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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/07/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 16/2023 del ruolo generale e promossa
DA
nata a [...] il [...] (c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Fermo, via S. Alessandro, n.3, presso lo studio dell'avv. Anna Laura Posa, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10 presso lo studio dell'avv.
Marcello Arbasino, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Fioretti
giusta procura per notaio di Bologna del 29 ottobre 2010 rep. 115840; Per_1 pagina 1 di 23 - appellata-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 622 del 14-16/11/2022 pronunciata dal Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza impugnata n. 622/2022, emessa dal Tribunale di Fermo in persona del GOT. Dott.ssa Maura Diodato in data 14.11.2022, pubblicata in data 16.11.2022, resa nel procedimento R.G. n. 1722/2017, notificata in data 25.11.2022, avverso cui è stato proposto appello, in totale accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado che, in osservanza del principio devolutivo dell'appello sono state qui interamente riproposte, per i motivi esposti in narrativa, adottare d'ufficio in danno di parte convenuta, i provvedimenti ritenuti necessari ex lege previsti e sopra richiamati conseguenziali alla mancata astensione alla trattazione da parte del primo Giudice, alla mancata giustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria e/o al mancato completo accertamento tramite relazione peritale di tutte le criticità portate dal rapporto in esame ed al mancato conferimento di incarico integrativo al nominato
CT sul quesito già allo stesso posto secondo i criteri delle SSUU della Sc sopra richiamata e ciò
anche con riferimento alla verifica della usura oggettiva da determinarsi secondo meri calcolo di matematica finanziaria, disporre l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano e trascrivono:
1-accertato che il tasso di interesse pattuito in contratto, risulta indeterminato ed indeterminabile,
dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346 e 1418
c.c. disponendo che gli interessi dovuti sono ex art. 1284 c.c. quelli nella misura legale o in subordine nella misura prevista dall'art. 117 comma 7 lettera a) TUB, o comunque quelli ritenuti di giustizia;
2-accertato che il tasso di interesse previsto contrattualmente, in violazione dell'art. 2 legge 287/1990,
è indicizzato utilizzando l'Euribor, dichiarare nulla la relativa clausola disponendo che gli interessi pagina 2 di 23 dovuti ex art. 1284 c.c. sono quelli nella misura legale o in subordine nella misura prevista dall'art. 117
comma 7 lettera a) TUB, o comunque quelli ritenuti di giustizia;
Par
3-accertata l'errata indicazione dell' nel contratto di mutuo in esame che risulta difforme rispetto a quello effettivamente praticato, dichiarare nulla la clausola che prevede il tasso di interesse disponendo che gli interessi dovuti sono ex art. 1284 c.c. quelli nella misura legale o in subordine nella misura prevista dall'art. 117 comma 7 lettera a) TUB, o comunque quelli ritenuti di giustizia;
Par
4-accertata l'omessa indicazione dell' nel documento di sintesi del contratto di mutuo in esame dichiarare ex art. 117 comma 8 T.U.B. la nullità del contratto predetto;
5-conseguentemente condannare la alla restituzione in favore di parte attrice Controparte_2
delle somme corrisposte dalla medesima a titolo di interessi in eccesso rispetto alla misura dovuta o senza titolo, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
Per l'appellata: Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche
incidentale, Voglia l'Ill.ma Corte:
- in principalità, respingere integralmente l'appello, in quanto basato su motivi inammissibili ex art.
348 bis c.p.c. e, in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento;
- di conseguenza, confermare integralmente la sentenza n. 622/2022, emessa dal Tribunale di Fermo,
e così il rigetto di tutte le domande dell'appellante, se del caso anche in forza delle eccezioni svolte in
primo grado, anche quelle rimaste assorbite e riproposte in parte motiva ex art. 346 c.p.c..
Con vittoria di spese e compenso della causa d'appello.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Fermo ha rigettato le domande proposte da Parte_1
contro tese ad accertare la nullità delle condizioni economiche pattuite nel contratto di Controparte_1
mutuo ipotecario del 13/6/2005 (estinto anticipatamente in data 19/7/2016), per indeterminatezza dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio indicizzati all'Euribor 3/6 mesi, violando detto parametro pagina 3 di 23 l'art. 2 L. 287/1990, e per l'omessa e/o errata indicazione dell'ISC, condannando l'attrice al rimborso in favore della convenuta delle spese legali. CP_2
L'originaria attrice ha proposto appello articolando i seguenti motivi: 1) illegittimità e conseguente nullità della sentenza per essere stata pronunciata in violazione del dovere del primo giudice di sospendere la trattazione del procedimento ed in violazione delle norme del codice etico volte a garantire al cittadino un atteggiamento super partes e neutrale da parte del magistrato;
2) illegittimità
della sentenza perché posta in violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., non risultando nel documento di sintesi determinato o determinabile il tasso di interesse applicabile;
3)
illegittimità della sentenza perché posta in violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1284 c.c. e dell'art. 2 legge 287/90; 4) illegittimità della sentenza impugnata perché posta in violazione e falsa
Par applicazione degli artt. 116 e 117 TUB per omessa/errata indicazione dell' ; 5) nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla mancata giustificata partecipazione della convenuta alla mediazione obbligatoria – violazione dell'art. 112 c.p.c.; 6) nullità della sentenza perché
frutto di una errata e contraddittoria attività istruttoria, stante il quesito posto al ctu in modo carente e sicuramente contrastante con quanto prescritto dalla vigente normativa e dal pronunciamento delle SS
UU n.16303/2018; 7) illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c..
Ha quindi precisato le conclusioni come in epigrafe, inserendo ivi nel quesito da sottoporre al CT la verifica della usurarietà dei tassi di interesse convenuti.
ha resistito al gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per Controparte_1
violazione dell'art. 348 bis c.p.c. ed insistendo in ogni caso per le eccezioni già formulate in primo grado.
In via preliminare va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348
bis c.p.c. (come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n.
134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in pagina 4 di 23 ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non
ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello.
Nel merito non meritevole di accoglimento appare il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta la “violazione dei propri diritti costituzionalmente garantiti”, per avere il primo giudice emesso la sentenza impugnata prima che il Presidente del Tribunale esaminasse “l'istanza di
astensione” depositata da essa parte.
A riguardo il Collegio si limita a dare atto che costituisce principio di diritto consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 2270 del 28/01/2019) quello per cui
“L'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del
provvedimento emesso solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e
diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento;
in ogni altra ipotesi, invece,
la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in
difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e
sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei
termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione,
quale motivo di nullità del provvedimento”.
Nel caso di specie l'odierna appellante con nota depositata in data 10/11/2022, adducendo “il clima di
forte tensione” esistente nello svolgimento delle udienze con il magistrato che ha pronunciato l'impugnata sentenza, ha fatto istanza “a che sussistendo quanto meno gravi ragioni di opportunità, il
Giudice adito in questa sede, si astenga dalla trattazione del presente procedimento e più in generale
di tutti i procedimenti patrocinati dalla scrivente”. Su detta istanza il primo giudice, ritenuto che le circostanze rappresentate non integravano i presupposti previsti nell'art. 51 c.p.c. e dato atto di non essere a conoscenza di altre circostanze riconducibili a detta disposizione, ha ritenuto di non astenersi,
disponendo la trasmissione al Presidente del Tribunale del provvedimento ai soli fini di “conoscenza”.
pagina 5 di 23 L'appellante non ha invece proposto istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c., procedimento incidentale che avrebbe imposto l'assolvimento di uno specifico onere probatorio e che, in caso di rigetto, l'avrebbe esposta al pagamento delle spese di lite, oltre che al pagamento di una pena pecuniaria.
La sentenza risulta pertanto validamente emessa.
Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante lamenta l'erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio convenuti in contratto.
Ribadisce in questa sede che l'eccepita indeterminatezza deriva dalla circostanza che il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo non specifica “se il tasso da applicare sarebbe stato parametrato
all'Euribor a 3 mesi o all'Euribor a 6 mesi”.
Il motivo di appalesa innanzitutto come inammissibile in quanto si limita a fare richiamo di alcune sentenze della Suprema Corte senza tenere in alcun conto delle ragioni poste dal primo giudice a base del rigetto.
Il motivo risulta in ogni caso infondato, ritenendo questa Corte di condividere pienamente i rilievi svolti dal primo giudice. Ed infatti, l'art. 5 del contratto di mutuo (prodotto dalla stessa appellante sub doc. 1) prevede testualmente che “si pattuisce espressamente che il mutuo è regolato da un tasso
variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi …”, sì da escludere qualsivoglia incertezza in ordine al parametro di indicizzazione pattuito.
Sul punto occorre solo precisare che la Corte di Cassazione (cfr. Cass. ord. n. 14000 del 22/5/2023 ha avuto modo di precisare che “
7.1 Il documento di sintesi svolge una funzione informativa, avendo la
finalità, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post-
contrattuale) di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto. In
sostanza, il documento di sintesi, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più
rilevanti, ha lo scopo di consentire al cliente di districarsi tra le molteplici previsioni pattizie,
pagina 6 di 23 consentendogli una più agevole e rapida lettura delle clausole del testo negoziale che regolano il suo
rapporto economico con la banca.
7.2. Ma, proprio perché svolge una funzione meramente
informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei
requisiti contrattuali previsti dall'art. 1325 c.c.), con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di
sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che
riguardano il comportamento dei contraenti;
violazione la quale può essere (solo) fonte
di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale (vedi Cass. S.U. n. 26724/2007), ma non può, in ogni
caso, determinare la nullità del contratto”. La mancata consegna ovvero la eventuale difformità
rispetto alle condizioni effettivamente pattuite potrebbe quindi dare luogo solo ad una eventuale responsabilità precontrattuale che nella specie non è stata esercitata.
Introduce in questa sede l'appellante, sia pure in maniera non espressa, la questione relativa alla indeterminatezza dei tassi pattuiti in considerazione dei c.d. costi occulti derivanti dalla mancata
“esplicitazione in forma scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi nei
rapporti di finanziamento, il cd. "differenziale di costo” derivante “dall'impiego della capitalizzazione
composta in luogo di quella semplice.
Come emerge espressamente dal documento di sintesi e dal piano di ammortamento allegati al contratto dedotto in giudizio le parti hanno espressamente convenuto l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese.
A riguardo si osserva che i giudici di legittimità con la sentenza a sezioni Unite n. 15130 del 29/5/2024,
esaminando in particolare le medesime questioni qui sollevate in riferimento ad un mutuo a tasso fisso
“alla francese stantardizzato”, hanno innanzitutto escluso che la formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi nell'ammortamento “alla francese” proceda a qualsivoglia capitalizzazione. Si
afferma infatti che “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un
calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la
produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale,
pagina 7 di 23 «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito
sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come
accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di
interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non
prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il
metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si
estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò,
anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una
opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla
francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del
fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a
generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo
successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica
fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna
contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo
“composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il
successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il
tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la
capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è
solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto
concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di
espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia
fiscale)”.
pagina 8 di 23 Hanno poi escluso che l'omessa specificazione in contratto “del regime finanziario” ovvero del criterio matematico di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt.
1346 e 1418, comma 2, c.c., rilevando che “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto
attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia
confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere
pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza” sicché il contratto di mutuo risulta validamente stipulato quando “contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del
prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Nel caso di specie tali elementi risultano tutti compiutamente specificati e facilmente evincibili (cfr. contratto acquisito in giudizio).
I giudici di legittimità hanno anche escluso che il regime finanziario dell'ammortamento “alla francese”
implichi “un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117,
comma 4, T.u.b.”, evidenziando in particolare che “ c) Il maggior carico di interessi del prestito non
dipende ... da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul
capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto
che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di
assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la
debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento
del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di
produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul
tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo
globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo
pagina 9 di 23 del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma
4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore
onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di
indicare l' fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema Pt_3
di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4
marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art.
121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies,
comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito
immobiliare ai consumatori»)”. Quindi, “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di
ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli
interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o
esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale
effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una
rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Deve altresì rilevarsi che i richiamati principi sono stati ribaditi di recente dai giudici di legittimità
anche con riferimento ai contratti di mutuo a tasso variabile (cfr. Cass. ord. n. 7382 del 19/03/2025),
come quello dedotto in giudizio.
L'eccezione di nullità per indeterminatezza per la mancata indicazione del regime finanziario e di capitalizzazione degli interessi deve quindi essere rigettata.
Non meritevole di accoglimento è anche il terzo motivo di impugnazione.
Reitera in questa sede l'appellante l'eccezione, sulla quale non si è pronunciato il Tribunale, per cui la clausola di previsione del tasso di interesse sarebbe nulla in quanto indicizzata all'Euribor e in contrasto con “l'art. 2 legge 287/1990 che espressamente vieta le intese tra imprese (anche bancarie)
che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco
pagina 10 di 23 della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso
attività̀ consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero
altre condizioni contrattuali;
(...) 3) Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In punto di diritto è noto, L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) l'Euribor rappresenta il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Il tasso viene rilevato (“fissato”) giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia da un insieme CP_3
di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (contribuiscono per l'Italia , Monte dei Paschi di Siena). Parte_4 CP_1
Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, l'Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in euro a breve termine risk free. Tale deve infatti ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria banca europea.
Il valore dell'Euribor può variare a seconda della scadenza presa in considerazione (1 mese, 3 mesi, 6
mesi e 12 mesi), del giorno della rilevazione (o del richiamo ad un valore medio) e della base di calcolo del tasso, che può essere 360 o 365, a seconda se si tiene conto dell'anno commerciale o di quello solare.
Dal momento che variabili quali la durata, il giorno di rilevazione, il divisore, possono incidere sul valore dell'Euribor, tali dati devono essere indicati nel contratto di mutuo a tasso variabile, al fine di una adeguata determinazione del tasso di interesse stesso in ossequio al combinato disposto degli artt.
117 tub e 1346 c.c.. Pertanto, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro Euribor possa soddisfare la condizione di determinatezza è necessario che delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell'Euribor.
pagina 11 di 23 In punto di fatto, il contratto di mutuo in discussione prevede (cfr. doc. 1 nel fascicolo dell'appellante e
5 dell'appellata):
- Tasso di interesse nominale annuo indicizzato: variabile del 3,15% pari al Euribor 3 mesi lettera (div
365) media mese precedente, attualmente 2,15% maggiorato di 1,00 punto percentuali
- TAEG: 3,20302 %
- commissione estinzione anticipata 1,00% capitale residuo
-interessi di mora: tasso contrattuale + 2%
-spese istruttoria: € 175,00 + spese perizia tecnica pari ad € 100,00
-spese cancellazione/rinnovazione ipoteca: € 100,00 (eventuali)
-spese volture: € 100,00 (eventuali).
Inoltre, come già esposto il piano di ammortamento prevede il tipo di ammortamento, la tipologia della rata con quota a capitale crescente, la periodicità mensile e il numero di rate (180).
Le riportate condizioni contrattuali consentono di ritenere il tasso di interesse non solo espressamente pattuito per iscritto, ma anche determinato e determinabile.
Ciò posto, occorre ribadire in questa sede i principi di diritto in più occasioni affermati da questa Corte
e cioè che “il tasso di interesse non può considerarsi indeterminato dove gli interessi corrispettivi
siano fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor a sei mesi, atteso che l'Euribor costituisce un
indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione e
certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca;
detto
indice medio viene calcolato, e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee, sulla
base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle
variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. Pertanto,
risulta rispettato il consolidato principio per cui: “in tema di contratto di mutuo affinché una clausola
di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente
stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri
pagina 12 di 23 prestabiliti ed estrinseci purché obiettivamente individuati, funzionali alla corretta determinazione del
saggio di interesse (Cass. 24690/2020, 8028/2018, 25205/2014, 12276/10, 2317/07, 17679/09)”.
Il criterio di calcolo appare quindi rispondente ai criteri di determinatezza imposti dalla legge e dalla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto.
L'art. 5 del contratto di mutuo prevede altresì che “in mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del
Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), sarà utilizzato il Libor
dell'Euro sulla piazza di Londra”, clausola che individua con precisione anche il diverso criterio di indicizzazione per l'ipotesi di mancata rilevazione di quello prescelto.
L'ulteriore profilo di criticità denunciato dall'appellante fa richiamo alla questione della manipolazione dell'Euribor, fondata su un report pubblicato dall'EBA (European Banking Authority) in data 11/1/2013
(documento questo non prodotto in giudizio), che, dopo aver rilevato le criticità dei tassi Euribor, nelle
“raccomandazioni” “consiglia alcuni correttivi da introdurre nel sistema di quotazione e di calcolo”,
primo tra tutti l'utilizzo “non di quotazioni ideali, ma derivanti da transazioni effettive”.
Non ignora questa Corte che la Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della
Concorrenza C(2013) 8512\1 in data 4.12.2013 ha irrogato delle sanzioni ad alcuni istituti di credito
(non italiani) per violazione della normativa antitrust nell'arco temporale compreso tra il settembre
2005 e il maggio 2008, tuttavia deve innanzitutto rilevare che l'appellante, che ne era onerata, non solo non hanno prodotto nel presente giudizio detto provvedimento sanzionatorio (che in quanto promanante da un organismo di carattere amministrativo non è sottoposto al principio dello iura novit curia), ma in radice non lo ha neanche richiamato.
In secondo luogo si evidenzia che la violazione de qua ha riguardato i mercati dei prodotti finanziari derivati per favorirne la circolazione a un prezzo falsato e ridurre in anticipo il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato sul comportamento futuro di altri competitor e gli appellanti non hanno in alcun modo argomentato (e men che meno provato) che la condotta illecita pagina 13 di 23 degli istituti bancari abbia avuto riflessi in altri settori del credito che adottano l'Euribor quale parametro di riferimento per determinare il tasso di interessi sui finanziamenti erogati.
Ancora, questa Corte ritiene di aderire a quella parte della giurisprudenza di merito (cfr. Corte Appello
di Milano 29/9/2021) che esclude l'esistenza di un collegamento funzionale tra le intese anticoncorrenziali a monte e il finanziamento a valle. Si è infatti correttamente affermato che “la
pratica anticoncorrenziale ha inciso non sull'adozione di clausole standard nei contratti di
finanziamento, passibili dì nullità in quanto direttamente frutto di pratiche contrarie alla normativa
antitrust, bensì sulla determinazione dell'entità del corrispettivo dovuto sul finanziamento concesso”,
non si è cioè in presenza di un vizio genetico nel senso che l'intesa illecita non ha i imposto l'inserimento automatico nei contratti di finanziamento di clausole che sono frutto di pratiche anticoncorrenziali (come nell'ipotesi della fideiussione omnibus rilasciata sulla base dello schema
ABI). Le parti hanno infatti liberamente convenuto di ancorare il tasso di interessi ad un parametro (la cui asserita manipolazione non è riconducibile alla banca mutuante), rispetto al quale è al più
discutibile un eventuale incremento del prezzo del denaro (ma nella specie non risulta svolta alcuna allegazione e non è stata offerta alcuna prova né che il valore dell'Euribor sarebbe stato inferiore né che il mutuatario avrebbe potuto accedere a condizioni di finanziamento più favorevoli di quelle effettivamente pattuite). La contestata condotta anticoncorrenziale, pertanto, darebbe astrattamente diritto alla parte contraente di ottenere il risarcimento del danno subito relativamente al maggior costo dei beni o servizi ricevuti, ove fornisca la relativa prova, ma detta domanda non risulta neanche svolta nel presente giudizio. In conclusione, deve quindi ritenersi che “l'intesa illecita va distinta dagli effetti
prodotti dall'intesa vietata, i quali andranno sterilizzati con rimedi appropriati a seconda della natura
degli stessi. Così, se la intesa ha determinato incremento del prezzo del bene o del servizio, il rimedio
sarà quello risarcitorio, in misura pari all' entità di tale incremento. Se invece l'effetto prodotto
dall'intesa è stato quello di inserire clausole standard in una serie indefinita di contratti, tali clausole
potranno essere ritenute inefficaci in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale”. Tali conclusioni sono pagina 14 di 23 state confermate anche dalla Suprema Corte che, con sentenza n. 12007 del 03/05/2024, ha ritenuto che
“I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse,
fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite
restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene
determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle
suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di
almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento
di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o
pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti
contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del
TFUE”. Ebbene, l'appellante non ha neanche allegato (oltre a non avere provato) che la appellata abbia partecipato agli accordi de quibus o ne fosse a conoscenza ed abbia inteso conformare il CP_2
regolamento contrattuale a dette pratiche.
In ogni caso, è da escludersi che il richiamato accertamento possa estendersi de plano anche a contratti conclusi in un periodo antecedente a quello oggetto di accertamento, come il mutuo in esame, in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova, gravante su parte attrice oggi appellante, della esistenza di una intesa anticoncorrenziale anche per il periodo antecedente a settembre 2005.
L'esistenza di “dubbi” non costituisce, infatti, elemento sufficiente a detta affermazione non potendosi nella specie fare ricorso ad alcuna presunzione, sicché non può che farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte per cui la prova di un illecito accordo antitrust deve essere fornita dalla parte che assume tale fatto a fondamento delle proprie pretese, secondo le regole ordinarie dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. sent. n. 22031 del 31/10/2016;
n. 9116 del 23/04/2014), principio questo affermato nei propri precedenti anche da questo Collegio
proprio nella materia de qua.
pagina 15 di 23 Infondato è anche il quarto motivo di appello, con il quale l'appellante reitera l'eccezione di nullità del contratto per l'omessa/erronea indicazione dell' . Pt_3
Premesso che la fattispecie in esame esula dall'ipotesi di credito al consumo, non risultando applicabili al caso di specie le modifiche introdotte dal d.lgs 72/2016 all'art. 120 TUB in forza delle disposizioni transitorie previste nell'art. 3 del citato decreto, sul tema questa Corte non può che richiamare i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 39169 del 9/12/2021; ord. n.
4597 del 14/2/2023) per cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti
detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo
dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come
tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma
scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma
solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli
oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (nello stesso senso Cass. ord 4597 de
14/2/2023). In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento premettendo che l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale
(TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento come ad esempio prestito,
o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il credito;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la Suprema Corte, quindi,
poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse pagina 16 di 23 normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dagli appellanti non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, comma 7 lett. a), T.U.B..
Con il quinto motivo di appello l'appellante lamenta la nullità della decisione per “l'omessa
pronuncia in ordine alla mancata giustificata partecipazione della convenuta alla mediazione
obbligatoria”.
Assume l'appellante che “la mancata giustificata partecipazione della convenuta alla mediazione
obbligatoria, documentata in atti, avrebbe dovuto comportare sia l'accoglimento della domanda
formulata da parte attrice, in quanto ritenuta provata ex art. 116 c.p.c., che la condanna alle spese di
lite della parte convenuta nonché l'irrogazione alla stessa di sanzioni, come per legge”, ciò in quanto
“dal dettato normativo si evince chiaramente che dalla mancata partecipazione ingiustificata al primo
incontro il Giudice desume argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. e condanna la parte al pagamento
delle spese di lite, ex art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010 oltre che al pagamento di sanzioni”.
L'assunto non è condivisibile. Ed infatti, se è pur vero che l'art. 8, comma 4bis del d.lgs 28/2010
prevede che dalla mancata partecipazione il giudice può desumere elementi di prova nel successivo giudizio, tuttavia, il comportamento deve necessariamente inserirsi nella valutazione complessiva del compendio probatorio acquisito che deve fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice. Nella specie, per le ragioni fini qui esposte, le domande proposte dalla non appaiono fondate, sicché la condotta tenuta dalla al più manifesta la volontà di non Pt_1 CP_2
addivenire ad una soluzione mediata della lite.
Quanto alla mancata condanna al rimborso delle spese di lite il Collegio, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 6730 del 01/03/2022), ritiene che la richiesta reiterata sia infondata in quanto “non si considera che i soggetti che non hanno partecipato alla
mediazione sono le controparti, risultate totalmente vittoriose, e che la mancata ripetizione delle spese pagina 17 di 23 sostenute dalla parte vincitrice è prevista per la sola ipotesi del rifiuto della proposta del mediatore
quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della medesima
proposta (d.lgs. n. 28 del 2010, art. 13)”.
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità e la contraddittorietà
dell'attività istruttoria per avere il primo giudice prima chiesto al CT di integrare il proprio elaborato e poi revocato detta decisione ritenendo la causa matura per la decisione.
Premesso che l'ordinanza emessa nel corso del processo ha “carattere ordinatorio sotto il profilo tanto
formale quanto sostanziale e non è, pertanto, in alcun caso idonea a pregiudicare la decisione della
causa (essendo ad essa meramente strumentale), essendo sempre modificabile e revocabile, anche
implicitamente, attraverso la successiva decisione di merito, per effetto di un diverso e libero
apprezzamento delle risultanze istruttorie” anche quando viene assunta in sede di appello (cfr. Cass.
n. 8247 del 24/05/2003), questa Corte non può che confermare anche in questa sede le ragioni poste dal
Tribunale a fondamento del decreto di revoca del provvedimento con il quale aveva chiesto al CT
l'integrazione del proprio elaborato, fondato sulla non retroattività dell'art. 2bis d.l. 185/2008.
