TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, G o p avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 8900/2022 ed avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni amministrative
TRA
(C.F. ), in proprio e quale rapp.te Parte_1 C.F._1 della società , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 in calce al ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 6, D.lgs 150/2011, con istanza di sospensione dell'esecutività, dall'avv. Giuseppe Di Matteo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Portico di Caserta (CE) alla via San
Giovanni vico II n. 14, PEC: Email_1
OPPONENTE
E
, (C.F. Controparte_2
, in persona del Direttore p.t. dell' , P.IVA_1 Controparte_2 [...]
domiciliato presso la sede in Caserta al Viale Lincoln Ex Area Saint Gobain Fab. CP_3 Em
, PEC: t, rappresentato e difeso ex art. 6, comma 9, D.lgs Email_3
150/11, congiuntamente e disgiuntamente da: (funzionario, Controparte_4
Responsabile del processo legale) , CP_5 Controparte_6 CP_7
(abilitate all'esercizio della professione di avvocato) in servizio presso la stessa
[...] sede.
OPPOSTO
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle
1 richieste e delle istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo, ove necessario, al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con ricorso ritualmente notificato, in data 26.10.2022, , in proprio Parte_1
e quale rapp.te della società IV CI , proponeva Controparte_1 opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 298/SIL del 14.10.2022, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della somma complessiva di euro 2.341,80, quale sanzione amministrativa per violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008 (come modificato dall'art. 22, comma 5, del D.lgs 151/2015), per aver omesso di registrare sul libro unico del lavoro sia le ore in più di prestazione dell'attività svolta da gennaio 2016
a giugno 2018 da parte dei lavoratori e Parte_2 Parte_3 PT
(avendo indicato solo 24 ore settimanali a fronte delle 48 ore effettivamente
[...] svolte) sia le maggiorazioni sull'orario notturno svolto dai suddetti lavoratori per due turni di 24 ore settimanali dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno 2018, nonché dell'art. 7, comma 1, D.lgs, 66/2003 (come modificato dal D.L. 112/2008), per non aver fatto fruire ai lavoratori il riposo giornaliero previsto dalla legge e cioè undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, immettendoli a lavoro e facendo effettuare agli stessi due turni settimanali da 24 ore, instando, in via preliminare, per la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione dell' Controparte_2
, n. 298/SIL del 14.10.2022 e chiedendo, nel merito, di accertare e di dichiarare
[...]
l'illegittimità e/o nullità della suddetta ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 14 della legge 689/1981 e di condannare l'opposto Controparte_2
al pagamento del compenso professionale dovuto per l'attività prestata nel
[...] presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t. il quale chiedeva, in
[...] CP_3 via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, per mancanza del periculum in mora e chiedeva, nel merito di rigettare il ricorso e le domande ivi contenute, in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite totalmente di prova con vittoria di spese di lite, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs 149/2015.
All'udienza del 26.08.2023, la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza- ingiunzione impugnata veniva rigettata, non sussistendo, alla luce della produzione in atti, la prospettazione di alcun (adeguato) periculum in mora e veniva disposta la trattazione del processo nella forma del processo cartolare telematico di cui all'art. 127-ter c.p.c.
2 Espletata, l'istruttoria, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, riteneva la causa matura per la decisione, per cui venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione di merito.
* * *
Preliminarmente non può dichiararsi la nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, per violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, dovendosi ritenere rispettato il termine di 90 giorni, decorrente dall'accertamento per la contestazione della violazione, previsto nei casi in cui non è possibile una contestazione immediata.
In particolare, l'immediatezza della contestazione non può essere soddisfatta nel caso di specie, a causa della complessità dell'accertamento eseguito, che ha richiesto l'espletamento di un procedimento amministrativo nell'arco di un termine ragionevole, necessario per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi utili e necessari formati e raccolti, tra cui la documentazione di lavoro esibita a seguito di apposita richiesta e l'acquisizione delle testimonianze dei lavoratori, con i successivi chiarimenti agli stessi richiesti.
Ciò posto, considerato che il dies a quo previsto dalla normativa coincide con il momento dell'acquisizione di tutti i dati ed i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, rilevato che il verbale conclusivo degli accertamenti è stato redatto in data 21.11.2019 e notificato ai ricorrenti in data 21.01.2020, si ritiene pienamente rispettato il termine decadenziale previsto dall'art. 14 della legge 689/1981.
