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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 01/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79/2021 promossa da:
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Cimino, elettivamente domiciliata in Fermo, Viale della Carriera n. 24, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Vernì, elettivamente domiciliata in Fermo, Piazzale Azzolino n. 18, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo di Fermo, per i titoli indicati nella narrativa, dichiarare ed accertare che
[...] in persona del legale rappresentante Parte_1
Matteo Conti, con sede in Montegiorgio (FM), codice fiscale , nulla deve alla convenuta P.IVA_1
1 unipersonale. , CF , per tutti i servizi di somministrazione di Controparte_1 P.IVA_2 energia elettrica e gas metano, se non nella misura di euro 2.500; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
La società convenuta, si costituiva in giudizio con atto di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositato in data 09.04.2021, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale: accertata e dichiarata la nullità e/o l'inesistenza della procura prodotta, ordinare a parte attrice di depositare valida procura ad litem;
in via preliminare: visto l'articolo 186 ter cpc e/o in via gradata 186 quater cpc, ingiungere con Ordinanza provvisoriamente esecutiva a “ – in persona del suo leg. Parte_1 rapp. p.t.” il pagamento di € 29.368,84, oltre interessi contrattuali moratori dovuti dalle singole scadenze al saldo;
in via principale di merito: accertato e dichiarato che in forza dei titoli contrattuali Controparte_1 dedotti in giudizio, è creditrice del “ – in persona del suo Parte_1 leg. rapp. p.t.” di € 3.433,72, oltre interessi contrattuali moratori per la fornitura di gas metano, e di €
25.935,12, oltre interessi contrattuali moratori per la fornitura di energia elettrica, in via riconvenzionale condannare “Il – in persona del suo leg. rapp. p.t.” al Parte_1 pagamento di € 29.368,84, ovvero quella diversa minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi contrattuali moratori dovuti dalle singole scadenze al saldo;
in via alternativa e subordinata di merito: accertato e dichiarato che ai sensi dell'art. Controparte_1
2041 c.c., è creditrice del “ – in persona del suo leg. rapp. Parte_1
p.t.” di € 3.433,72, per la fornitura di gas metano, e di € 25.935,12, per la fornitura di energia elettrica, in via riconvenzionale condannare “ – in persona del suo leg. Parte_1 rapp. p.t.” al pagamento di € 29.368,84, ovvero quella diversa minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Per l'effetto, condannare il – in persona del suo leg. Parte_1 rapp. p.t.” al risarcimento dei danni da liquidare in favore della convenuta in via equitativa ex art. 96 cpc.”.
Instaurato il contraddittorio, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la convenuta specificava le seguenti conclusioni, sostanzialmente rinunciando all'eccezione di nullità della procura:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: in via preliminare: visto l'articolo 186 ter cpc e/o in via gradata 186 quater cpc, ingiungere con Ordinanza provvisoriamente esecutiva a “ – in persona del suo leg. Parte_1
2 rapp. p.t.” il pagamento di € 29.368,84, oltre interessi contrattuali moratori dovuti dalle singole scadenze al saldo;
in via principale di merito: accertato e dichiarato che in forza dei titoli contrattuali Controparte_1 dedotti in giudizio, è creditrice del “ – in persona del suo Parte_1 leg. rapp. p.t.” di € 3.433,72, oltre interessi contrattuali moratori per la fornitura di gas metano, e di €
25.935,12, oltre interessi contrattuali moratori per la fornitura di energia elettrica, in via riconvenzionale condannare “Il – in persona del suo leg. rapp. p.t.” al Parte_1 pagamento di € 29.368,84, ovvero quella diversa minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi contrattuali moratori dovuti dalle singole scadenze al saldo;
in via alternativa e subordinata di merito: accertato e dichiarato che ai sensi dell'art. Controparte_1
2041 c.c., è creditrice del “ – in persona del suo leg. rapp. Parte_1
p.t.” di € 3.433,72, per la fornitura di gas metano, e di € 25.935,12, per la fornitura di energia elettrica, in via riconvenzionale condannare “ – in persona del suo leg. Parte_1 rapp. p.t.” al pagamento di € 29.368,84, ovvero quella diversa minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Per l'effetto, condannare il – in persona del suo leg. Parte_1 rapp. p.t.” al risarcimento dei danni da liquidare in favore della convenuta in via equitativa ex art. 96 cpc.
Con vittoria delle spese di lite”.
Istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 05.12.2024, le parti precisavano le conclusioni, dunque, la causa veniva trattenuta in decisione.
A sostegno della domanda, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, la parte attrice esponeva che:
- in forza di contratto di somministrazione, sottoscritto tra le parti nel novembre del 2019, la si impegnava a somministrare alla Controparte_1 Parte_2
e gas per l'esercizio della propria attività commerciale di
[...] ristorazione;
- tuttavia, dopo due mesi di attività, l'esercizio commerciale rimaneva chiuso in conseguenza delle restrizioni imposte dalla legislazione emergenziale per il contenimento dell'evento pandemico da “Covid-19;
- ciononostante, la inviava una serie di fatture attestanti consumi Controparte_1
sproporzionati rispetto a quelli effettivi, chiedendo il pagamento della somma di oltre euro
3 23.000,00, per la fornitura di energia elettrica, e di circa euro 3.000,00 euro, per la fornitura di gas metano;
- la contestava, anzitutto, la quantità Parte_1
dei consumi di energia elettrica e di gas metano risultanti dalle fatture emesse dalla
[...]
in riferimento al periodo di cui sopra. Tali fatture, invero, non potevano costituire CP_1 fonte di prova, avuto riguardo alla loro natura di mero atto a formazione unilaterale ed alla loro mera funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto;
- in secondo luogo, le fatture dovevano essere contestate per violazione del dovere contrattuale di ostensione trasparente delle componenti dei costi del servizio di erogazione. Ne conseguiva la nullità parziale del relativo contratto di somministrazione o, comunque, la necessità di rideterminazione del prezzo del servizio;
- del resto, mai le parti avevano pattuito il prezzo per i servizi resi e per i consumi e, in ogni caso, il prezzo applicato si attestava, secondo le risultanze delle fatturazioni, su livelli superiori ad almeno il 15% in più rispetto alla media dei prezzi di mercato;
- inoltre, la prova dei servizi effettivamente erogati doveva essere fornita dalla società convenuta. Era noto, infatti, come, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi, anche mediante contatore, fosse assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, gravava sul somministrante l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante. Al fruitore del servizio spettava di dimostrare che l'eccessività dei consumi dipendesse da fattori esterni al suo controllo nonostante un'attenta custodia dell'impianto, ovvero, di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
- nel caso di specie, la parte convenuta non aveva soddisfatto tale onere probatorio e l'utente società attrice, al contempo, non aveva avuto a propria disposizione alcuno strumento per dimostrare l'inferiore consumo rispetto a quello per il quale era stato chiesto il pagamento, se non la prova dei fatti della chiusura dell'esercizio, durante quasi tutto l'anno 2020, e l'assoluta incongruità, rispetto al consumo medio, della rilevazione del mese di dicembre del 2019;
- pertanto, stante l'avvenuto pagamento delle fatture emesse dalla società convenuta, nonostante il loro valore esorbitante, doveva essere rideterminato quanto corrisposto sulla base di congrui valori di mercato e di quanto effettivamente consumato, sottolineando, sul punto, limitando il tutto alla somma di euro 2.500,00, tenuto conto delle somme già pagate, importo ben diverso rispetto agli oltre euro 23.000,00 richiesti dalla controparte.
4 La parte convenuta, costituitasi in giudizio, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, esponeva che:
- il rapporto di somministrazione tra le parti aveva avuto inizio in data 03.02.2014, quando la società Ristorante Hotel Oscar & Amorina S.r.l. A.M.G. aveva sottoscritto la “Richiesta di fornitura di gas metano – mercato libero” nei confronti della per l'immobile Controparte_1 adibito a ristorante ed albergo ubicato in Montegiorgio, Via Faleriense Ovest n. 69, con portata di 40 mc/h. Contestualmente, l'utente aveva sottoscritto le “condizioni generali di fornitura”, le informative per il cliente finale e la dichiarazione dei dati catastali identificativi, nonché le
“condizioni economiche di fornitura – offerta tutela gas”;
- successivamente, in data 27.03.2015, la stessa Ristorante Hotel Oscar & Amorina S.r.l.
A.M.G. aveva sottoscritto anche la richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica con offerta “tariffa sicura”, relativa alla medesima attività ricettiva, con potenza di 150,00 kW e tensione di 380 V. Anche in questo caso, contestualmente, venivano sottoscritte le “condizioni generali di fornitura”, le “informative per il cliente finale” e la “dichiarazione dei dati catastali identificativi”, nonché le “condizioni economiche di fornitura – offerta tariffa sicura”;
- il rapporto contrattuale era proseguito fino al 2019. In particolare, circa le condizioni economiche relative all'energia elettrica, doveva evidenziarsi come, annualmente, fossero stati sottoscritti i moduli necessari per l'aggiornamento dei corrispettivi dovuti dal cliente per la componente energia e gli altri oneri (costi di commercializzazione e servizi di rete), come normativamente stabilito delle delibere della AEEG / ARERA. Nello specifico, il cliente aveva sottoscritto le condizioni economiche “tariffa sicura” e le successive variazioni, con cadenza periodica: il 27.03.2015 (per le condizioni valide dal 01.05.2015 al 31.12.2016); il 02.03.2016 (per le condizioni valide dal 01.06.2016 al 31.12.2016); il 23.03.2016 (per le condizioni valide dal
01.01.2017 al 31.12.2017); il 11.12.2018 (per le condizioni valide dal 01.01.2019 al 31.12.2019); il
26.06.2019 (per le condizioni valide dal 01.07.2019 al 31.12.2020);
- infine, in data 11.11.2019, la società somministrata aveva comunicato al fornitore il cambio dei dati di fatturazione e le utenze erano state volturate in favore della
[...]
con sede in Montegiorgio (FM) che, per l'effetto, era Parte_1 subentrata nei rapporti sottoscrivendo i relativi contratti;
- per tutta la durata del rapporto contrattuale, l'azienda cliente veniva Parte_1
assistita dalla società Energy&Co S.r.l., quale consulente per le forniture energetiche, per l'attivazione delle utenze e per la scelta delle tariffe;
5 - riguardo alle condizioni economiche applicate nel corso di tutta la vicenda contrattuale intercorrente tra le parti, poi, il corrispettivo di vendita della materia prima e dei servizi di rete dell'offerta commerciale sottoscritta era sempre stato aderente ai prezzi stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas (AEEG) per il c.d. servizio di tutela. Sul punto, già la sola lettura di tale documento consentiva di smentire le tesi di controparte circa la mancata pattuizione del prezzo e/o un'asserita esorbitante richiesta;
- negli anni, la per il tramite dei competenti distributori locali, aveva Controparte_1 provveduto a somministrare puntualmente gas metano ed energia elettrica all'azienda Ristorante
Hotel Oscar & Amorina, come risultava delle fatture allegate, senza mai riscontrare alcun disservizio o reclamo da parte del cliente;
- circa le modalità di rilevamento dei consumi, il contatore del gas metano era stato sostituto nell'anno 2013 (cioè, un anno prima dell'avvio del rapporto contrattuale con la
[...]
ed era soggetto a revisione periodica quadriennale. Inoltre, i consumi venivano CP_1 fatturati dalla sulla base delle c.d. “letture”, inviate e certificate dalle Controparte_1 competenti società di distribuzione. Infatti, ricevuto l'atto di citazione, la convenuta aveva richiesto a tali società ( / e di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 attestare quanto riportato nelle corrispondenti fatture inviate al cliente finale, ricevendo risposta solo dalla seconda, tramite pec del 08.04.2021;
- sul punto, si evidenziava che lo stesso venditore aveva pagato al distributore i consumi da questi comunicati mediante fatture relative alle utenze cumulative servite in una determinata zona e, nonostante il fatto che il cliente finale fosse una struttura ricettiva munita di piscina e parco, adibita all'organizzazione di banchetti e cerimonie, i relativi consumi energetici, inevitabilmente elevati, risultavano sempre commisurati alla struttura ed alle attività svolte e mai avevano evidenziato anomalie. A tal riguardo, il c.d. registro prelievi di energia elettrica ed i consumi di gas metano che riepilogavano i dati riportati nelle corrispondenti fatture, fornivano la prova degli esatti consumi del fruitore e della loro flessione in corrispondenza del periodo di lockdown;
- ancora, il contatore dell'energia elettrica inviava telematicamente alla società di distribuzione i consumi reali ed istantanei ogni 15 minuti, mentre il contatore del gas metano era oggetto di letture certificate dal distributore locale;
- nelle date del 29.07.2020 e del 19.11.2020, la sollecitava il pagamento Controparte_1
delle fatture rimaste insolute e, successivamente, in data 03.03.2021, rinnovava le diffide di pagamento tenendo conto della restituzione dei depositi cauzionali e, a conguaglio, delle
6 agevolazioni per il sisma introdotte a posteriori dall' . La pertanto, CP_5 CP_1 CP_1 era creditrice della somma di complessivi euro 29.368,84, oltre interessi moratori contrattuali del 3,5% (ai sensi dell'art. 9 C.G. Gas e dell'art. 8 C.G. Energia) dalle singole scadenze, per la quale agiva, in questa sede, in via riconvenzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, vale ricordare come il presente giudizio trae origine dalle contestazioni svolte dalla società nei confronti della Parte_3 [...]
relative ai rapporti di fornitura di energia elettrica e di gas metano, tra le stesse CP_1 intercorrenti a far data dal 14.11.2019 (cfr. docc. 7 e 8 fascicolo parte convenuta).
In particolare, parte attrice ha contestato la mancata esatta individuazione e determinazione dei costi del servizio, tale da determinare la nullità parziale dei contratti di somministrazione, così come l'esorbitanza dei consumi addebitati dalla controparte, in riferimento al periodo dal mese di dicembre del 2019 fino alla fine dell'anno 2020.
Per l'effetto, la parte somministrata ha chiesto l'accertamento negativo in ordine alla debenza delle somme addebitate dalla controparte somministrante, in forza delle fatture luce e gas emesse da quest'ultima nel lasso di tempo citato o, comunque, la rideterminazione degli importi dovuti in armonia con i valori medi di mercato, il tutto per un importo non eccedente la somma complessiva di euro 2.500,00.
Di contro, la parte convenuta ha contestato quanto asserito dall'attrice, svolgendo, in via riconvenzionale, la domanda di condanna della controparte al pagamento degli importi portati dalle fatture oggetto di contestazione nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Tanto premesso, in punto di diritto, giova precisare come la fattispecie concreta vada inquadrata nell'alveo delle norme regolatrici del contratto di somministrazione di cui agli articoli
1559 e seguenti del Codice Civile, in rifermento alle quali, la parte attrice avanza una domanda di mero accertamento negativo sostenendo la non debenza delle somme addebitategli dalla controparte.
Con riguardo al corretto riparto dell'onere probatorio, occorre, dapprima, vagliare il consolidato orientamento della giurisprudenza circa la disciplina generale delle prove in materia di azioni di mero accertamento negativo, di cui all'art. 2697 c.c., per poi proseguire approfondendo la questione con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, ex
7 art. 1218 c.c., nel caso in cui oggetto dell'accertamento negativo sia un rapporto regolamentato da un contratto di somministrazione.
Ciò posto, per come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità in materia di azioni di accertamento negativo di un diritto, occorre fare riferimento al principio sostanzialistico della vicinanza della prova, il quale onera della dimostrazione di un fatto colui che, per quella che è la sua reale sfera d'azione ed indipendentemente da quale sia la sua posizione ricoperta all'interno del processo, abbia effettive possibilità di fornire la prova richiesta.
Tale conclusione trova la sua ratio giustificatrice nel fatto che l'attrice non “fa valere un diritto in giudizio”, così come richiesto dall'art. 2697 c.c. ma, al contrario, agisce per far dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta. È, invece, interesse di quest'ultima far valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.
Argomentando a contrario, vale osservare come il ripartire l'onere della prova in base all'ordinario criterio dell'iniziativa processuale vorrebbe dire addossare al soggetto passivo del rapporto sostanziale, l'onere della prova circa l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dalla controparte, così da costringerlo alla prova (c.d. “diabolica”) di fatti negativi, astrattamente possibile, ma spesso di difficile realizzazione.
Per questi motivi
, è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui: “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 16917 del 2012).
Tanto premesso in via generale, occorre adesso definire la corretta modalità di ripartizione dell'onere probatorio, con riferimento al caso in cui l'oggetto dell'azione di accertamento negativo sia un rapporto regolato da un contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1559 e ss. c.c.
Si osserva, a tal riguardo, come la giurisprudenza di legittimità, nel valutare quanto disposto dall'art. 1218 c.c. in materia di responsabilità contrattuale, perviene alle stesse conclusioni cui è pervenuta in riferimento alla generale azione di accertamento negativo, poc'anzi esposta.
Ed invero, non è irrilevante rammentare come in generale nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la
8 domanda di controparte (cfr. Cass. n. 15659.2011; conf. Sezioni Unite n. 13533.2001; Cass. n.
3373.2010; Cass. n. 9351.2007).
Non dissimilmente, allora, in termini altrettanto generali, con specifico riguardo ai contratti di somministrazione di gas naturale ed energia elettrica, l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria grava sul soggetto somministrante e deve essere assolto - laddove, come nel caso di specie, vi sia contestazione della fattura emessa - dimostrando con qualsiasi mezzo la corrispondenza tra i dati rilevati dal contatore e quelli riportati nella corrispondente fattura (cfr., ex multis, Cass. 29.4.1997, n. 3686; Cass., 2.12.2002, n. 17041; Cass., 28.5.2004, n. 10313).
Circa la rilevazione dei consumi mediante contatore, inoltre, deve aggiungersi come questa sia assistita da una mera presunzione semplice di veridicità tale per cui, in caso di contestazione, grava sempre sul soggetto somministrante, benché convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore;
all'utente finale del servizio spetta, invece, dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dipesa da fattori esterni al suo controllo, inevitabili pur con un'attenta custodia del proprio impianto, ovvero di aver vigilato contro eventuali intrusioni e alterazioni ad opera di terzi, utilizzando un'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28984 del 2023).
Sul punto, ancora, un vero e proprio “vademecum” della materia, viene fornito dalla pronuncia della Corte di Cassazione, n. 297 del 2020, secondo cui: “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
– l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte
– secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
– L'utente – se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad
9 impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)”.
In definitiva, ferma restando la necessità di valutare l'assolvimento dell'onere gravante sul creditore di dimostrare, ai fini della sussistenza del suo diritto di credito, oltre al titolo negoziale su cui si fonda la sua pretesa, anche la corrispondenza dei dati rilevati con quelli immessi nelle corrispondenti fatture, occorrerà accertare la consistenza della contestazione svolta dalla parte attrice, vale a dire, se la stessa si sia limitata ai soli valori di consumo inseriti in tali fatture o se si sia estesa anche al corretto funzionamento del contatore.
In tale ultimo caso e, quindi, solo laddove l'attrice abbia contestato il regolare funzionamento degli strumenti di rilevazione dei consumi allegando, al contempo, elementi idonei a vincere la presunzione di corretto funzionamento degli stessi oltreché quelli necessari a dimostrare la sua diligenza nella manutenzione dell'utenza, l'onere di dimostrare il corretto funzionamento dei contatori incomberà anch'esso sulla parte convenuta.
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche nel caso di specie, allora, vale sottolineare quanto segue.
Anzitutto, deve ritenersi allegato e provato, da parte della convenuta, il titolo contrattuale posto alla base delle fatture emesse. Sul punto, invero, la ha prodotto in Controparte_1 giudizio tutta la documentazione atta a dimostrare il momento genetico e il successivo sviluppo del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica e gas metano, oggetto del presente giudizio.
In particolare, emerge ex actis, come il rapporto de quo abbia coinvolto la Controparte_1
e l'originaria società somministrata Ristorante Hotel Oscar & Amorina AMG S.r.l., a decorrere dal 04.02.2014, per la sola fornitura del gas, e a decorrere dal 27.03.2015, per la fornitura di energia elettrica, in forza dei relativi contratti di somministrazione, di cui agli artt. 1559 e ss. c.c., regolarmente sottoscritti da entrambe le parti (cfr. doc. nn. 3 e 4 allegati al fascicolo di parte convenuta).
È stato, altresì, documentato che, la società Parte_1 ha chiesto alla di sostituirsi, a far data dall'11.11.2019, nelle posizioni
[...] Controparte_1 contrattuali appena citate, alla società Ristorante Hotel Oscar & Amorina AMG S.r.l., tramite voltura dei relativi ordini, documenti di trasporto e fatture di pagamento, così realizzando il mutamento soggettivo del rapporto.
10 Gli atti di causa, allora, consentono di ritenere provata la conclusione di un nuovo contratto per la fornitura di gas, identificato con il n. prenotazione 3178, cod. cliente
0010005265, nonché di un ulteriore contratto per la fornitura di energia elettrica, avente n.
2909734, cod. cliente 0010005266, entrambi con decorrenza dei propri effetti a decorrere dal
14.11.2019 (cfr. doc. nn. 6, 7 e 8 allegati al fascicolo di parte convenuta).
Circa le fatture contestate, invece, le considerazioni che seguono vanno riferite sia alla domanda di accertamento negativo di parte attrice sia alla riconvenzionale di condanna di pagamento, sollevata da parte convenuta.
Entrambe le parti concordano nell'individuazione delle fatture oggetto di contestazione.
Infatti, anche se la società somministrata non ha individuato specificamente le fatture oggetto di contestazione, alle stesse è possibile risalire, tenuto conto, da un lato, della data di sottoscrizione dei contratti di cui si è dato appena conto (fatture relative ai mesi di novembre e dicembre del 2019), dall'altro lato, che l'attrice ha fatto, comunque, riferimento a quelle emesse dal fornitore durante il periodo di lockdown conseguente all'evento pandemico da Covid-19, storicamente riferibile all'anno 2020 (cfr. atto di citazione di parte attrice).
Quanto ricostruito, poi, è confermato dalle difese della società convenuta la quale ha specificato, per il tramite di apposita produzione documentale, quali siano le fatture oggetto del presente giudizio, senza essere contestata dall'attrice.
Le suddette fatture, oltre ad essere state singolarmente prodotte in giudizio, risultano, altresì, chiaramente menzionate nella diffida di pagamento che la stessa ha Controparte_1 notificato, tramite raccomandata, alla società Parte_1 in data 03.03.2021, e coincidono, appunto, con quelle che la società somministrante ha
[...] emesso in confronto della somministrata nel periodo che va dalla fine dell'anno 2019 fino alla fine dell'anno 2020 (cfr. doc. nn. 15, 16 e 19 allegati al fascicolo di parte convenuta).
In definitiva, risulta comprovato che le fatture oggetto di contestazione nel presente giudizio sono le seguenti:
• € 1.136,14 (fattura n. 2061G del 28.01.2021) per la fornitura di gas metano;
• € 1.148,79 (fattura n. 83303G del 22.12.2020) per la fornitura di gas metano;
• € 1.148,79 (fattura n. 71551 G del 25.11.2020) per la fornitura di gas metano;
• € 2.231,38 (fattura n. 57E del 25.01.2021) per la fornitura di energia elettrica;
• € 2.249,66 (fattura n. 36588E del 21.12.2020) per la fornitura di energia elettrica;
• € 2.561,78 (fattura n. 35923E del 23.11.2020) per la fornitura di energia elettrica;
• € 3.305,19 (fattura n. 29152E del 22.10.2020) per la fornitura di energia elettrica;
11 • € 4.991,73 (fattura n. 28477E del 21.09.2020) per la fornitura di energia elettrica;
• € 3.515,99 (fattura n. 21850E del 24.08.2020) per la fornitura di energia elettrica;
• € 1.367,91 (fattura n. 20587E del 25.06.2020) per la fornitura di energia elettrica;
• € 1.192,78 (fattura n. 14020E del 21.05.2020) per la fornitura di energia elettrica;
• € 1.762,53 (fattura n. 13388E del 27.04.2020) per la fornitura di energia elettrica;
• € 7.218,93 (fattura n. 32501E del 16.12.2019) per la fornitura di energia elettrica.
A questo punto, possono essere vagliate le contestazioni mosse dalla parte attrice con la propria domanda di accertamento negativo.
Come già chiarito, in materia di riparto dell'onere probatorio, la doglianza relativa alla contestazione dei consumi deve essere accompagnata dalla allegazione e dimostrazione di elementi idonei ad infrangere la presunzione di veridicità delle rilevazioni dei contatori, sub specie di elementi che evidenzino un andamento anomalo, nel tempo, dei rilievi stessi o l'allegazione di avvenimenti esterni che possano far concludere per un danneggiamento o un'alterazione dei contatori.
Ebbene, nel caso di specie, deve essere stigmatizzata l'eccessiva genericità della contestazione attorea, sostenuta esclusivamente dall'allegazione degli estratti conto dei rapporti di fornitura riferiti al solo mese di dicembre 2019 e al solo anno 2020 e recanti tutte le fatture contestate nell'ambito del presente giudizio. La parte attrice, invero, non ha depositato ulteriori estratti conto relativi agli anni precedenti, né indicato fatture ritenute eventualmente congrue.
Osserva il Tribunale, pertanto, come nessuno dei documenti in atti abbia consentito, tramite un confronto, di evidenziare un andamento anomalo dei rilievi operati rispetto al passato (cfr. doc. allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Del resto, anche la richiesta di ordine di esibizione è del tutto generica e, comunque, inammissibile solo che si rilevi come la parte attrice – quale cliente somministrato – ben avrebbe potuto depositare in atti le fatture (bollette) rispetto alle quali mai ha lamentato la mancata ricezione. Ancora, l'ordine di esibizione è parimenti inammissibile con riguardo ai rapporti pregressi, sostenuti, come visto, da un titolo contrattuale diverso.
Inoltre, del tutto carente è l'allegazione, sia sul piano assertivo, sia su quello probatorio, di ulteriori elementi a sostegno della contestazione quali, ad esempio, l'eventuale azione danneggiante o, comunque, di alterazione del sistema di rilevamento, ad opera di un fattore esterno.
La produzione documentale fornita, in sintesi, è del tutto insufficiente a sostenere la contestazione avanzata, con la conseguenza che la società somministrante deve ritenersi
12 dispensata dall'onere di dover dimostrare il corretto funzionamento dei contatori poiché, in assenza di adeguati elementi di segno contrario, non vi è motivo di ritenere che gli stessi non rilevassero adeguatamente i consumi, poi, addebitati in fattura o che abbiano subìto delle manomissioni o alterazioni.
Venendo, poi, alla sussistenza e all'esatto ammontare del credito dovuto, deve osservarsi quanto segue.
Come già specificato, è onere del creditore convenuto dimostrare la corrispondenza tra i dati di consumo rilevati dai contatori luce e gas e quelli inseriti nelle corrispondenti fatture di pagamento, ricordando come siffatta verifica consente, in questa sede, di valutare non solo la fondatezza del diritto di credito vantato dalla parte convenuta ma anche quella della questione sollevata da parte attrice, in base alla quale i prezzi addebitati dalla società somministratrice, debbano ritenersi eccessivi e comportino la nullità parziale dei contratti di somministrazione.
La parte attrice, invero, ha lamentato l'assenza di una esatta determinazione del corrispettivo della fornitura (tale da inficiare la validità sostanziale del contratto) nonché il fatto che i prezzi effettivamente praticati nei suoi confronti fossero più alti rispetto alla media di mercato, di circa il 15%.
Peraltro, si è già dato conto di come la abbia documentato il titolo Controparte_1 sotteso alla propria pretesa creditoria da ritenersi validamente sottoscritto anche in relazione ai prezzi praticati, risultando lo stesso ritualmente sottoscritto.
Ed invero, quanto alla voltura del contratto di fornitura di gas metano, il documento contrattuale riporta espressamente nelle “condizioni economiche di fornitura” l'individuazione dei prezzi applicati al rapporto (Cfr. doc.7 fascicolo parte convenuta).
Quanto al rapporto di fornitura di energia elettrica, la documentazione sottoscritta, all'esito della voltura, fa riferimento alle condizioni economiche relative all'offerta “Tariffa Sicura”, già in essere tra i contraenti originari. Rispetto all'offerta de qua, la stessa citata documentazione contrattuale dà conto che il cliente ha preso visione e ricevuto anche le condizioni economiche rispetto alle quali deve darsi atto che il raffronto con la scheda contrattuale sub doc. 4 lascia presumere, in assenza di specifiche contestazioni sul punto, anche in questo caso,
l'esplicitazione dei prezzi in concreto praticati e la sostanziale prosecuzione del rapporto volturato alle medesime condizioni già applicate al precedente intestatario dell'utenza.
Ed invero, all'interno del contratto originariamente sottoscritto da con CP_1 CP_1 la società Ristorante Hotel Oscar & Amorina AMG S.r.l. e, quindi, ritenute applicabili anche al rapporto di somministrazione qui in oggetto per quanto appena rilevato e in ragione della
13 voltura già richiamata in epigrafe, a pagina 15, si esplicita chiaramente come i prezzi ivi riportati vengano calcolati in €/kWh e suddivisi per tre fasce orarie giornaliere differenti: alla fascia F1 corrisponde il prezzo per chilowatt/ora di € 0,0763; alla fascia F2 quello di € 0,0773; alla fascia
F3 quello di € 0,0599 (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte convenuta).
Inoltre, all'interno della stessa clausola contrattuale, si esplicita chiaramente come la società somministrante avrebbe applicato i prezzi appena richiamati per tutto il periodo intercorrente dal 01.07.2019 sino al 31.12.2020, cioè proprio il periodo di riferimento in contestazione e le bollette prodotte in giudizio dalla come si vedrà, dimostrano Controparte_1 inequivocabilmente come i prezzi applicati all'utente finale siano gli stessi poc'anzi richiamati
(cfr. doc. n. 19 di parte convenuta).
In definitiva, non è revocabile in dubbio la specifica individuazione dei prezzi praticati in relazione ai rapporti per cui è causa e, per l'effetto, non possono trovare accoglimento le doglianze della società somministrata circa una loro indeterminatezza o inesatta determinazione.
Nemmeno la questione sull'esorbitanza dei prezzi di almeno il 15% rispetto ai valori medi di mercato può trovare accoglimento, in quanto la società attrice, nell'avanzarla, non ha fornito alcun elemento di raffronto che possa consentire una congrua valutazione sul punto.
Del resto, la parte convenuta ha soddisfatto il proprio onere probatorio, così dimostrando la fondatezza del credito rivendicato, grazie ai documenti prodotti, i quali, provano inequivocabilmente la corrispondenza tra i consumi rilevati dai contatori e quelli riportati nelle relative bollette luce e gas, nonché la congruità dei prezzi applicati, in confronto con quelli definiti nei contratti di somministrazione sottoscritti da entrambe le parti.
Riguardo ai consumi, è sufficiente rilevare come i relativi valori di consumo di energia riportati nelle bollette, sia dell'energia elettrica sia del gas metano, siano gli stessi che compaiono (con riferimento ad ogni specifico mese) per la corrente elettrica, nel registro dei prelievi, e per il gas, nel registro dei consumi, entrambi allegati dalla società somministrante (cfr. documenti n. 19, n. 25, n. 26 e n. 27 allegati al fascicolo di parte convenuta).
In particolare, sia il registro prelievi dell'energia elettrica, sia il registro dei consumi del gas metano consentono di verificare come i consumi dell'anno 2019 siano inferiori rispetto a quelli dell'anno 2020, con una significativa deflessione, vicina alla metà rispetto ai consumi dell'anno precedente, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, coincidenti proprio con il periodo di lockdown imposto per il contenimento della pandemia da Covid-19.
Questa semplice operazione di confronto consente, quindi, anche a fronte della genericità delle contestazioni attoree, di ritenere raggiunta la prova della congruità dei consumi addebitati
14 all'utente finale tramite le bollette luce e gas, per il periodo che va dal mese di novembre del
2019 fino al mese di dicembre del 2020, nonché di rigettare la tesi di parte attrice secondo cui i valori dei consumi all'interno delle bollette contestate sarebbero inspiegabilmente elevati.
A completamento del discorso, giova osservare come l'esorbitanza della sola bolletta indicata come “fattura n. 32501E” del 16.12.2019 riferita al mese di novembre 2019, per come evidenziato da parte attrice con il proprio atto di citazione, sia, in realtà, del tutto giustificabile.
Dalla lettura della stessa, infatti, può subito rilevarsi come il lamentato rincaro sia dipeso dal deposito cauzionale di euro 4.500,00 inserito alla voce “oneri diversi” (cfr. doc. n. 19 allegato al fascicolo di parte convenuta), regolamentato dall'art. 7 dalle “condizioni generali di fornitura” di cui al contratto intercorrente tra le parti. Tale articolo specifica, infatti, che questo importo viene inserito in bolletta laddove la procedura di riscossione, c.d. RID (rapporto interbancario diretto), “non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo”. Lo stesso articolo prosegue poi, al punto 4, stabilendo che “l'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute”.
In definitiva, non vi sono, in atti, elementi idonei a vincere la presunzione di corretto funzionamento dei contatori e di corretta lettura dei medesimi. Parimenti, i prezzi applicati all'interno delle bollette oggetto di contestazione risultano esattamente gli stessi concordati tra le parti all'interno dei relativi contratti di somministrazione.
Da quanto sin qui argomentato, consegue il rigetto della domanda di accertamento negativo avanzata dalla parte attrice e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, pertanto, la società attrice deve essere condannata al pagamento della somma di euro 29.368,84, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda sino al saldo.
Al contrario, deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno svolta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendo sufficiente rilevare come la condotta processuale della parte attrice, volta unicamente all'accertamento negativo del diritto di controparte, non presenti i caratteri della mala fede o della colpa grave espressamente richiesti dall'art. 96 c.p.c. ai fini della sua applicazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore complessivo della controversia partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, alla luce dell'esiguità delle questioni trattate e delle difese svolte, al netto della fase istruttoria, di natura meramente documentale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa n. 79/2021 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
❖ rigetta le domande svolte dalla parte attrice;
❖ in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla Controparte_1
condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di euro
29.368,84, oltre interessi come in parte motiva;
❖ rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. svolta dalla parte convenuta;
❖ condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio che liquida nella somma di € 2.906,00, oltre interessi legali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Fermo, il 26.03.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79/2021 promossa da:
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Cimino, elettivamente domiciliata in Fermo, Viale della Carriera n. 24, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Vernì, elettivamente domiciliata in Fermo, Piazzale Azzolino n. 18, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo di Fermo, per i titoli indicati nella narrativa, dichiarare ed accertare che
[...] in persona del legale rappresentante Parte_1
Matteo Conti, con sede in Montegiorgio (FM), codice fiscale , nulla deve alla convenuta P.IVA_1
1 unipersonale. , CF , per tutti i servizi di somministrazione di Controparte_1 P.IVA_2 energia elettrica e gas metano, se non nella misura di euro 2.500; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
La società convenuta, si costituiva in giudizio con atto di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositato in data 09.04.2021, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale: accertata e dichiarata la nullità e/o l'inesistenza della procura prodotta, ordinare a parte attrice di depositare valida procura ad litem;
in via preliminare: visto l'articolo 186 ter cpc e/o in via gradata 186 quater cpc, ingiungere con Ordinanza provvisoriamente esecutiva a “ – in persona del suo leg. Parte_1 rapp. p.t.” il pagamento di € 29.368,84, oltre interessi contrattuali moratori dovuti dalle singole scadenze al saldo;
in via principale di merito: accertato e dichiarato che in forza dei titoli contrattuali Controparte_1 dedotti in giudizio, è creditrice del “ – in persona del suo Parte_1 leg. rapp. p.t.” di € 3.433,72, oltre interessi contrattuali moratori per la fornitura di gas metano, e di €
25.935,12, oltre interessi contrattuali moratori per la fornitura di energia elettrica, in via riconvenzionale condannare “Il – in persona del suo leg. rapp. p.t.” al Parte_1 pagamento di € 29.368,84, ovvero quella diversa minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi contrattuali moratori dovuti dalle singole scadenze al saldo;
in via alternativa e subordinata di merito: accertato e dichiarato che ai sensi dell'art. Controparte_1
2041 c.c., è creditrice del “ – in persona del suo leg. rapp. Parte_1
p.t.” di € 3.433,72, per la fornitura di gas metano, e di € 25.935,12, per la fornitura di energia elettrica, in via riconvenzionale condannare “ – in persona del suo leg. Parte_1 rapp. p.t.” al pagamento di € 29.368,84, ovvero quella diversa minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Per l'effetto, condannare il – in persona del suo leg. Parte_1 rapp. p.t.” al risarcimento dei danni da liquidare in favore della convenuta in via equitativa ex art. 96 cpc.”.
Instaurato il contraddittorio, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la convenuta specificava le seguenti conclusioni, sostanzialmente rinunciando all'eccezione di nullità della procura:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: in via preliminare: visto l'articolo 186 ter cpc e/o in via gradata 186 quater cpc, ingiungere con Ordinanza provvisoriamente esecutiva a “ – in persona del suo leg. Parte_1
2 rapp. p.t.” il pagamento di € 29.368,84, oltre interessi contrattuali moratori dovuti dalle singole scadenze al saldo;
in via principale di merito: accertato e dichiarato che in forza dei titoli contrattuali Controparte_1 dedotti in giudizio, è creditrice del “ – in persona del suo Parte_1 leg. rapp. p.t.” di € 3.433,72, oltre interessi contrattuali moratori per la fornitura di gas metano, e di €
25.935,12, oltre interessi contrattuali moratori per la fornitura di energia elettrica, in via riconvenzionale condannare “Il – in persona del suo leg. rapp. p.t.” al Parte_1 pagamento di € 29.368,84, ovvero quella diversa minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi contrattuali moratori dovuti dalle singole scadenze al saldo;
in via alternativa e subordinata di merito: accertato e dichiarato che ai sensi dell'art. Controparte_1
2041 c.c., è creditrice del “ – in persona del suo leg. rapp. Parte_1
p.t.” di € 3.433,72, per la fornitura di gas metano, e di € 25.935,12, per la fornitura di energia elettrica, in via riconvenzionale condannare “ – in persona del suo leg. Parte_1 rapp. p.t.” al pagamento di € 29.368,84, ovvero quella diversa minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Per l'effetto, condannare il – in persona del suo leg. Parte_1 rapp. p.t.” al risarcimento dei danni da liquidare in favore della convenuta in via equitativa ex art. 96 cpc.
Con vittoria delle spese di lite”.
Istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 05.12.2024, le parti precisavano le conclusioni, dunque, la causa veniva trattenuta in decisione.
A sostegno della domanda, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, la parte attrice esponeva che:
- in forza di contratto di somministrazione, sottoscritto tra le parti nel novembre del 2019, la si impegnava a somministrare alla Controparte_1 Parte_2
e gas per l'esercizio della propria attività commerciale di
[...] ristorazione;
- tuttavia, dopo due mesi di attività, l'esercizio commerciale rimaneva chiuso in conseguenza delle restrizioni imposte dalla legislazione emergenziale per il contenimento dell'evento pandemico da “Covid-19;
- ciononostante, la inviava una serie di fatture attestanti consumi Controparte_1
sproporzionati rispetto a quelli effettivi, chiedendo il pagamento della somma di oltre euro
3 23.000,00, per la fornitura di energia elettrica, e di circa euro 3.000,00 euro, per la fornitura di gas metano;
- la contestava, anzitutto, la quantità Parte_1
dei consumi di energia elettrica e di gas metano risultanti dalle fatture emesse dalla
[...]
in riferimento al periodo di cui sopra. Tali fatture, invero, non potevano costituire CP_1 fonte di prova, avuto riguardo alla loro natura di mero atto a formazione unilaterale ed alla loro mera funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto;
- in secondo luogo, le fatture dovevano essere contestate per violazione del dovere contrattuale di ostensione trasparente delle componenti dei costi del servizio di erogazione. Ne conseguiva la nullità parziale del relativo contratto di somministrazione o, comunque, la necessità di rideterminazione del prezzo del servizio;
- del resto, mai le parti avevano pattuito il prezzo per i servizi resi e per i consumi e, in ogni caso, il prezzo applicato si attestava, secondo le risultanze delle fatturazioni, su livelli superiori ad almeno il 15% in più rispetto alla media dei prezzi di mercato;
- inoltre, la prova dei servizi effettivamente erogati doveva essere fornita dalla società convenuta. Era noto, infatti, come, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi, anche mediante contatore, fosse assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, gravava sul somministrante l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante. Al fruitore del servizio spettava di dimostrare che l'eccessività dei consumi dipendesse da fattori esterni al suo controllo nonostante un'attenta custodia dell'impianto, ovvero, di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
- nel caso di specie, la parte convenuta non aveva soddisfatto tale onere probatorio e l'utente società attrice, al contempo, non aveva avuto a propria disposizione alcuno strumento per dimostrare l'inferiore consumo rispetto a quello per il quale era stato chiesto il pagamento, se non la prova dei fatti della chiusura dell'esercizio, durante quasi tutto l'anno 2020, e l'assoluta incongruità, rispetto al consumo medio, della rilevazione del mese di dicembre del 2019;
- pertanto, stante l'avvenuto pagamento delle fatture emesse dalla società convenuta, nonostante il loro valore esorbitante, doveva essere rideterminato quanto corrisposto sulla base di congrui valori di mercato e di quanto effettivamente consumato, sottolineando, sul punto, limitando il tutto alla somma di euro 2.500,00, tenuto conto delle somme già pagate, importo ben diverso rispetto agli oltre euro 23.000,00 richiesti dalla controparte.
4 La parte convenuta, costituitasi in giudizio, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, esponeva che:
- il rapporto di somministrazione tra le parti aveva avuto inizio in data 03.02.2014, quando la società Ristorante Hotel Oscar & Amorina S.r.l. A.M.G. aveva sottoscritto la “Richiesta di fornitura di gas metano – mercato libero” nei confronti della per l'immobile Controparte_1 adibito a ristorante ed albergo ubicato in Montegiorgio, Via Faleriense Ovest n. 69, con portata di 40 mc/h. Contestualmente, l'utente aveva sottoscritto le “condizioni generali di fornitura”, le informative per il cliente finale e la dichiarazione dei dati catastali identificativi, nonché le
“condizioni economiche di fornitura – offerta tutela gas”;
- successivamente, in data 27.03.2015, la stessa Ristorante Hotel Oscar & Amorina S.r.l.
A.M.G. aveva sottoscritto anche la richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica con offerta “tariffa sicura”, relativa alla medesima attività ricettiva, con potenza di 150,00 kW e tensione di 380 V. Anche in questo caso, contestualmente, venivano sottoscritte le “condizioni generali di fornitura”, le “informative per il cliente finale” e la “dichiarazione dei dati catastali identificativi”, nonché le “condizioni economiche di fornitura – offerta tariffa sicura”;
- il rapporto contrattuale era proseguito fino al 2019. In particolare, circa le condizioni economiche relative all'energia elettrica, doveva evidenziarsi come, annualmente, fossero stati sottoscritti i moduli necessari per l'aggiornamento dei corrispettivi dovuti dal cliente per la componente energia e gli altri oneri (costi di commercializzazione e servizi di rete), come normativamente stabilito delle delibere della AEEG / ARERA. Nello specifico, il cliente aveva sottoscritto le condizioni economiche “tariffa sicura” e le successive variazioni, con cadenza periodica: il 27.03.2015 (per le condizioni valide dal 01.05.2015 al 31.12.2016); il 02.03.2016 (per le condizioni valide dal 01.06.2016 al 31.12.2016); il 23.03.2016 (per le condizioni valide dal
01.01.2017 al 31.12.2017); il 11.12.2018 (per le condizioni valide dal 01.01.2019 al 31.12.2019); il
26.06.2019 (per le condizioni valide dal 01.07.2019 al 31.12.2020);
- infine, in data 11.11.2019, la società somministrata aveva comunicato al fornitore il cambio dei dati di fatturazione e le utenze erano state volturate in favore della
[...]
con sede in Montegiorgio (FM) che, per l'effetto, era Parte_1 subentrata nei rapporti sottoscrivendo i relativi contratti;
- per tutta la durata del rapporto contrattuale, l'azienda cliente veniva Parte_1
assistita dalla società Energy&Co S.r.l., quale consulente per le forniture energetiche, per l'attivazione delle utenze e per la scelta delle tariffe;
5 - riguardo alle condizioni economiche applicate nel corso di tutta la vicenda contrattuale intercorrente tra le parti, poi, il corrispettivo di vendita della materia prima e dei servizi di rete dell'offerta commerciale sottoscritta era sempre stato aderente ai prezzi stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas (AEEG) per il c.d. servizio di tutela. Sul punto, già la sola lettura di tale documento consentiva di smentire le tesi di controparte circa la mancata pattuizione del prezzo e/o un'asserita esorbitante richiesta;
- negli anni, la per il tramite dei competenti distributori locali, aveva Controparte_1 provveduto a somministrare puntualmente gas metano ed energia elettrica all'azienda Ristorante
Hotel Oscar & Amorina, come risultava delle fatture allegate, senza mai riscontrare alcun disservizio o reclamo da parte del cliente;
- circa le modalità di rilevamento dei consumi, il contatore del gas metano era stato sostituto nell'anno 2013 (cioè, un anno prima dell'avvio del rapporto contrattuale con la
[...]
ed era soggetto a revisione periodica quadriennale. Inoltre, i consumi venivano CP_1 fatturati dalla sulla base delle c.d. “letture”, inviate e certificate dalle Controparte_1 competenti società di distribuzione. Infatti, ricevuto l'atto di citazione, la convenuta aveva richiesto a tali società ( / e di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 attestare quanto riportato nelle corrispondenti fatture inviate al cliente finale, ricevendo risposta solo dalla seconda, tramite pec del 08.04.2021;
- sul punto, si evidenziava che lo stesso venditore aveva pagato al distributore i consumi da questi comunicati mediante fatture relative alle utenze cumulative servite in una determinata zona e, nonostante il fatto che il cliente finale fosse una struttura ricettiva munita di piscina e parco, adibita all'organizzazione di banchetti e cerimonie, i relativi consumi energetici, inevitabilmente elevati, risultavano sempre commisurati alla struttura ed alle attività svolte e mai avevano evidenziato anomalie. A tal riguardo, il c.d. registro prelievi di energia elettrica ed i consumi di gas metano che riepilogavano i dati riportati nelle corrispondenti fatture, fornivano la prova degli esatti consumi del fruitore e della loro flessione in corrispondenza del periodo di lockdown;
- ancora, il contatore dell'energia elettrica inviava telematicamente alla società di distribuzione i consumi reali ed istantanei ogni 15 minuti, mentre il contatore del gas metano era oggetto di letture certificate dal distributore locale;
- nelle date del 29.07.2020 e del 19.11.2020, la sollecitava il pagamento Controparte_1
delle fatture rimaste insolute e, successivamente, in data 03.03.2021, rinnovava le diffide di pagamento tenendo conto della restituzione dei depositi cauzionali e, a conguaglio, delle
6 agevolazioni per il sisma introdotte a posteriori dall' . La pertanto, CP_5 CP_1 CP_1 era creditrice della somma di complessivi euro 29.368,84, oltre interessi moratori contrattuali del 3,5% (ai sensi dell'art. 9 C.G. Gas e dell'art. 8 C.G. Energia) dalle singole scadenze, per la quale agiva, in questa sede, in via riconvenzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, vale ricordare come il presente giudizio trae origine dalle contestazioni svolte dalla società nei confronti della Parte_3 [...]
relative ai rapporti di fornitura di energia elettrica e di gas metano, tra le stesse CP_1 intercorrenti a far data dal 14.11.2019 (cfr. docc. 7 e 8 fascicolo parte convenuta).
In particolare, parte attrice ha contestato la mancata esatta individuazione e determinazione dei costi del servizio, tale da determinare la nullità parziale dei contratti di somministrazione, così come l'esorbitanza dei consumi addebitati dalla controparte, in riferimento al periodo dal mese di dicembre del 2019 fino alla fine dell'anno 2020.
Per l'effetto, la parte somministrata ha chiesto l'accertamento negativo in ordine alla debenza delle somme addebitate dalla controparte somministrante, in forza delle fatture luce e gas emesse da quest'ultima nel lasso di tempo citato o, comunque, la rideterminazione degli importi dovuti in armonia con i valori medi di mercato, il tutto per un importo non eccedente la somma complessiva di euro 2.500,00.
Di contro, la parte convenuta ha contestato quanto asserito dall'attrice, svolgendo, in via riconvenzionale, la domanda di condanna della controparte al pagamento degli importi portati dalle fatture oggetto di contestazione nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Tanto premesso, in punto di diritto, giova precisare come la fattispecie concreta vada inquadrata nell'alveo delle norme regolatrici del contratto di somministrazione di cui agli articoli
1559 e seguenti del Codice Civile, in rifermento alle quali, la parte attrice avanza una domanda di mero accertamento negativo sostenendo la non debenza delle somme addebitategli dalla controparte.
Con riguardo al corretto riparto dell'onere probatorio, occorre, dapprima, vagliare il consolidato orientamento della giurisprudenza circa la disciplina generale delle prove in materia di azioni di mero accertamento negativo, di cui all'art. 2697 c.c., per poi proseguire approfondendo la questione con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, ex
7 art. 1218 c.c., nel caso in cui oggetto dell'accertamento negativo sia un rapporto regolamentato da un contratto di somministrazione.
Ciò posto, per come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità in materia di azioni di accertamento negativo di un diritto, occorre fare riferimento al principio sostanzialistico della vicinanza della prova, il quale onera della dimostrazione di un fatto colui che, per quella che è la sua reale sfera d'azione ed indipendentemente da quale sia la sua posizione ricoperta all'interno del processo, abbia effettive possibilità di fornire la prova richiesta.
Tale conclusione trova la sua ratio giustificatrice nel fatto che l'attrice non “fa valere un diritto in giudizio”, così come richiesto dall'art. 2697 c.c. ma, al contrario, agisce per far dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta. È, invece, interesse di quest'ultima far valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.
Argomentando a contrario, vale osservare come il ripartire l'onere della prova in base all'ordinario criterio dell'iniziativa processuale vorrebbe dire addossare al soggetto passivo del rapporto sostanziale, l'onere della prova circa l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dalla controparte, così da costringerlo alla prova (c.d. “diabolica”) di fatti negativi, astrattamente possibile, ma spesso di difficile realizzazione.
Per questi motivi
, è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui: “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 16917 del 2012).
Tanto premesso in via generale, occorre adesso definire la corretta modalità di ripartizione dell'onere probatorio, con riferimento al caso in cui l'oggetto dell'azione di accertamento negativo sia un rapporto regolato da un contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1559 e ss. c.c.
Si osserva, a tal riguardo, come la giurisprudenza di legittimità, nel valutare quanto disposto dall'art. 1218 c.c. in materia di responsabilità contrattuale, perviene alle stesse conclusioni cui è pervenuta in riferimento alla generale azione di accertamento negativo, poc'anzi esposta.
Ed invero, non è irrilevante rammentare come in generale nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la
8 domanda di controparte (cfr. Cass. n. 15659.2011; conf. Sezioni Unite n. 13533.2001; Cass. n.
3373.2010; Cass. n. 9351.2007).
Non dissimilmente, allora, in termini altrettanto generali, con specifico riguardo ai contratti di somministrazione di gas naturale ed energia elettrica, l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria grava sul soggetto somministrante e deve essere assolto - laddove, come nel caso di specie, vi sia contestazione della fattura emessa - dimostrando con qualsiasi mezzo la corrispondenza tra i dati rilevati dal contatore e quelli riportati nella corrispondente fattura (cfr., ex multis, Cass. 29.4.1997, n. 3686; Cass., 2.12.2002, n. 17041; Cass., 28.5.2004, n. 10313).
Circa la rilevazione dei consumi mediante contatore, inoltre, deve aggiungersi come questa sia assistita da una mera presunzione semplice di veridicità tale per cui, in caso di contestazione, grava sempre sul soggetto somministrante, benché convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore;
all'utente finale del servizio spetta, invece, dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dipesa da fattori esterni al suo controllo, inevitabili pur con un'attenta custodia del proprio impianto, ovvero di aver vigilato contro eventuali intrusioni e alterazioni ad opera di terzi, utilizzando un'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28984 del 2023).
Sul punto, ancora, un vero e proprio “vademecum” della materia, viene fornito dalla pronuncia della Corte di Cassazione, n. 297 del 2020, secondo cui: “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
– l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte
– secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
– L'utente – se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad
9 impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)”.
In definitiva, ferma restando la necessità di valutare l'assolvimento dell'onere gravante sul creditore di dimostrare, ai fini della sussistenza del suo diritto di credito, oltre al titolo negoziale su cui si fonda la sua pretesa, anche la corrispondenza dei dati rilevati con quelli immessi nelle corrispondenti fatture, occorrerà accertare la consistenza della contestazione svolta dalla parte attrice, vale a dire, se la stessa si sia limitata ai soli valori di consumo inseriti in tali fatture o se si sia estesa anche al corretto funzionamento del contatore.
In tale ultimo caso e, quindi, solo laddove l'attrice abbia contestato il regolare funzionamento degli strumenti di rilevazione dei consumi allegando, al contempo, elementi idonei a vincere la presunzione di corretto funzionamento degli stessi oltreché quelli necessari a dimostrare la sua diligenza nella manutenzione dell'utenza, l'onere di dimostrare il corretto funzionamento dei contatori incomberà anch'esso sulla parte convenuta.
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche nel caso di specie, allora, vale sottolineare quanto segue.
Anzitutto, deve ritenersi allegato e provato, da parte della convenuta, il titolo contrattuale posto alla base delle fatture emesse. Sul punto, invero, la ha prodotto in Controparte_1 giudizio tutta la documentazione atta a dimostrare il momento genetico e il successivo sviluppo del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica e gas metano, oggetto del presente giudizio.
In particolare, emerge ex actis, come il rapporto de quo abbia coinvolto la Controparte_1
e l'originaria società somministrata Ristorante Hotel Oscar & Amorina AMG S.r.l., a decorrere dal 04.02.2014, per la sola fornitura del gas, e a decorrere dal 27.03.2015, per la fornitura di energia elettrica, in forza dei relativi contratti di somministrazione, di cui agli artt. 1559 e ss. c.c., regolarmente sottoscritti da entrambe le parti (cfr. doc. nn. 3 e 4 allegati al fascicolo di parte convenuta).
È stato, altresì, documentato che, la società Parte_1 ha chiesto alla di sostituirsi, a far data dall'11.11.2019, nelle posizioni
[...] Controparte_1 contrattuali appena citate, alla società Ristorante Hotel Oscar & Amorina AMG S.r.l., tramite voltura dei relativi ordini, documenti di trasporto e fatture di pagamento, così realizzando il mutamento soggettivo del rapporto.
10 Gli atti di causa, allora, consentono di ritenere provata la conclusione di un nuovo contratto per la fornitura di gas, identificato con il n. prenotazione 3178, cod. cliente
0010005265, nonché di un ulteriore contratto per la fornitura di energia elettrica, avente n.
2909734, cod. cliente 0010005266, entrambi con decorrenza dei propri effetti a decorrere dal
14.11.2019 (cfr. doc. nn. 6, 7 e 8 allegati al fascicolo di parte convenuta).
Circa le fatture contestate, invece, le considerazioni che seguono vanno riferite sia alla domanda di accertamento negativo di parte attrice sia alla riconvenzionale di condanna di pagamento, sollevata da parte convenuta.
Entrambe le parti concordano nell'individuazione delle fatture oggetto di contestazione.
Infatti, anche se la società somministrata non ha individuato specificamente le fatture oggetto di contestazione, alle stesse è possibile risalire, tenuto conto, da un lato, della data di sottoscrizione dei contratti di cui si è dato appena conto (fatture relative ai mesi di novembre e dicembre del 2019), dall'altro lato, che l'attrice ha fatto, comunque, riferimento a quelle emesse dal fornitore durante il periodo di lockdown conseguente all'evento pandemico da Covid-19, storicamente riferibile all'anno 2020 (cfr. atto di citazione di parte attrice).
Quanto ricostruito, poi, è confermato dalle difese della società convenuta la quale ha specificato, per il tramite di apposita produzione documentale, quali siano le fatture oggetto del presente giudizio, senza essere contestata dall'attrice.
Le suddette fatture, oltre ad essere state singolarmente prodotte in giudizio, risultano, altresì, chiaramente menzionate nella diffida di pagamento che la stessa ha Controparte_1 notificato, tramite raccomandata, alla società Parte_1 in data 03.03.2021, e coincidono, appunto, con quelle che la società somministrante ha
[...] emesso in confronto della somministrata nel periodo che va dalla fine dell'anno 2019 fino alla fine dell'anno 2020 (cfr. doc. nn. 15, 16 e 19 allegati al fascicolo di parte convenuta).
In definitiva, risulta comprovato che le fatture oggetto di contestazione nel presente giudizio sono le seguenti:
• € 1.136,14 (fattura n. 2061G del 28.01.2021) per la fornitura di gas metano;
• € 1.148,79 (fattura n. 83303G del 22.12.2020) per la fornitura di gas metano;
• € 1.148,79 (fattura n. 71551 G del 25.11.2020) per la fornitura di gas metano;
• € 2.231,38 (fattura n. 57E del 25.01.2021) per la fornitura di energia elettrica;
• € 2.249,66 (fattura n. 36588E del 21.12.2020) per la fornitura di energia elettrica;
• € 2.561,78 (fattura n. 35923E del 23.11.2020) per la fornitura di energia elettrica;
• € 3.305,19 (fattura n. 29152E del 22.10.2020) per la fornitura di energia elettrica;
11 • € 4.991,73 (fattura n. 28477E del 21.09.2020) per la fornitura di energia elettrica;
• € 3.515,99 (fattura n. 21850E del 24.08.2020) per la fornitura di energia elettrica;
• € 1.367,91 (fattura n. 20587E del 25.06.2020) per la fornitura di energia elettrica;
• € 1.192,78 (fattura n. 14020E del 21.05.2020) per la fornitura di energia elettrica;
• € 1.762,53 (fattura n. 13388E del 27.04.2020) per la fornitura di energia elettrica;
• € 7.218,93 (fattura n. 32501E del 16.12.2019) per la fornitura di energia elettrica.
A questo punto, possono essere vagliate le contestazioni mosse dalla parte attrice con la propria domanda di accertamento negativo.
Come già chiarito, in materia di riparto dell'onere probatorio, la doglianza relativa alla contestazione dei consumi deve essere accompagnata dalla allegazione e dimostrazione di elementi idonei ad infrangere la presunzione di veridicità delle rilevazioni dei contatori, sub specie di elementi che evidenzino un andamento anomalo, nel tempo, dei rilievi stessi o l'allegazione di avvenimenti esterni che possano far concludere per un danneggiamento o un'alterazione dei contatori.
Ebbene, nel caso di specie, deve essere stigmatizzata l'eccessiva genericità della contestazione attorea, sostenuta esclusivamente dall'allegazione degli estratti conto dei rapporti di fornitura riferiti al solo mese di dicembre 2019 e al solo anno 2020 e recanti tutte le fatture contestate nell'ambito del presente giudizio. La parte attrice, invero, non ha depositato ulteriori estratti conto relativi agli anni precedenti, né indicato fatture ritenute eventualmente congrue.
Osserva il Tribunale, pertanto, come nessuno dei documenti in atti abbia consentito, tramite un confronto, di evidenziare un andamento anomalo dei rilievi operati rispetto al passato (cfr. doc. allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Del resto, anche la richiesta di ordine di esibizione è del tutto generica e, comunque, inammissibile solo che si rilevi come la parte attrice – quale cliente somministrato – ben avrebbe potuto depositare in atti le fatture (bollette) rispetto alle quali mai ha lamentato la mancata ricezione. Ancora, l'ordine di esibizione è parimenti inammissibile con riguardo ai rapporti pregressi, sostenuti, come visto, da un titolo contrattuale diverso.
Inoltre, del tutto carente è l'allegazione, sia sul piano assertivo, sia su quello probatorio, di ulteriori elementi a sostegno della contestazione quali, ad esempio, l'eventuale azione danneggiante o, comunque, di alterazione del sistema di rilevamento, ad opera di un fattore esterno.
La produzione documentale fornita, in sintesi, è del tutto insufficiente a sostenere la contestazione avanzata, con la conseguenza che la società somministrante deve ritenersi
12 dispensata dall'onere di dover dimostrare il corretto funzionamento dei contatori poiché, in assenza di adeguati elementi di segno contrario, non vi è motivo di ritenere che gli stessi non rilevassero adeguatamente i consumi, poi, addebitati in fattura o che abbiano subìto delle manomissioni o alterazioni.
Venendo, poi, alla sussistenza e all'esatto ammontare del credito dovuto, deve osservarsi quanto segue.
Come già specificato, è onere del creditore convenuto dimostrare la corrispondenza tra i dati di consumo rilevati dai contatori luce e gas e quelli inseriti nelle corrispondenti fatture di pagamento, ricordando come siffatta verifica consente, in questa sede, di valutare non solo la fondatezza del diritto di credito vantato dalla parte convenuta ma anche quella della questione sollevata da parte attrice, in base alla quale i prezzi addebitati dalla società somministratrice, debbano ritenersi eccessivi e comportino la nullità parziale dei contratti di somministrazione.
La parte attrice, invero, ha lamentato l'assenza di una esatta determinazione del corrispettivo della fornitura (tale da inficiare la validità sostanziale del contratto) nonché il fatto che i prezzi effettivamente praticati nei suoi confronti fossero più alti rispetto alla media di mercato, di circa il 15%.
Peraltro, si è già dato conto di come la abbia documentato il titolo Controparte_1 sotteso alla propria pretesa creditoria da ritenersi validamente sottoscritto anche in relazione ai prezzi praticati, risultando lo stesso ritualmente sottoscritto.
Ed invero, quanto alla voltura del contratto di fornitura di gas metano, il documento contrattuale riporta espressamente nelle “condizioni economiche di fornitura” l'individuazione dei prezzi applicati al rapporto (Cfr. doc.7 fascicolo parte convenuta).
Quanto al rapporto di fornitura di energia elettrica, la documentazione sottoscritta, all'esito della voltura, fa riferimento alle condizioni economiche relative all'offerta “Tariffa Sicura”, già in essere tra i contraenti originari. Rispetto all'offerta de qua, la stessa citata documentazione contrattuale dà conto che il cliente ha preso visione e ricevuto anche le condizioni economiche rispetto alle quali deve darsi atto che il raffronto con la scheda contrattuale sub doc. 4 lascia presumere, in assenza di specifiche contestazioni sul punto, anche in questo caso,
l'esplicitazione dei prezzi in concreto praticati e la sostanziale prosecuzione del rapporto volturato alle medesime condizioni già applicate al precedente intestatario dell'utenza.
Ed invero, all'interno del contratto originariamente sottoscritto da con CP_1 CP_1 la società Ristorante Hotel Oscar & Amorina AMG S.r.l. e, quindi, ritenute applicabili anche al rapporto di somministrazione qui in oggetto per quanto appena rilevato e in ragione della
13 voltura già richiamata in epigrafe, a pagina 15, si esplicita chiaramente come i prezzi ivi riportati vengano calcolati in €/kWh e suddivisi per tre fasce orarie giornaliere differenti: alla fascia F1 corrisponde il prezzo per chilowatt/ora di € 0,0763; alla fascia F2 quello di € 0,0773; alla fascia
F3 quello di € 0,0599 (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte convenuta).
Inoltre, all'interno della stessa clausola contrattuale, si esplicita chiaramente come la società somministrante avrebbe applicato i prezzi appena richiamati per tutto il periodo intercorrente dal 01.07.2019 sino al 31.12.2020, cioè proprio il periodo di riferimento in contestazione e le bollette prodotte in giudizio dalla come si vedrà, dimostrano Controparte_1 inequivocabilmente come i prezzi applicati all'utente finale siano gli stessi poc'anzi richiamati
(cfr. doc. n. 19 di parte convenuta).
In definitiva, non è revocabile in dubbio la specifica individuazione dei prezzi praticati in relazione ai rapporti per cui è causa e, per l'effetto, non possono trovare accoglimento le doglianze della società somministrata circa una loro indeterminatezza o inesatta determinazione.
Nemmeno la questione sull'esorbitanza dei prezzi di almeno il 15% rispetto ai valori medi di mercato può trovare accoglimento, in quanto la società attrice, nell'avanzarla, non ha fornito alcun elemento di raffronto che possa consentire una congrua valutazione sul punto.
Del resto, la parte convenuta ha soddisfatto il proprio onere probatorio, così dimostrando la fondatezza del credito rivendicato, grazie ai documenti prodotti, i quali, provano inequivocabilmente la corrispondenza tra i consumi rilevati dai contatori e quelli riportati nelle relative bollette luce e gas, nonché la congruità dei prezzi applicati, in confronto con quelli definiti nei contratti di somministrazione sottoscritti da entrambe le parti.
Riguardo ai consumi, è sufficiente rilevare come i relativi valori di consumo di energia riportati nelle bollette, sia dell'energia elettrica sia del gas metano, siano gli stessi che compaiono (con riferimento ad ogni specifico mese) per la corrente elettrica, nel registro dei prelievi, e per il gas, nel registro dei consumi, entrambi allegati dalla società somministrante (cfr. documenti n. 19, n. 25, n. 26 e n. 27 allegati al fascicolo di parte convenuta).
In particolare, sia il registro prelievi dell'energia elettrica, sia il registro dei consumi del gas metano consentono di verificare come i consumi dell'anno 2019 siano inferiori rispetto a quelli dell'anno 2020, con una significativa deflessione, vicina alla metà rispetto ai consumi dell'anno precedente, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, coincidenti proprio con il periodo di lockdown imposto per il contenimento della pandemia da Covid-19.
Questa semplice operazione di confronto consente, quindi, anche a fronte della genericità delle contestazioni attoree, di ritenere raggiunta la prova della congruità dei consumi addebitati
14 all'utente finale tramite le bollette luce e gas, per il periodo che va dal mese di novembre del
2019 fino al mese di dicembre del 2020, nonché di rigettare la tesi di parte attrice secondo cui i valori dei consumi all'interno delle bollette contestate sarebbero inspiegabilmente elevati.
A completamento del discorso, giova osservare come l'esorbitanza della sola bolletta indicata come “fattura n. 32501E” del 16.12.2019 riferita al mese di novembre 2019, per come evidenziato da parte attrice con il proprio atto di citazione, sia, in realtà, del tutto giustificabile.
Dalla lettura della stessa, infatti, può subito rilevarsi come il lamentato rincaro sia dipeso dal deposito cauzionale di euro 4.500,00 inserito alla voce “oneri diversi” (cfr. doc. n. 19 allegato al fascicolo di parte convenuta), regolamentato dall'art. 7 dalle “condizioni generali di fornitura” di cui al contratto intercorrente tra le parti. Tale articolo specifica, infatti, che questo importo viene inserito in bolletta laddove la procedura di riscossione, c.d. RID (rapporto interbancario diretto), “non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo”. Lo stesso articolo prosegue poi, al punto 4, stabilendo che “l'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute”.
In definitiva, non vi sono, in atti, elementi idonei a vincere la presunzione di corretto funzionamento dei contatori e di corretta lettura dei medesimi. Parimenti, i prezzi applicati all'interno delle bollette oggetto di contestazione risultano esattamente gli stessi concordati tra le parti all'interno dei relativi contratti di somministrazione.
Da quanto sin qui argomentato, consegue il rigetto della domanda di accertamento negativo avanzata dalla parte attrice e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, pertanto, la società attrice deve essere condannata al pagamento della somma di euro 29.368,84, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda sino al saldo.
Al contrario, deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno svolta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendo sufficiente rilevare come la condotta processuale della parte attrice, volta unicamente all'accertamento negativo del diritto di controparte, non presenti i caratteri della mala fede o della colpa grave espressamente richiesti dall'art. 96 c.p.c. ai fini della sua applicazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore complessivo della controversia partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, alla luce dell'esiguità delle questioni trattate e delle difese svolte, al netto della fase istruttoria, di natura meramente documentale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa n. 79/2021 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
❖ rigetta le domande svolte dalla parte attrice;
❖ in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla Controparte_1
condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di euro
29.368,84, oltre interessi come in parte motiva;
❖ rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. svolta dalla parte convenuta;
❖ condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio che liquida nella somma di € 2.906,00, oltre interessi legali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Fermo, il 26.03.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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