Tale principio infatti è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 16303 del 20/6/2018, invocata dalla stessa appellante. I giudici di legittimità hanno infatti affermato “In tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge
di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di
massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai
decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica
del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art.
644, comma 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare
- per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli
interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2
del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della
pagina 18 di 23 quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di
entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2
bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore
della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla
medesima data". Con la stessa decisione le SU, nel dirimere il contrasto insorto tra le Sezioni Semplici
circa l'inserimento della CMS nella base di calcolo per la verifica dell'usura, hanno quindi affermato il principio di diritto per cui “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o
in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art.
2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del
superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della
legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli
interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente
applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM)
indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996
- e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure
registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS
applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli
interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello
degli interessi in concreto praticati”.
In aggiunta ai rilievi sopra svolti, questa Corte ritiene non corretta la richiesta operata dall'appellante di disporre CT contabile per la verifica della usura oggettiva con richiesta di applicazione dei criteri di calcolo della matematica finanziaria. Ed infatti occorre rilevare che le “Istruzioni per la rilevazione dei
tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine pagina 19 di 23 di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Ciò in quanto, da un lato,
l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie;
dall'altro lato, i decreti ministeriali trimestrali, con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3, hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle “Istruzioni” emanate dalla Banca d'Italia. Le “Istruzioni” sono, pertanto, autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p.. Tali conclusioni risultano confermate dalle pronunce rese in materia dalla Suprema Corte. Con la sentenza n. 16303 del 20/06/2018, i giudici di legittimità
hanno infatti affermato, con riguardo alla verifica della soglia usura con l'inclusione della c.m.s., la necessità di far riferimento ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l.
n. 108 del 1996; parimenti, con riguardo alla verifica del rispetto del tasso soglia degli interessi moratori in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent. n. 26286 del 17/10/2019), hanno ritenuto di fare riferimento alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora effettuata dalla Banca d'Italia.
In tal senso è ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte, al quale questa Corte si è da tempo uniformata (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 29240 del 20/10/2021; n. 8883 del 3/5/2020), per cui “le
prescrizioni dei decreti ministeriali sulla fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione
dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito,
natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed
applicate alla fattispecie indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate,
essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il
precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati
decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle
parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CT contabile”.
pagina 20 di 23 Ancora questa Corte rileva che la Suprema Corte, superando il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito sul punto, ha affermato “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia"
previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori
con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da
parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella
connessi” (cfr. Cass. n. 7352 del 07/03/2022). La Cassazione, infatti, dopo aver ribadito “la rilevanza
della differenziazione delle componenti del costo del credito” ai fini “ai fini della determinazione del
tasso soglia”, non essendo “accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie
usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni”, ha ritenuto di non poter sommare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori. “La prima costituisce infatti una
clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al
mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta
convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il
mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto,
costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del
denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura
di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di
voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata
se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato
del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è
di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale
convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni
connessi a quella”.
pagina 21 di 23 Le considerazioni svolte impongono il rigetto dell'eccezione di usurarietà dei tassi di interessi convenuti (formulata implicitamente nelle sole conclusioni istruttorie mediante generica indicazione del quesito da porre al CT) senza disporre la richiesta consulenza contabile d'ufficio, che per l'assoluta mancanza di allegazioni ulteriori rispetto a quelle sopra esaminate, appare meramente esplorativa.
Infine, infondato è l'ultimo motivo di appello con il quale la lamenta la violazione del Pt_1
secondo comma dell'art. 92 c.p.c. in quanto “la particolarità della materia avrebbe dovuto imporre la
compensazione delle spese legale”. Sul punto questa Corte non può che limitarsi a rilevare come la presente controversia rientri tra le ordinarie cause in materia bancaria e che nella specie si è fatta applicazione dei principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità e di merito,
sicché non appaiono in radice sussistere i presupposti per l'applicazione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
In conclusione l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile (dichiarata dall'appellante), complessità bassa.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 622 del 14-16/11/2022 pronunciata dal Tribunale di Fermo, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
pagina 22 di 23 dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 3/7/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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