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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/11/2025, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia n. rg. 4743/2025 promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. ANGELO NOBILE
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CERTOMA' FRANCESCO, RITA BATTIATO e
NT LL
- Resistente -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13.5.2025, la ricorrente come in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la restituzione della somma di euro 5.816,58, richiesta dall' con nota del CP_1
26.11.2024, relativa alla pensione Cat. SOCOM percepita dalla ricorrente per il periodo dal 01/08/2022 al 31/12/2023, per incumulabilità della predetta pensione di reversibilità con altri redditi per prestazione percepiti dalla ricorrente.
Si costituiva l' il quale deduceva di aver provveduto ad annullare il debito CP_1 oggetto di impugnazione, ricalcolando la quota incumulabile e conseguentemente, ponendo a conguaglio il debito. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore di parte ricorrente, all'odierna udienza, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese. CP_1
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla
L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto a riconoscere e liquidare la prestazione in oggetto.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, rileva il Tribunale come solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo depositato in data 13.5.2025, l' ha provveduto CP_1 all'annullamento dell'indebito in oggetto, ricalcolando l'importo della prestazione e riportandola nel cedolino di ottobre 2025.
Pertanto, ritiene codesto TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente CP_1 soccombente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.856,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore avv. Angelo Nobile, anticipatario.
Taranto, 26.11.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia n. rg. 4743/2025 promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. ANGELO NOBILE
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CERTOMA' FRANCESCO, RITA BATTIATO e
NT LL
- Resistente -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13.5.2025, la ricorrente come in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la restituzione della somma di euro 5.816,58, richiesta dall' con nota del CP_1
26.11.2024, relativa alla pensione Cat. SOCOM percepita dalla ricorrente per il periodo dal 01/08/2022 al 31/12/2023, per incumulabilità della predetta pensione di reversibilità con altri redditi per prestazione percepiti dalla ricorrente.
Si costituiva l' il quale deduceva di aver provveduto ad annullare il debito CP_1 oggetto di impugnazione, ricalcolando la quota incumulabile e conseguentemente, ponendo a conguaglio il debito. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore di parte ricorrente, all'odierna udienza, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese. CP_1
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla
L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto a riconoscere e liquidare la prestazione in oggetto.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, rileva il Tribunale come solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo depositato in data 13.5.2025, l' ha provveduto CP_1 all'annullamento dell'indebito in oggetto, ricalcolando l'importo della prestazione e riportandola nel cedolino di ottobre 2025.
Pertanto, ritiene codesto TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente CP_1 soccombente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.856,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore avv. Angelo Nobile, anticipatario.
Taranto, 26.11.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere