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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/10/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 481/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
ZI Morabito Presidente
MA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NA RM
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RAGNO LUIGI
AN ER (C.F. ), contumace C.F._2 appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: • In via principale, dichiarare accertata la responsabilità civile dei sigg.ri AN AN, , insieme alla società per il sinistro CP_2 Controparte_3 stradale del 16/07/2011 parte danneggiata sig. conseguentemente Parte_1 condannare in solido il proprietario dell'autovettura sig. AN AN e la CP_4
a rifondere un risarcimento complessivo di € 87.800,00 oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria insieme alle spese di natura odontoiatrica di € 25.400,00 e rivalutazione stessa. • In subordine, qualora venga accettato il calcolo risarcitorio formulato in primo grado, applicare una percentuale di concorso di colpa diversa dal 50%, a favore dell'appellante.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
per parte appellata: 1)In via preliminare disattendere e rigettare il gravame proposto dal sig. già in sede di udienza filtro poiché del tutto privo di qualsiasi Parte_1 pregio e fondamento giuridico;
2) Conseguentemente confermare in toto la sentenza di primo grado che è logica, razionale ed adeguatamente motivata;
3) Condannare in modo esemplare l'appellante al pagamento delle spese processuali che la concludente ha dovuto sostenere per la costituzione in questo secondo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 6.10.2020, impugnava la sentenza Parte_1
n. 96/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale veniva accolta parzialmente la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del 16.7.2011, lamentando, con i primi due motivi di appello, l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie sia con riferimento al contributo causale dell'appellante nello scontro sia rispetto alla identificazione del caso indossato, con conseguente errata applicazione dell'art. 2054 comma II c.p.c. Con il terzo motivo di appello, l'appellante si doleva della mancata personalizzazione del danno, poiché la liquidazione non aveva tenuto conto della necessità di subire interventi e delle difficoltà alla masticazione, nonché delle conseguenze del sinistro (in particolare della malaocclusione dentaria).
Si costituiva in giudizio (di seguito , chiedendo il Controparte_1 CP_1 rigetto dell'appello e sostenendo la correttezza della decisione impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
2.1. I primi due motivi di appello sono fondati. pag. 2/8 Il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il concorso di colpa tra l'appellante e la conducente della Fiat Punto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2054 c.c., perché sarebbe stata carente la prova di aver tenuto una condotta di guida rispettosa delle norme del codice della strada e per avere indossato un casco non omologato.
2.1.1. Partendo dal primo assunto, giova premettere che, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.
(Cass. Sez. 3, 20/11/2024, n. 29927, Rv. 672909 - 01). Inoltre, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente. (Cass. Sez. 6, 21/05/2019, n. 13672, Rv.
654218 - 01).
Tanto premesso, si deve rilevare che le prove raccolte in istruttoria conducevano all'esclusione della responsabilità dell'appellante.
Il Tribunale di Reggio Calabria ha affermato che il conducente dell'autovettura avrebbe violato il disposto dell'art. 154 CDS, immettendosi nel flusso della circolazione senza segnalare l'immissione, senza dare la precedenza, non assicurandosi di poter condurre a termine la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti. Il giudice di prime cure ha osservato che “sulla scorta della deposizione del teste è emerso che la conducente del veicolo investitore ha tenuto una condotta di guida assolutamente imprudente e violatrice delle norme di legge. Infatti, la sig.ra non si sia CP_2 attenuta a queste regole comportamentali di prudenza dal momento che, non risulta pag. 3/8 comunque che abbia preannunciato la manovra di immissione nella careggiata mediante l'uso dei segnali regolamentari, così da avvertire della sua intenzione l'istante
e consentire a quest'ultimo, di conseguenza, di rallentare e comunque di adeguare la propria marcia;
né di avere ottemperato all'obbligo imposto al conducente che si immette nel flusso di circolazione di dare la precedenza ai veicoli in transito”, riconoscendo quindi sia la violazione del codice della strada sia la responsabilità della conducente della Fiat Punto. La decisione impugnata ha poi reputato insufficiente questa prova ad escludere la responsabilità del conducente del cicolo motore in quanto non sarebbe stato provato che l'appellante avesse tenuto una condotta conforme ai normali precetti di prudenza e alle regole del codice della strada, affermando che “non è stato dimostrato che questi prestasse la dovuta attenzione al tratto di strada che gli si poneva dinanzi, né che tenesse una velocità adeguata alle condizioni di quel tratto di strada, tali da non consentigli di eseguire una manovra d'emergenza, idonea ad evitare la collisione con l'autovettura”.
Dall'esame della testimonianza di emerge che la Fiat Punto era Testimone_1 parcheggiata “contromano” sul lato destro della corsia di marcia percorsa dall'appellante e dal teste, che si trovava alla guida della sua auto dietro allo scooter di ed all'improvviso si immetteva sulla strada, senza azionare l'indicatore di Pt_1 direzione e senza dare la precedenza allo scooter. Il testimone riferiva anche che l'urto avveniva tra la parte anteriore dello scooter e la parte anteriore dell'auto.
È chiaro che la dinamica descritta dal testimone dimostra la violazione delle disposizioni del codice della strada da parte della conducente dell'autovettura, che improvvisamente si immetteva sulla corsia di marcia contromano, poiché parcheggiata nella direzione opposta, senza dare la precedenza e senza segnalare l'immissione, provocando l'urto tra la parte anteriore dell'auto e la parte anteriore dello scooter. La dinamica del sinistro rende evidente che l'infrazione commessa dalla Fiat Punto ha determinato il sinistro, ed appare anche la causa esclusiva dello stesso. L'immissione improvvisa di un'auto, peraltro diretta nella direzione contraria a quella di marcia, ed il tipo di urto frontale comporta l'impossibilità di addebitare una percentuale di colpa a
La presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico Pt_1 del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da pag. 4/8 cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass. Sez. 6, 16/02/2017, n. 4130,
Rv. 642842 - 01). In questo caso, occorre valutare in concreto della condotta del danneggiato alla luce degli elementi indiziari raccolti, come il tipo di strada in cui è avvenuto il sinistro (stretta ed a doppia carreggiata, nella corsia di marcia dell'appellante) ed il punto di collisione tra i veicoli (parte anteriore di entrambi veicoli, con l'auto che si immetteva contromano), nonché la repentinità ed imprevedibilità dell'immissione dell'auto.
Alla luce degli elementi su menzionati, si deve ritenere superata la presunzione di concorso di responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. da parte dell'attuale appellante.
2.1.2. Anche il secondo motivo di appello è fondato.
Il giudice di prime cure ha ravvisato un concorso di colpa del danneggiato in quanto avrebbe indossato un casco non omologato, assumendo che l'espressione del teste
“casco a scodella” senza visiera e protezione del mento identificasse un dispositivo non in linea con le disposizioni dell'art. 171 del C.d.S., che richiederebbe l'uso del casco integrale.
In realtà, l'art. 171 del C.d.S. non impone l'utilizzo del casco integrale nelle strade urbane, come quella in cui è avvenuto il sinistro, essendo invece consentito l'utilizzo del casco “Jet”, che lascia scoperta la bocca e non previene i danni del tipo di quello subito dall'appellante.
Sia il consulente tecnico d'ufficio sia il fiduciario della compagnia di assicurazioni non hanno infatti mai contestato la compatibilità del danno con l'utilizzo del casco, proprio perché il casco Jet omologato non protegge la zona del mento e della bocca in caso di urto del volto. Né si può ritenere significativo il termine “a scodella” utilizzato dal testimone per identificare il casco indossato da nel casco DGM, ossia il casco Pt_1 che non protegge tutto il cranio, visto che la descrizione è del tutto generica (anche il casco Jet omologato non ha la mentoniera e può avere una minivisiera e non quella pag. 5/8 lunga più adatta alla protezione del viso). Infine, per il tipo di sinistro in esame, la irrilevanza del tipo di casco utilizzato è evidenziata dallo stesso giudice di primo grado, che ha affermato come le lesioni sarebbero state minori grazie alla presenza di mentoniera nel casco omologato, presenza che invece appartiene esclusivamente al casco integrale, non obbligatorio.
2.2. Il terzo motivo di appello è invece infondato.
Il risarcimento del danno è stato liquidato tenendo conto dell'effettivo danno biologico subito, sia permanente sia temporaneo, sulla scorta di una valutazione che non è stata impugnata. Il motivo, succintamente articolato dall'appellante, è invece diretto a contestate la mancata personalizzazione del risarcimento e non la mancata liquidazione del danno morale, che di fatto è incluso nella liquidazione effettuata in base alla tabella di Milano utilizzata (come ammette lo stesso giudice di prime cure alla pagina 10 della sentenza impugnata: “Dette tabelle per altro, incorporano in partenza ed in via tendenzialmente automatica nel nuovo valore del c.d. Punto l'aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva””). Solo in sede di comparsa conclusionale l'appellante lega il motivo d'appello alla mancata liquidazione del danno morale, che è tuttavia cosa diversa dalla iniziale doglianza relativa alla mancata personalizzazione, ancorata al tipo di conseguenze derivate dal sinistro alla salute del danneggiato.
Sotto quest'ultimo profilo, il motivo si presenta infondato, in quanto tutte le conseguenze del sinistro che incidono sulla salute del danneggiato, quale la malocclusione o la necessità di particolari cure, sono già ricomprese nel danno biologico. In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (Cass. Sez. 3, 06/03/2025, n. 5984, Rv. 674199 - 01).
pag. 6/8 Nel caso di specie, inoltre, l'appellante non aveva mai allegato alcun elemento peculiare, che non sia stato già considerato nella lesione della salute e che consenta quindi una diversa liquidazione del danno.
In conclusione, si deve confermare la misura di € 62.585,76, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata sino alla decisione, oltre interessi sulla somma così risultante dalla decisione al soddisfo.
3. L'accoglimento dei primi due motivi di appello e l'accertamento della responsabilità esclusiva della conducente della Fiat Punto, con conseguente condanna degli appellati in solido al risarcimento dell'intero danno subito da impongono la Parte_1 rivalutazione in punto di spese di lite, venendo meno le ragioni della compensazione parziale disposta in primo grado e dovendosi effettuare una valutazione complessiva dell'esito della lite, che vede totalmente soccombenti gli appellati ed accolta la domanda dell'attore, sebbene in misura leggermente inferiore alla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe minime previste per le cause di valore compreso tra €
52.000,01 e € 260.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado (€
1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€
1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 96/2020, così Pt_1 provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, accerta che la responsabilità del sinistro è addebitabile in via esclusiva alla conducente della Fiat Punto BW789DT e, per l'effetto, condanna AN AN e in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
pag. 7/8 della somma di € 62.585,76 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal
16 luglio 2011 fino al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata con cadenza annuale, sino alla presente decisione, oltre interessi sulla somma così calcolata dalla decisione al soddisfo;
2. condanna gli appellati in solido al pagamento, in favore di delle Parte_1 spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 14.212,00 per compensi ed €
1.887,73 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
MA Morrone ZI Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 481/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
ZI Morabito Presidente
MA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NA RM
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RAGNO LUIGI
AN ER (C.F. ), contumace C.F._2 appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: • In via principale, dichiarare accertata la responsabilità civile dei sigg.ri AN AN, , insieme alla società per il sinistro CP_2 Controparte_3 stradale del 16/07/2011 parte danneggiata sig. conseguentemente Parte_1 condannare in solido il proprietario dell'autovettura sig. AN AN e la CP_4
a rifondere un risarcimento complessivo di € 87.800,00 oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria insieme alle spese di natura odontoiatrica di € 25.400,00 e rivalutazione stessa. • In subordine, qualora venga accettato il calcolo risarcitorio formulato in primo grado, applicare una percentuale di concorso di colpa diversa dal 50%, a favore dell'appellante.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
per parte appellata: 1)In via preliminare disattendere e rigettare il gravame proposto dal sig. già in sede di udienza filtro poiché del tutto privo di qualsiasi Parte_1 pregio e fondamento giuridico;
2) Conseguentemente confermare in toto la sentenza di primo grado che è logica, razionale ed adeguatamente motivata;
3) Condannare in modo esemplare l'appellante al pagamento delle spese processuali che la concludente ha dovuto sostenere per la costituzione in questo secondo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 6.10.2020, impugnava la sentenza Parte_1
n. 96/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale veniva accolta parzialmente la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del 16.7.2011, lamentando, con i primi due motivi di appello, l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie sia con riferimento al contributo causale dell'appellante nello scontro sia rispetto alla identificazione del caso indossato, con conseguente errata applicazione dell'art. 2054 comma II c.p.c. Con il terzo motivo di appello, l'appellante si doleva della mancata personalizzazione del danno, poiché la liquidazione non aveva tenuto conto della necessità di subire interventi e delle difficoltà alla masticazione, nonché delle conseguenze del sinistro (in particolare della malaocclusione dentaria).
Si costituiva in giudizio (di seguito , chiedendo il Controparte_1 CP_1 rigetto dell'appello e sostenendo la correttezza della decisione impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
2.1. I primi due motivi di appello sono fondati. pag. 2/8 Il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il concorso di colpa tra l'appellante e la conducente della Fiat Punto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2054 c.c., perché sarebbe stata carente la prova di aver tenuto una condotta di guida rispettosa delle norme del codice della strada e per avere indossato un casco non omologato.
