Ordinanza collegiale 23 settembre 2024
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/06/2025, n. 12017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12017 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12017/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04196/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4196 del 2018, proposto da LB LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Luigi Braschi, Giorgio Pagliari, Matteo Sollini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Luigi Braschi in Roma, viale Parioli 180;
contro
Ministero della cultura (già Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle FInze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LU FI, CE TZ e FI Ippolito, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- limitatamente e per quanto di interesse alla posizione del ricorrente, della graduatoria finale di merito del concorso RIPAM-MIBACT – profilo archivisti, validata dalla Commissione Interministeriale RIPAM in data 09.02.2018, nonché del Decreto Direttoriale MIBACT DG-OR/13/02/2018/104, e relativi allegati, con cui la suddetta graduatoria è stata da ultimo riapprovata, in data 13.02.2018;
- limitatamente e per quanto di interesse alla posizione del ricorrente, del verbale della Commissione Interministeriale per l’Attuazione del Progetto Ripam n. 230 del 19.01.2018, comunicato a mezzo pec del Formez PA, in data 23.01.2018, con cui si è escluso il ricorrente dalla graduatoria del concorso RIPAM-MIBACT – profilo archivisti, già precedentemente approvata in via definitiva con Decreto Direttoriale Mibact n. 946 del 06.07.2017;
- limitatamente e per quanto di interesse alla posizione del ricorrente, dei verbali n. 41 del 03.05.2017 e n. 42 del 06.11.2017 e relativi allegati della Commissione esaminatrice, dai quali risulterebbe la segnalazione della mancanza, in capo al ricorrente, dei requisiti dei titoli di ammissione;
- per quanto occorrer possa, della nota a mezzo pec del Formez PA in data 04.12.2017, con cui si comunicava al ricorrente la proposta di esclusione dello stesso dalla graduatoria finale di merito, formulata dalla Commissione Ripam, per mancanza dei requisiti dei titoli di ammissione di cui all’art. 3 del bando, in particolare per quanto riguarda l’attinenza dei titoli specifici per la professionalità di archivista;
- per quanto occorrer possa, dell’art. 2, comma 1, lett. d), Decreto Interministeriale Mibact-UDCM 15 aprile 2016, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di ammissione al concorso, oltre al diploma di laurea, il possesso “di un diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale, nelle materie elencate nei bandi di concorso ovvero eventuali ulteriori diplomi rilasciati dalle Scuole di alta formazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
- per quanto occorrer possa, dell’art. 3 del Bando di concorso Ripam-Mibact Funzionari archivisti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed esami n. 41 del 24 maggio 2016, sia laddove (art. 3, comma 1, lett. c), II), ribadendo la previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), Decreto Interministeriale 15 aprile 2016, prevede, tra i requisiti di ammissione al concorso, oltre al diploma di laurea specialistica o magistrale, il possesso “di un diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivista, paleografica e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente”, sia laddove il medesimo bando (art. 3, u.c.) attribuisce alla Commissione Interministeriale Ripam la facoltà di escludere dal concorso i candidati, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove selettive, siccome lesivo del principio di cui al combinato disposto dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 1, comma 5, D.M. Mibact 16 aprile 2016, che tale facoltà espressamente riservavano al solo Ministero (Mibact);
- per quanto occorrer possa, dell’Accordo sindacale, quale atto di macroorganizzazione presupposto, stipulato il 20 dicembre 2010, tra il Mibact e le OO.SS., nella parte in cui, ridefinendo l’articolazione organizzativa e professionale della III Area non dirigenziale del personale del Ministero, ha introdotto, tra i requisiti per l’accesso dall’esterno al profilo professionale “03 Funzionario archivista di Stato”, anche il possesso del diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o diploma delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, oltre al diploma di laurea magistrale, in violazione
dell’art. 2, comma 6, D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
- del provvedimento, non cognito, con cui, successivamente all’ordinanza cautelare TAR Lazio, Sez. II-quater, n. 05347/2017 (nel ricorso di cui al R.G. n. 07974/2017) del 13.10.2017, si è disposta la sospensione integrale e temporanea dell’efficacia della graduatoria definitiva di merito originariamente validata dalla Commissione Interministeriale Ripam in data 12.06.2017 ed approvata con Decreto Direttoriale Mibact n. 946 del 06.07.2017;
- per quanto occorrer possa, della circolare n. 38 del 15.02.2018 della Direzione Generale Organizzazione, Servizio II, del Mibact, con cui sono state comunicate le modalità di assunzione dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva di merito;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ed in particolare degli atti tutti richiamati nel contesto degli atti impugnati;
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere nuovamente incluso nella graduatoria definitiva di merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle FInze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha partecipato a una delle procedure concorsuali bandite dal MIBACT al concorso per titoli ed esami, per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora ministero della cultura), inquadramento III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1 (VIII qualifica funzionale), profilo archivisti, di cui all’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed esami n. 41 del 24 maggio 2016.
All’esito delle prove orali è risultato idoneo, collocandosi nella posizione n. 155 della graduatoria finale di merito finale approvata con Decreto Direttoriale Mibact n. 946 del 06.07.2017, allegato alla Circolare Mibact n. 141/2017, prot. n. 18132 e rettificata con Decreto direttoriale Mibact del 22.09.2017.