L'opposizione, invece, nel merito, non si ritiene fondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Il giudizio in esame si configura come un giudizio volto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento, con esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Il suo oggetto è delimitato, rispetto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione dell' , dal CP_2
divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (Cass. Sez.
Lavoro, 16.04.2010, n. 9178).
In tema di onere probatorio, l'opponente che solleva contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo non è tenuto a provare l'inesistenza degli stessi;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito si pone a carico
3 della P.A. resistente.
L'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, ha l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
l'opponente, invece, lì dove abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, è tenuto a provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Civ., Sez. VI, ord.
24.01.2019, n. 1921)
Nella fattispecie de qua, l resistente ha adempiuto all'onere probatorio su di lui CP_2
gravante, avendo prodotto tutta la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio, utile ai fini dell'accertamento delle violazioni realizzate dall'opponente.
Con particolare riferimento al verbale unico di accertamento delle contestazioni sul quale si fonda l'ordinanza-ingiunzione impugnata, esso – al contrario di quanto sostenuto da parte opponente – non può dirsi né generico né carente di elementi probatori, essendo stato adottato nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di trasparenza dell'azione amministrativa.
Il verbale unico di accertamento, ai fini della sua validità, infatti, deve contenere inderogabilmente le generalità del contravventore, i riferimenti di luogo e di tempo dell'accertamento, l'indicazione della norma che si ritiene violata, l'enunciazione del fatto passibile di sanzione amministrativa, con tutte le circostanze che valgano a delinearlo (anche in ordine alle dichiarazioni contestuali eventualmente rese dal preteso trasgressore), rilevanti ai fini della pronuncia dei provvedimento di carattere sanzionatorio (disciplinato, in via generale, dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981).
Nel caso in esame, il verbale n. CE00001/2019-702-02 del 08.01.2020 presenta tutti gli elementi richiesti dalla legge, emergendo dallo stesso sia gli esiti dettagliati dell'accertamento che le norme violate, con la specificazione non solo dei lavoratori che hanno subito le violazioni, ma anche dei motivi che hanno portato all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi periodi.
Nel dettaglio, dal verbale si rileva chiaramente che , in proprio e quale Parte_1 rapp.te della , violava gli artt. 39, commi 1, Controparte_8
2 e 7, D.L. 112/2008 (come modificato dall'art. 22, comma 5, del D.lgs 151/2015) e 7, comma 1, D.lgs, 66/2003 (come modificato dal D.L. 112/2008), per non aver registrato sul libro unico del lavoro le ore in più di prestazione dell'attività svolta da gennaio 2016 a giugno
2018 da parte dei lavoratori e Parte_2 Parte_3 Parte_4
4 (avendo indicato solo 24 ore settimanali a fronte delle 48 ore effettivamente svolte), nonché le maggiorazioni sull'orario notturno svolto dai suddetti lavoratori per due turni di 24 ore settimanali dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno 2018 e per non aver fatto fruire ai suddetti il riposo giornaliero previsto dalla legge.
Accertata la completezza del verbale, per quanto riguarda la valenza probatoria riconosciuta allo stesso e, in particolare, alle dichiarazioni, in esso contenute, rese dai lavoratori, il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. Civ., 06.06.2008, n. 15703). Per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, invece, il materiale probatorio – secondo un consolidato e recentissimo orientamento della giurisprudenza di legittimità – è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. Civ., 14.05.2024, n. 10427 6 giugno 2008, n. 15703).
Ciò posto, applicando tali principi giurisprudenziali alla vicenda in esame, la coerenza e l'onestà delle dichiarazioni fornite dai lavoratori ( con la sua richiesta di Parte_2
intervento e e in sede di sommarie informazioni) Parte_3 Parte_4
costituiscono una valida ed adeguata prova circa la veridicità delle stesse, tali da aver reso non indispensabile il ricorso ad altri mezzi istruttori.
In particolare, dal verbale di sommarie informazioni emergeva che i lavoratori e Pt_2
erano stati assunti con la qualifica di operatori socio-assistenziali per la pulizia Parte_3
della casa, la cura dei bambini che venivano ospitati e il trasporto di quest'ultimi a casa e in ospedale, invece, veniva assunta dapprima con la qualifica di addetta alle Parte_4
pulizie e poi, dal 18.04.2013, come cuoca, in forza di un valido contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, sebbene il contratto veniva stipulato nella forma part-time (4 ore al giorno per sei giorni settimanali, con giorno di riposo mobile, secondo i turni sociali con orario dalle 9:00 alle 13:00 una settimana e dalle 16:00 alle 20:00 la settimana successiva, alternativamente pari a 24 ore settimanali), tutti i lavoratori sentiti dichiaravano pacificamente di aver esercitato l'attività lavorativa per più ore, anche durante la notte, e, in particolare, il D'Orta riferiva: “Il mio orario di lavoro effettivo rispetto a quello previsto dal contratto era di 48 ore settimanali con due turni giornalieri di 24 ore consecutive (dalle ore
9:00 alle ore 9:00 del giorno dopo) oppure quattro turni da 12 ore (dalle ore 9:00 alle ore
5 21:00)”. Il dichiarava, peraltro, di svolgere spesso i suoi turni di lavoro con le Pt_2
colleghe e Parte_3 Parte_4
Ciò veniva confermato dalla , la quale, sentita a sommarie informazioni, sosteneva Parte_3 che: “Ho sottoscritto un contratto a tempo indeterminato – part time (24 ore settimanali), ma io ho effettuato sempre di più dell'orario previsto da contratto, in quanto effettuavo un orario full time (dalle 24 ore settimanali alle 40/48 ore settimanali) […]”.
Tali dichiarazioni, infine, trovano pieno riscontro anche in quelle rese da la Parte_4 quale riferiva: “Ho sempre effettuato molto di più dell'orario previsto dal contratto, fino a superare le 40 ore settimanali. Anche il D'RA come me ha effettuato molte più ore di lavoro settimanali, dalle 24 ore settimanali previste da contratto a più di 40 ore settimanali (40/48 ore settimanali). I nostri turni settimanali si articolavano in questo modo: due turni giornalmente di 24 ore consecutive (dalle ore 9:00 alle ore 9:00 del giorno dopo) e di quattro turni settimanali di 12 ore ciascuno (dalle ore 9:00 alle ore 21:00), per un totale di
48 ore settimanali. Mi capitava spesso di stare con lui a fare i turni di giorno (dalle ore 9:00 alle ore 21:00), di notte, io, oppure lui, oppure i nostri colleghi […]”.
Alla luce dei fatti così come evidenziati, si ritengono pienamente accertate le violazioni di cui agli artt. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008 (come modificato dall'art. 22, comma 5, del
D.lgs 151/2015) e 7, comma 1, D.lgs, 66/2003 (come modificato dal D.L. 112/2008) da parte dell'opponente, non avendo riscontrato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, da un'analisi del libro unico del lavoro tenuto da , quale rapp.te della Parte_1 [...]
, le registrazioni relative alle ulteriore ore lavorative Controparte_8
effettuate dai dipendenti, con le relative maggiorazioni per l'orario notturno e il godimento dei relativi riposi.
A nulla, invece, rilevano – in merito alle posizioni di e – i verbali di Parte_3 PT
conciliazione aventi esito positivo, allegati in atti da parte opponente, il cui oggetto e il periodo delle pretese da parte delle lavoratrici – per le quali vi è stata dichiarazione di soddisfazione – è estraneo al periodo e ai fatti contestati con il verbale di accertamento e notificazione, riferendosi esclusivamente all'anno 2019 e non al periodo interessato che va dal 28.01.2016 al 20.06.2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− Rigetta la domanda dell'opponente e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione
6 n. 298/SIL del 14.10.2022 emessa dal Direttore dell' Controparte_2
;
[...]
− condanna l'opponente, , in proprio e quale rapp.te della Parte_1 [...]
al pagamento in favore dell'opposto, Controparte_8
delle spese e competenze di lite che Controparte_2 liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA, come per legge
Così deciso in Santa Maria C.V., in data 21/05/2025
IL GOP
Avv. Angela Verolla
7