Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/1965, n. 2243
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Sentenza 25 ottobre 1965

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E ammissibile, a norma dell'art. 111 cost., il ricorso per Cassazione contro la sentenza pronunziata in giudizio di opposizione agli Atti esecutivi. ( V. 1457/62).*

L'opposizione, con la quale si deduce la nullita del precetto perche firmato da un procuratore iscritto nell'albo di un altro distretto, in quanto diretta a prospettare la Mancanza di un valido presupposto processuale dell'esecuzione, da luogo ad un'opposizione agli Atti esecutivi, proponibile, a norma dell'art. 617 cod.proc.civ., entro cinque giorni dalla notificazione del precetto. Trattasi di termine perentorio, per cui la tardivita dell'opposizione va rilevata in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/1965, n. 2243
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2243
    Data del deposito : 25 ottobre 1965

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