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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 467/2024 V.G.
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – MINORI
composta dai Magistrati:
Maria IA AN Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Annamaria Laneri Consigliere
Sara La Malfa Consigliere On. Stefano Gaeta Consigliere On.
ha pronunciato il seguente DECRETO
nel giudizio introdotto con reclamo depositato in data 27.12.2024
da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
) e , nato a [...] il [...] (C.F.
[...] Parte_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Lammardo, del C.F._2
Foro di Lagonegro (PZ) presso il cui studio, sito in Ciserano (BG), Corso Europa n. 57 hanno eletto domicilio reclamanti nell'interesse della minore
, nata a [...] il [...] Persona_1
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia
OGGETTO: reclamo ai sensi dell'art. 739 CPC avverso il decreto cron. n. 1069/2024 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 26.11.2024 e pubblicato in data 8.12.2024 – notificato in data 19.12.2024 – pronunciato nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 1829/2024, in punto: autorizzazione a permanere sul territorio nazionale ex art. 31 TUI.
Premesso che:
1. Con ricorso ex art. 31, 3 co. del d.lgs. 286/1998, depositato in data 18.9.2024 presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, i sig. e , Parte_1 Parte_2
1 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 467/2024 V.G.
cittadini tunisini, chiedevano di essere autorizzati a permanere sul territorio italiano per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico della figlia minore
[...] nata a [...] il [...]. Esponevano quanto segue: Per_1
‣avevano fatto ingresso in Italia nel 2024, il sig. a luglio per motivi di Parte_2 lavoro e la sig.ra ad agosto con visto turistico;
Persona_2
‣si erano stabiliti a Bergamo e dimoravano in un immobile sito in Via Ferruccio Galmozzi n. 10/D unitamente al fratello della sig.ra ; Persona_3
‣fin da luglio 2024 il sig. aveva reperito un lavoro come imbianchino e Pt_2 percepiva una retribuzione mensile media di euro 1.200 circa;
peraltro, senza regolare contratto era impossibilitato a stipulare un contratto di locazione;
‣la figlia era stata iscritta al primo anno della scuola per l'infanzia “Il Persona_1
Giardino dei Sogni” dell'Istituto Comprensivo “V. Muzio” di Bergamo;
‣con l'inserimento della figlia alla scuola dell'infanzia, anche la sig.ra aveva Pt_1 iniziato a lavorare come domestica, ma per poche ore al giorno;
‣ si erano iscritti ad un corso di Italiano per stranieri presso l'oratorio della Parrocchia della Beata Vergine Maria di Loreto di Bergamo.
2. Con decreto del 26.9.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al 31.10.2024. Il Giudice incaricava la Questura di Bergamo di comunicare al Tribunale notizie circa lo stile di vita dei genitori della minore ed indicare eventuali pendenze e/o precedenti penali. In data 3.10.2024 veniva acquisito il certificato dei carichi pendenti, con esito negativo. In data 4.12.2024 perveniva il rapporto della Questura di Bergamo, che confermava le risultanze dei certificati del casellario e dei carichi pendenti prodotti dalle parti. All'udienza del 31.10.2024 venivano sentiti i ricorrenti. In data 11.11.2024 il PM, tenuto conto che la minore si trovava in Italia da pochi mesi e non era integrata nel territorio dello Stato, esprimeva parere contrario all'accoglimento.
3. Con decreto emesso in data 26.11.2024 – pubblicato in data 8.12.2024 – il Tribunale dei Minorenni di Brescia rigettava il ricorso e, in particolare, osservava:
- la minore era arrivata in Italia a luglio 2024, pertanto, il tempo trascorso non era sufficiente all'integrazione nel tessuto socioculturale.
- non vi erano elementi sufficienti a integrare i presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 286/1998: l'audizione dei ricorrenti non aveva fatto emergere motivi di pregiudizio al rientro nel paese d'origine della minore con i genitori.
4. Avverso il decreto, pubblicato in data 8.12.2024, con reclamo ex art. 739 CPC i sig. e hanno proposto appello chiedendo di essere Parte_1 Parte_2 autorizzati a permanere sul territorio nazionale. Hanno dedotto che:
- il Tribunale per i Minorenni ha rigettato il ricorso senza incaricare i servizi sociali territorialmente competenti a svolgere indagine psicosociale sulle condizioni
2 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 467/2024 V.G.
personali e familiari della minore e dei genitori, sulle loro capacità genitoriali e la loro pregressa storia familiare;
- la Suprema Corte hanno chiarito che l'art. 31, 3 co., T.U. sull'Immigrazione svolge la funzione di norma di chiusura del sistema di tutela dei minori stranieri, apportando una deroga alla disciplina sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero dettata dalle norme precedenti quando ricorrano le condizioni per salvaguardare il preminente interesse del minore che si trova nel territorio italiano e in situazioni nelle quali l'allontanamento suo o di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l'integrità psicofisica 1. Secondo consolidata giurisprudenza, i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che devono essere esaminati dal Tribunale riguardano la valutazione del danno conseguente all'allontanamento dei genitori e allo sradicamento del minore e, tra l'altro, “nell'ambito della complessiva valutazione sugli effetti che il diniego dell'autorizzazione potrebbe avere sullo sviluppo del minore, demandata al giudice di merito, si deve tener conto anche del contesto del
Paese di origine del nucleo familiare e della possibilità, per i genitori, di conseguire la regolarizzazione della loro posizione lavorativa in Italia”2, nonché dello sforzo compiuto dai genitori per inserirsi in Italia.
- il concetto di misura temporanea di cui all'art. 31 d.lgs. 286/1998 fa riferimento alla durata dell'autorizzazione, non, come erroneamente dedotto dal Tribunale, alle esigenze sottese al ricorso, infatti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza: “non implica di necessità che temporanea sia anche la situazione di grave disagio o danno che si vuole contrastare” 3. La temporaneità riguarda esclusivamente la durata dell'autorizzazione rilasciata dal Tribunale e, qualora dovessero venire meno le ragioni per le quali la stessa era stata rilasciata, l'autorizzazione potrà essere revocata o, in ogni caso, non rinnovata in caso di nuova istanza di proroga da parte dei familiari.
- nelle more del procedimento erano sopravvenute delle circostanze che hanno fortificato il rapporto della minore con i pari: la minore è iscritta alla scuola dell'infanzia e alla mensa scolastica per l'anno 2024/2025; nel periodo natalizio aveva partecipato agli eventi organizzati dalla scuola con altre coetanee;
dal mese di ottobre era iscritta ad un corso di ginnastica;
era stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie e, con la visita del 23.12.2024, il pediatra aveva riscontrato dei problemi respiratori e le aveva prescritto un farmaco da assumere tre volte al giorno.
5. In data 31.3.2025 è stata trasmessa la relazione sociale richiesta con il decreto di fissazione di udienza. Il servizio sociale non ha rilevato elementi di preoccupazione inerenti alla genitorialità del Sig. e della Sig.ra e ha accertato un Pt_2 Pt_1 buon livello di integrazione del nucleo familiare sul territorio di Bergamo: il sig. effettua attività di volontariato presso gli spazi della parrocchia, luogo in cui Pt_2 il nucleo è solito recarsi al termine dell'orario scolastico della minore, inoltre, Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 467/2024 V.G.
entrambi i genitori frequentano un corso di italiano organizzato dall'oratorio; per quanto riguarda la minore, è iscritta ad una scuola di ginnastica artistica e i genitori riportano un buon inserimento della figlia nel contesto scolastico, sia nella relazione con gli insegnanti che con il gruppo dei pari (tanto da essersi recata a casa delle famiglie delle compagne di classe per condividere momenti di gioco); la minore sta apprendendo velocemente la lingua italiana e a casa parla sia arabo che italiano.
6. In data 7.4.2025 il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso con la seguente motivazione: “…Letta la relazione dei competenti servizi sociali, richiesta da Codesta Corte nel provvedimento di fissazione dell'udienza. Rilevato che la permanenza della minore in Italia si è protratta ormai per quasi un anno, con frequenza della scuola dell'infanzia; Rilevato che dal tenore della predetta relazione dei SS si evincono: l'attività lavorativa della madre della minore, gli sforzi e i progressi compiuti (apparentemente con buon esito) da entrambi i genitori per l'integrazione nel tessuto sociale italiano, la stabile presenza in Italia di uno zio materno (fratello della madre), della di lui moglie e del cuginetto della minore Rilevata l'assenza di pendenze o pregiudizi penali dei genitori.
Ritenuto che
l'allontanamento dall'Italia possa rivelarsi, a questo punto, deleterio per l'ordinato sviluppo psico-fisico della minore (già entrata nell'”età della permanenza dei ricordi”) e non giustificato da preminenti ragioni di ordine pubblico…”
7. All'udienza del 11.4.2025 sono comparse le parti personalmente, in grado di comprendere quanto è stato loro richiesto e aiutati nelle risposte dal signor Per_4
, fratello della reclamante che ha confermato che i reclamanti vivono presso il
[...] suo nucleo familiare con la figlia;
hanno precisato di avere altri parenti in provincia di Bergamo, alcuni divenuti anche cittadini italiani. Il difensore ha insistito nella domanda e la Corte si è riservata la decisione.
Ritenuto che:
8. Il reclamo è fondato. Va premesso che per la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 286/98 il caso va esaminato tenendo anzitutto in considerazione la condizione di vita e psico-affettiva dei minori. In particolare, nel caso di specie, deve essere effettuata una valutazione prognostica, verificando se l'allontanamento dall'Italia della minore, con entrambi i genitori, possa recarle o meno un grave danno psico-fisico. Se è vero che i genitori sono entrambi irregolari e che il nucleo familiare è giunto in Italia non molto tempo fa, vanno però anche considerati: il contesto familiare, le attuali condizioni di vita della minore, positivamente inserita alla scuola materna, la serietà del progetto migratorio dei genitori e le opportunità lavorative. In relazione alle condizioni di vita dei minori in età pre-scolare questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che, se da un lato un profondo radicamento sul territorio si
4 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 467/2024 V.G.
consegue soprattutto a partire dalla età scolare, dall'altro vanno considerate le particolari cure e attenzioni di cui necessitano i bambini piccoli, età in cui è fondamentale si sviluppi un sano e sicuro attaccamento alle figure di riferimento e in cui devono essere prestate dai genitori cura e attenzioni particolari, che tanto migliori saranno qualitativamente quanto più i genitori saranno sereni e nelle condizioni di assicurare stabilità e sicurezza ai figli. Pertanto, la condizione di vita dei genitori (nel Paese di origine e in Italia) non può non essere tenuta in considerazione in quanto ha evidenti ripercussioni sull'equilibrio psico-fisico dei figli e sulla loro serena ed equilibrata crescita. Si richiama sul punto la ordinanza della Suprema Corte del 5.12.2019, depositata il 3.3.2020, con cui, nell'accogliere un ricorso e cassare il decreto della Corte di Appello di Torino, ha evidenziato che “in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, l'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione;
ne consegue che le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31, di non lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità, non si prestano a essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all'età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l'aumentare dell'età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass. N. 4197 del 21/2/2018; Cass n. 17739 del 7/9/2015; Cass. S.U. n. 21799 del 25/10/2010)…”. Fa sempre riferimento a casi di età prescolare del minore Cass. n. 29795 del 23/6/2017, depositata 12/12/2017, secondo cui la ratio dell'art. 31 consiste
“nell'evitare al minore danni rilevanti che possano pregiudicarne la crescita”, precisando che “ai fini della sua applicazione deve conferirsi rilievo anche all'età prescolare del minore e al suo eventuale radicamento in un Paese nel quale i genitori stanno cercando di inserirsi acquisendo il diritto di soggiornarvi e prestare regolarmente attività lavorativa...”; vengono quindi richiamate Cass. 7/9/2015 n. 17739; 20/7/2015 n. 15191. Questa Corte ritiene che, per poter valutare correttamente la sussistenza o meno di un pregiudizio o grave danno per il minore, occorra fare riferimento ad una pluralità di parametri, valutati non avulsi dal complessivo contesto familiare. Così, se da un lato il radicamento sul territorio è tanto maggiore quanto più a lungo il minore vi ha
5 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 467/2024 V.G.
soggiornato, dall'altro la tenera età del minore stesso, proprio in quanto età estremamente delicata e importante per la futura serena crescita, deve poter fare conto su una struttura familiare in grado di prestare le necessarie cure richieste dall'età sia sul territorio nazionale che nel territorio di origine. Per tutte le ragioni esposte e tenuti in considerazione tutti gli elementi di fatto del caso in esame sopra indicati, il reclamo è meritevole di accoglimento, con la conseguenza che i signori e vanno autorizzati a Parte_1 Parte_2 permanere sul territorio dello Stato per un tempo congruo, pari ad anni due, anche per consentire loro di convertire il relativo titolo di soggiorno in altro più stabile.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art 31 D.L.vo 286/98, in riforma del decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia emesso 26.11.2024 e pubblicato in data 8.12.2024 nel procedimento R.G. 1829/2024 AUTORIZZA
, nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] a permanere in Italia per assistere la figlia minore
, nata a [...] il [...] per la durata di anni due Persona_1 decorrenti dalla data dell'effettivo rilascio del relativo titolo di soggiorno da parte della competente Questura.
Si comunichi alle parti, al Consolato della Tunisia, alla Questura di Bergamo, Ufficio Immigrazione
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est. Maria IA AN
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ. n. 21799/2010. 2 Cass. civ. n. 17739/2015. 3 Cass. civ. n. 4197/2018.
3
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – MINORI
composta dai Magistrati:
Maria IA AN Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Annamaria Laneri Consigliere
Sara La Malfa Consigliere On. Stefano Gaeta Consigliere On.
ha pronunciato il seguente DECRETO
nel giudizio introdotto con reclamo depositato in data 27.12.2024
da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
) e , nato a [...] il [...] (C.F.
[...] Parte_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Lammardo, del C.F._2
Foro di Lagonegro (PZ) presso il cui studio, sito in Ciserano (BG), Corso Europa n. 57 hanno eletto domicilio reclamanti nell'interesse della minore
, nata a [...] il [...] Persona_1
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia
OGGETTO: reclamo ai sensi dell'art. 739 CPC avverso il decreto cron. n. 1069/2024 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 26.11.2024 e pubblicato in data 8.12.2024 – notificato in data 19.12.2024 – pronunciato nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 1829/2024, in punto: autorizzazione a permanere sul territorio nazionale ex art. 31 TUI.
Premesso che:
1. Con ricorso ex art. 31, 3 co. del d.lgs. 286/1998, depositato in data 18.9.2024 presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, i sig. e , Parte_1 Parte_2
1 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 467/2024 V.G.
cittadini tunisini, chiedevano di essere autorizzati a permanere sul territorio italiano per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico della figlia minore
[...] nata a [...] il [...]. Esponevano quanto segue: Per_1
‣avevano fatto ingresso in Italia nel 2024, il sig. a luglio per motivi di Parte_2 lavoro e la sig.ra ad agosto con visto turistico;
Persona_2
‣si erano stabiliti a Bergamo e dimoravano in un immobile sito in Via Ferruccio Galmozzi n. 10/D unitamente al fratello della sig.ra ; Persona_3
‣fin da luglio 2024 il sig. aveva reperito un lavoro come imbianchino e Pt_2 percepiva una retribuzione mensile media di euro 1.200 circa;
peraltro, senza regolare contratto era impossibilitato a stipulare un contratto di locazione;
‣la figlia era stata iscritta al primo anno della scuola per l'infanzia “Il Persona_1
Giardino dei Sogni” dell'Istituto Comprensivo “V. Muzio” di Bergamo;
‣con l'inserimento della figlia alla scuola dell'infanzia, anche la sig.ra aveva Pt_1 iniziato a lavorare come domestica, ma per poche ore al giorno;
‣ si erano iscritti ad un corso di Italiano per stranieri presso l'oratorio della Parrocchia della Beata Vergine Maria di Loreto di Bergamo.
2. Con decreto del 26.9.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al 31.10.2024. Il Giudice incaricava la Questura di Bergamo di comunicare al Tribunale notizie circa lo stile di vita dei genitori della minore ed indicare eventuali pendenze e/o precedenti penali. In data 3.10.2024 veniva acquisito il certificato dei carichi pendenti, con esito negativo. In data 4.12.2024 perveniva il rapporto della Questura di Bergamo, che confermava le risultanze dei certificati del casellario e dei carichi pendenti prodotti dalle parti. All'udienza del 31.10.2024 venivano sentiti i ricorrenti. In data 11.11.2024 il PM, tenuto conto che la minore si trovava in Italia da pochi mesi e non era integrata nel territorio dello Stato, esprimeva parere contrario all'accoglimento.
3. Con decreto emesso in data 26.11.2024 – pubblicato in data 8.12.2024 – il Tribunale dei Minorenni di Brescia rigettava il ricorso e, in particolare, osservava:
- la minore era arrivata in Italia a luglio 2024, pertanto, il tempo trascorso non era sufficiente all'integrazione nel tessuto socioculturale.
- non vi erano elementi sufficienti a integrare i presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 286/1998: l'audizione dei ricorrenti non aveva fatto emergere motivi di pregiudizio al rientro nel paese d'origine della minore con i genitori.
4. Avverso il decreto, pubblicato in data 8.12.2024, con reclamo ex art. 739 CPC i sig. e hanno proposto appello chiedendo di essere Parte_1 Parte_2 autorizzati a permanere sul territorio nazionale. Hanno dedotto che:
- il Tribunale per i Minorenni ha rigettato il ricorso senza incaricare i servizi sociali territorialmente competenti a svolgere indagine psicosociale sulle condizioni
2 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 467/2024 V.G.
personali e familiari della minore e dei genitori, sulle loro capacità genitoriali e la loro pregressa storia familiare;
- la Suprema Corte hanno chiarito che l'art. 31, 3 co., T.U. sull'Immigrazione svolge la funzione di norma di chiusura del sistema di tutela dei minori stranieri, apportando una deroga alla disciplina sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero dettata dalle norme precedenti quando ricorrano le condizioni per salvaguardare il preminente interesse del minore che si trova nel territorio italiano e in situazioni nelle quali l'allontanamento suo o di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l'integrità psicofisica 1. Secondo consolidata giurisprudenza, i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che devono essere esaminati dal Tribunale riguardano la valutazione del danno conseguente all'allontanamento dei genitori e allo sradicamento del minore e, tra l'altro, “nell'ambito della complessiva valutazione sugli effetti che il diniego dell'autorizzazione potrebbe avere sullo sviluppo del minore, demandata al giudice di merito, si deve tener conto anche del contesto del
Paese di origine del nucleo familiare e della possibilità, per i genitori, di conseguire la regolarizzazione della loro posizione lavorativa in Italia”2, nonché dello sforzo compiuto dai genitori per inserirsi in Italia.
- il concetto di misura temporanea di cui all'art. 31 d.lgs. 286/1998 fa riferimento alla durata dell'autorizzazione, non, come erroneamente dedotto dal Tribunale, alle esigenze sottese al ricorso, infatti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza: “non implica di necessità che temporanea sia anche la situazione di grave disagio o danno che si vuole contrastare” 3. La temporaneità riguarda esclusivamente la durata dell'autorizzazione rilasciata dal Tribunale e, qualora dovessero venire meno le ragioni per le quali la stessa era stata rilasciata, l'autorizzazione potrà essere revocata o, in ogni caso, non rinnovata in caso di nuova istanza di proroga da parte dei familiari.
