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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 16389/2020 R.G. promossa da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio ed in qualità di eredi di c.f. C.F._2 Persona_1
(deceduto in corso di causa - originariamente costituito in persona C.F._3
di , suo procuratore generale in forza di procura generale 27.4.2020), Parte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Vittorio Amedeo II n. 13, presso e nello studio degli avv.ti Alessandro Fontanazza e Davide Schellino, che li rappresentano e difendono per procure alle liti 14.3.2020 a margine dell'atto di citazione, su supporto cartaceo e depositate in copia informatica nel fascicolo telematico
- ATTORI - contro c.f. , e , c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Balme n. 47 bis, CodiceFiscale_5 presso e nello studio dell'avv. Claudio Castelli, che li rappresenta e difende per procura alle liti 11.12.2020 allegata alla comparsa di costituzione, su supporto cartaceo e depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTI -
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
pagina 1 di 10 “Voglia il Tribunale, Respinta ogni diversa istanza e conclusione, dato atto che si è formato il giudicato sulla sentenza non definitiva 12.2.2023 non impugnata, porre le spese di divisione a carico dei condividenti in proporzione delle rispettive quote e quelle del giudizio a carico dei convenuti ex art. 91, 92 e 96 c.p.c., anche in considerazione della mancata adesione ai progetti di assegnazione dei lotti predisposti dal TU”.
Per i convenuti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, In via istruttoria Disporre idonea TU relativa all'accertamento del valore delle masse ereditarie formatesi a seguito delle morti di e alla formazione delle quote ed alla Persona_2 Persona_3
attribuzione delle stesse ai coeredi. Nel merito - Ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i coeredi, costituita dagli immobili descritti nell'atto di citazione di controparte, dai beni mobili contenuti in essi e dalle somme di denaro depositate presso il conto corrente già intestato al de cuius attribuendo a Persona_3
ciascun coerede un lotto in proporzione alla propria quota di eredità. - Porre le spese di divisione a carico della massa ereditaria”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da , Parte_1
e , al fine di far accertare l'asse Parte_2 Persona_1
ereditario caduto in successione alla morte di , e quindi addivenire Persona_2
allo scioglimento della comunione ereditaria.
Gli attori hanno esposto, a fondamento della loro domanda, quanto segue:
. in data 17.9.2018 decedeva in Asti , disponendo per testamento Persona_2
olografo delle proprie sostanze, legando ai nipoti in linea collaterale , ed Pt_1 CP_2
le quote di piena proprietà - in parti uguali per ciascun legatario - Controparte_1
delle unità immobiliari (immobili e terreni) meglio descritte in atto di citazione, site in
ER e in Cesana Torinese;
. gli immobili di ER erano già in regime di comunione tra la de cuius, e Per_1
, mentre quelli in Cesana erano in comunione tra la de cuius, Persona_3
ed (la cui quota era stata acquistata dal primo con Persona_1 CP_3
atto di compravendita registrato in data 7.2.2019);
pagina 2 di 10 . in data 8.1.2019 decedeva ab intestato , lasciando a Persona_3
succedergli, quali eredi legittimi in parti uguali tra loro, i quattro figli , , Pt_1 Pt_2
e ; CP_2 Controparte_1
. i beni caduti in successione risultavano essere gli immobili elencati in citazione oltre al conto corrente bancario n. 921861, acceso presso la Cassa di Risparmio di Fossano,
Filiale Torino 2 di Via Filadelfia n. 273 a Torino, con un saldo contabile al 31.3.2019 di €
51.269,43;
. per effetto delle citate successioni e di sopravvenuti atti di compravendita, le unità immobiliari costituenti le masse ereditarie risultavano in regime di comunione tra le parti, con le quote meglio precisate in atto di citazione;
. sulla somma di denaro presente sul conto corrente bancario n. 921861 si era instaurato un regime di comunione tra per 1/4, per Parte_1 Parte_2
1/4, per 1/4 ed per ¼. Controparte_2 Controparte_1
Gli attori, dato atto del fallimento delle trattative avviate al fine di raggiungere un accordo sulla divisione nonché dell'esito negativo della procedura di mediazione, hanno quindi concluso chiedendo, previa formazione dell'asse ereditario ed idonea TU, ordinarsi lo scioglimento della comunione esistente tra le parti, relativamente agli immobili ed ai mobili descritti, con formazione di lotti di valore proporzionale alle quote di spettanza di ciascuno e determinazione di eventuali conguagli, ponendosi le spese di divisione a carico della massa e quelle del giudizio a carico dei convenuti, nel caso di opposizione.
e si sono costituiti in giudizio associandosi Controparte_1 Controparte_2 alla richiesta di divisione della comunione, nonché all'istanza istruttoria relativa alla nomina di TU, atta ad accertare il valore dei beni caduti in successione ed a formare le quote da attribuire a ciascun erede: contestato quanto riferito dagli attori in merito al fallimento delle trattative stragiudiziali, hanno concluso chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto i beni descritti in atto di citazione, con richiesta di porre le spese di divisione a carico della massa ereditaria.
In corso di causa, disposta TU (avendo le parti rinunciato ai termini ex art. 183, 6° comma c.p.c.) e contestata la proposta di divisione elaborata dal consulente del
Giudice, è stato dato atto dell'intervenuto decesso di;
costituitisi Persona_1
quali eredi i figli e , già attori nel presente procedimento, è Pt_1 Parte_2
pagina 3 di 10 stata disposta una integrazione della TU volta alla regolarizzazione e sanatoria delle difformità edilizie rilevate, con l'incarico quindi di predisporre un nuovo progetto di divisione, scorporando il terreno edificabile sito in ER.
Disposta la vendita di tale terreno (censito al CT al foglio 10, particella 532), preso atto delle contestazioni sollevate dai convenuti al progetto di divisione predisposto dal TU è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni: con sentenza n. 662/23, depositata in data 14.2.2023, sono state quindi rigettate le contestazioni formulate dai convenuti ai progetti di divisione predisposti dal TU (depositati in data 27.6.2022), è stato quindi ordinato lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sugli immobili oggetto di causa caduti in successione al decesso di , e Per_2 Per_3 Per_1
, con la formazione di due lotti, il Lotto Primo assegnato ad e
[...] Pt_1 [...]
(nella misura del 50% ciascuno) con un conguaglio a carico del Lotto Parte_2
Secondo pari ad € 48.555,56, il Lotto Secondo assegnato ad e CP_1 Controparte_2
(nella misura del 50% ciascuno) con conguaglio da versare a favore del Lotto Primo pari ad € 48.555,56.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di provvedere alle operazioni di vendita del compendio costituito dal terreno di ER, censito al Foglio
10, particella 532; ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto il saldo del conto corrente n. 921861 già intestato a , progetto Persona_3
dichiarato esecutivo in assenza di contestazioni, ed emesso il decreto di trasferimento relativo al terreno sito in ER, sostituito il Giudice titolare a seguito di concorso interno ordinario è stato predisposto il progetto di divisione della somma ricavata dalla vendita, progetto comunicato alle parti e dichiarato esecutivo in assenza di contestazioni.
Quindi, fissata udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione di termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica solo parte attrice ha provveduto al relativo deposito.
*************
pagina 4 di 10 Oggetto della presente decisione è liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti e la distribuzione del relativo carico, essendosi l'iter divisorio esaurito come segue:
. con sentenza n. 662/23, depositata in data 14.2.2023, è stato ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto gli immobili ivi descritti;
. all'udienza del 13.9.2023 è stato approvato e quindi dichiarato esecutivo il progetto di divisione avente ad oggetto le somme giacenti sul conto corrente n. 921861;
. all'udienza del 23.10.2024 è stato approvato e quindi dichiarato esecutivo il progetto di divisione della somma ricavata dalla vendita del terreno sito in ER, censito al CT al Foglio 10 n. 532 (cfr. ordinanza 10.7.2022 con cui sono state delegate le operazioni di vendita).
Venendo dunque alla regolamentazione delle spese di lite, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3083/06, Cass. n. 22903/13 e Cass. n.
1635/20) le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente (ad esempio sul diritto allo scioglimento della comunione, sull'entità delle quote, sulla comoda divisibilità del bene, sulla formazione delle porzioni, etc.), non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono essere poste a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti.
Il significato della espressione 'a carico della massa' è stato chiarito in una recente pronuncia dalla Suprema Corte, la quale ha osservato come con essa “si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione” (cfr. Cass. n. 24550/24).
Prosegue il giudice di nomofilachia, osservando che “detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze
pagina 5 di 10 alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. Civ.”.
Facendo applicazione nel caso di specie dei principi appena illustrati, deve darsi atto che i convenuti si sono costituiti in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e limitandosi (in comparsa di costituzione) a contestare quanto riferito da controparte in ordine al fallimento (a loro addebitato) dei tentativi di definizione stragiudiziale.
Nel merito, in comparsa, essi non hanno formulato contestazioni, tant'è vero che le parti hanno rinunciato ai termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., formulato istanza congiunta di
TU e nominato i propri CTP;
rilevate dal TU irregolarità edilizie, sanate in corso di causa, è stato conferito al TU incarico integrativo: dato atto del completamento delle attività necessarie alla definizione della C.I.L.A. di Sanatoria relativa al complesso immobiliare sito in ER e dell'avvenuta regolarizzazione dell'immobile sito in
Torino, Corso Sebastopoli, il TU è stato incaricato di “predisporre nuovo progetto di divisione ereditaria, secondo le quote di spettanza di ciascun coerede e tenuto conto – nei limiti di cui all'art. 727 c.c. – delle esigenze di ciascuna parte, escludendo dalla massa ereditaria il terreno edificabile sito in ER, censito al F. 10, p. 532” (cfr. ordinanza 25.4.2022).
All'udienza di disamina i convenuti hanno quindi contestato le proposte divisionali predisposte dal TU (depositate in data 27.6.2022), dichiarando di non aderire “ad alcuno dei progetti di assegnazione” e ribadendo “la richiesta di assegnazione dell'immobile in Torino e dell'immobile in Cesana, fermo restando la vendita del terreno”
(cfr. verbale udienza 6.7.2022).
Le argomentazioni svolte dai convenuti a fondamento della non condivisione delle proposte divisionali del TU (eccessivo conguaglio da corrispondere agli attori derivante dall'assegnazione dei beni ipotizzata dal TU;
inutilizzabilità diretta da parte dei convenuti dell'immobile sito in ER, via Europa n. 12, inserito nel lotto loro assegnato, a fronte dell'invalidità degli stessi e del gravoso esborso economico necessario per renderlo abitabile ed agibile) sono state respinte con la sentenza pronunciata in corso di causa;
in essa, richiamati i principi generali che regolano lo scioglimento della comunione, si è osservato (in sintesi):
pagina 6 di 10 1. che in ordine alla determinazione del conguaglio in denaro - ai sensi dell'art. 728 c.c.
a carico di colui cui viene attribuita la porzione in natura di maggior valore e a favore del condividente al quale è attribuita la porzione di minor valore - è irrilevante la condizione economica dei convenuti, anche in ragione della garanzia costituita dall'ipoteca legale ex art. 2817 c.c. che assiste il credito indicato (oltre ad essere i due progetti predisposti sostanzialmente omogenei e non così marcata la differenza della somma dovuta a titolo di conguaglio);
2. che le condizioni degli immobili, come descritti nella perizia di stima disposta, appaiono sostanzialmente identiche per gli immobili in ER e in Torino, senza venire in evidenza situazioni di inagibilità o inabitabilità;
3. che le soluzioni alternative prospettate dai convenuti non appaiono percorribili (per le ragioni esposte nella sentenza non definitiva).
Quindi il Tribunale, ritenute infondate e respinte le contestazioni di parte convenuta, ha ritenuto condivisibile il secondo progetto di divisione predisposto dal TU, “non solo rispetto alle istanze di assegnazione formulate dagli attori, ma altresì alla luce della natura e della collocazione degli immobili costituenti il compendio oggetto di comunione”: ha pertanto ordinato lo scioglimento della comunione sui beni immobili caduti in successione al decesso di – poi seguito dal decesso di Persona_2
e – con l'esclusione del terreno edificabile sito in Persona_3 Per_1
ER, per il quale su istanza congiunta delle parti è stata disposta la vendita all'asta.
Ora, come già sopra riferito, “Nei giudizi di divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa. Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti
pagina 7 di 10 anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative” (cfr. Cass. n. 2770/20).
Nel caso di specie, non può negarsi che le contestazioni di parte convenuta abbiano appesantito le operazioni divisionali, determinando un aggravio di spesa e di attività processuale, consistita nella fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e nel conseguente deposito degli atti conclusivi, rispetto all'esito ordinario (progetto di divisione predisposto con ordinanza, dichiarato esecutivo in assenza di contestazioni e pronuncia unicamente in punto spese).
Appaiono, invece, irrilevanti le allegazioni attoree in ordine all'asserito comportamento ostruzionistico dei convenuti in fase anteriore al processo, e peraltro al riguardo vi è - agli atti - unicamente il verbale di mediazione negativo (doc. 11 fasc. attoreo), in cui si legge: “Le parti, a seguito discussione, dichiarano di non trovare possibilità di proseguire oltre al preliminare incontro di programmazione”.
Tali considerazioni, unitamente al contenuto della comparsa costitutiva (di adesione alla domanda attorea) e all'accordo delle parti in punto divisione conto corrente e vendita a terzi del terreno non edificabile (secondo lo svolgimento del processo sopra riportato), inducono a ritenere la sussistenza dei presupposti per applicare il principio di soccombenza nei rapporti tra i condividenti, ponendo a carico dei convenuti, in favore degli attori, le spese relative alla 'prima' fase decisionale (definita con la pronuncia del
14.2.2023).
Ne deriva quindi che ciascuna delle parti sostiene le proprie spese di assistenza legale
(per fase studio, introduttiva e decisionale in punto spese), fatta eccezione per le spese relative alla fase decisionale conseguente alle contestazioni risultate infondate: dette spese devono pertanto porsi a carico dei convenuti, in quanto soccombenti rispetto a quelle contestazioni, respinte con la sentenza non definitiva n. 662/23 del 14.12.2023.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei criteri dettati dal D.M. n. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 T.F. e dell'art. 12 c.p.c.: si applica pertanto il valore medio per la fase decisoria dello scaglione relativo, vista la nota spese in atti.
pagina 8 di 10 Come sopra già detto, ciascuno dei condividenti partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, “ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione” (cfr. Cass. n. 24550/24): tali devono ritenersi le spese per l'introduzione del giudizio di divisione (notifica, CU e marca) e di trascrizione della domanda (ex art. 2646 c.c.), le spese di TU (cfr. Cass. n. 3239/18), quelle relative alla vendita dei beni (quali i compensi per il professionista delegato ed i costi degli adempimenti relativi alla pubblicità), ancora le spese di trascrizione (ex art. 2646 c.c.) e registrazione dell'ordinanza e/o sentenza di scioglimento della comunione.
Premesso che nel caso di specie le spese relative alle competenze del professionista delegato sono già state detratte dal ricavato della vendita e quindi sono state già poste a carico della massa, andando a gravare pro quota sui comproprietari, gli attori hanno documentato di avere sostenuto per l'intero le seguenti spese 'nell'interesse comune':
. per la notifica dell'atto di citazione € 21,30;
. per l'iscrizione a ruolo (CU e marca, già in atti) € 1.713,00;
. per la trascrizione della domanda (docc.
3-5 allegati alla nota spese) € 887,00;
. per il compenso al TU (doc. 6 nota spese) € 16.505,62;
. per gli adempimenti connessi alle operazioni di vendita (docc.
8-13 sempre allegati alla nota spese) complessivamente € 1.302,80;
. per la trascrizione della sentenza non definitiva (docc. 14-18) complessivi € 1.340,00;
. per il CDU del terreno di ER (doc. 22 nota spese in relazione al doc. 12 della busta trasmessa dal delegato contenente il decreto di trasferimento) € 74,00;
. per la registrazione della sentenza n. 662/23 € 9.714,00 (doc. 23 nota spese);
. per la registrazione dell'ordinanza dichiarata esecutiva il 13.9.2023 € 521,75 (doc. 24 nota spese)
e così complessivamente € 32.079,47.
