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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/07/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 3536/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 09/06/2025 e presentato dai coniugi e , con l'avv. AMOROSO ENRICO Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 21/05/1988 a TREVISO
(TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
14.07.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 09.07.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3536/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/05/1988 da (C.F. ), Parte_3 C.F._1
n. a TREVISO (TV) il 23/03/1963, e (C.F. Parte_2
), n. a Treviso il 27/09/1967, e trascritto al n. C.F._2
93, Parte II, Serie A, Anno 1988 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO, alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“
1. I Signori e dichiarano di essere Parte_2 Parte_3
economicamente autosufficienti e, pertanto, di non pretendere alcun assegno l'una dall'altro.
2. I Signori e dichiarano, altresì, Parte_2 Parte_3
di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, avendo definito ogni pregresso rapporto di carattere economico, finanziario, patrimoniale e personale afferente al loro coniugio.
3. Le spese legali e processuali afferenti il presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.” - dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVISO di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/07/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi