Articolo 2 della Legge 17 dicembre 1957, n. 1228
Articolo 1
Versione
14 gennaio 1958
Art. 2.
Per i lavori di sistemazione della strada suddetta e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni, in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1958-59, 1959-60 e 1960-61.
La relativa spesa sara' iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici e sara' assegnata all'A.N.A.S., che e' autorizzata ad impegnare anticipatamente le somme stanziate negli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1958