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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 27.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1671/2020 R.G.L.
TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: , in Parte_1 C.F._1 proprio e nella sua qualità di legale rapp.te della Controparte_1
, P.I.: rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso
[...] P.IVA_1 introduttivo, dall'avv. Angela Ronsini, con la quale elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande CP_2 P.IVA_2
21, in proprio e quale mandatario della CP_3 [...] con sede in Via Giambattista Vico n. 9 CF Controparte_4 CP_3
, cessionaria dei crediti contributivi in ottemperanza all'art. 13 L. 448/98 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi, come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
***** Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso in riassunzione iscritto al R.G.L. n. 1671/2020 e depositato il 03.10.2020, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020190008528416000, emesso il 09.11.2019 e notificatagli il 04.12.2019, avente ad oggetto il pagamento della somma pari ad euro 5.171,29, ritenuta dovuta a titolo di contributi IVS gestione commercianti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2013, nonché sanzioni e interessi di mora. Precisava che la rideterminazione contributiva traeva origine dall'avviso di accertamento n. TF9011202081/2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2013, e che avverso il predetto atto aveva proposto ricorso amministrativo e, successivamente, ricorso giudiziale alla competente Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). Eccepiva la illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito, poiché effettuata in violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999, e chiedeva al Tribunale di Lagonegro, previa sospensione dell'atto impugnato, di accertarne e dichiararne l'illegittimità, disponendone, per l'effetto, l'annullamento, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria depositata il 18.02.2021 si costituiva in giudizio l' , il quale contestava la CP_2 tardività della domanda perché proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 e, in ogni caso, ne chiedeva il rigetto per infondatezza nel merito.
In data 06.04.2022, parte ricorrente depositava istanza di rateizzazione relativa all'avviso di addebito impugnato e chiedeva in via subordinata, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In allegato alle note depositate per l'udienza del 07.11.2023, parte ricorrente depositava copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) relativa, anche se non esclusivamente, all'avviso di addebito oggetto di causa, nonché la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate riportante il dettaglio delle somme dovute, unitamente alla copia dell'attestazione di avvenuto pagamento della prima rata scaduta il 31.10.2023. In allegato alle note depositate il 14.05.2025, l'istante forniva attestazione degli ulteriori versamenti effettuati. Chiedeva, pertanto, l'estinzione del giudizio, avendo assunto l'impegno di rinunciare a tutti i procedimenti pendenti aventi ad oggetto i carichi cui la dichiarazione di adesione si riferisce, con compensazione delle spese di lite.
Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, con la scrivente nella trattazione e Per_1 definizione dei procedimenti pendenti. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c..
Orbene, la parte istante ha depositato la copia della Ricevuta di presentazione della Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ex art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022, cd. ROTTAMAZIONE QUATER) presentata dal in data Parte_1
02.06.2023, recante prot. W-2023060207017435, con la quale l'odierno ricorrente, ha DICHIARATO di aderire alla DEFINIZIONE (c.d. “Rottamazione-Quater”) CP_5 dei carichi, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, con specifico riferimento, per quanto di interesse, ai carichi contenuti nell'avviso di addebito opposto n. 400 2019 00085284 16 000, per l'anno 2013, emesso dall'Istituto
Pag. 2 di 3 . Il ricorrente, nel presentare la dichiarazione di adesione alla Parte_2 definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”) relativamente all'avviso di addebito oggetto della presente controversia ha assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali la dichiarazione medesima si riferisce. In sede giudiziale l'istante ha, quindi, chiesto l'estinzione dell'emarginato giudizio. Parte resistente nulla ha dedotto al riguardo.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che “il privato intenda avvalersi, senza riserve della procedura di condono” (v. Cass. n. 27846 del 2020 in motiv.). Nel caso di specie, stima il Tribunale che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente nelle note depositate il 03.11.2023 e nella memoria del 14.05.2025 vanno in questa direzione.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa (v. ex plurimis, Cass. n.1950 del 2023).
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
(R.G. 1671/2020), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, Parte_1 così provvede:
1. dichiara la sopravvenuta carenza di interesse per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 1 commi da 231 a 252 Legge 197/2022;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Lagonegro, 10.6.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 3 di 3
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1671/2020 R.G.L.
TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: , in Parte_1 C.F._1 proprio e nella sua qualità di legale rapp.te della Controparte_1
, P.I.: rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso
[...] P.IVA_1 introduttivo, dall'avv. Angela Ronsini, con la quale elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande CP_2 P.IVA_2
21, in proprio e quale mandatario della CP_3 [...] con sede in Via Giambattista Vico n. 9 CF Controparte_4 CP_3
, cessionaria dei crediti contributivi in ottemperanza all'art. 13 L. 448/98 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi, come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
***** Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso in riassunzione iscritto al R.G.L. n. 1671/2020 e depositato il 03.10.2020, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020190008528416000, emesso il 09.11.2019 e notificatagli il 04.12.2019, avente ad oggetto il pagamento della somma pari ad euro 5.171,29, ritenuta dovuta a titolo di contributi IVS gestione commercianti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2013, nonché sanzioni e interessi di mora. Precisava che la rideterminazione contributiva traeva origine dall'avviso di accertamento n. TF9011202081/2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2013, e che avverso il predetto atto aveva proposto ricorso amministrativo e, successivamente, ricorso giudiziale alla competente Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). Eccepiva la illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito, poiché effettuata in violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999, e chiedeva al Tribunale di Lagonegro, previa sospensione dell'atto impugnato, di accertarne e dichiararne l'illegittimità, disponendone, per l'effetto, l'annullamento, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria depositata il 18.02.2021 si costituiva in giudizio l' , il quale contestava la CP_2 tardività della domanda perché proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 e, in ogni caso, ne chiedeva il rigetto per infondatezza nel merito.
In data 06.04.2022, parte ricorrente depositava istanza di rateizzazione relativa all'avviso di addebito impugnato e chiedeva in via subordinata, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In allegato alle note depositate per l'udienza del 07.11.2023, parte ricorrente depositava copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) relativa, anche se non esclusivamente, all'avviso di addebito oggetto di causa, nonché la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate riportante il dettaglio delle somme dovute, unitamente alla copia dell'attestazione di avvenuto pagamento della prima rata scaduta il 31.10.2023. In allegato alle note depositate il 14.05.2025, l'istante forniva attestazione degli ulteriori versamenti effettuati. Chiedeva, pertanto, l'estinzione del giudizio, avendo assunto l'impegno di rinunciare a tutti i procedimenti pendenti aventi ad oggetto i carichi cui la dichiarazione di adesione si riferisce, con compensazione delle spese di lite.
Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, con la scrivente nella trattazione e Per_1 definizione dei procedimenti pendenti. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c..
Orbene, la parte istante ha depositato la copia della Ricevuta di presentazione della Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ex art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022, cd. ROTTAMAZIONE QUATER) presentata dal in data Parte_1
02.06.2023, recante prot. W-2023060207017435, con la quale l'odierno ricorrente, ha DICHIARATO di aderire alla DEFINIZIONE (c.d. “Rottamazione-Quater”) CP_5 dei carichi, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, con specifico riferimento, per quanto di interesse, ai carichi contenuti nell'avviso di addebito opposto n. 400 2019 00085284 16 000, per l'anno 2013, emesso dall'Istituto
Pag. 2 di 3 . Il ricorrente, nel presentare la dichiarazione di adesione alla Parte_2 definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”) relativamente all'avviso di addebito oggetto della presente controversia ha assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali la dichiarazione medesima si riferisce. In sede giudiziale l'istante ha, quindi, chiesto l'estinzione dell'emarginato giudizio. Parte resistente nulla ha dedotto al riguardo.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che “il privato intenda avvalersi, senza riserve della procedura di condono” (v. Cass. n. 27846 del 2020 in motiv.). Nel caso di specie, stima il Tribunale che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente nelle note depositate il 03.11.2023 e nella memoria del 14.05.2025 vanno in questa direzione.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa (v. ex plurimis, Cass. n.1950 del 2023).
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
(R.G. 1671/2020), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, Parte_1 così provvede:
1. dichiara la sopravvenuta carenza di interesse per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 1 commi da 231 a 252 Legge 197/2022;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Lagonegro, 10.6.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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