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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2737/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2737 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, passata in decisione all'udienza camerale del 10.04.2025, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Magda Mellea, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via A. Turco, n. 27/A, giusta procura in atti;
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vitaliano Leone, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Catanzaro, Viale Magna Grecia, n. 57, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 4.07.2023, chiedeva di pronunziarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con , il 23 agosto 1992, in Catanzaro (CZ), Controparte_1
(trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1992 n. 28, parte I, serie, ufficio), dalla cui unione nascevano i figli (il 15.03.1994) e il 02.10.1998), entrambi economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
Con comparsa, depositata in data 14.11.2023, si costituiva in giudizio , aderendo Controparte_1
alla richiesta di divorzio, avanzata da controparte, e dichiarando che tra le parti erano in corso trattative per addivenire ad un accordo sulle relative condizioni.
All'udienza del 13 dicembre 2023, le parti confermavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un differimento di udienza.
Dopo alcuni rinvii, giustificati dall'assenza del giudice togato, all'udienza del 10 aprile 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano la causa, chiedendo il recepimento delle seguenti condizioni:
“2) Il sig. verserà la somma mensile di € 100,00 a titolo di assegno divorzile di Parte_1
mantenimento in favore della sig.ra entro giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1 rivalutazione secondo l'indice Istat.
3) La sig.ra rimarrà a vivere ed a godere della casa familiare sita in Catanzaro, Controparte_1
Via Angitola n.39”
***
La domanda, da intendersi diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo i coniugi contratto matrimonio civile (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte prima del registro di Stato Civile), è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
07.07.2020) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 24.09.2020, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“2) Il sig. verserà la somma mensile di € 100,00 a titolo di assegno divorzile di Parte_1
mantenimento in favore della sig.ra entro giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1 rivalutazione secondo l'indice Istat.
3) La sig.ra rimarrà a vivere ed a godere della casa familiare sita in Catanzaro, Controparte_1 Via Angitola n.39”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, perché non contrari a norme imperative.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Catanzaro (CZ) dalle parti in causa in data 23 agosto 1992, trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1992 n. 28, parte I;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 10 aprile 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2737 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, passata in decisione all'udienza camerale del 10.04.2025, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Magda Mellea, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via A. Turco, n. 27/A, giusta procura in atti;
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vitaliano Leone, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Catanzaro, Viale Magna Grecia, n. 57, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 4.07.2023, chiedeva di pronunziarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con , il 23 agosto 1992, in Catanzaro (CZ), Controparte_1
(trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1992 n. 28, parte I, serie, ufficio), dalla cui unione nascevano i figli (il 15.03.1994) e il 02.10.1998), entrambi economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
Con comparsa, depositata in data 14.11.2023, si costituiva in giudizio , aderendo Controparte_1
alla richiesta di divorzio, avanzata da controparte, e dichiarando che tra le parti erano in corso trattative per addivenire ad un accordo sulle relative condizioni.
All'udienza del 13 dicembre 2023, le parti confermavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un differimento di udienza.
Dopo alcuni rinvii, giustificati dall'assenza del giudice togato, all'udienza del 10 aprile 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano la causa, chiedendo il recepimento delle seguenti condizioni:
“2) Il sig. verserà la somma mensile di € 100,00 a titolo di assegno divorzile di Parte_1
mantenimento in favore della sig.ra entro giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1 rivalutazione secondo l'indice Istat.
3) La sig.ra rimarrà a vivere ed a godere della casa familiare sita in Catanzaro, Controparte_1
Via Angitola n.39”
***
La domanda, da intendersi diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo i coniugi contratto matrimonio civile (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte prima del registro di Stato Civile), è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
07.07.2020) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 24.09.2020, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“2) Il sig. verserà la somma mensile di € 100,00 a titolo di assegno divorzile di Parte_1
mantenimento in favore della sig.ra entro giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1 rivalutazione secondo l'indice Istat.
3) La sig.ra rimarrà a vivere ed a godere della casa familiare sita in Catanzaro, Controparte_1 Via Angitola n.39”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, perché non contrari a norme imperative.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Catanzaro (CZ) dalle parti in causa in data 23 agosto 1992, trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1992 n. 28, parte I;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 10 aprile 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo