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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/05/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Claudia
Spiga
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17414/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Kordi e Parte_1
Francesco Cauti
Attore
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Greco e Alessia CP_1
Cusumano convenuta e in persona del legale rappresentante pro tempore rappresenta Controparte_2
e difesa dall'Avv. Francesco Criscoli
Oggetto: contratto bancario
Conclusioni: come da verbale di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 20.11.2024
Motivi della decisione e hanno convenuto in giudizio CP_1 Parte_1 Controparte_2
allegando di aver concluso, il 23.6.2009, con la banca un contratto di mutuo
[...] ipotecario dell'importo di € 120.000,00. Secondo gli attori il contratto prevedeva l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia di cui alla L. 108/1996.
Invocando quindi la previsione di cui all'art. 1815 c.c. hanno quindi domandato, previa declaratoria di nullità delle pattuizioni determinative degli interessi corrispettivi e di mora, di escludere dal saldo del rapporto detti interessi, con conseguente imputazione delle somme versate al capitale dovuto e condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.
La banca convenuta si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione della domanda restitutoria, rilevandone nel merito l'infondatezza.
*****
Preliminarmente deve rilevarsi come con comparsa del 20.11.2024 si sono costituiti in giudizi gli Avvocati Andrea Kordi e Francesco Cauti quali nuovi difensori di
[...]
, in sostituzione dei precedenti difensori, revocati dall'incarico. Parte_1
Con detta comparsa i difensori hanno dichiarato il decesso di e Persona_1 domandato l'interruzione del giudizio.
Tale istanza, reiterata in comparsa conclusionale, non può trovare accoglimento.
Ed invero la dichiarazione di decesso della parte costituita in giudizio ex art. 300 co. 1
c.p.c., costituente espressione dell'esercizio dell'attività difensiva, deve provenire dal difensore della parte alla quale l'evento si riferisce, essendo invece inidonee le dichiarazioni in tale senso rese da altri soggetti processuali. In assenza di tale dichiarazione opera poi il principio di ultrattività del mandato che conferisce al difensore la scelta processuale di ottenere l'interruzione del giudizio, o di contro, una sentenza comunque efficace nei confronti degli eredi della parte deceduta (cfr. Cass. 11193/2022).
Nella specie pertanto soltanto i difensori ai quali ha conferito mandato CP_1
per la rappresentanza in giudizio, possono validamente rendere dichiarazione idonea ad interrompere il giudizio, con la conseguente inidoneità a tali fini della dichiarazione resa dai difensori di . Parte_1
Né può evidentemente può ritenersi che la costituzione di quest'ultimo anche nella qualità di erede di legittimi detti difensori a rendere la dichiarazione ex CP_1 art. 300 co. 1 c.p.c. D'altra parte deve osservarsi come nell'ipotesi di interruzione del giudizio per morte della parte costituita, rivestono il ruolo di contraddittori necessari tutti gli eredi della parte deceduta, con la conseguenza che, non può neanche ritenersi che vi sia stata la costituzione dei soggetti ai quali spetta di proseguire il giudizio (ex art. 299
c.p.c.), e pertanto la pronuncia deve essere resa nei confronti anche di . CP_1 Nel merito va osservato come il meccanismo delineato dalla l. 108/96 impone – ai fini della classificazione delle operazioni e, conseguentemente dell'individuazione del tasso soglia di riferimento – di adottare i criteri utilizzati dal MEF che, proprio a tal fine, annualmente è chiamato (sentita la Banca d'Italia) a classificare le operazioni (con apposito DM) per categorie omogenee “tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata dei rischi e delle garanzie”. Tanto è disposto dall'art. 2 l.
108/96 che ha previsto un meccanismo di integrazione della fattispecie delineata dall'art. 644 co. 3^ c.p., demandando alle autorità tecniche (tra cui anche la Banca d'Italia) la concreta individuazione dei tassi soglia sulla base dei dati di mercato rilevati.
La centralità della pattuizione impone al giudice di compiere la verifica appena evidenziata considerando ovviamente le clausole validamente pattuite, e quindi le clausole immuni da vizi di nullità che, ove esistenti, le travolgerebbero alla radice elidendo la rilevanza della dedotta usurarietà.
Dunque, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis sez. II pen. n.
46669/11) con pronunce che il Tribunale ritiene di condividere anche alla luce del tenore dell'art. 1 d.l. 394/00, “ai fini della determinazione del tasso d'interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.
La S.C. (sez. I civ.), nella motivazione della sentenza n. 350/13, ha altresì avuto modo di affermare che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L.
n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003)”. Il principio è stato ribadito in motivazione anche dalla sentenza n. 12965/16 (che pure se n'è discostata in materia di cms per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. 2/09 per essere sul punto superata dalle sezioni unite).
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 cp impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
Con riferimento poi alla verifica relativa agli interessi di mora, va rilevato come anche questi ultimi assolvono a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 co. 2^ c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Alla luce di quanto osservato, deve dunque ritenersi che l'unico contratto di finanziamento preveda due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno preordinato a regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutuate, l'altro destinato a disciplinare solo l'ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario, che di fatto comporta un differimento nel tempo dell'adempimento dell'obbligo restitutorio.
Da ciò l'ulteriore conseguenza che l'eventuale invalidità di quest'ultimo, da sanzionare nei termini di cui appresso si dirà, non pregiudica la validità e l'efficacia del primo.
Se dunque gli interessi compensativi, convenuti entro il tasso soglia, continuano a essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora determina, in rigorosa applicazione della sanzione posta dall'art. 1815 comma II c.c., che non saranno dovuti solo gli interessi moratori.
La nullità parziale comminata dall'art. 1815 comma c.c., con conseguente trasformazione del contratto da oneroso a gratuito, si applicherà solo al complesso delle disposizioni convenzionali predisposto dalle parti per l'eventualità della mora.
La rilevanza penalistica della condotta di usura e l'imperatività della norma contenuta nell'art. 1815 escludono, invero, che possano essere tentate soluzioni di salvaguardia della pattuizione contrattuale degli interessi di mora operando la riduzione della penale manifestamente eccessiva, prevista dall'art. 1384 c.c., o facendo ricorso all'art. 1224 cc co. 1^, il cui ultimo inciso, disponendo l'allineamento della misura degli interessi moratori non diversamente pattuiti a quella degli interessi corrispettivi, ha effetti sostanzialmente elusivi;
né è ipotizzabile ricondurre gli interessi moratori usurai entro il tasso soglia, siffatta riduzione essendo possibile solo quando il superamento del c.d. tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto, per l'abbassamento della soglia, ma non nel caso di “vizio congenito” ravvisabile cioè al tempo in cui “gli interessi moratori sono promessi o convenuti”. Dalle considerazioni svolte discende che la verifica relativa all'usurarietà va condotta tanto con riferimento agli interessi compensativi, quanto con riferimento agli interessi di mora, autonomamente considerati, e che in entrambi i casi, ai fini della suddetta verifica, occorre considerare nel rispetto del dettato dell'art. 644 co. 4^ c.p., non solo l'interesse nominale, ma tutte le voci, comunque denominate – si pensi a titolo esemplificativo a costi di addebito forfettizzati, alle penali come pure al costo di polizze accessorie che, prevedendo il diritto di rivalsa dell'assicurazione, sono di fatto prive della causa tipica del contratto di assicurazione, risolvendosi sostanzialmente in una fideiussione ad ulteriore garanzia del mutuante – che concorrono a determinare il costo complessivo del denaro
(con esclusione di imposte e tasse).
***
Applicando i principi sopra delineato al contratto oggetto di lite, risulta, all'esito di quanto accertato dal c.t.u., che il tasso di interesse previsto al momento della sottoscrizione del contratto del 23.6.2009 (teg pari a 3,96% determinato dal c.t.u. considerando anche la voce di spesa relativa alle spese di assicurazione) era inferiore al tasso soglia applicabile per il tipo di operazione (pari a 6,87%).
Va dunque escluso che ricorra, con riferimento al tasso compensativo, un'ipotesi di usura genetica.
Parimenti è risultato inferiore al tasso sogli anche il tasso di mora pattuito (con maggiorazione di due unti rispetto al tasso corrispettivo).
Ed invero, acclarato il principio per cui il tasso soglia ex L. 108/1996 deve trovare applicazione anche agli interessi di mora, e che in ipotesi di superamento del tasso soglia per detti soli interessi, la sanzione di nullità non colpisce gli interessi corrispettivi, va osservato come la Corte di cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 19597/2020) ha affermato che, quando i decreti di rilevazione rechino l'indicazione della maggiorazione media degli interessi di mora, il tasso-soglia sarà dato dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il
Tasso effettivo globale (Teg) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori,
e il Tegm così come rilevato nei suddetti decreti. Occorre, quindi, distinguere il calcolo del tasso moratorio per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Dm 25 marzo
2003, e quelli stipulati successivamente a tale data e per i soli secondi prevedere l'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa, con il Dm 2003, cioè la maggiorazione del 2,1%; per quelli stipulati antecedentemente il rilievo del tasso usura andrà effettuato con la comparazione tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto e il Tegm rilevato nei suddetti decreti.
Nel caso di specie il tasso degli interessi di mora è risultato pari a 5,96% (considerando sempre il costo dell'assicurazione), e dunque inferiore al tasso soglia di mora pari a
10,02%.
In conclusione essendo risultata infondata l'eccezione di nullità delle pattuizioni contrattuali determinative degli interessi corrispettivi come quelli di mora, la domanda attore deve essere rigettata.
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Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e succ. mod. e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata, in 7.300,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Le spese di c.t.u. come già liquidate vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
• rigetta la domanda proposta da e;
CP_1 Parte_1
• condanna e in solido a pagare alla convenuta le spese CP_1 Parte_1
di lite che si liquidano in 7.300,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
• Pone le spese di c.t.u., come già liquidate, a carico di parte attrice.
Palermo, lì 25.5.2025
Il Giudice
Claudia Spiga