2.1.1. Partendo dal primo assunto, giova premettere che, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.
(Cass. Sez. 3, 20/11/2024, n. 29927, Rv. 672909 - 01). Inoltre, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente. (Cass. Sez. 6, 21/05/2019, n. 13672, Rv.
654218 - 01).
Tanto premesso, si deve rilevare che le prove raccolte in istruttoria conducevano all'esclusione della responsabilità dell'appellante.
Il Tribunale di Reggio Calabria ha affermato che il conducente dell'autovettura avrebbe violato il disposto dell'art. 154 CDS, immettendosi nel flusso della circolazione senza segnalare l'immissione, senza dare la precedenza, non assicurandosi di poter condurre a termine la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti. Il giudice di prime cure ha osservato che “sulla scorta della deposizione del teste è emerso che la conducente del veicolo investitore ha tenuto una condotta di guida assolutamente imprudente e violatrice delle norme di legge. Infatti, la sig.ra non si sia CP_2 attenuta a queste regole comportamentali di prudenza dal momento che, non risulta pag. 3/8 comunque che abbia preannunciato la manovra di immissione nella careggiata mediante l'uso dei segnali regolamentari, così da avvertire della sua intenzione l'istante
e consentire a quest'ultimo, di conseguenza, di rallentare e comunque di adeguare la propria marcia;
né di avere ottemperato all'obbligo imposto al conducente che si immette nel flusso di circolazione di dare la precedenza ai veicoli in transito”, riconoscendo quindi sia la violazione del codice della strada sia la responsabilità della conducente della Fiat Punto. La decisione impugnata ha poi reputato insufficiente questa prova ad escludere la responsabilità del conducente del cicolo motore in quanto non sarebbe stato provato che l'appellante avesse tenuto una condotta conforme ai normali precetti di prudenza e alle regole del codice della strada, affermando che “non è stato dimostrato che questi prestasse la dovuta attenzione al tratto di strada che gli si poneva dinanzi, né che tenesse una velocità adeguata alle condizioni di quel tratto di strada, tali da non consentigli di eseguire una manovra d'emergenza, idonea ad evitare la collisione con l'autovettura”.
Dall'esame della testimonianza di emerge che la Fiat Punto era Testimone_1 parcheggiata “contromano” sul lato destro della corsia di marcia percorsa dall'appellante e dal teste, che si trovava alla guida della sua auto dietro allo scooter di ed all'improvviso si immetteva sulla strada, senza azionare l'indicatore di Pt_1 direzione e senza dare la precedenza allo scooter. Il testimone riferiva anche che l'urto avveniva tra la parte anteriore dello scooter e la parte anteriore dell'auto.
È chiaro che la dinamica descritta dal testimone dimostra la violazione delle disposizioni del codice della strada da parte della conducente dell'autovettura, che improvvisamente si immetteva sulla corsia di marcia contromano, poiché parcheggiata nella direzione opposta, senza dare la precedenza e senza segnalare l'immissione, provocando l'urto tra la parte anteriore dell'auto e la parte anteriore dello scooter. La dinamica del sinistro rende evidente che l'infrazione commessa dalla Fiat Punto ha determinato il sinistro, ed appare anche la causa esclusiva dello stesso. L'immissione improvvisa di un'auto, peraltro diretta nella direzione contraria a quella di marcia, ed il tipo di urto frontale comporta l'impossibilità di addebitare una percentuale di colpa a
La presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico Pt_1 del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da pag. 4/8 cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass. Sez. 6, 16/02/2017, n. 4130,
Rv. 642842 - 01). In questo caso, occorre valutare in concreto della condotta del danneggiato alla luce degli elementi indiziari raccolti, come il tipo di strada in cui è avvenuto il sinistro (stretta ed a doppia carreggiata, nella corsia di marcia dell'appellante) ed il punto di collisione tra i veicoli (parte anteriore di entrambi veicoli, con l'auto che si immetteva contromano), nonché la repentinità ed imprevedibilità dell'immissione dell'auto.
Alla luce degli elementi su menzionati, si deve ritenere superata la presunzione di concorso di responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. da parte dell'attuale appellante.
2.1.2. Anche il secondo motivo di appello è fondato.
Il giudice di prime cure ha ravvisato un concorso di colpa del danneggiato in quanto avrebbe indossato un casco non omologato, assumendo che l'espressione del teste
“casco a scodella” senza visiera e protezione del mento identificasse un dispositivo non in linea con le disposizioni dell'art. 171 del C.d.S., che richiederebbe l'uso del casco integrale.
In realtà, l'art. 171 del C.d.S. non impone l'utilizzo del casco integrale nelle strade urbane, come quella in cui è avvenuto il sinistro, essendo invece consentito l'utilizzo del casco “Jet”, che lascia scoperta la bocca e non previene i danni del tipo di quello subito dall'appellante.
Sia il consulente tecnico d'ufficio sia il fiduciario della compagnia di assicurazioni non hanno infatti mai contestato la compatibilità del danno con l'utilizzo del casco, proprio perché il casco Jet omologato non protegge la zona del mento e della bocca in caso di urto del volto. Né si può ritenere significativo il termine “a scodella” utilizzato dal testimone per identificare il casco indossato da nel casco DGM, ossia il casco Pt_1 che non protegge tutto il cranio, visto che la descrizione è del tutto generica (anche il casco Jet omologato non ha la mentoniera e può avere una minivisiera e non quella pag. 5/8 lunga più adatta alla protezione del viso). Infine, per il tipo di sinistro in esame, la irrilevanza del tipo di casco utilizzato è evidenziata dallo stesso giudice di primo grado, che ha affermato come le lesioni sarebbero state minori grazie alla presenza di mentoniera nel casco omologato, presenza che invece appartiene esclusivamente al casco integrale, non obbligatorio.
2.2. Il terzo motivo di appello è invece infondato.
Il risarcimento del danno è stato liquidato tenendo conto dell'effettivo danno biologico subito, sia permanente sia temporaneo, sulla scorta di una valutazione che non è stata impugnata. Il motivo, succintamente articolato dall'appellante, è invece diretto a contestate la mancata personalizzazione del risarcimento e non la mancata liquidazione del danno morale, che di fatto è incluso nella liquidazione effettuata in base alla tabella di Milano utilizzata (come ammette lo stesso giudice di prime cure alla pagina 10 della sentenza impugnata: “Dette tabelle per altro, incorporano in partenza ed in via tendenzialmente automatica nel nuovo valore del c.d. Punto l'aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva””). Solo in sede di comparsa conclusionale l'appellante lega il motivo d'appello alla mancata liquidazione del danno morale, che è tuttavia cosa diversa dalla iniziale doglianza relativa alla mancata personalizzazione, ancorata al tipo di conseguenze derivate dal sinistro alla salute del danneggiato.
Sotto quest'ultimo profilo, il motivo si presenta infondato, in quanto tutte le conseguenze del sinistro che incidono sulla salute del danneggiato, quale la malocclusione o la necessità di particolari cure, sono già ricomprese nel danno biologico. In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (Cass. Sez. 3, 06/03/2025, n. 5984, Rv. 674199 - 01).
pag. 6/8 Nel caso di specie, inoltre, l'appellante non aveva mai allegato alcun elemento peculiare, che non sia stato già considerato nella lesione della salute e che consenta quindi una diversa liquidazione del danno.
In conclusione, si deve confermare la misura di € 62.585,76, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata sino alla decisione, oltre interessi sulla somma così risultante dalla decisione al soddisfo.
3. L'accoglimento dei primi due motivi di appello e l'accertamento della responsabilità esclusiva della conducente della Fiat Punto, con conseguente condanna degli appellati in solido al risarcimento dell'intero danno subito da impongono la Parte_1 rivalutazione in punto di spese di lite, venendo meno le ragioni della compensazione parziale disposta in primo grado e dovendosi effettuare una valutazione complessiva dell'esito della lite, che vede totalmente soccombenti gli appellati ed accolta la domanda dell'attore, sebbene in misura leggermente inferiore alla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe minime previste per le cause di valore compreso tra €
52.000,01 e € 260.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado (€
1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€
1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 96/2020, così Pt_1 provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, accerta che la responsabilità del sinistro è addebitabile in via esclusiva alla conducente della Fiat Punto BW789DT e, per l'effetto, condanna AN AN e in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
pag. 7/8 della somma di € 62.585,76 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal
16 luglio 2011 fino al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata con cadenza annuale, sino alla presente decisione, oltre interessi sulla somma così calcolata dalla decisione al soddisfo;
2. condanna gli appellati in solido al pagamento, in favore di delle Parte_1 spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 14.212,00 per compensi ed €
1.887,73 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
MA Morrone ZI Morabito
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