Con il presente strumento di gravame impugna gli atti concorsuali meglio specificati in epigrafe in ragione della disposta esclusione di cui alla comunicazione del 23 gennaio 2018 “ per mancanza dei requisiti dei titoli di ammissione, così come già segnalato dalla Commissione d’Esame con Verbali n. 41 del 3 maggio 2017 e n. 42 del 6 novembre 2017 ”. In particolare, la p.a. ha contestato al ricorrente:
- di non essere in possesso della laurea richiesta per la partecipazione al concorso, in quanto la LS “ Storia dell’Europa moderna e contemporanea ” non è equiparabile a quella in archivistica e biblioteconomia richiesta dal bando. Lo stesso vale anche per la laurea triennale in “Diritto applicato” appartenente alla classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici;
- che il diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana, IN QUANTO DI DURATA ANNUALE, NON RIENTRA DAI TITOLI EQUIPOLLENTI al diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le scuole di archivistica paleografia e diplomatica del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato;
c) che il dottorato posseduto non equivalente alla materia dei beni archivistici.
Il ricorrente mette in discussione la correttezza dell’operato della resistente, con il presente ricorso, affidato ai motivi in diritto così rubricati:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10 del bando di concorso, nonché dell’art. 11, D.M. Mibact 15 aprile 2016. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 3, u.c., del bando di concorso, nonché degli artt. 1 e 4, D.M. Mibact 15 aprile 2016, e dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. Incompetenza. Carenza di potere a disporre l’esclusione di candidato già dichiarato idoneo ed utilmente collocato in graduatoria. Eccesso di potere per lesione del legittimo affidamento;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8, L. n. 2421/90: omessa comunicazione di avvio del procedimento di esclusione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quater, L. n. 241/90, anche in riferimento all’art. 3, L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, nonché per violazione del principio di proporzionalità;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies, L. n. 241/90, nonché degli artt. 9 e 10 del Bando di concorso. Incompetenza. Eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento del ricorrente, circa la propria utile collocazione nella graduatoria degli idonei;
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, primo capoverso, lett. c), parr. I e II (contrassegnati dall’indicazione “in alternativa”), del Bando concorsuale, in riferimento all’art. 2, comma 6, D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. Eccesso di potere per motivazione illogica, contraddittorietà estrinseca e falso presupposto di fatto, ovvero travisamento dei fatti;
6) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 6, D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. Eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ulteriore eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché della motivazione addotta a fondamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria;
7) Ulteriore eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittorietà estrinseca. Violazione dei criteri di valutazione isolati dalla stessa Commissione esaminatrice con verbale n. 3 del 22 novembre 2016;
8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del Bando concorsuale. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, nonché per illogicità manifesta;
9) Violazione e falsa applicazione del D.M. MIUR 4 ottobre 2000, con particolare riferimento all’art. 1, nonché all’Allegato D, Area 11 – “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche”. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ovvero falso presupposto di fatto;
10) Eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento e contraddittorietà estrinseca. Ulteriore eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost.
Il ricorrente, oltre all’annullamento degli atti impugnati, chiede inoltre:
- la declaratoria e il riconoscimento del proprio diritto ad essere incluso nella graduatoria definitiva di merito nonché alla corretta valutazione dei titoli in suo possesso;
- la condanna dell'Amministrazione ad includerlo nella graduatoria finale di merito del concorso di che trattasi.
Si sono costituiti in resistenza, con atto di mera forma il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero della cultura), il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam.
Il ricorso, in esito all’integrazione del contraddittorio, è stato infine chiamato per la discussione all’udienza straordinaria del 21 marzo 2025 e quindi trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita favorevole apprezzamento.
Il ricorrente, pur originariamente ammesso alle prove (risultando idoneo con conseguente inserimento nella graduatoria finale di merito) è stato infine escluso dal concorso, a seguito del riesame conclusivo della sua posizione, per tre supposte ragioni di non ammissibilità della sua partecipazione al concorso:
a) laurea non equiparabile a quella in archivistica o biblioteconomia;
b) diploma di specializzazione presso la Scuola Vaticana di durata annuale, in luogo della pretesa durata biennale asseritamente prevista dal bando di concorso;
c) dottorato non equivalente alla materia dei beni archivistici.
Il medesimo è in possesso, per quanto qui interessa, della laurea magistrale in “ Storia dell’Europa moderna e contemporanea ”, di un Diploma di specializzazione annuale in archivistica conseguito presso la Scuola Vaticana e di un dottorato in storia e sociologia della modernità.
L’Amministrazione ha ritenuto, da ultimo, che tali titoli fossero insufficienti a configurare il requisito di partecipazione di cui all’art. 3, primo comma, lett. c) del bando di concorso:
“I - laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea, rilasciati ai sensi della legge n.341 del 1990 in archivistica e biblioteconomia;
II - diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti il patrimonio culturale, oppure diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o titoli equipollenti
in alternativa:
I - qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge n. 341 del 1990;
II - diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente”.
Delle questioni oggetto del presente ricorso si è occupato la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, nelle sentenze nn. 6062 e 6148 del 2028, con cui sono state definite controversie analoghe a quella che ci occupa.
In particolare, in detta sede il Supremo Consesso, nel richiamare i propri precedenti sottesi all’accoglimento della domanda cautelare (sent nn. 199 del 2018 e 6972 del 2019), ha affermato quanto segue:
- il diploma di specializzazione conseguito presso la Scuola Vaticana di Archivistica - di cui, si ribadisce, è in possesso l’odierno ricorrente - è equipollente con quello richiesto dal bando. Al riguardo, ha segnatamente precisato che: “ va ripreso il testo dell’art. 10, comma 2, dell’Accordo tra Italia e Santa Sede del 18.2.1984 (c.d. Accordo di Villa Madama), eseguito in Italia con la legge n. 121 del 1985: “i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia”. Quest’ultimo espresso inciso assume rilievo dirimente ai fini di causa. Peraltro, ad ulteriore conferma di tale opzione ermeneutica, rilevante ex sé in base al criterio in claris non fit interpretatio, appare corretto il richiamo che la stessa parte appellante fa alle cc.dd. faq del Ministero, rese in merito al concorso in questione. Infatti, la risposta n. 26 (cfr. allegato 1 all’originario ricorso di prime cure) così testualmente recita: “In generale i titoli accademici conseguiti presso istituzioni formative della Santa Sede sono riconosciuti dallo Stato Italiano a norma dell'art. 10, comma 2, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense”. ”;
- quanto alle ulteriori limitazioni alla ammissione che la p.a. ha tratto dall’art. 3 del bando, bisogna tenere conto che la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione, pur sussistente in capo alla p.a., va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare e, in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà. E nella peculiare vicenda all’attenzione del Collegio ha ritenuto che “i criteri del bando impugnati non risultano in parte qua proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito.
In particolare, per quel che rileva in questa sede, non risulta giustificata la pretesa titolarità di titoli ulteriori rispetto al diploma di laura, ed in particolare di un master di II livello della durata biennale - con esclusione quindi dei master parimenti di II livello, ma aventi solo una durata annuale - in relazione allo specifico profilo di Funzionario in questione.
In disparte le considerazioni circa l’equivalenza o meno dei due titoli (annuale e biennale) alla stregua del D.M. n. 270/2004 e la necessità di discriminare, se del caso, in base ai rispettivi crediti formativi conseguiti attraverso ciascun titolo, piuttosto che in base alla relativa durata, l’eccessività, e dunque l’illegittimità, dei criteri impugnati rispetto al fine da perseguire emerge da più fattori. ”. A conferma della ritenuta eccessiva gravosità dei criteri successivamente stabiliti per l’accesso al concorso evidenzia, da un lato, che il Testo Unico dei pubblici concorsi, all’articolo 2, comma 6, prevede che “ Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea ”, dall’altro, che con l’accordo siglato in sede sindacale nel 2010 – propedeutico all’emanazione dei bandi di concorso, quale quello oggetto del presente giudizio - lo stesso Ministero aveva convenuto che per accedere ai concorsi dallo stesso indetti, i candidati dovevano essere in possesso del diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con le professionalità specifiche;
- ai fini dell’ammissione al concorso, può essere ritenuta valida anche una laurea diversa da quella in archivistica e biblioteconomia (quindi anche la laurea in “ Storia dell’Europa moderna e contemporanea ” del ricorrente). “ Sul punto, assume rilievo dirimente lo stesso tenore del bando che, all’art. 3 sopra riportato, attribuisce valore a “qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge n. 341 del 1990”. Se in generale la ampia dizione desumibile dallo stesso tenore letterale (qualunque laurea specialistica), invero coerente al principio del favor partecipationis, impone di considerare il diploma di laurea in filosofia prodotto, in linea particolare nessun elemento in senso contrario emerge dalla mera tautologica affermazione contenuta nell’atto di esclusione, basata sul generico richiamo alla tabella “equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali”, allegata al decreto 9 luglio 2009.
Invero, quest’ultima tabella prevede ed equipara il diploma di laurea in archeologia alle lauree specialistiche e magistrali in materia (cfr. sub lauree in lettere ed conservazione dei beni cultuali) ”.
Sulla scorta dei postulati richiamati è possibile ritenere illegittima l’esclusione dal concorso di cui è causa del ricorrente, essendo questi, contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità procedente, in possesso del requisito previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c), vista la laurea in “Storia dell’Europa moderna e contemporanea” e tenuto conto del diploma annuale in archivistica, conseguito presso la Scuola Vaticana.
Il ricorso deve essere accolto, assorbiti gli ulteriori motivi di censura formulati, con conseguente annullamento degli atti lesivi della situazione giuridica azionata dall’odierno ricorrente. Conseguentemente l’amministrazione provvederà a rideterminarsi, eventualmente anche in relazione alla corretta attribuzione dei punteggi connessi ai titoli prodotti.
Sussistono giustificate ragioni, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
CE Mariani, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO