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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/11/2024, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1204/2024 R.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ) e Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Caruso
- ricorrenti - e con l'intervento del P.M. in sede (parere favorevole in data 18.6.2024) –
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30.4.2024, con l'adesione dei figli maggiorenni Parte_1
e chiedeva la riduzione (ad € 150,00) del contributo al Parte_2 Parte_3 mantenimento dei predetti due figli, pari ad € 300,00 al mese, posto a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1320/2016 del 12.12.2016, che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e . CP_1
A sostegno della domanda, allegava i seguenti giustificati motivi Parte_1 sopravvenuti:
- i figli e non più studenti, erano occupati saltuariamente in attività Pt_2 Parte_3 lavorative che li rendevano, seppur parzialmente, economicamente autosufficienti;
- erano mutate le condizioni economiche del ricorrente, in quanto ormai in pensione e, quindi, percettore di un reddito inferiore, pari a circa 8.000,00 euro l'anno, a fronte di un aumento del caro vita;
pagina 1 di 3 - il ricorrente doveva pagare le spese di ristrutturazione del condominio, ove insiste l'appartamento di residenza della ex moglie, di cui egli era proprietario al 75% (la moglie al 25%), per un importo di euro 700,00 al mese, sino alla quota di spettanza.
I figli maggiorenni e sottoscrivevano il ricorso nella veste Parte_2 Parte_3 di “ricorrenti litisconsorti adesivi ai sensi dell'art. 105, co. 2, c.p.c.”.
Con provvedimento in data 14.6.2024, il giudice delegato rilevava che la sentenza di divorzio, di cui era chiesta la modifica, aveva disposto, sin dall'inizio, il versamento diretto dell'assegno di mantenimento ai figli maggiorenni della coppia ed anzi il Persona_1 versamento diretto in questione era già stato stabilito in sede di modifica delle condizioni di separazione;
alla luce di ciò, il giudice riteneva non necessaria l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di pur convivente con i due figli e CP_1 Pt_2
spettando la legittimazione a resistere alla domanda di modifica dell'assegno di Parte_3 mantenimento, in via esclusiva, ai figli maggiorenni, diretti percettori dell'assegno stesso.
Ad avviso del Collegio, tale valutazione va confermata.
Ed infatti, nel caso in cui le condizioni di separazione o divorzio prevedano ab origine il versamento diretto dell'assegno ex art. 337-septies c.c. al figlio maggiorenne economicamente non indipendente (con eccezionale attribuzione di un diritto a un terzo che non ha partecipato al processo), la domanda diretta a modificare tale statuizione deve essere proposta direttamente da o contro lo stesso, in qualità di creditore esclusivo, a monte, dell'obbligazione di pagamento;
In definitiva, allorchè il giudice, nello stabilire l'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, ne preveda, sin dall'inizio, il pagamento diretto in favore del figlio medesimo, per ciò stesso viene escluso dalla titolarità del diritto il genitore convivente, di guisa che il figlio è l'unico creditore della prestazione, senza che cioè con il suo diritto al mantenimento concorra il diritto del genitore convivente a ricevere il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore (si veda in tal senso Trib. Torino, sez.
VII civ., decreto 11 aprile 2016).
Ne deriva che, essendo i figli maggiorenni ( e già in Parte_2 Parte_3 giudizio ed avendo essi aderito alla domanda del padre ( , il Tribunale può Parte_1 decidere sulla scorta del loro accordo, recependolo nel dispositivo della presente sentenza, in considerazione della non lesività per l'interesse dei figli, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo (30.4.2024). Nulla sulle spese processuali, stante l'accordo esistente tra tutte le parti interessate.
P.Q.M.
A modifica della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1320/2016 del 12.12.2016,
Pone a carico di con decorrenza dal 30.4.2024, l'obbligo di corrispondere Parte_1 direttamente ai figli maggiorenni e a titolo di concorso nel Parte_2 Parte_3 loro mantenimento, la somma mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli stessi.
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 31.10.2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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