TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10288/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10288/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
RIPETTA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
( ), con il patrocinio dell'avv. MAURO Controparte_1 CodiceFiscale_2
EUGENIO MARCHISIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta:
“1) Il sig. continuerà a versare mensilmente alla Sig.ra un Controparte_1 Parte_1 importo pari ad euro 300,00, a titolo di mantenimento per i figli e , da rivalutarsi Per_1 Per_2 annualmente in base gli indici ISTAT (€ 150 per ogni figlio), da corrispondersi entro il 20 di ogni mese.
2) Il Sig. continuerà a versare il mantenimento di € 300,00 (oltre rivalutazione Controparte_1 annuale ISTAT) per i figli e anche nel caso in cui la sig.ra riprenda a Per_1 Per_2 Parte_1 lavorare, poiché attualmente è disoccupata, nonché anche in seguito alla nascita del figlio.
3) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di € 200,00 a saldo delle Controparte_1 CP_1 spese straordinarie relative all'iscrizione in piscina dei figli con il versamento del mantenimento del mese di febbraio 2025; verserà inoltre a titolo di mantenimento arretrato per i mesi del mancato
pagina 1 di 7 pagamento pregresso, ovvero da maggio 2023 a ottobre 2023, unitamente al mantenimento, € 100,00 al mese, dal mese di marzo 2025 fino al mese di maggio 2025, a saldo del totale pari ad €
300,00.
4) Le spese mediche coperte da S.S.N., o specialistiche urgenti o necessarie non coperte da S.S.N. (con relativa prescrizione e/ o impegnativa medica) tasse e assicurazioni scolastiche, sportive e ricreative, corredo scolastico e libri comprensivo di vestiario e materiale scolastico richiesto o necessario per la scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese trasporto pubblico, e spese farmaceutiche necessarie o urgenti (con relativa prescrizione/impegnativa medica) un corso ludico/sportivo con relativo materiale e accessori, sono da intendersi senza previo consenso da parte dell'altro genitore;
un secondo corso ludico/sportivo con relativo materiale e accessori, gite scolastiche con pernottamento, baby sitter, vacanze studio, centro estivo, con preventivo consenso dell'altro genitore.
5) Le parti per quanto concerne le spese extra che necessitano di preventivo consenso dell'altro genitore al fine del diritto al rimborso del 50% si impegnano a comunicarlo con mail (con relativo ammontare) con l'intesa che, qualora il dissenso all'altro coniuge non venga espresso per iscritto nel termine di 10 giorni dalla comunicazione la spesa si intenderà approvata. La richiesta della spesa dovrà avvenire entro la fine del mese e verrà corrisposta con l'assegno di mantenimento del mese successivo.
6) Con il totale adempimento di quanto indicato al punto 3) le parti dichiarano altresì di aver regolato
e definito di comune intesa ogni ulteriore questione patrimoniale ed economica pregressa quindi, all'adempimento dell'accordo di cui sopra, dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per tale causa, sino alla sottoscrizione della presente.
7) Le parti dichiarano che l'assegno Unico INPS in favore dei bambini verrà percepito nella misura del 50% a ciascun genitore.
8) Le parti dichiarano che dal momento della sottoscrizione del presente accordo regoleranno il pagamento del mantenimento e le spese straordinarie ed ordinarie successive alla sottoscrizione, così come previsto nel presente accordo.
9) Ogni ulteriore e diversa istanza presentata nel presente giudizio si intende abbandonata.
10) Spese compensate;
Per quanto concerne le disposizioni inerenti le modalità di affido dei figli:
11)I figli verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione principale presso la madre ove continueranno ad avere la residenza;
12) Il Sig. rinuncia pertanto alla domanda di collocazione con permanenza a Controparte_1 settimane alternate dei figli presso ciascun genitore.
13) Ogni settimana un solo pomeriggio, il martedì dall'uscita della scuola o dai centri estivi o, con prelevamento da casa della mamma (nei mesi di non frequenza della scuola o centro estivo) con pernottamento presso la dimora del padre sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà
pagina 2 di 7 direttamente a scuola, al centro estivo o dalla mamma (in quest'ultimo caso ove non debbano recarsi a scuola o al centro estivo).
14) L'intero week-end a settimane alterne dal venerdì dopo la scuola, o dai centri estivi, o comunque da casa della mamma sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà direttamente a scuola o al centro estivo o dalla madre (in quest'ultimo caso ove non debbano recarsi a scuola o al centro estivo).
15) In caso di impedimento relativo alle circostanze dei punti precedenti, il preavviso sarà dato ad inizio settimana.
16) Per 15/20 giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze scolastiche estive di ogni anno, concordando detto periodo con la madre con almeno 30 giorni di anticipo.
17) Vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni con periodo compreso: dall'inizio delle vacanze scolastiche di Natale (come da calendario scolastico dell'Istituto frequentato) dalla mattina del primo giorno di vacanze scolastiche, sino al 29 dicembre sera. Con il primo periodo (Natale 2025) trascorso presso la madre.
18) Il periodo dalla sera del 29 dicembre alla sera del 6 gennaio o comunque sino alla sera dell'ultimo giorno delle vacanze Natalizie scolastiche. (come da calendario scolastico dell'Istituto frequentato).
Con il primo periodo dal 2025 trascorso presso il padre.
19) Vacanze pasquali: intero periodo di sospensione scolastica, ad anni alterni, i bambini quest'anno trascorreranno le vacanze pasquali con il padre.
20) Gli altri periodi di vacanza scolastica e/o eventuali ponti scolastici (Ognissanti, Immacolata, Festa liberazione, Festa dei Lavoratori, San Giovanni, ecc.) verranno trascorsi a decorrere dal 2025 in base ai giorni di turnazione della permanenza da mamma o papà; per le vacanze di carnevale, invece, nel caso di periodo di vacanza scolastica, si seguirà la turnazione settimanale abituale, eccetto nel caso in cui un
genitore voglia trascorrere un periodo di vacanza con i figli, in questo caso sarà ad anni alterni, con inizio dal giorno di vacanza scolastica (dall'uscita da scuola) e accompagnamento al termine dalle vacanze dalla madre.
21) Il giorno del compleanno dei bambini ad anni alterni (alternando anche i compleanni di e Per_1
) presso ciascun genitore. Nell'anno 2025 i bambini trascorreranno i festeggiamenti del Per_2 compleanno di con la madre, il compleanno di verrà invece festeggiato con il padre, Per_1 Per_2
l'anno successivo sarà l'inverso.
22) Nel giorno del compleanno dei genitori i bambini trascorreranno l'intera giornata con quest'ultimo, indipendentemente dal giorno della settimana, ovvero se ricadente o meno con i turni stabiliti;
idem per la giornata della Festa della Mamma o del papà.
23) I turni lavorativi del Padre dovranno essere comunicati settimanalmente alla madre;
le modifiche dei giorni in cui il padre terrà i bambini potranno solo avvenire in caso di impedimenti lavorativi documentati dai turni assegnati e dovranno essere comunicate settimanalmente.
24) Le comunicazioni routinarie inerenti i bambini o altre questioni logistiche (a titolo esemplificativo
e non esaustivo, ritardi, anticipi, impedimenti, stato di salute, ecc, ecc.) tra i genitori verranno inviate
pagina 3 di 7 a mezzo messaggistica veloce (WhatsApp) le comunicazioni inerenti tutte le spese sostenute in favore dei bambini verranno inviate a mezzo mail.
25) Per ogni aspetto non espressamente contemplato nel presente Accordo le parti dichiarano espressamente di ottemperare a quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di Torino che si richiama integramente come Allegato A) e che si intende come parte integrante del presente Accordo”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO, il Parte_1 Controparte_1
05/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.143 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07/07/2016 e il 03/10/2017. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 03/03/2020.
Con ricorso depositato il 30/05/2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 27/10/2022 si costituiva in giudizio il sig. , il quale non si opponeva alla CP_1 CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestava le ulteriori richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 15/12/2022 avanti al Presidente del Tribunale comparivano entrambe le parti ed all'esito il Presidente si riservava di assumere i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza del 15/02/2023 il Presidente del Tribunale disponeva in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 06/02/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e precisate congiuntamente conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. pagina 4 di 7 Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. versi mensilmente alla Sig.ra un importo pari Controparte_1 Parte_1 ad euro 300,00, a titolo di mantenimento per i figli e , da rivalutarsi annualmente in base Per_1 Per_2 gli indici ISTAT (€ 150 per ogni figlio), da corrispondersi entro il 20 di ogni mese.
DA' ATTO che il Sig. continuerà a versare il mantenimento di € 300,00 (oltre Controparte_1 rivalutazione annuale ISTAT) per i figli e anche nel caso in cui la sig.ra Per_1 Per_2 Parte_1
riprenda a lavorare, poiché attualmente è disoccupata, nonché anche in seguito alla nascita del
[...] figlio.
DA' ATTO che il sig. EO corrisponderà alla Sig.ra la somma di € CP_1 Parte_1
200,00 a saldo delle spese straordinarie relative all'iscrizione in piscina dei figli con il versamento del mantenimento del mese di febbraio 2025; verserà inoltre a titolo di mantenimento arretrato per i mesi di mancato pagamento, ovvero da maggio 2023 a ottobre 2023, unitamente al mantenimento, € 100,00 al mese, dal mese di marzo 2025 fino al mese di maggio 2025, a saldo del totale pari ad € 300,00.
DISPONE che le spese mediche coperte da S.S.N., o specialistiche urgenti o necessarie non coperte da
S.S.N. (con relativa prescrizione e/ o impegnativa medica) tasse e assicurazioni scolastiche, sportive e ricreative, corredo scolastico e libri comprensivo di vestiario e materiale scolastico richiesto o necessario per la scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese trasporto pubblico, e spese farmaceutiche necessarie o urgenti (con relativa prescrizione/impegnativa medica) un corso ludico/sportivo con relativo materiale e accessori, siano da intendersi senza previo consenso da parte dell'altro genitore;
un secondo corso ludico/sportivo con relativo materiale e accessori, gite scolastiche con pernottamento, baby sitter, vacanze studio, centro estivo, con preventivo consenso dell'altro genitore.
DISPONE che le parti per quanto concerne le spese extra che necessitano di preventivo consenso dell'altro genitore al fine del diritto al rimborso del 50% si impegnano a comunicarlo con mail (con relativo ammontare) con l'intesa che, qualora il dissenso all'altro coniuge non venga espresso per iscritto nel termine di 10 giorni dalla comunicazione la spesa si intenderà approvata. La richiesta della spesa dovrà avvenire entro la fine del mese e verrà corrisposta con l'assegno di mantenimento del mese successivo.
pagina 5 di 7 DA' ATTO che con il totale adempimento di quanto indicato le parti dichiarano di aver regolato e definito di comune intesa ogni ulteriore questione patrimoniale ed economica pregressa quindi, all'adempimento dell'accordo di cui sopra, dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per tale causa, sino alla sottoscrizione della presente.
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno Unico INPS in favore dei bambini verrà percepito nella misura del 50% a ciascun genitore.
DA' ATTO che le parti dichiarano che dal momento della sottoscrizione del presente accordo regoleranno il pagamento del mantenimento e le spese straordinarie ed ordinarie successive alla sottoscrizione, così come previsto nel presente accordo.
DA' ATTO che ogni ulteriore e diversa istanza presentata nel presente giudizio si intende abbandonata.
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione principale presso la madre ove continueranno ad avere la residenza.
DA' ATTO che il Sig. rinuncia pertanto alla domanda di collocazione con Controparte_1 permanenza a settimane alternate dei figli presso ciascun genitore.
DISPONE che i minori trascorrano con il padre ogni settimana un solo pomeriggio, il martedì dall'uscita della scuola o dai centri estivi o, con prelevamento da casa della mamma (nei mesi di non frequenza della scuola o centro estivo) con pernottamento presso la dimora del padre sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà direttamente a scuola, al centro estivo o dalla mamma (in quest'ultimo caso ove non debbano recarsi a scuola o al centro estivo).
DISPONE che i minori trascorrano l'intero week-end a settimane alterne dal venerdì dopo la scuola, o dai centri estivi, o comunque da casa della mamma sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà direttamente a scuola o al centro estivo o dalla madre (in quest'ultimo caso ove non debbano recarsi a scuola o al centro estivo).
DISPONE che in caso di impedimento relativo alle circostanze dei punti precedenti, il preavviso sarà dato ad inizio settimana.
DISPONE che i minori trascorrano con il padre 15/20 giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze scolastiche estive di ogni anno, concordando detto periodo con la madre con almeno 30 giorni di anticipo.
DISPONE che i minori trascorrano con il padre le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni con periodo compreso: dall'inizio delle vacanze scolastiche di Natale (come da calendario scolastico dell'Istituto frequentato) dalla mattina del primo giorno di vacanze scolastiche, sino al 29 dicembre sera. Con il primo periodo (Natale 2025) trascorso presso la madre.
DISPONE che i figli minori trascorrano ad anni alterni con il padre il periodo dalla sera del 29 dicembre alla sera del 6 gennaio o comunque sino alla sera dell'ultimo giorno delle vacanze Natalizie scolastiche. (come da calendario scolastico dell'Istituto frequentato). Con il primo periodo dal 2025 trascorso presso il padre.
pagina 6 di 7 DISPONE che i minori trascorrano con il padre le vacanze pasquali nella seguente modalità: intero periodo di sospensione scolastica, ad anni alterni, i bambini quest'anno trascorreranno le vacanze pasquali con il padre.
DISPONE che gli altri periodi di vacanza scolastica e/o eventuali ponti scolastici (Ognissanti,
Immacolata, Festa liberazione, Festa dei Lavoratori, San Giovanni, ecc.) vengano trascorsi a decorrere dal 2025 in base ai giorni di turnazione della permanenza da mamma o papà; per le vacanze di carnevale, invece, nel caso di periodo di vacanza scolastica, si seguirà la turnazione settimanale abituale, eccetto nel caso in cui un genitore voglia trascorrere un periodo di vacanza con i figli, in questo caso sarà ad anni alterni, con inizio dal giorno di vacanza scolastica (dall'uscita da scuola) e accompagnamento al termine dalle vacanze dalla madre.
DISPONE che il giorno del compleanno dei bambini venga trascorso ad anni alterni (alternando anche i compleanni di e ) presso ciascun genitore. Nell'anno 2025 i bambini trascorreranno i Per_1 Per_2 festeggiamenti del compleanno di con la madre, il compleanno di verrà invece Per_1 Per_2 festeggiato con il padre, l'anno successivo sarà l'inverso.
DISPONE che nel giorno del compleanno dei genitori i bambini trascorreranno l'intera giornata con quest'ultimo, indipendentemente dal giorno della settimana, ovvero se ricadente o meno con i turni stabiliti;
idem per la giornata della Festa della Mamma o del papà.
DA' ATTO che i turni lavorativi del Padre dovranno essere comunicati settimanalmente alla madre;
le modifiche dei giorni in cui il padre terrà i bambini potranno solo avvenire in caso di impedimenti lavorativi documentati dai turni assegnati e dovranno essere comunicate settimanalmente.
DA' ATTO che le comunicazioni routinarie inerenti i bambini o altre questioni logistiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ritardi, anticipi, impedimenti, stato di salute, ecc, ecc.) tra i genitori verranno inviate a mezzo messaggistica veloce (WhatsApp) le comunicazioni inerenti tutte le spese sostenute in favore dei bambini verranno inviate a mezzo mail.
DA' ATTO che per ogni aspetto non espressamente contemplato nel presente Accordo le parti dichiarano espressamente di ottemperare a quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di Torino che si richiama integramente come Allegato A) e che si intende come parte integrante del presente Accordo.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
16.4.2025
Il Giudice Rel/Est. Il Presidente
Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10288/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
RIPETTA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
( ), con il patrocinio dell'avv. MAURO Controparte_1 CodiceFiscale_2
EUGENIO MARCHISIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta:
“1) Il sig. continuerà a versare mensilmente alla Sig.ra un Controparte_1 Parte_1 importo pari ad euro 300,00, a titolo di mantenimento per i figli e , da rivalutarsi Per_1 Per_2 annualmente in base gli indici ISTAT (€ 150 per ogni figlio), da corrispondersi entro il 20 di ogni mese.
2) Il Sig. continuerà a versare il mantenimento di € 300,00 (oltre rivalutazione Controparte_1 annuale ISTAT) per i figli e anche nel caso in cui la sig.ra riprenda a Per_1 Per_2 Parte_1 lavorare, poiché attualmente è disoccupata, nonché anche in seguito alla nascita del figlio.
3) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di € 200,00 a saldo delle Controparte_1 CP_1 spese straordinarie relative all'iscrizione in piscina dei figli con il versamento del mantenimento del mese di febbraio 2025; verserà inoltre a titolo di mantenimento arretrato per i mesi del mancato
pagina 1 di 7 pagamento pregresso, ovvero da maggio 2023 a ottobre 2023, unitamente al mantenimento, € 100,00 al mese, dal mese di marzo 2025 fino al mese di maggio 2025, a saldo del totale pari ad €
300,00.
4) Le spese mediche coperte da S.S.N., o specialistiche urgenti o necessarie non coperte da S.S.N. (con relativa prescrizione e/ o impegnativa medica) tasse e assicurazioni scolastiche, sportive e ricreative, corredo scolastico e libri comprensivo di vestiario e materiale scolastico richiesto o necessario per la scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese trasporto pubblico, e spese farmaceutiche necessarie o urgenti (con relativa prescrizione/impegnativa medica) un corso ludico/sportivo con relativo materiale e accessori, sono da intendersi senza previo consenso da parte dell'altro genitore;
un secondo corso ludico/sportivo con relativo materiale e accessori, gite scolastiche con pernottamento, baby sitter, vacanze studio, centro estivo, con preventivo consenso dell'altro genitore.
5) Le parti per quanto concerne le spese extra che necessitano di preventivo consenso dell'altro genitore al fine del diritto al rimborso del 50% si impegnano a comunicarlo con mail (con relativo ammontare) con l'intesa che, qualora il dissenso all'altro coniuge non venga espresso per iscritto nel termine di 10 giorni dalla comunicazione la spesa si intenderà approvata. La richiesta della spesa dovrà avvenire entro la fine del mese e verrà corrisposta con l'assegno di mantenimento del mese successivo.
6) Con il totale adempimento di quanto indicato al punto 3) le parti dichiarano altresì di aver regolato
e definito di comune intesa ogni ulteriore questione patrimoniale ed economica pregressa quindi, all'adempimento dell'accordo di cui sopra, dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per tale causa, sino alla sottoscrizione della presente.
7) Le parti dichiarano che l'assegno Unico INPS in favore dei bambini verrà percepito nella misura del 50% a ciascun genitore.
8) Le parti dichiarano che dal momento della sottoscrizione del presente accordo regoleranno il pagamento del mantenimento e le spese straordinarie ed ordinarie successive alla sottoscrizione, così come previsto nel presente accordo.
9) Ogni ulteriore e diversa istanza presentata nel presente giudizio si intende abbandonata.
10) Spese compensate;
Per quanto concerne le disposizioni inerenti le modalità di affido dei figli:
11)I figli verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione principale presso la madre ove continueranno ad avere la residenza;
12) Il Sig. rinuncia pertanto alla domanda di collocazione con permanenza a Controparte_1 settimane alternate dei figli presso ciascun genitore.
13) Ogni settimana un solo pomeriggio, il martedì dall'uscita della scuola o dai centri estivi o, con prelevamento da casa della mamma (nei mesi di non frequenza della scuola o centro estivo) con pernottamento presso la dimora del padre sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà
pagina 2 di 7 direttamente a scuola, al centro estivo o dalla mamma (in quest'ultimo caso ove non debbano recarsi a scuola o al centro estivo).
14) L'intero week-end a settimane alterne dal venerdì dopo la scuola, o dai centri estivi, o comunque da casa della mamma sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà direttamente a scuola o al centro estivo o dalla madre (in quest'ultimo caso ove non debbano recarsi a scuola o al centro estivo).
15) In caso di impedimento relativo alle circostanze dei punti precedenti, il preavviso sarà dato ad inizio settimana.
16) Per 15/20 giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze scolastiche estive di ogni anno, concordando detto periodo con la madre con almeno 30 giorni di anticipo.
17) Vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni con periodo compreso: dall'inizio delle vacanze scolastiche di Natale (come da calendario scolastico dell'Istituto frequentato) dalla mattina del primo giorno di vacanze scolastiche, sino al 29 dicembre sera. Con il primo periodo (Natale 2025) trascorso presso la madre.
18) Il periodo dalla sera del 29 dicembre alla sera del 6 gennaio o comunque sino alla sera dell'ultimo giorno delle vacanze Natalizie scolastiche. (come da calendario scolastico dell'Istituto frequentato).
Con il primo periodo dal 2025 trascorso presso il padre.
19) Vacanze pasquali: intero periodo di sospensione scolastica, ad anni alterni, i bambini quest'anno trascorreranno le vacanze pasquali con il padre.
20) Gli altri periodi di vacanza scolastica e/o eventuali ponti scolastici (Ognissanti, Immacolata, Festa liberazione, Festa dei Lavoratori, San Giovanni, ecc.) verranno trascorsi a decorrere dal 2025 in base ai giorni di turnazione della permanenza da mamma o papà; per le vacanze di carnevale, invece, nel caso di periodo di vacanza scolastica, si seguirà la turnazione settimanale abituale, eccetto nel caso in cui un
genitore voglia trascorrere un periodo di vacanza con i figli, in questo caso sarà ad anni alterni, con inizio dal giorno di vacanza scolastica (dall'uscita da scuola) e accompagnamento al termine dalle vacanze dalla madre.
21) Il giorno del compleanno dei bambini ad anni alterni (alternando anche i compleanni di e Per_1
) presso ciascun genitore. Nell'anno 2025 i bambini trascorreranno i festeggiamenti del Per_2 compleanno di con la madre, il compleanno di verrà invece festeggiato con il padre, Per_1 Per_2
l'anno successivo sarà l'inverso.
22) Nel giorno del compleanno dei genitori i bambini trascorreranno l'intera giornata con quest'ultimo, indipendentemente dal giorno della settimana, ovvero se ricadente o meno con i turni stabiliti;
idem per la giornata della Festa della Mamma o del papà.
23) I turni lavorativi del Padre dovranno essere comunicati settimanalmente alla madre;
le modifiche dei giorni in cui il padre terrà i bambini potranno solo avvenire in caso di impedimenti lavorativi documentati dai turni assegnati e dovranno essere comunicate settimanalmente.
24) Le comunicazioni routinarie inerenti i bambini o altre questioni logistiche (a titolo esemplificativo
e non esaustivo, ritardi, anticipi, impedimenti, stato di salute, ecc, ecc.) tra i genitori verranno inviate
pagina 3 di 7 a mezzo messaggistica veloce (WhatsApp) le comunicazioni inerenti tutte le spese sostenute in favore dei bambini verranno inviate a mezzo mail.
25) Per ogni aspetto non espressamente contemplato nel presente Accordo le parti dichiarano espressamente di ottemperare a quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di Torino che si richiama integramente come Allegato A) e che si intende come parte integrante del presente Accordo”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO, il Parte_1 Controparte_1
05/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.143 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07/07/2016 e il 03/10/2017. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 03/03/2020.
Con ricorso depositato il 30/05/2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 27/10/2022 si costituiva in giudizio il sig. , il quale non si opponeva alla CP_1 CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestava le ulteriori richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 15/12/2022 avanti al Presidente del Tribunale comparivano entrambe le parti ed all'esito il Presidente si riservava di assumere i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza del 15/02/2023 il Presidente del Tribunale disponeva in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 06/02/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e precisate congiuntamente conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. pagina 4 di 7 Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. versi mensilmente alla Sig.ra un importo pari Controparte_1 Parte_1 ad euro 300,00, a titolo di mantenimento per i figli e , da rivalutarsi annualmente in base Per_1 Per_2 gli indici ISTAT (€ 150 per ogni figlio), da corrispondersi entro il 20 di ogni mese.
DA' ATTO che il Sig. continuerà a versare il mantenimento di € 300,00 (oltre Controparte_1 rivalutazione annuale ISTAT) per i figli e anche nel caso in cui la sig.ra Per_1 Per_2 Parte_1
riprenda a lavorare, poiché attualmente è disoccupata, nonché anche in seguito alla nascita del
[...] figlio.
DA' ATTO che il sig. EO corrisponderà alla Sig.ra la somma di € CP_1 Parte_1
200,00 a saldo delle spese straordinarie relative all'iscrizione in piscina dei figli con il versamento del mantenimento del mese di febbraio 2025; verserà inoltre a titolo di mantenimento arretrato per i mesi di mancato pagamento, ovvero da maggio 2023 a ottobre 2023, unitamente al mantenimento, € 100,00 al mese, dal mese di marzo 2025 fino al mese di maggio 2025, a saldo del totale pari ad € 300,00.
DISPONE che le spese mediche coperte da S.S.N., o specialistiche urgenti o necessarie non coperte da
S.S.N. (con relativa prescrizione e/ o impegnativa medica) tasse e assicurazioni scolastiche, sportive e ricreative, corredo scolastico e libri comprensivo di vestiario e materiale scolastico richiesto o necessario per la scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese trasporto pubblico, e spese farmaceutiche necessarie o urgenti (con relativa prescrizione/impegnativa medica) un corso ludico/sportivo con relativo materiale e accessori, siano da intendersi senza previo consenso da parte dell'altro genitore;
un secondo corso ludico/sportivo con relativo materiale e accessori, gite scolastiche con pernottamento, baby sitter, vacanze studio, centro estivo, con preventivo consenso dell'altro genitore.
DISPONE che le parti per quanto concerne le spese extra che necessitano di preventivo consenso dell'altro genitore al fine del diritto al rimborso del 50% si impegnano a comunicarlo con mail (con relativo ammontare) con l'intesa che, qualora il dissenso all'altro coniuge non venga espresso per iscritto nel termine di 10 giorni dalla comunicazione la spesa si intenderà approvata. La richiesta della spesa dovrà avvenire entro la fine del mese e verrà corrisposta con l'assegno di mantenimento del mese successivo.
pagina 5 di 7 DA' ATTO che con il totale adempimento di quanto indicato le parti dichiarano di aver regolato e definito di comune intesa ogni ulteriore questione patrimoniale ed economica pregressa quindi, all'adempimento dell'accordo di cui sopra, dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per tale causa, sino alla sottoscrizione della presente.
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno Unico INPS in favore dei bambini verrà percepito nella misura del 50% a ciascun genitore.
DA' ATTO che le parti dichiarano che dal momento della sottoscrizione del presente accordo regoleranno il pagamento del mantenimento e le spese straordinarie ed ordinarie successive alla sottoscrizione, così come previsto nel presente accordo.
DA' ATTO che ogni ulteriore e diversa istanza presentata nel presente giudizio si intende abbandonata.
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione principale presso la madre ove continueranno ad avere la residenza.
DA' ATTO che il Sig. rinuncia pertanto alla domanda di collocazione con Controparte_1 permanenza a settimane alternate dei figli presso ciascun genitore.
DISPONE che i minori trascorrano con il padre ogni settimana un solo pomeriggio, il martedì dall'uscita della scuola o dai centri estivi o, con prelevamento da casa della mamma (nei mesi di non frequenza della scuola o centro estivo) con pernottamento presso la dimora del padre sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà direttamente a scuola, al centro estivo o dalla mamma (in quest'ultimo caso ove non debbano recarsi a scuola o al centro estivo).
DISPONE che i minori trascorrano l'intero week-end a settimane alterne dal venerdì dopo la scuola, o dai centri estivi, o comunque da casa della mamma sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà direttamente a scuola o al centro estivo o dalla madre (in quest'ultimo caso ove non debbano recarsi a scuola o al centro estivo).
DISPONE che in caso di impedimento relativo alle circostanze dei punti precedenti, il preavviso sarà dato ad inizio settimana.
DISPONE che i minori trascorrano con il padre 15/20 giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze scolastiche estive di ogni anno, concordando detto periodo con la madre con almeno 30 giorni di anticipo.
DISPONE che i minori trascorrano con il padre le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni con periodo compreso: dall'inizio delle vacanze scolastiche di Natale (come da calendario scolastico dell'Istituto frequentato) dalla mattina del primo giorno di vacanze scolastiche, sino al 29 dicembre sera. Con il primo periodo (Natale 2025) trascorso presso la madre.
DISPONE che i figli minori trascorrano ad anni alterni con il padre il periodo dalla sera del 29 dicembre alla sera del 6 gennaio o comunque sino alla sera dell'ultimo giorno delle vacanze Natalizie scolastiche. (come da calendario scolastico dell'Istituto frequentato). Con il primo periodo dal 2025 trascorso presso il padre.
pagina 6 di 7 DISPONE che i minori trascorrano con il padre le vacanze pasquali nella seguente modalità: intero periodo di sospensione scolastica, ad anni alterni, i bambini quest'anno trascorreranno le vacanze pasquali con il padre.
DISPONE che gli altri periodi di vacanza scolastica e/o eventuali ponti scolastici (Ognissanti,
Immacolata, Festa liberazione, Festa dei Lavoratori, San Giovanni, ecc.) vengano trascorsi a decorrere dal 2025 in base ai giorni di turnazione della permanenza da mamma o papà; per le vacanze di carnevale, invece, nel caso di periodo di vacanza scolastica, si seguirà la turnazione settimanale abituale, eccetto nel caso in cui un genitore voglia trascorrere un periodo di vacanza con i figli, in questo caso sarà ad anni alterni, con inizio dal giorno di vacanza scolastica (dall'uscita da scuola) e accompagnamento al termine dalle vacanze dalla madre.
DISPONE che il giorno del compleanno dei bambini venga trascorso ad anni alterni (alternando anche i compleanni di e ) presso ciascun genitore. Nell'anno 2025 i bambini trascorreranno i Per_1 Per_2 festeggiamenti del compleanno di con la madre, il compleanno di verrà invece Per_1 Per_2 festeggiato con il padre, l'anno successivo sarà l'inverso.
DISPONE che nel giorno del compleanno dei genitori i bambini trascorreranno l'intera giornata con quest'ultimo, indipendentemente dal giorno della settimana, ovvero se ricadente o meno con i turni stabiliti;
idem per la giornata della Festa della Mamma o del papà.
DA' ATTO che i turni lavorativi del Padre dovranno essere comunicati settimanalmente alla madre;
le modifiche dei giorni in cui il padre terrà i bambini potranno solo avvenire in caso di impedimenti lavorativi documentati dai turni assegnati e dovranno essere comunicate settimanalmente.
DA' ATTO che le comunicazioni routinarie inerenti i bambini o altre questioni logistiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ritardi, anticipi, impedimenti, stato di salute, ecc, ecc.) tra i genitori verranno inviate a mezzo messaggistica veloce (WhatsApp) le comunicazioni inerenti tutte le spese sostenute in favore dei bambini verranno inviate a mezzo mail.
DA' ATTO che per ogni aspetto non espressamente contemplato nel presente Accordo le parti dichiarano espressamente di ottemperare a quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di Torino che si richiama integramente come Allegato A) e che si intende come parte integrante del presente Accordo.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
16.4.2025
Il Giudice Rel/Est. Il Presidente
Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7