Ordinanza cautelare 23 febbraio 2022
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/06/2025, n. 4637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4637 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 04637/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00621/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2022, proposto da
AR RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Attilio Mignone, Salvatore Zaza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Zaza in Napoli, via Toledo, 323;
contro
Comune di Serrara Fontana;
nei confronti
E-Distribuzione s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Manuela Nugnes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Napoli;
per l'annullamento:
a) della ordinanza del Comune di Serrara Fontana n. 40 del 28.10.2021, conosciuta e notificata alla odierna ricorrente in data 15.11.2021;
b) della relazione di accertamento prot. n. 7668 del 15.9.2021, non conosciuta, così come richiamata nel provvedimento impugnato sub a);
c) della relazione di accertamento prot. n. 2726 del 5.3.2007, non conosciuta, così come richiamata nel provvedimento impugnato sub a);
d) del silenzio rigetto ovvero del silenzio inadempimento rispetto alla istanza in autotutela formulata in data 17.12.2021;
e) di tutti gli ulteriori provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E-Distribuzione s.p.a.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa AR Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, la deducente ha impugnato gli atti meglio precisati in epigrafe, chiedendone l’annullamento alla stregua di articolati motivi, con cui ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per più profili.
2. L’intimato Comune non si è costituito in giudizio.
3. In prossimità della discussione di merito del ricorso, in data 22 aprile 2025, la difesa ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4. All’udienza straordinaria del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Sulla base della soprarichiamata dichiarazione di parte, il Collegio non può che dare atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, una declaratoria in conformità ( ex multis Cons. di Stato, sez. IV, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551).
5. In considerazione della definizione in rito del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Elena Farhat, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Grazia D'Alterio | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO