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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4466 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Cataldi Giulio Presidente dott. Caccese Michele Consigliere dott.ssa Morrone Rosaria Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2984/2019
TRA
(C.F./P.Iva n. ), con sede legale in Avellino alla Parte_1 P.IVA_1 via Terminio 11, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Gerardo Perillo (C.F. n.
); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. n. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(già P.Iva n. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rapp.te p.t., entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. dall'avv. Marcello Penta (C.F.n.
) e dall'avv. Maria Laura Roca (C.F.n. ); C.F._3 C.F._4
APPELLATI
pagina 1 di 14 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. n. 2008/2018, depositata in data
19.12.2018, non notificata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 2008/2018, depositata in data 19.12.2019, il Tribunale di Avellino, Seconda
Sezione Civile, decidendo su due giudizi riuniti, uno (N. 3184/2014 RG) promosso da
[...]
nei confronti della IE agricola (d'ora in avanti, per brevità, anche CP_1 Parte_1 solo e l'altro (N. 4102/2014 RG) promosso dalla Parte_1 Controparte_3
(poi d'ora in avanti, per brevità, anche
[...] Controparte_2 solo ), aventi ad oggetto il medesimo contratto preliminare di compravendita, concluso CP_2 in data 7.6.2012, contenente due promesse di vendita, una tra , quale promittente Controparte_1 alienante, e la quale promissaria acquirente, e l'altra tra , promittente Parte_1 CP_2 alienante, e la medesima , promissaria acquirente, così decideva: Parte_1
“1. dichiara risolto per colpa grave dei promittenti venditori il contratto preliminare avente ad oggetto le due promesse di vendita descritte in parte motiva e concluso in data 7.6.2012;
2.condanna i promittenti venditori a restituire la somma di € 80.310,96, oltre interessi dalla domanda al saldo;
3.dispone che la promissaria acquirente rilasci i beni liberi da persone e cose;
4.rigetta ogni altra domanda;
7.condanna i promittenti venditori in solido tra loro alla Controparte_4 rifusione in favore della delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00, Parte_1 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
Il Tribunale riteneva che la risoluzione del contratto preliminare del 7.6.2012, avente ad oggetto le due promesse di vendita, fosse imputabile all'inadempimento dei promittenti venditori, che erano, rispettivamente, e la IE . Controparte_1 CP_2
Il Tribunale faceva conseguire alla risoluzione del contratto preliminare, da una parte, l'obbligo della promissaria acquirente ( ) all'immediata restituzione degli immobili, liberi da Parte_2 persone e cose, dall'altra, l'obbligo dei promittenti alienanti alla restituzione della somma già versata, a titolo di acconto sul prezzo, dalla promissaria acquirente, , pari all'importo Parte_1
pagina 2 di 14 non contestato di € 80.310.96, oltre interessi dalla domanda al saldo, essendo indimostrata la mala fede dei promittenti alienanti (per mero errore, nella sentenza impugnata, pag. 11, si faceva riferimento alla indimostrata mala fede LLacquirente); non era, invece, riconosciuta sul predetto importo di € 80.310,96 la rivalutazione monetaria, trattandosi, all'evidenza, di un debito di valuta per il quale vige il principio nominalistico, ex art. 1227 c.c.
Infine, il Tribunale precisava che, sebbene le parti avessero previsto nel contratto preliminare la dazione LLacconto anche quale caparra confirmatoria, la ritenzione della stessa o la pretesa del doppio non è consentita laddove non sia esercitato il diritto di recesso, ma sia domandata, in via principale, la risoluzione per inadempimento, come nel caso di specie, in cui la promissaria acquirente non inadempiente, aveva proposto, in via principale, la domanda di Parte_1 risoluzione del contratto preliminare per inadempimento e, poi, in subordine, domanda di accertamento del recesso (cfr. conclusioni delle comparse di risposta depositate dalla Parte_1 nei due giudizi, poi riuniti); il primo giudice evidenziava che, in ogni caso, restava ferma la possibilità di provare il danno patito nell'an e nel quantum, secondo le regole ordinarie, ma tali danni, seppure richiesti, erano risultati del tutto carenti di allegazione e prova.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 2008/2018, depositata in data 19.12.2918, non notificata, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato in data 14.6.2019 a Parte_1 [...]
e alla (già CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, con cui ha chiesto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, di:
[...]
“- Accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 2008/2018 emessa dal Tribunale di Avellino pubblicata il 19.12.2018, nell'ambito del giudizio N.R.G.
3184/2014, stante l'inadempimento grave dei promittenti venditori condannare gli stessi alla restituzione in favore della IE della somma complessiva di € 174.768,00 o nella Parte_1 misura maggiore o minore che risulterà dalla sommatoria degli importi corrisposti come da copia della documentazione versata in atti, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti e conseguenti al mancato adempimento che l'adita Corte potrà e vorrà liquidare in sua giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- Condannare altresì le parti promittenti venditrici al pagamento degli importi sostenuti dalla IE
a titolo di spese nella somma di € 15.000,00. Parte_1
pagina 3 di 14 - In via subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, atteso che tutti gli importi di cui sopra venivano corrisposti a titolo di caparra, condannare le IE promittenti venditrici al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata come da documentazione in atti, pari ad €
350.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio, con un'unica comparsa di risposta,
[...]
e la (già CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, contestando la fondatezza LLappello, di cui hanno chiesto il rigetto.
[...]
Transitata la causa dalla Settima Sezione Civile di questa Corte alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento del Presidente della Corte di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, essa è stata assunta in decisione all'udienza del 26.3.2025, nella quale era presente il solo procuratore degli appellati, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello
C.1. Il primo motivo di appello, rubricato “Error in judicando nell' applicazione delle norme che regolano il rapporto giuridico dedotto in giudizio;
violazione e falsa applicazione LLart. 1458 c.c.
e LLart. 2033 c.c. - error in procedendo: errori nella osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo: violazione degli artt. 132 c.p.c. – omessa motivazione, illogicità della stessa”, è articolato in due paragrafi, e nel primo paragrafo, contrassegnato dalla lettera a), l'appellante si è doluta del fatto che il primo giudice aveva condannato i promittenti alienanti, e la IE , a restituirle il solo importo di € 80.310,96, non Controparte_1 CP_2 riconoscendo anche gli ulteriori importi che aveva versato, a decorrere dalla data del 4.7.2012, come rate del muto concesso alla IE , nel quale essa appellante doveva subentrare, pari CP_2 alla complessiva somma di € 94.457,00, di cui € 79.457,06 versati a mezzo n. 7 bonifici bancari (due da € 17.659,18 e n. 5 da € 8.827,74) e € 15.000,00 versati a mezzo assegno bancari.
Pertanto, l'appellante chiedeva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, alla somma di €
80.310,96 (di cui 20.000,00 versata a mezzo bonifico bancario;
€ 45.310,96 versata a mezzo assegno bancario del 7.6.2012, comprensiva anche di n. 4 rate arretrate del mutuo contratto;
€ 15.000,00 versata dinanzi al notaio in data 7.6.2012), già oggetto di condanna restitutoria in suo favore disposta nella sentenza impugnata, fosse aggiunta l'ulteriore somma di € 94.457,00, per l'importo complessivo di € 174.748,02.
pagina 4 di 14 Il primo motivo di appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
Nel contratto preliminare di compravendita del 7.6.2012, le parti davano atto che su alcuni dei terreni promessi in vendita dalla alla gravavano, tra le altre formalità, CP_2 Parte_1 una ipoteca volontaria per l'importo di € 500.000,00, a garanzia del mutuo fondiario LLimporto originario in linea capitale di € 250.000,00 concesso dalla alla Controparte_5
, in corso di ammortamento, e che sarebbe stato oggetto di accollo formale, per il CP_2 residuo importo, da parte della IE promissaria acquirente, in sede di stipula del contratto definitivo, con la precisazione che la IE promissaria acquirente si obbligava a pagare, sin dalla stipula del preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, tutte le rate scadute sino ad allora, nonché le successive rate di ammortamento alla , che poi le avrebbe corrisposto alla banca CP_2 secondo il piano di ammortamento.
Nel predetto contratto preliminare il prezzo delle due future vendite era fissato nella somma complessiva di € 339.000,00 (€ 60.000,00 per la prima promessa di vendita e € 279.000,00 per la seconda) e veniva regolato nel seguente modo:
- € 20.000,00 erano stati già corrisposti in data 23.5.2012 con bonifico bancario;
- € 45.310,96 erano corrisposti in sede di stipula del preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, mediante assegno bancario non trasferibile di pari importo, con la precisazione che detta somma copriva anche n. 4 rate arretrate del mutuo, con scadenza 11.7.2011, 11.10.2011, 11.1.2012 e
11.4.2012;
- € 15.000,00 sarebbero stati corrisposti entro e non oltre l'11.12.2012, sempre a titolo di caparra confirmatoria;
-in seguito, mediante corresponsione alla IE promittente venditrice delle rate di mutuo a decorrere da quella con scadenza 11.7.2012, con l'accordo che dette rate sarebbero state poi versate alla secondo i tempi ed i modi del piano di ammortamento del mutuo;
CP_6
- parte del prezzo, pari alla quota residua in conto capitale, come da piano di ammortamento, sarebbe stata corrisposta al momento del contratto definitivo (da stipulare entro il termine, definito essenziale, del 31.12.2013) mediante accollo del debito ex mutuo della;
CP_2
- la differenza sarebbe stata corrisposta, a saldo integrale anche della quota della , in unica CP_1 soluzione al momento del definitivo.
La IE appellante, promissaria acquirente, al fine di documentare il pagamento della ulteriore pagina 5 di 14 somma di € 94.457,00 alla , promittente alienante, ha depositato n. 7 ricevute di CP_2 bonifico rilasciate dalla Banca della Campania, in cui la banca dava atto LLesecuzione dei relativi ordini di bonifico ricevuti dalla in favore della , aventi tutte come Parte_1 CP_2 causale: “acconto acquisto terreno prop. del 17.5.2012”, o “acconto acquisto terreno come da proposta del 17.5.2012” o “acconto acquisto terreno come da compromesso del 17 maggio 2012” e, segnatamente:
- ricevute del 4.7.2012 e del 10.10.2012, ciascuna per € 17.659,18;
- ricevute LL11.1.2013, 10.4.2013, LL11.7.2013, LL11.10.2013, del 13.1.2014, ciascuna per €
8.826,74 per l'importo complessivo di € 79.457,06.
L'appellante ha, poi, depositato copia di n. 4 assegni bancari non trasferibili emessi in favore di persona fisica, e non quale legale rappresentante della di cui Controparte_3 Controparte_2 uno solo completo di data, e, segnatamente, tre assegni di € di € 4.000,00, ciascuno, ed uno di €
3.000,00, per l'importo complessivo di € 15.000,00.
L'LL ha contestato l'idoneità di tali documenti a provare gli asseriti pagamenti CP_2 LLappellante.
In particolare, quanto ai pagamenti a mezzo bonifico, ha richiamato le pronunce giurisprudenziali per cui “la semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte LLonere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione LLonere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme” (cass. civ.,
21.3.2023, n. 8046), ma le predette pronunce non appaiono pertinenti al caso di specie, in cui la prova documentale offerta non è rappresentata dalla mera annotazione della disposizione di bonifico impartita dal solvens nell'estratto conto di quest'ultimo, ma è rappresentata da ricevute di bonifico rilasciate, allo sportello, dalla banca, recanti in calce la stampigliatura del timbro della banca con l'indicazione “Pagato” e la sottoscrizione del dipendente della banca, elementi, questi ultimi, che sono idonei a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme di cui agli ordini di bonifico in favore pagina 6 di 14 della . CP_2
Solo per il bonifico del 13.1.2014 per € 8.827,74 risulta in atti la richiesta di bonifico della Pt_1
con il timbro “pagato” della banca, privo di sottoscrizione del dipendente della banca.
[...]
Tuttavia, è dirimente la circostanza che la nell'atto di citazione introduttivo del CP_2 giudizio di primo grado nei confronti della ammetteva esplicitamente che la Parte_1 Pt_1
oltre alla somma di € 80.310,00 (di cui alla sentenza impugnata), aveva provveduto a
[...] versare, direttamente in suo favore o in favore della ulteriori somme di danaro per CP_6 procedere al pagamento delle rate di mutuo scadute dall'11.7.2012 all'11.1.2014, e di queste somme, così come della somma di € 80.310,00, chiedeva la ritenzione, a titolo di caparra confirmatoria, unitamente alla risoluzione del contratto preliminare.
Pertanto, sulla base delle ricevute di bonifico esaminate e delle allegazioni ammissive della stessa
, deve ritenersi provato che la in esecuzione delle obbligazioni assunte CP_2 Parte_1 con il contratto preliminare del 7.6.2012, abbia versato alla , oltre alla somma di € CP_2
80.310,00 di cui alla statuizione della sentenza impugnata, l'ulteriore somma di € 79.457,06, pagata a mezzo bonifici bancari del 4.7.2012, 10.10.2012, 11.1.2013, 10.4.2013, 11.7.2013, 11.10.2013,
13.1.2014, al fine di consentire alla il pagamento delle rate di mutuo con scadenza CP_2 dall'11.7.2012 all'11.1.2014.
Quanto agli assegni bancari depositati dalla , l'LL ha eccepito che Parte_1 CP_2 essi risultavano intestati all'allora legale rappresentante della IE, quale Controparte_3 persona fisica, per cui restava oscura la causale del pagamento e, quindi, la possibilità di ricondurre gli assegni alla stessa , a prescindere dall'indimostrato incasso del titolo. CP_2
In tutti e quattro gli assegni beneficiario risulta, effettivamente, persona fisica, e Controparte_3 non quale legale rappresentante della Controparte_3 Controparte_2
Risulta, poi, allegata ad un assegno di € 4.000,00 la seguente dichiarazione sottoscritta dal
“Ricevuta in acconto somme da compromesso terreno” e ad un altro assegno sempre di CP_3
€ 4.000,00 la seguente dichiarazione di analogo tenore: “Ricevo la somma di € 4.000,00 dall'azienda come ulteriore acconto acquisto terreno zona come da Parte_1 CP_2 relativo compromesso dal notaio F.V. in maggio 2012.Per ricevuta”. Per_1
Orbene, dalla dichiarazione del allegata ai due assegni di € 4.000,00 si ricava la prova di CP_3 una duplice circostanza: che gli assegni erano effettivamente consegnati dalla emittente Pt_1
pagina 7 di 14 al e che erano consegnati e ricevuti a titolo di pagamento di acconto sul prezzo Pt_1 CP_3 del bene oggetto del contratto preliminare concluso tra la e la , di cui era Parte_1 CP_2 legale rappresentante il CP_3
La prova LLavvenuta consegna dei due assegni consente di ritenere raggiunta anche la prova del pagamento, alla luce LLorientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui, poiché
l'assegno, quale titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e consegna del titolo, incombendo al creditore la prova del mancato incasso (cass. civ., 30.7.2009, n. 17749).
Diversamente è a dirsi per gli altri due assegni, l'uno LLimporto € 4.000,00 (datato 31.1.2014) e l'altro LLimporto di € 3.000,00 (privo di data), per i quali non vi è alcuna prova né della consegna
(e, quindi, del pagamento) dei titoli dalla al né della causale. Parte_1 CP_3
Né la carenza di prova delle indicate circostanze può essere supplita dalle allegazioni della nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in precedenza CP_2 richiamate, e tanto perchè con esse la ammetteva che la aveva pagato le CP_2 Parte_1 rate di mutuo dall'11.7.2012 all'11.1.2014, a titolo di acconto sul prezzo, ma l'assegno di € 3.000,00
è privo di data e, quindi, la sua emissione non è collocabile nel tempo, mentre l'assegno di €
4.000,00 reca la data del 31.1.2014, ma per il pagamento della rata di mutuo scadente a gennaio
2014 vi è la ricevuta di bonifico del 13.1.2014, a cui, quindi, l'assegno si aggiungerebbe in maniera ingiustificata.
In conclusione, deve ritenersi raggiunta la prova del pagamento da parte della alla Parte_1
, a titolo di acconto sul prezzo, a mezzo bonifico, della somma di € 79.457,06, al fine di CP_2 consentire alla di pagare le rate di mutuo con scadenza dall'1.1.2012 all'1.7.2014, CP_2 nonché della somma di € 8.000,00, a mezzo due assegni bancari rilasciati in favore di CP_3 all'epoca legale rappresentante della , per la somma complessiva di € 87.457,06 (€ CP_2
79.457,06 + € 8.000,00 = 87.457,06), che deve essere restituita dalla alla CP_2 Pt_1
oltre alla somma di € 80.310,00 di cui alla sentenza impugnata.
[...]
Nessuna condanna restitutoria della predetta somma di € 87.457,06 deve essere emessa anche nei confronti LLaltra LL, , posto che a ricevere o ad avvantaggiarsi dei Controparte_1 pagamenti era solo la . CP_2
pagina 8 di 14 L'appellante, sempre con il primo motivo di appello, si duole del fatto che il primo giudice abbia escluso la restituzione in suo favore, ex artt. 1453 e 1458 c.c., di tutte le spese e gli esborsi sostenuti per il mantenimento del bene oggetto del contratto preliminare, poi risolto, tra cui gli esborsi della somma di € 12.800,00 in favore LLagenzia immobiliare e della somma di € 862,00 per le spese di registrazione, ma il motivo di appello è infondato, non avendo l'appellante provveduto ad allegare, prima ancora che provare, nel giudizio di primo grado gli esborsi che avrebbe sopportato per il mantenimento del bene oggetto del preliminare di vendita, né, in particolare, l'esborso all'agenzia immobiliare di € 12.800,00 e di € 862,00 per la registrazione del preliminare.
L'appellante, nel secondo paragrafo del primo motivo di appello, contrassegnato dalla lettera b), si è doluta del mancato riconoscimento in suo favore, da parte del primo giudice, del risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione del contratto per inadempimento delle controparti, facendo rientrare nei danni patiti il mancato guadagno, pari alla differenza tra il valore commerciale del bene al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (ovvero al momento in cui l'inadempimento era divenuto definitivo) ed il prezzo pattuito, nonchè le spese affrontate in vista del trasferimento del bene promesso in vendita e per il suo mantenimento.
Il motivo di appello in esame, prima ancora che infondato, è inammissibile, in quanto oblitera completamente il passaggio motivazione della sentenza impugnata, con cui il primo giudice affermava che i danni, seppure evocati, erano risultati del tutto carenti in termini di allegazione, oltre che di prova.
Ed effettivamente, l'odierna appellante nel giudizio di primo grado non allegava i presunti che avrebbe subito per effetto della risoluzione del contratto preliminare di compravendita, atteso che in entrambe le comparse di risposta, rispettivamente depositate nel giudizio introdotto da
[...]
ed in quello introdotto dalla (alle quali non seguiva il deposito delle CP_1 CP_2 memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.), si limitava a chiedere, in via subordinata alla domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., la risoluzione del contratto preliminare ed il risarcimento del danno “per non aver potuto stipulare il contratto definitivo entro i termini prestabiliti”, senza null'altro precisare.
C.2. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Error in procedendo - mancata motivazione circa la esclusione delle prove testimoniali articolate con la memoria del 183 VI comma n. 2 c.p.c.”
l'appellante si duole della mancata ammissione delle richieste istruttorie, articolate nella memoria ex pagina 9 di 14 art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., avendo ammesso il primo giudice solo due capitoli di prova orale ed escluso tutti gli altri perché aventi ad oggetto circostanze provate per tabulas.
L'appellante ha dedotto che la prova testimoniale così come l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della avrebbero provato non solo tutte le somme da restituire ma CP_2 anche i danni subiti da essa appellante a causa del grave inadempimento delle controparti e l'impossibilità di surroga nel mutuo acceso dalla presso la CP_2 CP_6
Il motivo di appello, in relazione alla mancata ammissione delle richieste istruttorie finalizzate a provare i presunti danni subiti, è inammissibile, perché l'appellante non coglie e, quindi, non confuta la motivazione posta dal primo giudice a fondamento del rigetto della sua domanda di risarcimento danni, consistente nella mancata allegazione degli danni (oltre che con la mancanza di prova); pertanto, se resta insuperato il passaggio argomentativo per cui difetta l'allegazione dei danni da parte della , quest'ultima non può dolersi della mancata ammissione delle CP_2 prove, atteso che può essere provato solo ciò che è stato tempestivamente allegato.
Le circostanze richiamate dall'appellante nell'atto di appello, relative al fatto che il terreno oggetto del contratto preliminare era destinato alla produzione vinicola, per cui essa, in pendenza del giudizio, avendo avuto la detenzione anticipata del bene, aveva dovuto sostenere costi notevoli, ma, di contro, non aveva potuto vinificare a partire dal 2012, perché, non avendo il titolo di proprietà richiesto dalla vigente normativa, non aveva potuto commercializzare il prodotto, sono circostanze non tempestivamente allegate nel giudizio di primo grado, ma dedotte solo tardivamente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., peraltro, mediante la formulazione dei relativi capitoli di prova, che, quindi, sono da ritenere inammissibili.
Quanto alla mancata ammissione delle prove orali (interrogatorio formale del legale rappresentante della e prova testi) volte a dimostrare tutte le somme ricevute dalla e che CP_2 CP_2 avrebbero dovuto essere restituite da quest'ultima, viene in rilievo solo il capo n. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dalla volto a chiedere se era vero che la Parte_1
aveva provveduto a corrispondere gli importi relativi alle rate scadute, oltre a quelle Parte_1 successive a scadere, per circa un anno e mezzo direttamente alla banca, per conto della
, per un ammontare complessivo di circa 114.700,00, ma il capitolo di prova è CP_2 inammissibile, perché la non aveva mai allegato, nella comparsa di risposta depositata Parte_1 nei giudizi di primo grado (a cui non è seguito il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1,
pagina 10 di 14 c.p.c.), di aver versato direttamente alla banca, a titolo di rate scadute e da scadere, somme pari a €
114.700,00; ed anzi, la documentazione depositata dalla in allegato alla memoria ex Pt_1 Pt_1 art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., riguarda solo pagamenti effettuati, a titolo di rate di mutuo, alla
(e non direttamente alla banca mutuante). CP_2
Infine, l'appellante non può dolersi del mancato accoglimento di richieste istruttorie, quali la richiesta di ordine di esibizione, formulate dalle controparti.
C.3. Con il terzo motivo di appello, relativo agli interessi ed alla rivalutazione monetaria,
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva previsto la decorrenza degli interessi sulla somma da restituire, ex art. 1458 c.c., dalla data della domanda e non dalla data del pagamento e nella parte in cui non aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria.
Il motivo di appello è inammissibile in relazione ad entrambe le doglianze, in quanto non confuta la motivazione del primo giudice che giustifica la decorrenza degli interessi dalla data della domanda,
e non dalla data del pagamento, consistente nella presunzione di buona fede LLaccipiens; del pari, non confuta la motivazione del primo giudice in ordine al diniego della rivalutazione monetaria, consistente nella qualificazione (giusta) del debito restitutorio come debito di valuta, per il quale vige il principio nominalistico, ex art. 1277 c.c.
C.4. Con il quarto motivo di appello rubricato “Errata motivazione in merito al rigetto del recesso con restituzione del doppio della caparra”, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata perché il primo giudice, pur avendo riconosciuto le somme da essa pagate a titolo di caparra, aveva rigettato la sua domanda di recesso e di restituzione del doppio della caparra con la motivazione che essa appellante aveva proposto, in via principale, domanda di risoluzione per inadempimento, accolta, ed, in via subordinata, domanda di recesso e di conseguente pagamento del doppio della caparra.
L'appellante a sostegno delle sue doglianze ha richiamato il principio giurisprudenziale per cui “la risoluzione del contratto di diritto per inosservanza del termine essenziale (art. 1457 c.c.) non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi LLart. 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa” (cass. civ., 25.10.2010, n.
pagina 11 di 14 21838), ma il principio richiamato non è applicabile al caso di specie, atteso che il primo giudice non dichiarava la risoluzione di diritto del contratto preliminare del 7.6.2012 per scadenza del termine essenziale, ex art. 1457 c.c., ma pronunciava la risoluzione del predetto contratto per inadempimento, ex art. 1453 c.c.
In conclusione, l'appello deve essere accolto, nei limiti sopra indicati, nei confronti della sola
, ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'LL deve essere CP_2 CP_2 condannata a restituire all'appellante la somma di € 167.768,02 (in luogo della minor somma di €
80.310,96 di cui alla sentenza impugnata), oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Nei limiti della somma di € 80.310,96 la condanna della resta in solido con la CP_2 condanna di , nei confronti della quale l'appello deve essere interamente rigettato. Controparte_1
D. Le spese processuali
La statuizione delle spese del giudizio di primo grado resta sicuramente ferma nei confronti LLLL , nei confronti della quale l'appello è stato interamente rigettato. Controparte_1
La sentenza di primo grado è stata, invece, parzialmente riformata nei confronti LLLL
, che è rimasta soccombente nei confronti LLappellante per una somma maggiore CP_2 rispetto a quella determinata nella sentenza impugnata.
Tuttavia, resta ferma anche nei confronti della la liquidazione delle spese del giudizio CP_2 di primo grado contenuta nella sentenza impugnata, atteso che l'aumento della somma che, all'esito del giudizio di appello, la deve restituire alla non determina il CP_2 Parte_1 mutamento dello scaglione (€ 52.000,01 a € 260.000,00) utilizzato dal primo giudice per la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
Diversa, invece, è la regolamentazione delle spese del giudizio di appello nei confronti delle due parti appellate, per il diverso esito del giudizio di appello nei loro confronti.
Ed invero, le spese del presente giudizio di appello tra l'appellante e l'LL CP_2 seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00, tenuto conto del valore della causa di appello tra le suindicate parti, ammontante a € 87.457,06, pari alla somma ulteriore attribuita all'appellante all'esito del presente giudizio rispetto a quella già attribuita dalla sentenza impugnata;
applicando i valori minimi pagina 12 di 14 per la fase istruttoria/di trattazione, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi.
Le spese del presente giudizio di appello tra l'appellante e l'LL seguono Controparte_1
l'integrale soccombenza LLappellante e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 260.000,01 a € 520.000,00, tenuto conto del valore della causa di appello tra le suindicate parti, ammontante a € 269.689,04, pari alla differenza tra la maggior somma chiesta in appello dall'appellante, pari a € 350.000,00 (vedi conclusioni LLatto di appello), e la minor somma attribuita all'appellante dal primo giudice, pari a € 80.310,96 (€ 350.000,00 - € 80.310,96 =
€ 269.689,04); applicando i valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto sia del fatto che il valore della causa di appello è di poco inferiore al limite minimo dello scaglione di riferimento sia del fatto che la ha spiegato difese del tutto coincidenti con quelle della CP_1 CP_2
(unitamente alla quale si è costituita con un'unica comparsa di risposta), senza distinguere la sua posizione da quella della in ordine alla domanda LLappellante di CP_2 Parte_1 restituzione delle somme versate per il pagamento delle rate di mutuo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla in persona del legale rapp.te p.t., nei Parte_1 confronti di e della (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Controparte_7
Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, n. 2008/2018, depositata in data 19.12.2018, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello nei confronti LLLL Controparte_2
(già , in persona del
[...] Controparte_7 legale rapp.te p.t., e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, Condanna
l'LL (già Controparte_2 Controparte_7
, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare, in favore LLappellante, la
[...] somma di € 167.768,02 (in luogo della minor somma di € 80.310,96 determinata nella sentenza impugnata), oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo;
2) Rigetta l'appello nei confronti LLLL;
Controparte_1
pagina 13 di 14 3) Resta ferma nei confronti di tutte le parti la statuizione sulle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata;
4) Condanna l'LL (già Controparte_2 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore LLappellante, Controparte_7 le spese del giudizio di appello, che liquida in € 12.154,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, IVA e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
5) Condanna l'appellante a pagare, in favore LLLL , le spese del giudizio di Controparte_1 secondo grado, che liquida in € 10.060,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, IVA e CPA, se dovuti, nella misura come per legge.
Napoli, 11.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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