TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11702/2024, introdotta da
(ROMA (RM), 27/12/1973), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FALUGIANI OMBRETTA;
(ROMA (RM), 29/09/1989), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PIETROFORTE ROSSELLA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) i figli minori e sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna di Via Cles,
45. Detto immobile è di proprietà della SI.ra , madre del Parte_2
marito ricorrente, dalla medesima concessa in comodato d'uso a titolo gratuito alla SI.ra unitamente al posto auto scoperto di Controparte_1
pertinenza, sino al raggiungimento della maggiore età dei figli oggi minorenni e/o finché i suddetti minori non saranno entrambi divenuti economicamente autonomi;
3) il padre vedrà e terrà con sé i figli e a weekend Per_1 Per_2
alternati. Precisamente, nelle settimane in cui i minori trascorreranno il weekend con il padre, quest'ultimo li prenderà con sè presso l'abitazione materna il sabato alle ore 14.00 e li terrà fino al martedì pomeriggio,
riaccompagnandoli presso l'abitazione materna prima di cena. Nelle
settimane in cui i minori trascorreranno il weekend con la madre, il padre li vedrà e terrà con sè dal lunedì dall'uscita da scuola (ore 15.45 circa) fino al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola, salvo diverso accordo tra le parti;
4) tenuto conto dei redditi dei ricorrenti e visti i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore quasi paritari, il SI. Pt_1
corrisponderà alla SI.ra a titolo di assegno di mantenimento per CP_1
entrambi i minori la somma mensile di euro 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale Istat. Inoltre, il SI. rinuncia alla Pt_1
propria quota dell'assegno unico per i figli minori che verrà percepito al
100% dalla sig.ra ad oggi pari ad euro 356,80 mensili. Quanto CP_1
alle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto il
17.12.2014, le stesse saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%
ciascuno;
5) il SI. provvederà altresì al pagamento delle spese Pt_1
condominiali per la gestione ordinaria, relativamente all'immobile di Via
Cles, 45 concesso in comodato d'uso a titolo gratuito alla SI.ra CP_1
come sopra meglio precisato;
6) durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore la giornata del 24.12, compreso il pernotto (ad es.
padre), la settimana di Natale dal 25.12 alle ore 10.30 al 01.01 alle ore 10.30
circa (ad. es. madre) e quella di Capodanno dal 01.01 dalle ore 10.30 circa al 06.01 (ad es. padre), compreso il pernotto. Durante le festività pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore entrambe le giornate della Domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i minori un periodo di vacanza non superiore a 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti;
7) ciascun genitore trascorrerà con i minori il giorno del proprio compleanno, a prescindere dalla alternanza ordinaria. Visto che il compleanno del padre cade nella settimana delle festività natalizie quest'ultimo trascorrerà il compleanno con i minori solo nel caso in cui gli stessi si trovino a Roma e non siano partiti con la madre nella settimana spettante alla medesima;
8) i minori trascorreranno il giorno dei propri compleanni insieme e con ciascun genitore ad anni alterni;
9) la casa coniugale di proprietà del SI. sita in Via Angelo De Pt_1
Gubernatis 33/E resta nella disponibilità dello stesso con quanto in essa contenuto, essendosene la SI.ra già da tempo allontanata, CP_1
asportando i propri effetti personali per trasferirsi nell'immobile di Via Cles,
45 a lei concesso in comodato d'uso a titolo gratuito;
10) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11702/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 27/12/1973) e (ROMA (RM), Controparte_1 29/09/1989) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
26/06/2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 142, Parte II, Serie A01, Anno 2016, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi