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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Napoli Nord, Seconda sezione civile, emessa il 21.12.2020 (n. rep. 4740/2020), iscritto al n. 308/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla via F.
[...] P.IVA_1
Baracca nn. 26/28, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Vincenzo Cappello (c.f. ) C.F._1
e Giovanni Terreri (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
) con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Frattamaggiore (NA) alla via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del Direttore
Generale, dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in
N. 308/2021 R.G. c. Pag. 1 a 9 Parte_1 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'avv. Guglielmo Ara (c.f. ); C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 28.5.2019, la
[...]
nella qualità di impresa provvisoriamente Parte_1 accreditata per lo svolgimento, nel territorio dell' , di prestazioni Controparte_2 sanitarie afferenti alla branca di patologia clinica/laboratori, conveniva in giudizio il detto ente sanitario innanzi al Tribunale di Napoli Nord per chiedere il pagamento della somma di € 109.548,85 “ovvero quella maggiore e/o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia) oltre interessi, maturati e maturandi ex art. 1284 c.c. sino all'effettivo soddisfo”, a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie erogate per gli anni 2010, 2011
e 2012 e non versati per effetto dell'applicazione, a suo avviso illegittima, dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno
2007).
Il sosteneva che lo sconto previsto dalla norma richiamata non poteva Pt_2 trovare applicazione oltre il triennio 2007 – 2009, non essendo stata prorogata la misura che lo aveva previsto. Inoltre, affermava che “proprio il mancato richiamo in contratto, nella determinazione della misura delle remunerabilità delle prestazioni, dello sconto ex lege 296/06 impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare tra di loro detta scontistica”.
A sostegno della pretesa creditoria depositava i contratti ex art. 8 quinquies ex
d.lgs. n. 502/92 stipulati per gli anni 2010, 2011 e 2012, nonché le seguenti fatture: n. 2 del 13.2.2019, dell'importo di € 46.902,77, quale quota illegittimamente trattenuta a titolo di sconto per le prestazioni effettuate nell'anno 2010; n. 3 del 13.2.2019, dell'importo di
€. 41.214,53 quale quota illegittimamente trattenuta a titolo di sconto per le prestazioni effettuate nell'anno 2011; n. 4 del 13.2.2019 dell'importo di €. 21.431,55, quale quota illegittimamente trattenuta a titolo di sconto per le prestazioni effettuate nell'anno 2012.
Con comparsa depositata il 15.1.2020 si costituiva l' che Controparte_2 resisteva alle richieste del Centro, deducendo che lo sconto era stato legittimamente applicato in forza delle previsioni contenute nel contratto e che, comunque, lo sconto stabilito dalla l. n. 296/06 doveva essere applicato fino all'entrata in vigore delle nuove
N. 308/2021 R.G. Gestione Servizi c. Pag. 2 a 9 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ tariffe oggetto del d.m. 18/10/2012. Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Per quel che qui rileva, con note depositate il 27/5/2020, la ricorrente struttura sanitaria integrava la domanda come già formulata riguardo agli interessi, chiedendo il pagamento della somma di € 109.548,85 oltre interessi nella misura di cui al d.lvo n.
231/02.
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda Cont proposta dalla ricorrente e condannava la ricorrente a rifondere le spese in favore dell
Osservava, in particolare, che:
- era condivisibile l'orientamento della Cassazione secondo cui lo sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 operava esclusivamente nel triennio 2007 –
2009;
- nella fattispecie in esame lo sconto doveva essere comunque applicato, non in forza della previsione normativa, bensì in considerazione di quanto previsto dagli artt. 4
e 5 del contratto sottoscritto dalle parti che, nel determinare il limite di spesa ed i criteri di remunerazione applicabili, richiamavano l'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello la Parte_1
con atto di citazione notificato alla controparte il
[...]
14.1.2021. L'appellante, in buona sostanza, ha formulato un unico motivo di appello osservando che, come ormai ripetutamente affermato anche da copiosa giurisprudenza di merito, i richiami contenuti negli artt. 4 e 5 del contratto alla norma sullo sconto tariffario sono effettuati al solo fine della determinazione del limite di spesa e nulla hanno a che fare con la remunerazione delle singole prestazioni;
non è dunque condivisibile, a suo avviso, l'interpretazione che al contratto ha dato il Tribunale, con la conseguenza che non può ritenersi operante lo sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 neppure in base alle richiamate pattuizioni.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) annullare l'Ordinanza
Decisoria pubblicata in data 21.12.20, adottata a definizione del giudizio ex art. 702 bis cpc recante r.g.a.c. n. 6580/19, a scioglimento della riservata assunta in data 09.06.20, dal Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica – II Sez.ne G.U. dott.ssa M.
Marrazzo; b) condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_2 pagamento in favore dell'appellante Parte_1
N. 308/2021 R.G. c. Pag. 3 a 9 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ in persona del legale rapp.te p.t. – in ragione dei dedotti titoli – della somma Parte_1 di € 109.548,85 (ovvero quella maggiore e/o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia) oltre interessi nella misura di cui al d.lvo n. 231/02 (come da conforme Cass. nn. 17665/19, 32505/19, 14349/16 trattandosi di contratti stipulati in epoca successiva
l'entrata in vigore della specifica fonte); c) con condanna della appellata CP_2 in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre
[...] al rimborso forfettario, iva e cpa del doppio grado di giudizio, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Cont Con comparsa depositata il 19.7.2021 si è costituita l' evidenziando, nel merito, la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure e richiedendo a questa
Corte “un'attenta valutazione della deliberazione di monitoraggio conclusivo e del contratto sottoscritto dalla società appellata, al fine di convincersi documentalmente che la mancata applicazione dello sconto alle tariffe applicate, avrebbe determinato e determina, automaticamente, lo sforamento del ”. Ha quindi rassegnato le Parte_3 seguenti conclusioni: “- Respingere l'appello; - Condannare la società appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
All'udienza del 25.2.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Non occorre soffermarsi sull'efficacia temporale dell'art. 1 comma 796 lett. o) l.
297/2006 che dispone lo sconto tariffario, avendo ritenuto il Tribunale, conformemente all'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass.
10582/2018; Cass. 27007/2021), che la stessa sia limitata al triennio 2007 – 2009.
La questione che forma oggetto dell'impugnazione è quella relativa alla possibilità di ritenere che, nei rapporti oggetto della presente controversia, lo sconto operasse in via pattizia, in forza del contenuto dei contratti sottoscritti dalle parti. Tuttavia, come
N. 308/2021 R.G. c. Pag. 4 a 9 Parte_1 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ affermato da questa Corte in numerose pronunce, le considerazioni poste dal Tribunale a sostegno della sentenza impugnata non sono condivisibili.
Ed infatti, l'art. 4 dei contratti stipulati dalle parti per regolare i rapporti relativi alle prestazioni rese negli anni 2010, 2011 e 2012, sottoscritti rispettivamente il
29.6.2010, 31.5.2011 e il 9.8.2012, prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno (...) per il volume di prestazioni della branca di Patologia Clinica (Laboratorio di analisi), determinato all'art. 3, comma 4, è fissato in € (...) al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del
27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € ...) composto come specificato nei successivi commi 2,3 e 4” (per il 2011 è stato aggiunto “a lordo della quota ricetta di cui al decreto n. 50/2010”, mentre per il 2012 è stato aggiunto “si precisa che in conformità al decreto commissariale n. 63/2011 tutti gli importi di cui al presente articolo sono al netto del ticket, al netto (o al lordo dove precisato) dello sconto di cui all'art. 1 l. 796, lettera o) della legge 296/2006 (…)”).
Il comma 1 dell'art. 5 intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni” per i contratti stipulati nell'anno 2011 e 2012 dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4.”; mentre per il contratto relativo all'esercizio 2010 era previsto anche
“se non espressamente modificato con decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro o delibera della Giunta Regionale”. Il secondo comma, invece, prevede in maniera identica per tutte le annualità che “In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno (...) dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge
296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già
N. 308/2021 R.G. c. Pag. 5 a 9 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno qui considerato (non a caso si fa riferimento agli
“sconti di legge”), ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa il caso in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che
“anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 196/06” sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma
2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia. Né può ritenersi ravvisabile la fattispecie della falsa presupposizione che parte della giurisprudenza riconduce ad un vizio genetico che determina la nullità del contratto (Cass. 8689/1995; Cass. 3983/1998) dal momento che, da un lato, non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti (anzi, proprio in base alle pretese avanzate dal laboratorio deve pervenirsi alla conclusione contraria), dall'altro, neppure può ritenersi che esso fosse determinante in Cont ordine alla conclusione del contratto al quale l' sarebbe dovuta comunque pervenire. Cont È irrilevante, infine, l'ordinanza n. 27366/2020 della S.C. richiamata dall' giacché nella stessa si afferma solo che l'interpretazione del contratto nel senso dell'applicabilità dello sconto data nella sentenza impugnata per cassazione “si traduce in un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per inosservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per incongruenza o illogicità della motivazione….tali vizi…non sono stati in alcun modo
N. 308/2021 R.G. c. Pag. 6 a 9 Parte_1 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ dedotti dalla ricorrente la quale…si è limitata a prospettare una lettura alternativa della predetta clausola, asserita fondata sulla ricostruzione del sistema normativo, senza considerare che quella prescelta dal giudice di merito non dev'essere necessariamente
l'unica interpretazione possibile del testo contrattuale, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, la parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito non può dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra…”; ciò non significa, tuttavia, né lo afferma la S.C., che la predetta interpretazione sia corretta. A ciò può aggiungersi che i contratti sono formulati in maniera differente, sicché deve valutarsi caso per caso il contenuto degli stessi.
2. Essendo fondato l'appello del centro, occorre esaminare l'eccezione formulata Cont dall' ello sforamento del tetto di spesa perché i fatturati degli anni qui considerati, al lordo dello sconto, sarebbero superiori al tetto di spesa della branca “patologia clinica”; la stessa è tuttavia inammissibile ai sensi dell'art. 345, II comma, c.p.c., trattandosi di eccezione sollevata soltanto nel grado di appello.
In ogni caso, essa sarebbe comunque infondata.
Infatti - premesso che, ad avviso di questa Corte ed in conformità con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (così Corte Cost. n. 416/1995 e n. 356/1992), il limite alla remunerazione delle prestazioni fissato dai c.d. tetti di spesa (a prescindere dall'applicazione o meno dello sconto tariffario) è effettivamente invalicabile ed è volto a tutelare, nel bilanciamento con il diritto alla salute, la spesa pubblica - nel caso in esame Cont l' su cui gravava il relativo onere di allegazione e prova, innanzi tutto non ha chiarito se il superamento avverrebbe a seguito dell'esclusione dell'applicazione dello sconto a tutte le prestazioni appartenenti alla branca (come sembrerebbe) ovvero solo a quelle eseguite dall'appellata; in ogni caso, poiché la presente controversia riguarda solo l'importo di € 46.902,77 per il 2010, € 41.214,53 per il 2011 ed € 21.431,55 per il 2012
è evidente che la questione potrebbe avere rilievo solo se lo sforamento fosse determinato dal riconoscimento di tali importi, ovvero qualora fosse dimostrato che il riconoscimento di tali importi, unitamente a tutti quelli effettivamente (e non ipoteticamente) già riconosciuti ad altri centri appartenenti alla medesima branca a seguito dell'esclusione dello sconto, avrebbe comportato il superamento del tetto di spesa. Invece, così come prospettata, la questione è solo ipotetica, giacché il superamento sarebbe causato solo
N. 308/2021 R.G. c. Pag. 7 a 9 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ dall'esclusione dello sconto con riguardo a tutte le prestazioni rese per la medesima branca, circostanza che non è dimostrata e neppure allegata.
Inoltre, quand'anche volesse prescindersi da tale considerazione, va osservato che Cont l' non ha indicato (né tanto meno provato) il contributo che l'appellante ha fornito in relazione al superamento del tetto di branca, né la conseguente regressione tariffaria unica alla stessa applicabile, sicché in assenza di tali elementi la questione sarebbe comunque infondata.
3. È a questo punto necessario esaminare la documentazione posta a sostegno delle pretese dell'appellante al fine di verificare se, sulla base della stessa, possa essere accolta la domanda di condanna.
Il Centro ha infatti dedotto di essere una società provvisoriamente accreditata presso il S.S.N. con la e che, in esecuzione dei contratti ex art. 8- Controparte_2 quinquies, comma 2, D.lgs. n. 502/1992 sottoscritti con l'ente sanitario per le annualità
2010 (in data 29.6.2010), 2011 (in data 31.5.2011) e 2012 (in data 9.8.2012), ha eseguito in favore degli assistiti prestazioni afferenti alla branca di patologia clinica;
ha tempestivamente depositato i contratti unitamente alle relative fatture in cui sono indicati gli importi scorporati in virtù dell'applicazione dello sconto ex L. n. 296/2006. Cont Dalle fatture che, quanto al loro contenuto, non sono state contestate dall' risulta che per l'anno 2010 sono stati scorporati, a titolo di sconto, € 46.902,77, per l'anno
2011, invece, € 41.214,53, mentre per il 2012 € 21.431,55 per una somma complessiva di € 109.548,85. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e in virtù delle prove offerte dall'appellante, si deve riconoscere al Centro la somma di € 109.548,85, per importi illegittimamente detratti a titolo di sconto dalla remunerazione per le prestazioni oggetto delle fatture emesse per le prestazioni rese negli anni 2010, 2011 e 2012.
L'appellante ha richiesto altresì gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulle somme ingiustamente trattenute a titolo di sconto tariffario.
Tale domanda è inammissibile.
Il Centro ha infatti richiesto, con il ricorso introduttivo, gli interessi ex art. 1284
c.c. e solo con le note ex art. 83 n. 7 sub h) d.l. 18/2020 - depositate per l'udienza del
9/6/2020, sostituita, appunto, dal deposito di note scritte in base alla normativa richiamata
- ha modificato la domanda accessoria di interessi, chiedendo quelli moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02. Tale modifica è dunque tardiva, giacché alla prima udienza del
N. 308/2021 R.G. Gestione c. Pag. 8 a 9 Pt_1 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ 21/1/2020 il centro ricorrente aveva mantenuto ferme le domande contenute nell'originario ricorso. All'esito di tale udienza il Giudice aveva rinviato al 9/6/2020 “per la decisione”, con termine per note fino a sette giorni prima. Successivamente, con provvedimento del 21/5/2020, l'udienza è stata sostituita dallo scambio di note scritte (da depositarsi fino a sette giorni prima della data fissata per l'udienza) in applicazione della disciplina emergenziale sopra richiamata. È evidente che, pur trovando applicazione la disciplina del procedimento sommario di cognizione, all'esito dell'udienza del 21/1/2020 il processo era passato dalla fase di trattazione a quella decisoria;
l'udienza del 9/6/2020 era stata fissata per la decisione, sicché a tale udienza (sostituita poi dallo scambio di note) le parti non potevano più modificare le conclusioni.
La modifica della domanda, dunque, è avvenuta tardivamente.
Vanno pertanto riconosciuti gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.; la decorrenza deve essere individuata nella data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio (16/10/2019), non risultando che in precedenza vi sia stata un atto di messa in mora.
4. Infine, con riguardo alle spese di entrambi i gradi di giudizio, si ritengono sussistenti i motivi di cui all'art. 92 comma 2° c.p.c. per giustificarne la compensazione integrale, tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti (di cui le parti hanno ampiamente dato conto) in ordine all'interpretazione dei contratti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 21.12.2020 (n. rep. 4740/2020):
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' al pagamento, in favore della Controparte_2 [...]
dell'importo complessivo di € 109.548,85, oltre Parte_1 interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., a decorrere dal 16 ottobre 2019;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
N. 308/2021 R.G. Gestione c. Pag. 9 a 9 Parte_1Controparte_
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Napoli Nord, Seconda sezione civile, emessa il 21.12.2020 (n. rep. 4740/2020), iscritto al n. 308/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla via F.
[...] P.IVA_1
Baracca nn. 26/28, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Vincenzo Cappello (c.f. ) C.F._1
e Giovanni Terreri (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
) con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Frattamaggiore (NA) alla via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del Direttore
Generale, dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in
N. 308/2021 R.G. c. Pag. 1 a 9 Parte_1 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'avv. Guglielmo Ara (c.f. ); C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 28.5.2019, la
[...]
nella qualità di impresa provvisoriamente Parte_1 accreditata per lo svolgimento, nel territorio dell' , di prestazioni Controparte_2 sanitarie afferenti alla branca di patologia clinica/laboratori, conveniva in giudizio il detto ente sanitario innanzi al Tribunale di Napoli Nord per chiedere il pagamento della somma di € 109.548,85 “ovvero quella maggiore e/o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia) oltre interessi, maturati e maturandi ex art. 1284 c.c. sino all'effettivo soddisfo”, a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie erogate per gli anni 2010, 2011
e 2012 e non versati per effetto dell'applicazione, a suo avviso illegittima, dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno
2007).
Il sosteneva che lo sconto previsto dalla norma richiamata non poteva Pt_2 trovare applicazione oltre il triennio 2007 – 2009, non essendo stata prorogata la misura che lo aveva previsto. Inoltre, affermava che “proprio il mancato richiamo in contratto, nella determinazione della misura delle remunerabilità delle prestazioni, dello sconto ex lege 296/06 impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare tra di loro detta scontistica”.
A sostegno della pretesa creditoria depositava i contratti ex art. 8 quinquies ex
d.lgs. n. 502/92 stipulati per gli anni 2010, 2011 e 2012, nonché le seguenti fatture: n. 2 del 13.2.2019, dell'importo di € 46.902,77, quale quota illegittimamente trattenuta a titolo di sconto per le prestazioni effettuate nell'anno 2010; n. 3 del 13.2.2019, dell'importo di
€. 41.214,53 quale quota illegittimamente trattenuta a titolo di sconto per le prestazioni effettuate nell'anno 2011; n. 4 del 13.2.2019 dell'importo di €. 21.431,55, quale quota illegittimamente trattenuta a titolo di sconto per le prestazioni effettuate nell'anno 2012.
Con comparsa depositata il 15.1.2020 si costituiva l' che Controparte_2 resisteva alle richieste del Centro, deducendo che lo sconto era stato legittimamente applicato in forza delle previsioni contenute nel contratto e che, comunque, lo sconto stabilito dalla l. n. 296/06 doveva essere applicato fino all'entrata in vigore delle nuove
N. 308/2021 R.G. Gestione Servizi c. Pag. 2 a 9 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ tariffe oggetto del d.m. 18/10/2012. Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Per quel che qui rileva, con note depositate il 27/5/2020, la ricorrente struttura sanitaria integrava la domanda come già formulata riguardo agli interessi, chiedendo il pagamento della somma di € 109.548,85 oltre interessi nella misura di cui al d.lvo n.
231/02.
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda Cont proposta dalla ricorrente e condannava la ricorrente a rifondere le spese in favore dell
Osservava, in particolare, che:
- era condivisibile l'orientamento della Cassazione secondo cui lo sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 operava esclusivamente nel triennio 2007 –
2009;
- nella fattispecie in esame lo sconto doveva essere comunque applicato, non in forza della previsione normativa, bensì in considerazione di quanto previsto dagli artt. 4
e 5 del contratto sottoscritto dalle parti che, nel determinare il limite di spesa ed i criteri di remunerazione applicabili, richiamavano l'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello la Parte_1
con atto di citazione notificato alla controparte il
[...]
14.1.2021. L'appellante, in buona sostanza, ha formulato un unico motivo di appello osservando che, come ormai ripetutamente affermato anche da copiosa giurisprudenza di merito, i richiami contenuti negli artt. 4 e 5 del contratto alla norma sullo sconto tariffario sono effettuati al solo fine della determinazione del limite di spesa e nulla hanno a che fare con la remunerazione delle singole prestazioni;
non è dunque condivisibile, a suo avviso, l'interpretazione che al contratto ha dato il Tribunale, con la conseguenza che non può ritenersi operante lo sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 neppure in base alle richiamate pattuizioni.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) annullare l'Ordinanza
Decisoria pubblicata in data 21.12.20, adottata a definizione del giudizio ex art. 702 bis cpc recante r.g.a.c. n. 6580/19, a scioglimento della riservata assunta in data 09.06.20, dal Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica – II Sez.ne G.U. dott.ssa M.
Marrazzo; b) condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_2 pagamento in favore dell'appellante Parte_1
N. 308/2021 R.G. c. Pag. 3 a 9 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ in persona del legale rapp.te p.t. – in ragione dei dedotti titoli – della somma Parte_1 di € 109.548,85 (ovvero quella maggiore e/o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia) oltre interessi nella misura di cui al d.lvo n. 231/02 (come da conforme Cass. nn. 17665/19, 32505/19, 14349/16 trattandosi di contratti stipulati in epoca successiva
l'entrata in vigore della specifica fonte); c) con condanna della appellata CP_2 in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre
[...] al rimborso forfettario, iva e cpa del doppio grado di giudizio, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Cont Con comparsa depositata il 19.7.2021 si è costituita l' evidenziando, nel merito, la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure e richiedendo a questa
Corte “un'attenta valutazione della deliberazione di monitoraggio conclusivo e del contratto sottoscritto dalla società appellata, al fine di convincersi documentalmente che la mancata applicazione dello sconto alle tariffe applicate, avrebbe determinato e determina, automaticamente, lo sforamento del ”. Ha quindi rassegnato le Parte_3 seguenti conclusioni: “- Respingere l'appello; - Condannare la società appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
All'udienza del 25.2.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Non occorre soffermarsi sull'efficacia temporale dell'art. 1 comma 796 lett. o) l.
297/2006 che dispone lo sconto tariffario, avendo ritenuto il Tribunale, conformemente all'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass.
10582/2018; Cass. 27007/2021), che la stessa sia limitata al triennio 2007 – 2009.
La questione che forma oggetto dell'impugnazione è quella relativa alla possibilità di ritenere che, nei rapporti oggetto della presente controversia, lo sconto operasse in via pattizia, in forza del contenuto dei contratti sottoscritti dalle parti. Tuttavia, come
N. 308/2021 R.G. c. Pag. 4 a 9 Parte_1 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ affermato da questa Corte in numerose pronunce, le considerazioni poste dal Tribunale a sostegno della sentenza impugnata non sono condivisibili.
Ed infatti, l'art. 4 dei contratti stipulati dalle parti per regolare i rapporti relativi alle prestazioni rese negli anni 2010, 2011 e 2012, sottoscritti rispettivamente il
29.6.2010, 31.5.2011 e il 9.8.2012, prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno (...) per il volume di prestazioni della branca di Patologia Clinica (Laboratorio di analisi), determinato all'art. 3, comma 4, è fissato in € (...) al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del
27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € ...) composto come specificato nei successivi commi 2,3 e 4” (per il 2011 è stato aggiunto “a lordo della quota ricetta di cui al decreto n. 50/2010”, mentre per il 2012 è stato aggiunto “si precisa che in conformità al decreto commissariale n. 63/2011 tutti gli importi di cui al presente articolo sono al netto del ticket, al netto (o al lordo dove precisato) dello sconto di cui all'art. 1 l. 796, lettera o) della legge 296/2006 (…)”).
Il comma 1 dell'art. 5 intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni” per i contratti stipulati nell'anno 2011 e 2012 dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4.”; mentre per il contratto relativo all'esercizio 2010 era previsto anche
“se non espressamente modificato con decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro o delibera della Giunta Regionale”. Il secondo comma, invece, prevede in maniera identica per tutte le annualità che “In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno (...) dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge
296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già
N. 308/2021 R.G. c. Pag. 5 a 9 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno qui considerato (non a caso si fa riferimento agli
“sconti di legge”), ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa il caso in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che
“anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 196/06” sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma
2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia. Né può ritenersi ravvisabile la fattispecie della falsa presupposizione che parte della giurisprudenza riconduce ad un vizio genetico che determina la nullità del contratto (Cass. 8689/1995; Cass. 3983/1998) dal momento che, da un lato, non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti (anzi, proprio in base alle pretese avanzate dal laboratorio deve pervenirsi alla conclusione contraria), dall'altro, neppure può ritenersi che esso fosse determinante in Cont ordine alla conclusione del contratto al quale l' sarebbe dovuta comunque pervenire. Cont È irrilevante, infine, l'ordinanza n. 27366/2020 della S.C. richiamata dall' giacché nella stessa si afferma solo che l'interpretazione del contratto nel senso dell'applicabilità dello sconto data nella sentenza impugnata per cassazione “si traduce in un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per inosservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per incongruenza o illogicità della motivazione….tali vizi…non sono stati in alcun modo
N. 308/2021 R.G. c. Pag. 6 a 9 Parte_1 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ dedotti dalla ricorrente la quale…si è limitata a prospettare una lettura alternativa della predetta clausola, asserita fondata sulla ricostruzione del sistema normativo, senza considerare che quella prescelta dal giudice di merito non dev'essere necessariamente
l'unica interpretazione possibile del testo contrattuale, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, la parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito non può dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra…”; ciò non significa, tuttavia, né lo afferma la S.C., che la predetta interpretazione sia corretta. A ciò può aggiungersi che i contratti sono formulati in maniera differente, sicché deve valutarsi caso per caso il contenuto degli stessi.
2. Essendo fondato l'appello del centro, occorre esaminare l'eccezione formulata Cont dall' ello sforamento del tetto di spesa perché i fatturati degli anni qui considerati, al lordo dello sconto, sarebbero superiori al tetto di spesa della branca “patologia clinica”; la stessa è tuttavia inammissibile ai sensi dell'art. 345, II comma, c.p.c., trattandosi di eccezione sollevata soltanto nel grado di appello.
In ogni caso, essa sarebbe comunque infondata.
Infatti - premesso che, ad avviso di questa Corte ed in conformità con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (così Corte Cost. n. 416/1995 e n. 356/1992), il limite alla remunerazione delle prestazioni fissato dai c.d. tetti di spesa (a prescindere dall'applicazione o meno dello sconto tariffario) è effettivamente invalicabile ed è volto a tutelare, nel bilanciamento con il diritto alla salute, la spesa pubblica - nel caso in esame Cont l' su cui gravava il relativo onere di allegazione e prova, innanzi tutto non ha chiarito se il superamento avverrebbe a seguito dell'esclusione dell'applicazione dello sconto a tutte le prestazioni appartenenti alla branca (come sembrerebbe) ovvero solo a quelle eseguite dall'appellata; in ogni caso, poiché la presente controversia riguarda solo l'importo di € 46.902,77 per il 2010, € 41.214,53 per il 2011 ed € 21.431,55 per il 2012
è evidente che la questione potrebbe avere rilievo solo se lo sforamento fosse determinato dal riconoscimento di tali importi, ovvero qualora fosse dimostrato che il riconoscimento di tali importi, unitamente a tutti quelli effettivamente (e non ipoteticamente) già riconosciuti ad altri centri appartenenti alla medesima branca a seguito dell'esclusione dello sconto, avrebbe comportato il superamento del tetto di spesa. Invece, così come prospettata, la questione è solo ipotetica, giacché il superamento sarebbe causato solo
N. 308/2021 R.G. c. Pag. 7 a 9 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ dall'esclusione dello sconto con riguardo a tutte le prestazioni rese per la medesima branca, circostanza che non è dimostrata e neppure allegata.
Inoltre, quand'anche volesse prescindersi da tale considerazione, va osservato che Cont l' non ha indicato (né tanto meno provato) il contributo che l'appellante ha fornito in relazione al superamento del tetto di branca, né la conseguente regressione tariffaria unica alla stessa applicabile, sicché in assenza di tali elementi la questione sarebbe comunque infondata.
3. È a questo punto necessario esaminare la documentazione posta a sostegno delle pretese dell'appellante al fine di verificare se, sulla base della stessa, possa essere accolta la domanda di condanna.
Il Centro ha infatti dedotto di essere una società provvisoriamente accreditata presso il S.S.N. con la e che, in esecuzione dei contratti ex art. 8- Controparte_2 quinquies, comma 2, D.lgs. n. 502/1992 sottoscritti con l'ente sanitario per le annualità
2010 (in data 29.6.2010), 2011 (in data 31.5.2011) e 2012 (in data 9.8.2012), ha eseguito in favore degli assistiti prestazioni afferenti alla branca di patologia clinica;
ha tempestivamente depositato i contratti unitamente alle relative fatture in cui sono indicati gli importi scorporati in virtù dell'applicazione dello sconto ex L. n. 296/2006. Cont Dalle fatture che, quanto al loro contenuto, non sono state contestate dall' risulta che per l'anno 2010 sono stati scorporati, a titolo di sconto, € 46.902,77, per l'anno
2011, invece, € 41.214,53, mentre per il 2012 € 21.431,55 per una somma complessiva di € 109.548,85. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e in virtù delle prove offerte dall'appellante, si deve riconoscere al Centro la somma di € 109.548,85, per importi illegittimamente detratti a titolo di sconto dalla remunerazione per le prestazioni oggetto delle fatture emesse per le prestazioni rese negli anni 2010, 2011 e 2012.
L'appellante ha richiesto altresì gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulle somme ingiustamente trattenute a titolo di sconto tariffario.
Tale domanda è inammissibile.
Il Centro ha infatti richiesto, con il ricorso introduttivo, gli interessi ex art. 1284
c.c. e solo con le note ex art. 83 n. 7 sub h) d.l. 18/2020 - depositate per l'udienza del
9/6/2020, sostituita, appunto, dal deposito di note scritte in base alla normativa richiamata
- ha modificato la domanda accessoria di interessi, chiedendo quelli moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02. Tale modifica è dunque tardiva, giacché alla prima udienza del
N. 308/2021 R.G. Gestione c. Pag. 8 a 9 Pt_1 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ 21/1/2020 il centro ricorrente aveva mantenuto ferme le domande contenute nell'originario ricorso. All'esito di tale udienza il Giudice aveva rinviato al 9/6/2020 “per la decisione”, con termine per note fino a sette giorni prima. Successivamente, con provvedimento del 21/5/2020, l'udienza è stata sostituita dallo scambio di note scritte (da depositarsi fino a sette giorni prima della data fissata per l'udienza) in applicazione della disciplina emergenziale sopra richiamata. È evidente che, pur trovando applicazione la disciplina del procedimento sommario di cognizione, all'esito dell'udienza del 21/1/2020 il processo era passato dalla fase di trattazione a quella decisoria;
l'udienza del 9/6/2020 era stata fissata per la decisione, sicché a tale udienza (sostituita poi dallo scambio di note) le parti non potevano più modificare le conclusioni.
La modifica della domanda, dunque, è avvenuta tardivamente.
Vanno pertanto riconosciuti gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.; la decorrenza deve essere individuata nella data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio (16/10/2019), non risultando che in precedenza vi sia stata un atto di messa in mora.
4. Infine, con riguardo alle spese di entrambi i gradi di giudizio, si ritengono sussistenti i motivi di cui all'art. 92 comma 2° c.p.c. per giustificarne la compensazione integrale, tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti (di cui le parti hanno ampiamente dato conto) in ordine all'interpretazione dei contratti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 21.12.2020 (n. rep. 4740/2020):
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' al pagamento, in favore della Controparte_2 [...]
dell'importo complessivo di € 109.548,85, oltre Parte_1 interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., a decorrere dal 16 ottobre 2019;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
N. 308/2021 R.G. Gestione c. Pag. 9 a 9 Parte_1Controparte_