposta da quindi, deve essere rigettata. Parte_1 Al rigetto dell'opposizione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei CTU resistenti, così come liquidate in dispositivo (con l'applicazione dei valori pagina 5 di 6 minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio, ma con l'aumento del 10% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014). In considerazione delle difese meramente di “stile” svolte dalla resistente
[...] invece, appare corretto disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra CP_3 quest'ultima e il ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di e Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 1.405,80, a titolo di compensi professionali, oltre Controparte_2 rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, avv. Donato PALMIERI, dichiaratosi antistatario;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra e la Parte_1 CP_3
[...]
Napoli, 15.4.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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