Sentenza 5 maggio 2009
Sentenza 22 ottobre 2009
Sentenza 16 giugno 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/10/2009, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02325/2009 REG.SEN.
N. 00244/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU
LE - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 244 del 2009, proposto da:
NA RN, rappresentato e difeso dall'avv. Pantaleo Ernesto Bacile, con domicilio eletto presso Pantaleo Ernesto Bacile in LE, via B. Martello, 19;
contro
Comune di UG, rappresentato e difeso dall'avv. US Bonsegna, con domicilio eletto presso US MP Vaglio Massa in LE, piazza Mazzini,72;
per l'esecuzione
della sentenza n. 3098/08 pubblicata il 28 ottobre 2008 emessa dal T.A.R. PU - LE, Prima Sezione, notificata in data 10 novembre 2008;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di UG;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. Pantaleo Ernesto Bacile e Michele Bonsegna in sostituzione di G. Bonsegna ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza 3098/2008 la sezione ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente ed ha , conseguentemente, annullato la nota resa in data 12 ottobre 2006 con la quale il Responsabile del Servizio –Ufficio Tecnico del Comune di UG ha comunicato all’interessata la volontà di acquisire al patrimonio comunale un’area di sua proprietà a titolo gratuito, senza il ricorso alla procedura contemplata dall’art 43 T.U. espropriazioni
Il Collegio ha avuto occasione di precisare, nella circostanza , la portata applicativa della norma di cui si discute.
Più in dettaglio, si è chiarito che l’art 43 del T.U. in argomento prevede l’obbligo, per l’autorità amministrativa che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico e lo modifica in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità dell’opera , di risarcire i danni al proprietario , una volta assunta la determinazione di acquisire l’immobile al patrimonio comunale per sanare il comportamento illegittimo .
Il Consiglio di Stato ha poi , con ordinanza 2189/09,respinto la domanda di sospensione della esecuzione della sentenza resa dalla sezione , ritenendo che l’appello non fosse assistito da sufficiente fumus di fondatezza.
Con sentenza interlocutoria 905/2009, resa in data 5 maggio 2009, il TA ha disposto che il Comune di UG desse notizia , entro 90 giorni dalla notifica della pronuncia, dei provvedimenti adottati al fine di dare esecuzione alla pronuncia 3098/2008.
Quest’ultima statuizione è rimasta priva di riscontro da parte della amministrazione intimata.
Il Comune di UG è rimasto assente nel giudizio.
La controversia è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 7 ottobre 2009.
DIRITTO
Il ricorso è senz’altro fondato e deve essere accolto.
Il Collegio non può che prendere atto della necessità di dare esecuzione alla pronuncia giurisdizionale n. 3098/2008, con la quale si è annullata la nota che aveva manifestato la volontà dell’amministrazione resistente di incamerare a titolo gratuito l’area di proprietà della Arnò.
Occorre a tal proposito evidenziare che , pur trattandosi di pronuncia autoesecutiva, che quindi non esige ulteriore attività per essere ottemperata , deve ad essa riconoscersi una particolare efficacia conformativa per la successiva attività dell’ente
Il Collegio osserva che, una volta sancito l’annullamento in via giurisdizionale di un atto amministrativo che, collocandosi al termine di una sequenza procedimentale anomala, può portare il comportamento complessivamente serbato dalla P.a. nella fattispecie ad ulteriori conseguenze( nel caso , il definitivo spossessamento illegittimo di un bene di proprietà del privato, in assenza di ristoro delle conseguenze pregiudizievoli patite dal medesimo) alla P.a. procedente non residua una gamma di opzioni operative illimitate.
Se il Giudice Amministrativo ha statuito la natura patologica di un percorso procedimentale non può non ravvisarsi in ciò una scelta di campo che, attesa la attitudine conformativa da riconnettersi alla pronuncia resa in primo grado in esito ad un ricorso per IL , ha l’effetto di orientare la successiva attività posta in essere dalla P.a.
Quest’ultima non conserva la possibilità di ripetere l’errore compiuto e deve orientare la propria azione utilizzando le opzioni legali che residuano dopo la bocciatura dell’iter seguito precedentemente.
Si tratta di una constatazione che risulta rafforzata nel caso di specie in cui è stata preannunciata la volontà di intraprendere azione legale per usucapire il bene di proprietà della ricorrente .
Siffatta decisione , pur coerente alla tendenziale inesauribilità del potere amministrativo in ordine ad una singola vicenda , lascia intatto il problema della esecuzione della pronuncia coerentemente alla linea interpretativa fornita dal TA .
Giova a tal proposito evidenziare che l’amministrazione intimata è rimasta del tutto silente ed ha continuato a serbare un contegno , anche di tipo processuale, dal quale il Collegio trae argomento per avvalorare l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, non più prorogabile.
Occorre pertanto dare concreta esecuzione alla sentenza 3098/2008 del TA LE attraverso la nomina di un commissario ad acta che si ritiene di poter individuare nel segretario generale del Comune di UG .
Quest’ultimo ha l’obbligo di individuare il percorso procedimentale più corretto al fine di dare definitivo assetto alla controversia con la ricorrente
Le spese vanno poste a carico del Comune di UG e si liquidano in € 750,00 , oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU , sezione Prima di LE , definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, nomina quale commissario ad acta per la esecuzione della sentenza 3098/2008 il segretario generale del Comune di UG.
Pone a carico di quest’ultimo l’obbligo di individuare il percorso procedimentale più corretto al fine di dare definitiva soluzione alla controversia con la ricorrente .
Condanna il Comune di UG alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 750, 00 oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Carlo Dibello, Referendario, Estensore
Massimo Santini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO