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Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2023, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
Testo completo
.. ~e2,Q, .!2zotg Civile Sent. Sez. 3 Num. 2511 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 27/01/2023 SENTENZA sul ricorso 23146/2020 proposto da: Codacons-Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori e CA EN, elettivamente domiciliati in Roma Via Settembrini 30 presso lo studio dell'avvocato Leuzzi Giuliano, che li difende insieme agli avvocati Giuliano Gino e Ramadori MarcoE l~lLc fL,{,~L · 'i ricorrenti - contro CA S.p.A., domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Dittrich Lotario Benedetto;
-controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 290/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2022 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;
udito l'Avvocato Giuliano Leuzzi;
udito l'Avvocato CA EN;
udito l'Avvocato Benedetto Dittrich Lotario;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che si riporta alla requisitoria scritta e insiste sul rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale: FATTI DI CAUSA 1. CA S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Trieste ON e CA EN - all'epoca dei fatti suo presidente - perché si accertasse che due comunicati diffusi da ON sulla tragedia della Costa Concordia rispettivamente il 18 giugno e il 29 luglio 2015 e un'intervista di CA EN a Radio 24 del 25 giugno 2015 avevano leso i suoi diritti all'immagine, all'onore e alla reputazione commerciale, e perché quindi i convenuti fossero condannati a risarcire all'attrice conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali. I convenuti si costituivano, resistendo. C) o o ·~ N ~ rf'l rf'l ~ u Il Tribunale, con sentenza dell'8 agosto 2018, accoglieva in buona parte le :.S domande attoree e condannava pertanto ON a risarcire danni non patrimoniali nella misura di euro 50.000 oltre interessi e CA EN a risarcire danni non patrimoniali nella misura di euro 8000 oltre interessi;
condannava altresì ON a pagare euro 500 ai sensi dell'articolo 12 l. 47/1948, disponendo anche la pubblicazione della sentenza sui siti Internet che avevano diffuso i comunicati e la sua comunicazione a Radio 24 a spese di CA EN. Avendo proposto appello principale ON, appello incidentale CA EN e appello incidentale CA, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 25 giugno 2020, rigettava gli appelli incidentali e accoglieva C) t o u parzialmente il gravame principale, ritenendo non lesivo e comunque legittimo il primo comunicato di ON. 2. Hanno presentato ricorso ON e CA EN sulla base di tre motivi, i primi due nell'interesse di ON e il terzo nell'interesse di CA EN, illustrati anche con rispettiva memoria - a quella di CA EN, da lui qualificato "breve nota", è stato unito il deposito di vari documenti -. CA si è difesa con controricorso e ha presentato ricorso incidentale nonché ricorso incidentale condizionato, il tutto illustrato pure con memoria. Controparte si è difesa con controricorso al ricorso incidentale. La causa è stata trattata in udienza pubblica, in cui il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il primo motivo del ricorso principale, proposto appunto dell'interesse di ON, denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente e, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli articoli 51 e 595 c.p. nonché 21 Cost. ·~ N ~ rf'l rf'l ~ 3.1 L'esteso motivo (ricorso, pagina 19-32) concerne il secondo comunicato di U ON, attribuendo violazione del diritto di critica "sotto il profilo del :.S canone della verità storica". CJ t Si ricostruisce ampiamente la vicenda dei malfunzionamenti della nave Costa 8 Concordia, con particolare riguardo al funzionamento degli ascensori, citando anche passi della sentenza penale al riguardo pronunciata dal Tribunale di Grosseto, per pervenire, infine, ad una "unica e sola interpretazione possibile" delle frasi del comunicato e comunque ad affermare che la sentenza avrebbe gravemente violato il canone della verità storica. 3.2 E' ben noto che - e ciò naturalmente deve essere tenuto in conto anche per i successivi motivi - "la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricol/egabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza" (così, ex multis trattandosi di giurisprudenza da tempo consolidata, Cass. sez. 3, 4 settembre 2012 n. 14822). Quindi la "verità storica" sulla quale si impernierebbe il presente motivo può limitarsi anche cosiddetta "verità putativa" purché raggiunta in termini oggettivi. Tanto premesso per delineare con completezza il quadro giuridico al fine della cui sussunzione deve espletarsi l'accertamento fattuale nel giudizio di merito, deve rilevarsi comunque che il motivo in esame non apporta alcun contenuto in iure, bensì rimane a monte, sul piano direttamente fattuale. 3.3 Invero, come chiaramente dimostra, oltre naturalmente al dettagliato ed esteso contenuto "ricostruttivo" di quelli che sarebbero i "veri" fatti della vicenda, la stessa conclusione del motivo - l'asserto della sussistenza di ·~ un"'unica e sola interpretazione possibile" delle frasi del comunicato, ragion per .-o cui la sentenza impugnata avrebbe violato il canone della verità storica -, questo veicola, in realtà, con assoluta evidenza, una mera valutazione alternativa di quel che è stato oggetto dell'accertamento di merito, allo scopo di offrire una diversa "verità storica" rispetto a quella cui è pervenuto il giudice di merito (tra l'altro conformemente al giudizio del grado precedente). È dunque ineludibile riconoscere che il motivo persegue direttamente un terzo grado di merito, per cui deve essere dichiarato inammissibile. 4. Il secondo motivo, ancora nell'interesse di ON, denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli arti~ v;
C) ~ o u 51 e 595 c.p. nonché 21 Cost., sempre a proposito del secondo comunicato di ON;
qui si tratta di pretesa violazione dei principi riguardanti il diritto di critica "sotto il profilo del canone della continenza". 4.1 A pagina 16 della sua sentenza il giudice d'appello avrebbe affermato soltanto che tale comunicato era caratterizzato da "tono sproporzionalmente scandalizzato e sdegnato, da una artificiosa drammatizzazione dei giudizi riportati". Si sostiene che non vi sarebbe "altro ... scritto sul punto" e non si saprebbe quali espressioni sarebbero così qualificabili. Si argomenta poi, in base a ben nota giurisprudenza, sul diritto alla libera manifestazione del pensiero anche con critiche assai pungenti, richiamando pure l'utilità sociale della conoscenza dei fatti. 4.2 In realtà "altro scritto" è agevolmente rinvenibile nella motivazione sulla c.d. continenza che il giudice d'appello offre nelle pagine 16-17 della sentenza impugnata, motivazione che d'altronde è chiara ed esauriente. A ben guardare, in effetti, quel che viene criticato è poi il contenuto della valutazione fattuale operata dal giudice di merito in ordine, appunto, alle sue modalità espressive, per cui il motivo risulta in parte infondato e in parte inammissibile. 5. Il terzo motivo, riguardante l'interesse di CA EN, denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, nonché, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 51 e 595 c.p. nonché 21 Cost. Il motivo concerne (e si argomenta ampiamente, nelle pagine 39-54 del ricorso) la statuizione del giudice d'appello sull'intervista radiofonica resa da CA EN, in relazione alla violazione del principio del diritto di critica sotto i profili di verità storica e continenza. 5.1 Si riporta uno stralcio tratto dalle pagine 17-18 della sentenza impugnata, che non darebbe alcun supporto al preteso travalicamento della verità dei fatti, mentre sarebbe "invece emerso in ogni dove, nel corso del processo, che tutt quel che il Codacons e l'Avv. EN hanno affermato trovava precisa e puntuale rispondenza nelle risultanze del processo penale" tenuto al Tribunale di Grosseto, "oltre che nelle ulteriori iniziative" di ON;
e sarebbe altresì emerso "che le dichiarazioni tutte e le critiche mosse costituivano un più che legittimo sviluppo e valutazione di esse". Inoltre, quando furono rese le dichiarazioni "la vicenda giudiziaria penale era soltanto all'inizio" perché il Tribunale non aveva ancora depositato le motivazioni della sua sentenza di primo grado, onde "ogni conclusione era ancora possibile". Quanto appena riassunto costituisce la censura di motivazione apparente (cfr. pagina 41 del ricorso). 5.2 Segue quella che viene definita "la censura di violazione di legge riferita al canone della verità storica". Con argomentazioni tratte dalle perizie svolte nel processo penale di Grosseto e riguardo all'accertamento in esso effettuato in ordine al malfunzionamento degli ascensori della nave e del generatore di emergenza, viene in effetti addotta ulteriormente una carenza motivazionale, oltre a giungere a qualificare erroneo affermare che le asserzioni di CA EN non erano state "accompagnate da alcuna effettiva motivazione circa il giudizio di disvalore formulato". ·~ Questa parte del motivo viene conclusa asserendo che la sentenza avrebbe ~ errato nel giudicare le affermazioni di CA EN come non "rispettose del ~ canone della verità storica" per "contrasto con tutte le risultanze in atti" e per 0 omessa citazione di elementi che invece sosterrebbero e farebbero U comprendere tali affermazioni (ricorso, pagina 49). 5.3 Infine, a proposito della censura di violazione di legge riguardante il canone della continenza, si riportano alcuni incisi della motivazione della sentenza impugnata in tal senso per poi qualificarli come non condivisibili. Si argomenta dunque sulle modalità delle dichiarazioni rese da CA EN, che non corrisponderebbero a quanto ha valutato il giudice d'appello, e specificamente anche sul riferimento che CA EN ha compiuto al "carcer , il quale non sarebbe offensivo come ritenuto dalla corte territoriale ma dovrebbe essere contestualizzato, e non potrebbe qualificarsi eccedente rispetto alla correttezza formale. Sarebbe pertanto erronea la statuizione riguardante proprio il richiamo al "carcere". 5.6 La motivazione offerta dalla Corte d'appello sulla posizione di CA EN, qualora sia letta logicamente e contestualizzando i passi con il complessivo quadro costruito, risulta del tutto sufficiente e priva di ogni apparenza. È difficile negare che le espressioni dell'intervista, riportate nella sentenza, siano oggettivamente lesive (si veda in particolare pagina 17 della pronuncia impugnata) e dunque formulate senza rispettare il canone della continenza. Peraltro questa è comunque una valutazione di fatto, spettante al giudice di merito;
il quale, d'altronde, già manifesta di averla effettuata mediante la specifica selezione delle frasi che trascrive per indicarle come travalicanti la soglia della continenza (''il carcere spetterebbe non è possibile un solo colpevole con trenta e rotti morti) nei confronti di chi non è stato neppure imputato. Anche questo motivo, dunque, risulta in parte infondato - cioè per quel che concerne la sufficienza costituzionale della motivazione - e in parte inammissibile, perché diretto a offrire una valutazione alternativa del fatto. In conclusione, il ricorso principale merita rigetto. 6. CA, come sopra si è visto, ha presentato un ricorso incidentale condizionato e un ricorso incidentale. Il ricorso incidentale condizionato viene proposto denunciando, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla inammissibilità dell'appello incidentale di CA EN - perché questi si sarebbe costituito tardivamente e la relativa eccezione non sarebbe stata vagliata dalla corte territoriale -, qualora si ritenga fondato il ricorso di CA EN. Essendo stato questo respinto, non vi è luogo a trattarlo. 7. Il ricorso incidentale è composto di tre motivi. 7.1 Il primo motivo viene rubricato in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. e, "ove occorrer possa", n.4 c.p.c., e lamenta l'omesso esame di fatti decisivi riguardanti la ritenuta sussistenza della verità dei fatti riportati nel primo comunicato di ON del 18 giugno 2015. Si ricostruisce la vicenda (includente anche un giudizio amministrativo) relativa all'acquisizione da parte di ON di documenti della CA, affermando essere controverso quel che la Corte d'appello nella motivazione dell'impugnata sentenza definisce "incontroverso". 7.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione degli articoli 51 e 595 c.p. nonché omesso esame di fatti decisivi riguardanti la ritenuta continenza delle espressioni presenti nel primo comunicato di ON. Il giudice d'appello non avrebbe esaminato tale comunicato nel suo complesso. Si invoca la giurisprudenza di questa Suprema Corte a proposito del requisito della continenza, per poi argomentare nel senso che risulterebbe qui "innegabile" la "portata diffamatoria e denigratoria" anche del comunicato del 18 maggio 2015. 7.3 Entrambi questi motivi dirigono la censura relativa all'accoglimento dell'appello di ON sul primo comunicato direttamente sul fatto, ·~ effettuando ricostruzioni alternative rispetto alla vicenda della astensione dei .-o documenti da CA a ON nonché rispetto alla sussistenza - ~ naturalmente negandola - della continenza nel comunicato suddetto. 0 Si è dinanzi, dunque, a un contenuto che sarebbe conforme ad una doglianza di gravame, intendendo perseguire dal giudice di legittimità a una diretta revisione dell'accertamento di merito compiuto dalla corte territoriale. Il che conduce entrambi i motivi ad una evidente inammissibilità. 7.4 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'appello incidentale di CA attinente alla quantificazione del danno risarcibile. u CA aveva chiesto il risarcimento di euro 1.000.000 o comunque di più di euro 50.000, e il giudice di prime cure aveva utilizzato i parametri dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano del 2018, strutturati in cinque scaglioni, dei quali il Tribunale specificamente aveva scelto il quarto e nel suo massimo di euro 50.000. La corte territoriale avrebbe rigettato l'appello incidentale di CA sull'erroneo presupposto che quest'ultima non aveva appellato la parte della sentenza "relativa al riferimento ai parametri" suddetti, e in particolare la scelta del quarto scaglione, che non sarebbe stata "specificamente censurata". Al contrario - sostiene CA - la censura specifica era stata mossa nell'appello incidentale, affermando che le stesse tabelle milanesi di cui si era avvalso il Tribunale specificano "che qualora la diffamazione sia di eccezionale gravità, quale è il caso che ci occupa, il danno liquidabile ben possa essere liquidato in un importo superiore a 50.000,00. La sentenza dovrà essere, pertanto, riformata;
il danno ... dovrà essere quantificato in euro 1.000.000,00, o comunque in una somma superiore a 50.000 Euro". Pertanto CA in tal modo avrebbe "lamentato la non corretta applicazione" dei parametri dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano del 2018, onde il giudice d'appello sarebbe incorso nella violazione dell'articolo 112 c.p.c. 7.5 Riguardo a quest'ultimo motivo, deve osservarsi che la corte territoriale, a pagina 18 della sentenza impugnata, afferma dapprima che non è stato criticato l'utilizzo dei parametri dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano del 2018, ma ciò a ben guardare costituisce una premessa generica, in quanto poi la corte specifica che la censura verteva proprio sull'erronea applicazione di tali parametri, denunciando l'appello "unicamente l'incongruità, rispetto al caso concreto, della liquidazione concretamente operata": e su questo quindi la corte precisamente ribatte (si vedano le pagine 18-19 della sentenza) che invece il Tribunale aveva "correttamente ponderato". Non è dunque sostenibile che il giudice d'appello abbia violato l'articolo 112 c.p.c., vale a dire risulta infondato quest'ultimo motivo. Anche il ricorso incidentale di CA, pertanto, merita rigetto. 8. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere rigettati, assorbito l'incidentale condizionato;
la reciproca soccombenza conduce alla compensazione delle spese processuali. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma l quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, compensando le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma l quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022 lO / fj u;
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-controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 290/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2022 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;
udito l'Avvocato Giuliano Leuzzi;
udito l'Avvocato CA EN;
udito l'Avvocato Benedetto Dittrich Lotario;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che si riporta alla requisitoria scritta e insiste sul rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale: FATTI DI CAUSA 1. CA S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Trieste ON e CA EN - all'epoca dei fatti suo presidente - perché si accertasse che due comunicati diffusi da ON sulla tragedia della Costa Concordia rispettivamente il 18 giugno e il 29 luglio 2015 e un'intervista di CA EN a Radio 24 del 25 giugno 2015 avevano leso i suoi diritti all'immagine, all'onore e alla reputazione commerciale, e perché quindi i convenuti fossero condannati a risarcire all'attrice conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali. I convenuti si costituivano, resistendo. C) o o ·~ N ~ rf'l rf'l ~ u Il Tribunale, con sentenza dell'8 agosto 2018, accoglieva in buona parte le :.S domande attoree e condannava pertanto ON a risarcire danni non patrimoniali nella misura di euro 50.000 oltre interessi e CA EN a risarcire danni non patrimoniali nella misura di euro 8000 oltre interessi;
condannava altresì ON a pagare euro 500 ai sensi dell'articolo 12 l. 47/1948, disponendo anche la pubblicazione della sentenza sui siti Internet che avevano diffuso i comunicati e la sua comunicazione a Radio 24 a spese di CA EN. Avendo proposto appello principale ON, appello incidentale CA EN e appello incidentale CA, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 25 giugno 2020, rigettava gli appelli incidentali e accoglieva C) t o u parzialmente il gravame principale, ritenendo non lesivo e comunque legittimo il primo comunicato di ON. 2. Hanno presentato ricorso ON e CA EN sulla base di tre motivi, i primi due nell'interesse di ON e il terzo nell'interesse di CA EN, illustrati anche con rispettiva memoria - a quella di CA EN, da lui qualificato "breve nota", è stato unito il deposito di vari documenti -. CA si è difesa con controricorso e ha presentato ricorso incidentale nonché ricorso incidentale condizionato, il tutto illustrato pure con memoria. Controparte si è difesa con controricorso al ricorso incidentale. La causa è stata trattata in udienza pubblica, in cui il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il primo motivo del ricorso principale, proposto appunto dell'interesse di ON, denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente e, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli articoli 51 e 595 c.p. nonché 21 Cost. ·~ N ~ rf'l rf'l ~ 3.1 L'esteso motivo (ricorso, pagina 19-32) concerne il secondo comunicato di U ON, attribuendo violazione del diritto di critica "sotto il profilo del :.S canone della verità storica". CJ t Si ricostruisce ampiamente la vicenda dei malfunzionamenti della nave Costa 8 Concordia, con particolare riguardo al funzionamento degli ascensori, citando anche passi della sentenza penale al riguardo pronunciata dal Tribunale di Grosseto, per pervenire, infine, ad una "unica e sola interpretazione possibile" delle frasi del comunicato e comunque ad affermare che la sentenza avrebbe gravemente violato il canone della verità storica. 3.2 E' ben noto che - e ciò naturalmente deve essere tenuto in conto anche per i successivi motivi - "la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricol/egabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza" (così, ex multis trattandosi di giurisprudenza da tempo consolidata, Cass. sez. 3, 4 settembre 2012 n. 14822). Quindi la "verità storica" sulla quale si impernierebbe il presente motivo può limitarsi anche cosiddetta "verità putativa" purché raggiunta in termini oggettivi. Tanto premesso per delineare con completezza il quadro giuridico al fine della cui sussunzione deve espletarsi l'accertamento fattuale nel giudizio di merito, deve rilevarsi comunque che il motivo in esame non apporta alcun contenuto in iure, bensì rimane a monte, sul piano direttamente fattuale. 3.3 Invero, come chiaramente dimostra, oltre naturalmente al dettagliato ed esteso contenuto "ricostruttivo" di quelli che sarebbero i "veri" fatti della vicenda, la stessa conclusione del motivo - l'asserto della sussistenza di ·~ un"'unica e sola interpretazione possibile" delle frasi del comunicato, ragion per .-o cui la sentenza impugnata avrebbe violato il canone della verità storica -, questo veicola, in realtà, con assoluta evidenza, una mera valutazione alternativa di quel che è stato oggetto dell'accertamento di merito, allo scopo di offrire una diversa "verità storica" rispetto a quella cui è pervenuto il giudice di merito (tra l'altro conformemente al giudizio del grado precedente). È dunque ineludibile riconoscere che il motivo persegue direttamente un terzo grado di merito, per cui deve essere dichiarato inammissibile. 4. Il secondo motivo, ancora nell'interesse di ON, denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli arti~ v;
C) ~ o u 51 e 595 c.p. nonché 21 Cost., sempre a proposito del secondo comunicato di ON;
qui si tratta di pretesa violazione dei principi riguardanti il diritto di critica "sotto il profilo del canone della continenza". 4.1 A pagina 16 della sua sentenza il giudice d'appello avrebbe affermato soltanto che tale comunicato era caratterizzato da "tono sproporzionalmente scandalizzato e sdegnato, da una artificiosa drammatizzazione dei giudizi riportati". Si sostiene che non vi sarebbe "altro ... scritto sul punto" e non si saprebbe quali espressioni sarebbero così qualificabili. Si argomenta poi, in base a ben nota giurisprudenza, sul diritto alla libera manifestazione del pensiero anche con critiche assai pungenti, richiamando pure l'utilità sociale della conoscenza dei fatti. 4.2 In realtà "altro scritto" è agevolmente rinvenibile nella motivazione sulla c.d. continenza che il giudice d'appello offre nelle pagine 16-17 della sentenza impugnata, motivazione che d'altronde è chiara ed esauriente. A ben guardare, in effetti, quel che viene criticato è poi il contenuto della valutazione fattuale operata dal giudice di merito in ordine, appunto, alle sue modalità espressive, per cui il motivo risulta in parte infondato e in parte inammissibile. 5. Il terzo motivo, riguardante l'interesse di CA EN, denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, nonché, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 51 e 595 c.p. nonché 21 Cost. Il motivo concerne (e si argomenta ampiamente, nelle pagine 39-54 del ricorso) la statuizione del giudice d'appello sull'intervista radiofonica resa da CA EN, in relazione alla violazione del principio del diritto di critica sotto i profili di verità storica e continenza. 5.1 Si riporta uno stralcio tratto dalle pagine 17-18 della sentenza impugnata, che non darebbe alcun supporto al preteso travalicamento della verità dei fatti, mentre sarebbe "invece emerso in ogni dove, nel corso del processo, che tutt quel che il Codacons e l'Avv. EN hanno affermato trovava precisa e puntuale rispondenza nelle risultanze del processo penale" tenuto al Tribunale di Grosseto, "oltre che nelle ulteriori iniziative" di ON;
e sarebbe altresì emerso "che le dichiarazioni tutte e le critiche mosse costituivano un più che legittimo sviluppo e valutazione di esse". Inoltre, quando furono rese le dichiarazioni "la vicenda giudiziaria penale era soltanto all'inizio" perché il Tribunale non aveva ancora depositato le motivazioni della sua sentenza di primo grado, onde "ogni conclusione era ancora possibile". Quanto appena riassunto costituisce la censura di motivazione apparente (cfr. pagina 41 del ricorso). 5.2 Segue quella che viene definita "la censura di violazione di legge riferita al canone della verità storica". Con argomentazioni tratte dalle perizie svolte nel processo penale di Grosseto e riguardo all'accertamento in esso effettuato in ordine al malfunzionamento degli ascensori della nave e del generatore di emergenza, viene in effetti addotta ulteriormente una carenza motivazionale, oltre a giungere a qualificare erroneo affermare che le asserzioni di CA EN non erano state "accompagnate da alcuna effettiva motivazione circa il giudizio di disvalore formulato". ·~ Questa parte del motivo viene conclusa asserendo che la sentenza avrebbe ~ errato nel giudicare le affermazioni di CA EN come non "rispettose del ~ canone della verità storica" per "contrasto con tutte le risultanze in atti" e per 0 omessa citazione di elementi che invece sosterrebbero e farebbero U comprendere tali affermazioni (ricorso, pagina 49). 5.3 Infine, a proposito della censura di violazione di legge riguardante il canone della continenza, si riportano alcuni incisi della motivazione della sentenza impugnata in tal senso per poi qualificarli come non condivisibili. Si argomenta dunque sulle modalità delle dichiarazioni rese da CA EN, che non corrisponderebbero a quanto ha valutato il giudice d'appello, e specificamente anche sul riferimento che CA EN ha compiuto al "carcer , il quale non sarebbe offensivo come ritenuto dalla corte territoriale ma dovrebbe essere contestualizzato, e non potrebbe qualificarsi eccedente rispetto alla correttezza formale. Sarebbe pertanto erronea la statuizione riguardante proprio il richiamo al "carcere". 5.6 La motivazione offerta dalla Corte d'appello sulla posizione di CA EN, qualora sia letta logicamente e contestualizzando i passi con il complessivo quadro costruito, risulta del tutto sufficiente e priva di ogni apparenza. È difficile negare che le espressioni dell'intervista, riportate nella sentenza, siano oggettivamente lesive (si veda in particolare pagina 17 della pronuncia impugnata) e dunque formulate senza rispettare il canone della continenza. Peraltro questa è comunque una valutazione di fatto, spettante al giudice di merito;
il quale, d'altronde, già manifesta di averla effettuata mediante la specifica selezione delle frasi che trascrive per indicarle come travalicanti la soglia della continenza (''il carcere spetterebbe non è possibile un solo colpevole con trenta e rotti morti) nei confronti di chi non è stato neppure imputato. Anche questo motivo, dunque, risulta in parte infondato - cioè per quel che concerne la sufficienza costituzionale della motivazione - e in parte inammissibile, perché diretto a offrire una valutazione alternativa del fatto. In conclusione, il ricorso principale merita rigetto. 6. CA, come sopra si è visto, ha presentato un ricorso incidentale condizionato e un ricorso incidentale. Il ricorso incidentale condizionato viene proposto denunciando, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla inammissibilità dell'appello incidentale di CA EN - perché questi si sarebbe costituito tardivamente e la relativa eccezione non sarebbe stata vagliata dalla corte territoriale -, qualora si ritenga fondato il ricorso di CA EN. Essendo stato questo respinto, non vi è luogo a trattarlo. 7. Il ricorso incidentale è composto di tre motivi. 7.1 Il primo motivo viene rubricato in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. e, "ove occorrer possa", n.4 c.p.c., e lamenta l'omesso esame di fatti decisivi riguardanti la ritenuta sussistenza della verità dei fatti riportati nel primo comunicato di ON del 18 giugno 2015. Si ricostruisce la vicenda (includente anche un giudizio amministrativo) relativa all'acquisizione da parte di ON di documenti della CA, affermando essere controverso quel che la Corte d'appello nella motivazione dell'impugnata sentenza definisce "incontroverso". 7.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione degli articoli 51 e 595 c.p. nonché omesso esame di fatti decisivi riguardanti la ritenuta continenza delle espressioni presenti nel primo comunicato di ON. Il giudice d'appello non avrebbe esaminato tale comunicato nel suo complesso. Si invoca la giurisprudenza di questa Suprema Corte a proposito del requisito della continenza, per poi argomentare nel senso che risulterebbe qui "innegabile" la "portata diffamatoria e denigratoria" anche del comunicato del 18 maggio 2015. 7.3 Entrambi questi motivi dirigono la censura relativa all'accoglimento dell'appello di ON sul primo comunicato direttamente sul fatto, ·~ effettuando ricostruzioni alternative rispetto alla vicenda della astensione dei .-o documenti da CA a ON nonché rispetto alla sussistenza - ~ naturalmente negandola - della continenza nel comunicato suddetto. 0 Si è dinanzi, dunque, a un contenuto che sarebbe conforme ad una doglianza di gravame, intendendo perseguire dal giudice di legittimità a una diretta revisione dell'accertamento di merito compiuto dalla corte territoriale. Il che conduce entrambi i motivi ad una evidente inammissibilità. 7.4 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'appello incidentale di CA attinente alla quantificazione del danno risarcibile. u CA aveva chiesto il risarcimento di euro 1.000.000 o comunque di più di euro 50.000, e il giudice di prime cure aveva utilizzato i parametri dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano del 2018, strutturati in cinque scaglioni, dei quali il Tribunale specificamente aveva scelto il quarto e nel suo massimo di euro 50.000. La corte territoriale avrebbe rigettato l'appello incidentale di CA sull'erroneo presupposto che quest'ultima non aveva appellato la parte della sentenza "relativa al riferimento ai parametri" suddetti, e in particolare la scelta del quarto scaglione, che non sarebbe stata "specificamente censurata". Al contrario - sostiene CA - la censura specifica era stata mossa nell'appello incidentale, affermando che le stesse tabelle milanesi di cui si era avvalso il Tribunale specificano "che qualora la diffamazione sia di eccezionale gravità, quale è il caso che ci occupa, il danno liquidabile ben possa essere liquidato in un importo superiore a 50.000,00. La sentenza dovrà essere, pertanto, riformata;
il danno ... dovrà essere quantificato in euro 1.000.000,00, o comunque in una somma superiore a 50.000 Euro". Pertanto CA in tal modo avrebbe "lamentato la non corretta applicazione" dei parametri dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano del 2018, onde il giudice d'appello sarebbe incorso nella violazione dell'articolo 112 c.p.c. 7.5 Riguardo a quest'ultimo motivo, deve osservarsi che la corte territoriale, a pagina 18 della sentenza impugnata, afferma dapprima che non è stato criticato l'utilizzo dei parametri dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano del 2018, ma ciò a ben guardare costituisce una premessa generica, in quanto poi la corte specifica che la censura verteva proprio sull'erronea applicazione di tali parametri, denunciando l'appello "unicamente l'incongruità, rispetto al caso concreto, della liquidazione concretamente operata": e su questo quindi la corte precisamente ribatte (si vedano le pagine 18-19 della sentenza) che invece il Tribunale aveva "correttamente ponderato". Non è dunque sostenibile che il giudice d'appello abbia violato l'articolo 112 c.p.c., vale a dire risulta infondato quest'ultimo motivo. Anche il ricorso incidentale di CA, pertanto, merita rigetto. 8. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere rigettati, assorbito l'incidentale condizionato;
la reciproca soccombenza conduce alla compensazione delle spese processuali. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma l quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, compensando le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma l quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022 lO / fj u;
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