Sentenza 18 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di rivalutazione dei contributi versati alla gestione Mutualità pensioni a favore delle casalinghe, la norma sopravvenuta di cui all'art. 69 legge n. 388 del 2000, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 1993, dispone la rivalutazione di tutti i contributi versati fin dalla data di istituzione della gestione medesima, fissando solo dall'1 gennaio 2001 la decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici. Ne consegue che, in assenza di una specifica regolamentazione in ordine agli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici per il periodo anteriore alla suddetta data, il giudice investito della questione è abilitato - alla stregua della citata sentenza della Corte Costituzionale - all'individuazione di un diverso meccanismo di rivalutazione e, in particolare, all'adozione del criterio di adeguamento previsto dagli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. dello stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2004, n. 20411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20411 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. VIGOLO LUno - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, STEFANIA SOTGIA, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 885/01 della corte d'Appello di GENOVA, depositata il 14/12/01 R.G.N. 396/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/05/04 dal Consigliere Dott. LUno VIGOLO;
udito l'avv.to A. Pellegrini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 13 marzo 1998, la sig.ra LU TT, titolare di pensione VMP corrisposta dall'I.N.P.S. ai sensi della legge 389/1963 (istitutiva della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe), assumendo di avere presentato con esito negativo domanda di riliquidazione del trattamento, ricorreva al Pretore di Genova chiedendo la condanna dell'Istituto di previdenza a riliquidarle la pensione secondo il criterio dell'art. 150 disp. att. c.p.c. ed a corrisponderle le conseguenti differenze di trattamento. L'I.N.P.S. opponeva (per quanto interessa in questa sede) che la sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1993 - che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 389/1963 nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati - non poteva considerarsi autoapplicativa, ma postulava l'intervento del legislatore.
Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice unico del lavoro, con sentenza 7 febbraio/8 marzo 2000 accoglieva l'impugnazione dell'assicurata, sul rilievo (per quanto ora interessa) che la pronuncia della Corte costituzionale aveva efficacia sui rapporti pendenti e imponeva al giudice di colmare la lacuna normativa ricercando la disposizione applicabile al caso concreto, sicché, in via analogica, dovevano applicarsi gli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. e cioè lo stesso meccanismo già utilizzato dalla giurisprudenza per la rivalutazione dell'indennità di disoccupazione e previsto, poi, dall'art. 2 del d.lgs. n. 565/1996 in materia di riordino della gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello l'Istituto il quale sottolineava come, a differenza che per la rivalutazione dell'indennità di disoccupazione, nel caso in esame si trattasse di rivalutare la contribuzione, e osservava che il criterio adottato dal primo giudice era quello stesso previsto successivamente dal d.l. n. 166 del 1996, tuttavia non convertito, dal che doveva ricavarsi che il legislatore non avesse inteso adottarlo.
Lamentava, altresì, che la Corte di merito non avesse tenuto conto dello "ius superveniens" rappresentato dall'art. 69 comma quinto della legge 388/2000.
La Corte di appello disponeva il rinnovo della consulenza tecnica alla luce del criterio rivalutativo introdotto da questa disposizione della legge n. 388/2000 e, con sentenza 30 novembre/14 dicembre 2001, rigettava l'appello, considerando come non potesse sostenersi che la sentenza di accoglimento della Corte costituzionale n. 78 del 1993 fosse priva di effetto;
doveva, invece, ritenersi che la stessa imponesse all'interprete la ricerca del criterio per la rivalutazione, mediante ricorso ad altre norme esistenti nell'ordinamento.
Valido criterio di riferimento avrebbe potuto essere, astrattamente, quello introdotto dal citato art. 69 della legge finanziaria n. 388 del 2000 per la rivalutazione dei contributi versati nella gestione
"mutualità casalinghe", sennonché, alla luce della nuova consulenza tecnica di ufficio, ne sarebbe derivata una liquidazione superiore a quella determinata dal Tribunale ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., non oggetto di impugnazione incidentale della
TT, sicché a detta determinazione era necessario attenersi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.S., con unico motivo.
Resiste l'assicurata con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo di ricorso l'Istituto di previdenza sociale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 69, comma quinto, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale, a seguito della citata
sentenza n. 78/1993 della Corte costituzionale, ha disposto la rivalutazione dei contributi mediante coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la liquidazione della quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite fino ai 31 dicembre 1992 (c.d. quota A) e mediante i coefficienti di conversione in rendita dei contributi.
Ne conseguiva che l'aumento del trattamento pensionistico sarebbe spettato solo dal 1^ gennaio 2001, mentre non spetterebbero arretrati per i ratei maturati prima di tale data.
Il motivo è infondato.
Con la sentenza 26 febbraio/11 marzo 1993, n. 78, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe) nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati.
Solo a distanza di oltre sette anni, il legislatore, con l'art. 69, comma quinto, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto secondo l'indicazione scaturente da tale pronuncia, stabilendo che "i contributi (...) versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di 'Mutualita' pensionì di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 287, e dal 1^ gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1^ gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di 'Mutualita' pensionì sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutabili i contributi versati a titolo di 'Mutualita' pensionì afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 565". La situazione normativa così rappresentata, per la parte in cui dispone la decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici solo dal 1^ gennaio 2001, presenta rilevanti analogie con l'assetto derivante, in particolare per l'indennità di disoccupazione di alcune categorie di lavoratori;
a) dalla sentenza della Corte costituzionale 21/27 aprile 1988 n. 497 che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, per parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetano ivi indicato;
b) dal sopravvenire del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (art. 7, primo comma), convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il quale aveva fissato per il solo periodo a decorrere dalla sua entrata in vigore (fine 1988) l'ammontare dell'indennità di disoccupazione di cui all'art. 13 del d.l. n. 30/1974 cit, nella maggior misura del 7,5 per cento della retribuzione, senza disporre tale aumento, ne' un criterio di rivalutazione, per il tempo precedente ne' per il tempo successivo;
c) dalla sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 1991, n. 295 che, investita della questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 7 primo comma del d.l. n. 86 del 1988 cit., per mancata previsione di un meccanismo di rivalutazione per il periodo anteriore e per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, ha dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili, rilevando che la norma (peraltro già presa in considerazione nella sentenza n. 497/1988) aveva lo stesso oggetto (sostanziale) della precedente pronuncia (anche se riguardante specificamente l'art. 13 della legge 114 del 1974), sicché la stessa Corte non avrebbe potuto pronunciarsi una seconda volta.
Il giudice delle leggi ha tuttavia precisato che "la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa - com'è quella ravvisata nella mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l'effettività di questo - mentre lascia al legislatore di introdurre è disciplinare anche retroattivamente tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre trattante rimedio all'omissione in via di individuazione della regola del caso concreto".
Alla luce di tale indicazione della Consulta, questa Corte ha ritenuto che i il giudice adito per l'adeguamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione involontaria ha il potere-dovere di rivalutare la relativa indennità per gli anni successivi al 1974, facendo ricorso, in mancanza di specifiche disposizioni di legge, agli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. (Cass. 18 giugno 1992, n. 7506; 23 ottobre 1992, n. 11317). Passando all'esame del caso investito dal presente ricorso, ritiene la Corte che la Consulta, con la sentenza n. 78 del 1993, abbia già postulato come indispensabile un meccanismo di rivalutazione dei contributi versati per la 'Mutualita' casalinghè ed abbia quindi abilitato il giudice ordinario ad individuare tale meccanismo. In presenza, quindi, dell'inerzia del legislatore, per il periodo ora in contestazione, ed essendo inammissibile una ipotetica rimessione alla Corte costituzionale di questione, attinente alla (omessa) regolamentazione da parte dell'art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in ordine agli aumenti dei trattamenti pensionistici per il periodo anteriore al 1^ gennaio 2001, questione avente lo stesso oggetto sostanziale della questione decisa con la sentenza n. 497/1988, correttamente il Tribunale di Genova ha adottato il criterio di adeguamento analogicamente derivato dalle disposizioni di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. sia per il periodo anteriore al 1^ gennaio 2001 (per il quale l'ultima legge sopra considerata nulla aveva disposto), sia per il periodo successivo (per il quale le nuove disposizioni sarebbero state, del resto, più favorevoli all'assicurata), stante la ritenuta preclusione derivante dai limiti della domanda e dalla mancata proposizione di appello incidentale da parte della pensionata.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
La complessità e la novità delle questioni controverse giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2004