Articolo 9 della Legge 25 marzo 1958, n. 329
Articolo 8
Versione
1 maggio 1958
Art. 9.

Per gli iscritti di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , che hanno optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217 , il trattamento complessivo di pensione calcolato ai sensi dell'art. 4 della presente legge e' maggiorato del 5 per cento.

Entrata in vigore il 1 maggio 1958