- nelle more del procedimento erano sopravvenute delle circostanze che hanno fortificato il rapporto della minore con i pari: la minore è iscritta alla scuola dell'infanzia e alla mensa scolastica per l'anno 2024/2025; nel periodo natalizio aveva partecipato agli eventi organizzati dalla scuola con altre coetanee;
dal mese di ottobre era iscritta ad un corso di ginnastica;
era stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie e, con la visita del 23.12.2024, il pediatra aveva riscontrato dei problemi respiratori e le aveva prescritto un farmaco da assumere tre volte al giorno.
5. In data 31.3.2025 è stata trasmessa la relazione sociale richiesta con il decreto di fissazione di udienza. Il servizio sociale non ha rilevato elementi di preoccupazione inerenti alla genitorialità del Sig. e della Sig.ra e ha accertato un Pt_2 Pt_1 buon livello di integrazione del nucleo familiare sul territorio di Bergamo: il sig. effettua attività di volontariato presso gli spazi della parrocchia, luogo in cui Pt_2 il nucleo è solito recarsi al termine dell'orario scolastico della minore, inoltre, Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 467/2024 V.G.
entrambi i genitori frequentano un corso di italiano organizzato dall'oratorio; per quanto riguarda la minore, è iscritta ad una scuola di ginnastica artistica e i genitori riportano un buon inserimento della figlia nel contesto scolastico, sia nella relazione con gli insegnanti che con il gruppo dei pari (tanto da essersi recata a casa delle famiglie delle compagne di classe per condividere momenti di gioco); la minore sta apprendendo velocemente la lingua italiana e a casa parla sia arabo che italiano.
6. In data 7.4.2025 il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso con la seguente motivazione: “…Letta la relazione dei competenti servizi sociali, richiesta da Codesta Corte nel provvedimento di fissazione dell'udienza. Rilevato che la permanenza della minore in Italia si è protratta ormai per quasi un anno, con frequenza della scuola dell'infanzia; Rilevato che dal tenore della predetta relazione dei SS si evincono: l'attività lavorativa della madre della minore, gli sforzi e i progressi compiuti (apparentemente con buon esito) da entrambi i genitori per l'integrazione nel tessuto sociale italiano, la stabile presenza in Italia di uno zio materno (fratello della madre), della di lui moglie e del cuginetto della minore Rilevata l'assenza di pendenze o pregiudizi penali dei genitori.
Ritenuto che
l'allontanamento dall'Italia possa rivelarsi, a questo punto, deleterio per l'ordinato sviluppo psico-fisico della minore (già entrata nell'”età della permanenza dei ricordi”) e non giustificato da preminenti ragioni di ordine pubblico…”
7. All'udienza del 11.4.2025 sono comparse le parti personalmente, in grado di comprendere quanto è stato loro richiesto e aiutati nelle risposte dal signor Per_4
, fratello della reclamante che ha confermato che i reclamanti vivono presso il
[...] suo nucleo familiare con la figlia;
hanno precisato di avere altri parenti in provincia di Bergamo, alcuni divenuti anche cittadini italiani. Il difensore ha insistito nella domanda e la Corte si è riservata la decisione.
Ritenuto che:
8. Il reclamo è fondato. Va premesso che per la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 286/98 il caso va esaminato tenendo anzitutto in considerazione la condizione di vita e psico-affettiva dei minori. In particolare, nel caso di specie, deve essere effettuata una valutazione prognostica, verificando se l'allontanamento dall'Italia della minore, con entrambi i genitori, possa recarle o meno un grave danno psico-fisico. Se è vero che i genitori sono entrambi irregolari e che il nucleo familiare è giunto in Italia non molto tempo fa, vanno però anche considerati: il contesto familiare, le attuali condizioni di vita della minore, positivamente inserita alla scuola materna, la serietà del progetto migratorio dei genitori e le opportunità lavorative. In relazione alle condizioni di vita dei minori in età pre-scolare questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che, se da un lato un profondo radicamento sul territorio si
4 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 467/2024 V.G.
consegue soprattutto a partire dalla età scolare, dall'altro vanno considerate le particolari cure e attenzioni di cui necessitano i bambini piccoli, età in cui è fondamentale si sviluppi un sano e sicuro attaccamento alle figure di riferimento e in cui devono essere prestate dai genitori cura e attenzioni particolari, che tanto migliori saranno qualitativamente quanto più i genitori saranno sereni e nelle condizioni di assicurare stabilità e sicurezza ai figli. Pertanto, la condizione di vita dei genitori (nel Paese di origine e in Italia) non può non essere tenuta in considerazione in quanto ha evidenti ripercussioni sull'equilibrio psico-fisico dei figli e sulla loro serena ed equilibrata crescita. Si richiama sul punto la ordinanza della Suprema Corte del 5.12.2019, depositata il 3.3.2020, con cui, nell'accogliere un ricorso e cassare il decreto della Corte di Appello di Torino, ha evidenziato che “in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, l'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione;
ne consegue che le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31, di non lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità, non si prestano a essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all'età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l'aumentare dell'età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass. N. 4197 del 21/2/2018; Cass n. 17739 del 7/9/2015; Cass. S.U. n. 21799 del 25/10/2010)…”. Fa sempre riferimento a casi di età prescolare del minore Cass. n. 29795 del 23/6/2017, depositata 12/12/2017, secondo cui la ratio dell'art. 31 consiste
“nell'evitare al minore danni rilevanti che possano pregiudicarne la crescita”, precisando che “ai fini della sua applicazione deve conferirsi rilievo anche all'età prescolare del minore e al suo eventuale radicamento in un Paese nel quale i genitori stanno cercando di inserirsi acquisendo il diritto di soggiornarvi e prestare regolarmente attività lavorativa...”; vengono quindi richiamate Cass. 7/9/2015 n. 17739; 20/7/2015 n. 15191. Questa Corte ritiene che, per poter valutare correttamente la sussistenza o meno di un pregiudizio o grave danno per il minore, occorra fare riferimento ad una pluralità di parametri, valutati non avulsi dal complessivo contesto familiare. Così, se da un lato il radicamento sul territorio è tanto maggiore quanto più a lungo il minore vi ha
5 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 467/2024 V.G.
soggiornato, dall'altro la tenera età del minore stesso, proprio in quanto età estremamente delicata e importante per la futura serena crescita, deve poter fare conto su una struttura familiare in grado di prestare le necessarie cure richieste dall'età sia sul territorio nazionale che nel territorio di origine. Per tutte le ragioni esposte e tenuti in considerazione tutti gli elementi di fatto del caso in esame sopra indicati, il reclamo è meritevole di accoglimento, con la conseguenza che i signori e vanno autorizzati a Parte_1 Parte_2 permanere sul territorio dello Stato per un tempo congruo, pari ad anni due, anche per consentire loro di convertire il relativo titolo di soggiorno in altro più stabile.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art 31 D.L.vo 286/98, in riforma del decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia emesso 26.11.2024 e pubblicato in data 8.12.2024 nel procedimento R.G. 1829/2024 AUTORIZZA
, nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] a permanere in Italia per assistere la figlia minore
, nata a [...] il [...] per la durata di anni due Persona_1 decorrenti dalla data dell'effettivo rilascio del relativo titolo di soggiorno da parte della competente Questura.
Si comunichi alle parti, al Consolato della Tunisia, alla Questura di Bergamo, Ufficio Immigrazione
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est. Maria IA AN
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ. n. 21799/2010. 2 Cass. civ. n. 17739/2015. 3 Cass. civ. n. 4197/2018.
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