Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Ordinanza collegiale 10 gennaio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 25/07/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01729/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00643/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2023, sul ricorso numero di registro generale 643 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Tancredi Bongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vasile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale il Comune intimato ha contestato alla ricorrente un ampliamento di un immobile, sito in via -OMISSIS-e iscritto in catasto al fg. n. -OMISSIS-, ingiungendo il ripristino dello stato dei luoghi;
- del provvedimento del giorno -OMISSIS-, di annullamento della CILA della ricorrente del -OMISSIS-;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelvetrano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza ingiunzione n. 0-OMISSIS- del Comune di Castelvetrano Dir. Organizzativa VI – Uff. Repressione Abusivismo Edilizio del -OMISSIS-, con la quale è stato ingiunto alla ricorrente - nella qualità di proprietaria della unità immobiliare sita nella via -OMISSIS-a -OMISSIS-(frazione del Comune di Castelvetrano - part. -OMISSIS- foglio di mappa -OMISSIS-) - il ripristino dello stato dei luoghi alle condizioni precedenti l’attività abusiva ivi realizzata, entro novanta giorni dalla notifica della ordinanza medesima.
In fatto la ricorrente deduce di essere proprietaria dell’immobile di via-OMISSIS-in -OMISSIS-(Foglio -OMISSIS- part. -OMISSIS-), giusto atto di divisione ereditaria del 18 gennaio 2006 n. rep. -OMISSIS- e n. racc. -OMISSIS-
In data 3 dicembre 2020, la ricorrente affidava ad un proprio tecnico di fiducia l’incarico per la regolarizzazione relativa ad una chiusura di verande con strutture precarie eseguite nell’immobile suddetto.
Con relazione tecnica ex art. 20 della L. R. 16 aprile 2003 n. 4, il tecnico incaricato asseverava che le opere consistevano nella chiusura di una veranda coperta in legno con struttura precaria smontabile e vetri su parte del terrazzo di copertura al piano primo, nella parte posteriore alla strada e non visibile dalla stessa e che le opere realizzate non incidevano sugli elementi strutturali portanti dell'immobile principale e non incidevano sulla statica dello stesso e che, infine, bisognava acquisire parere della Soprintendenza BB.CC.AA.
Il -OMISSIS- veniva, pertanto, trasmessa la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) al Comune di Castelvetrano.
Però né il Comune né la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, ai fini della richiesta di autorizzazione paesaggistica, replicavano alcunché. Pertanto, il silenzio degli Uffici sarebbe stato inteso dalla odierna ricorrente quale assenso e quale accoglimento della proposta stessa.
In senso contrario, però, seguiva l’emissione dell’ordinanza ingiunzione oggetto del presente ricorso, con la quale la ricorrente veniva messa anche a conoscenza dell’annullamento, avvenuto in data -OMISSIS-, della CILA presentata per decorso dei termini massimi prescritti dall’art. 36 d.p.r. 380/01 e dell’art. 15.2 del Regolamento edilizio comunale.
Da ciò il presente ricorso assistito da quattro censure così rubricate:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l.r. n.7/2019 per omessa conclusione del procedimento amministrativo;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l.r. n.7/2019 per difetto di motivazione ed errata istruttoria;
III. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, irragionevolezza, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dello stato di fatto e di diritto esistente, contraddittorietà con i provvedimenti in precedenza emessi in ordine alla pratica edilizia della ricorrente;
IV. Violazione e falsa applicazione del principio della buona amministrazione e dell’affidamento della ricorrente.
A dire della ricorrente, il Comune di Castelvetrano aveva l’obbligo di conclusione del procedimento entro trenta giorni dalla presentazione della CILA. Peraltro, a suo dire, l’atto impugnato sarebbe anche privo della motivazione e dei suoi presupposti di fatto e di diritto che avrebbero determinato la decisione dell’amministrazione.
In ultimo, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni per responsabilità dell’amministrazione da contatto amministrativo qualificato sotto il profilo della violazione degli obblighi di protezione e di correttezza e buona fede desumibili dall’art. 2 Cost., relativo al principio della solidarietà sociale, ed in termini specifici dagli artt. 1175 e 1-OMISSIS- c.c.
Con memoria del 17 maggio 2023, parte ricorrente ha dichiarato di aver presentato, il -OMISSIS- allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castelvetrano una Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia ed un progetto di sanatoria amministrativa “per la chiusura della veranda di piano terra, la realizzazione della scala di collegamento tra il piano terra e il primo, il mantenimento del muretto di parapetto e della tettoia esterna di piano primo, diversa distribuzione interna e cambio della destinazione d’uso da w.c a locale tecnico di un fabbricato residenziale sito a Castelvetrano, frazione -OMISSIS-via -OMISSIS-, foglio di mappa n. -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS-”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Castelvetrano che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n.-OMISSIS- questo Tribunale ha respinto la richiesta di sospensione degli atti gravati.
All’udienza del 19 dicembre 2024, il legale della ricorrente ha chiesto il rinvio della discussione pubblica in quanto sarebbero in corso le verifiche e gli accertamenti tecnici da parte delle competenti autorità, ai fini della sanatoria delle opere edili oggetto dell’ingiunzione di demolizione impugnata.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione ha disposto incombenti istruttori nei confronti del Comune intimato con l’obbligo di notiziare il Tribunale anche “su eventuali sviluppi e/o esito dell’istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente”.
In adesione alla richiesta del Collegio, il Comune di Castelvetrano ha depositato copiosa documentazione nonché una relazione dalla quale si evince, tra l’altro, una più completa disamina fattuale della vicenda.
Il Comune, inoltre, ha informato il Collegio dei successivi sviluppi della vicenda. Nella specie, in data 18 dicembre 2024, sono intervenuti due formali provvedimenti di rigetto sia della CILA presentata il -OMISSIS-, sia del permesso di costruire in sanatoria presentato dalla ricorrente il -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/01.
Durante l’odierna discussione pubblica, poi, il difensore della ricorrente ha chiesto un nuovo rinvio della causa in quanto la Soprintendenza non avrebbe ancora espresso il proprio parere sull’istanza di sanatoria. Il Comune resistente si è opposto alla richiesta di rinvio, essendo stata già definita la pratica di sanatoria con provvedimento in atti e mai impugnato.
Il Presidente ha rigettato l’istanza di rinvio condividendo le ragioni espresse dalla difesa del Comune.
All'udienza pubblica del 28 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente lamenta la mancata risposta nei termini alla CILA presentata il -OMISSIS-, in quanto avrebbe conosciuto l’esito della propria istanza solo con l’ordinanza ingiunzione oggetto del presente ricorso, notificata il 14 febbraio 2023.
Il ritardo nella risposta, a dire della ricorrente, avrebbe anche leso il proprio legittimo affidamento tanto da ingenerare un diritto al risarcimento di asseriti danni subiti.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni già espresse in sede cautelare e per quanto segue.
Le doglianze saranno esaminate contestualmente attesa la loro evidente connessione.
Come già osservato con l’ordinanza n. -OMISSIS-: “la CILA presentata dalla ricorrente faceva riferimento alla “regolarizzazione di chiusura di veranda con strutture precarie”, laddove il provvedimento fa menzione della “copertura di parte del terrazzo di primo piano con una struttura costituita da travi e pilastri in legno, tompagnatura in parte con muri in conci di tufo e con tetto a falda inclinata […] anche questo realizzato in legno, questo accessibile tramite una scala interna, anche questa realizzata senza le prescritte autorizzazioni, […] suddiviso in un ampio vano destinato a cucina pranzo e da un WC”.
Già prima facie deve rilevarsi, quindi, come i due atti citati (CILA e ordinanza gravata) non siano legati da uno stringente nesso di conseguenzialità che potrebbe astrattamente sorreggere le censure della ricorrente, avendo l’istante con la CILA richiesto solo la regolarizzazione di una veranda, mentre l’ordinanza di demolizione fa chiaro riferimento anche ad abusi ulteriori.
Inoltre, come già espresso in sede interinale, “la stessa ricorrente ha presentato una SCIA il 27 aprile 2023 per la regolarizzazione della veranda con la suddetta scala di collegamento, il mantenimento del muretto di parapetto e della tettoia esterna del primo piano […] tale circostanza conferma che l’intervento realizzato dalla ricorrente non poteva essere riconducibile alla CILA di cui sopra” .
Tale evidenza potrebbe anche determinare la sopravvenuta improcedibilità del gravame, in quanto la ricorrente ha confermato di aver presentato in corso di causa sia una Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia datata -OMISSIS- sia un Progetto in sanatoria amministrativa, tra le altre, per la chiusura della veranda di piano terra. Tali evidenze fattuali, quindi, confermano che l’intervento realizzato dalla ricorrente non poteva essere assentito tramite la CILA di cui sopra, e che l’istante ne ha preso atto presentando una SCIA ed una richiesta di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/01, così di fatto superando la CILA del -OMISSIS-.
3. Ad ogni modo il ricorso è ampiamente infondato nel merito, in quanto è notorio che all'Amministrazione non è precluso l'esercizio degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori degli abusi edilizi, anche laddove sia trascorso un rilevante lasso temporale dalla trasmissione della CILA al Comune, qualora ci si trovi al cospetto di interventi che esulino dal regime della predetta comunicazione. Deve infatti ritenersi che l'utilizzo di un titolo inidoneo renda abusivo l'intervento e imponga al Comune l'adozione dei suoi poteri generali di vigilanza in ambito edilizio, in particolare ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 (cfr. T.A.R., Milano, sez. IV, 02/10/2023, n. 2192).
La Difesa comunale ha fatto calzante riferimento ad un precedente di questo Tribunale per cui “gli interventi che rientrano nella sfera di “libertà” definita dalla predetta norma non sono, infatti, soggetti ad alcun titolo edilizio tacito o espresso: in relazione agli stessi, pertanto, l’amministrazione dispone di un unico potere, che è quello sanzionatorio, da esercitare in caso di C.I.L.A. mancante, incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità, ma pur sempre eseguibili con C.I.L.A. (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 22/01/2020 , n. 126; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 16/07/2018, n. 1497; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18/06/2018, n.1380). Peraltro, ove l’amministrazione avesse riscontrato, nell’ambito di un sopralluogo, l’esecuzione di lavori abusivamente realizzati in precedenza – quale la discussa modifica di destinazione d’uso, mai intervenuta, secondo parte ricorrente - ben avrebbe potuto attivare i poteri sanzionatori o repressivi previsti per tali ipotesi dalla legge, non potendo, invece, tale, supposta circostanza dar luogo all’esercizio di un potere (annullamento della c.i.l.a.) non previsto dall’ordinamento” (T.A.R., Sicilia, Palermo n. 1179/2020).
Peraltro dagli atti di causa emerge, senza smentita alcuna della ricorrente, che alla CILA presentata dalla sig.ra -OMISSIS-il -OMISSIS- l’amministrazione ha fornito sia una risposta interlocutoria, in data del 26 gennaio-OMISSIS-, sia un provvedimento di conclusione della pratica con nota n.-OMISSIS- dell’-OMISSIS-. In specie, con quest’ultimo atto il Comune ha annullato/archiviato l'istanza per la regolarizzazione dell'abuso edilizio per il mantenimento di chiusura/veranda con strutture precarie e, contestualmente, dato l'avvio ai procedimenti repressivi ai sensi del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.
Può prescindersi dal censurare l’improprio riferimento fatto dalle parti ad un provvedimento di annullamento della CILA dell’-OMISSIS- (poi ribadito con un secondo provvedimento di rigetto della CILA, n. -OMISSIS-) che sarebbe comunque non utile in questa sede trattandosi di atti a natura non provvedimentale, in adesione all’orientamento giurisprudenziale già citato per cui l’attività assoggettata al regime della CILA non è solo libera, come accade nei casi della SCIA, ma è anche sottratta al controllo sistematico cui invece questa è sottoposta, per cui la CILA non può né essere annullata, né inibita, con la conseguenza che il Comune può solo sanzionare l’intervento, una volta realizzato, o perché in assenza di titolo idoneo (il permesso di costruire) o perché in difformità rispetto al Piano.
Per essere ancora più chiari, l'atto con cui l'amministrazione comunale respinge (archiviando o dichiarando improcedibile/irricevibile/improponibile) una CILA presentata per l'effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, vertendosi in ambito di attività di edilizia libera e non essendo, peraltro, legislativamente previsto che il Comune debba riscontrare le comunicazioni di attività di tal fatta con provvedimenti di assenso o di diniego. Come detto, resta fermo però l'esercizio sia del potere sanzionatorio sia del potere di autotutela esecutiva ex artt. 35, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e 823 c.c., qualora l'attività posta in essere debordi dal paradigma normativamente tipizzato per la CILA (in termini e di recente, T.A.R. Salerno, sez. II, 09/09/2024, n.1642).
Ed è quello che nel caso di specie è avvenuto con l’ordinanza di ingiunzione gravata che, sebbene nemmeno sia stata contestata nel merito da parte ricorrente, risulta adeguatamente motivata con riferimento agli esiti del sopralluogo operato dai Tecnici comunali in data -OMISSIS-, nel quale viene accertato e documentato un abuso edificatorio, di certo non asseverabile tramite il regime della CILA come inizialmente paventato dalla ricorrente. In quella sede, infatti, si è accertato che l’attività abusiva consiste “in un ampliamento eseguito in assenza di Permesso di Costruire, Autorizzazione del Genio Civile di Trapani e Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Trapani - di immobile preesistente, sito nella via -OMISSIS-ed iscritto in Catasto al F. -OMISSIS- part. -OMISSIS-, consistente nella copertura di parte del terrazzo di primo piano con una struttura costituita da travi e pilastri in legno, tompagnatura in parte con muri di conci di tufo e con tetto a falda inclinata con altezza al colmo di metri tre e alla gronda di metri due e cinquanta, anche questo realizzato in legno, accessibile tramite una scala interna, anche questa realizzata senza le prescritte autorizzazioni, suddiviso il tutto in un ampio vano destinato a cucina pranzo e da un wc”.
4. In ultimo, va precisato che l’ordinanza gravata ha ripreso piena efficacia a seguito dell’emissione del rigetto dell’istanza di sanatoria n. -OMISSIS-, presentata il corso di causa dalla ricorrente, e non gravata in termini. Come noto, infatti, la domanda di sanatoria determina un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione. Pertanto, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, ragione per cui deve escludersi che, nell'ipotesi di rigetto - esplicito o implicito - dell'istanza di accertamento di conformità, l'Amministrazione debba riadottare una nuova ordinanza di demolizione, dal momento che sostenere il contrario equivarrebbe al riconoscimento, in capo al soggetto privato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, del potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento ( ex multis , T.A.R. , L'Aquila, sez. I, 09/05/2024, n. 230).
5. Per le ragioni esposte, devono essere fatti salvi gli atti gravati attesa l’infondatezza del ricorso, da cui discende anche il rigetto della domanda risarcitoria per assenza dell’ingiustizia dell’asserito danno, peraltro nemmeno provato dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Castelvetrano che quantifica in euro 2.000 (duemila/00) oltre oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.