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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5329/2024 promosso da:
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
24.05.1967, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DISCEPOLO MAURIZIO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
3) I coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso all' espatrio, nonché al rilascio o al rinnovo del passaporto, anche con annotazione dei figli minorenni.
4) La casa coniugale rimane nella disponibilità della IG.ra , avendo il IG. Controparte_1 CP_2
RI già provveduto a trasferire altrove la propria residenza.
[...]
5) I coniugi dichiarano e riconoscono espressamente e reciprocamente di avere già provveduto alla divisione degli effetti personali.
6) Ambedue i coniugi eserciteranno la potestà genitoriale e che essi continueranno ad abitare nella casa coniugale insieme alla IG.ra ; il padre potrà vederli e tenerli con sé quando Controparte_1
vorrà, concordando con la moglie e i figli medesimi le modalità di incontro e di permanenza con loro.
- 1 - 7) Il IG. si obbliga al pagamento in favore della IG.ra Controparte_2 Controparte_1 dell'importo di euro 400 mensili a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori. Eventuali spese straordinarie, individuate secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona saranno dive al 50% tra ciascuno dei coniugi.
8) Ambedue i coniugi si obbligano a onorare i rispettivi mutui, di cui sono reciprocamente garanti, entro le date di scadenza stabilite dall' Istituto Bancario”.
Nelle note di trattazione scritta, le parti hanno precisato che “in data 30.01.2025 la figlia Per_1
è divenuta maggiorenne;
non essendo economicamente autosufficiente, resta ferma la previsione del concorso nel suo mantenimento a carico del IG. in favore della IGnora Controparte_2 CP
, nell' importo stabilito al punto 7) del ricorso per separazione”.
[...]
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati Controparte_1 Controparte_2
a GA (AN) il 9.9.2006, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, , minorenne, e maggiorenne non Per_2 Per_1
economicamente autosufficiente.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
- 2 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 Controparte_2
matrimonio a GA (AN) il 09/09/2006, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
GA (AN) al n. 66, parte 2, serie A dell'anno 2006; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (AN) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5329/2024 promosso da:
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
24.05.1967, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DISCEPOLO MAURIZIO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
3) I coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso all' espatrio, nonché al rilascio o al rinnovo del passaporto, anche con annotazione dei figli minorenni.
4) La casa coniugale rimane nella disponibilità della IG.ra , avendo il IG. Controparte_1 CP_2
RI già provveduto a trasferire altrove la propria residenza.
[...]
5) I coniugi dichiarano e riconoscono espressamente e reciprocamente di avere già provveduto alla divisione degli effetti personali.
6) Ambedue i coniugi eserciteranno la potestà genitoriale e che essi continueranno ad abitare nella casa coniugale insieme alla IG.ra ; il padre potrà vederli e tenerli con sé quando Controparte_1
vorrà, concordando con la moglie e i figli medesimi le modalità di incontro e di permanenza con loro.
- 1 - 7) Il IG. si obbliga al pagamento in favore della IG.ra Controparte_2 Controparte_1 dell'importo di euro 400 mensili a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori. Eventuali spese straordinarie, individuate secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona saranno dive al 50% tra ciascuno dei coniugi.
8) Ambedue i coniugi si obbligano a onorare i rispettivi mutui, di cui sono reciprocamente garanti, entro le date di scadenza stabilite dall' Istituto Bancario”.
Nelle note di trattazione scritta, le parti hanno precisato che “in data 30.01.2025 la figlia Per_1
è divenuta maggiorenne;
non essendo economicamente autosufficiente, resta ferma la previsione del concorso nel suo mantenimento a carico del IG. in favore della IGnora Controparte_2 CP
, nell' importo stabilito al punto 7) del ricorso per separazione”.
[...]
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati Controparte_1 Controparte_2
a GA (AN) il 9.9.2006, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, , minorenne, e maggiorenne non Per_2 Per_1
economicamente autosufficiente.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 Controparte_2
matrimonio a GA (AN) il 09/09/2006, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
GA (AN) al n. 66, parte 2, serie A dell'anno 2006; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (AN) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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