Non possono invece ritenersi 'spese comuni', ovvero sostenute nell'interesse comune, le spese di CTP e quelle di iscrizione dell'ipoteca legale: le prime rilevano quali spese di lite e seguono lo stesso criterio sopra illustrato (né la nomina del CTP è stata determinata dalle contestazioni svolte dal convenuto); le seconde riguardano l'iscrizione pagina 9 di 10 di ipoteca legale, a favore degli attori, a garanzia del pagamento del conguaglio posto a carico del lotto assegnato ai convenuti, ai sensi degli artt. 2817 e 2834 c.c.
In definitiva, gli attori hanno documentato di avere sostenuto 'spese nell'interesse comune' per complessivi € 32.079,47: i convenuti devono pertanto essere condannati a rimborsare agli attori dette spese, ciascuno in misura corrispondente alla propria quota.
Nulla si dispone infine ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte attrice in relazione alla domanda riconvenzionale, giacchè “La responsabilità ex art. 96, comma 3,
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (cfr. Cass. n. 19948/23).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti:
- condanna e a rimborsare ad e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
le spese di lite, che liquida € 6.164,00 per compensi, oltre 15% Parte_2
Spese Generali, IVA e CPA;
- liquida le spese sostenute nell'interesse comune da e Parte_1 [...]
in € 32.079,45; Parte_2
- condanna e a rimborsare agli attori le spese Controparte_1 Controparte_2
comuni, sopra liquidate, ciascuno in misura corrispondente alla propria quota.
Così deciso in Torino, in data 30.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 16389/2020 R.G. promossa da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio ed in qualità di eredi di c.f. C.F._2 Persona_1
(deceduto in corso di causa - originariamente costituito in persona C.F._3
di , suo procuratore generale in forza di procura generale 27.4.2020), Parte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Vittorio Amedeo II n. 13, presso e nello studio degli avv.ti Alessandro Fontanazza e Davide Schellino, che li rappresentano e difendono per procure alle liti 14.3.2020 a margine dell'atto di citazione, su supporto cartaceo e depositate in copia informatica nel fascicolo telematico
- ATTORI - contro c.f. , e , c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Balme n. 47 bis, CodiceFiscale_5 presso e nello studio dell'avv. Claudio Castelli, che li rappresenta e difende per procura alle liti 11.12.2020 allegata alla comparsa di costituzione, su supporto cartaceo e depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTI -
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
pagina 1 di 10 “Voglia il Tribunale, Respinta ogni diversa istanza e conclusione, dato atto che si è formato il giudicato sulla sentenza non definitiva 12.2.2023 non impugnata, porre le spese di divisione a carico dei condividenti in proporzione delle rispettive quote e quelle del giudizio a carico dei convenuti ex art. 91, 92 e 96 c.p.c., anche in considerazione della mancata adesione ai progetti di assegnazione dei lotti predisposti dal TU”.
Per i convenuti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, In via istruttoria Disporre idonea TU relativa all'accertamento del valore delle masse ereditarie formatesi a seguito delle morti di e alla formazione delle quote ed alla Persona_2 Persona_3
attribuzione delle stesse ai coeredi. Nel merito - Ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i coeredi, costituita dagli immobili descritti nell'atto di citazione di controparte, dai beni mobili contenuti in essi e dalle somme di denaro depositate presso il conto corrente già intestato al de cuius attribuendo a Persona_3
ciascun coerede un lotto in proporzione alla propria quota di eredità. - Porre le spese di divisione a carico della massa ereditaria”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da , Parte_1
e , al fine di far accertare l'asse Parte_2 Persona_1
ereditario caduto in successione alla morte di , e quindi addivenire Persona_2
allo scioglimento della comunione ereditaria.
Gli attori hanno esposto, a fondamento della loro domanda, quanto segue:
. in data 17.9.2018 decedeva in Asti , disponendo per testamento Persona_2
olografo delle proprie sostanze, legando ai nipoti in linea collaterale , ed Pt_1 CP_2
le quote di piena proprietà - in parti uguali per ciascun legatario - Controparte_1
delle unità immobiliari (immobili e terreni) meglio descritte in atto di citazione, site in
ER e in Cesana Torinese;
. gli immobili di ER erano già in regime di comunione tra la de cuius, e Per_1
, mentre quelli in Cesana erano in comunione tra la de cuius, Persona_3
ed (la cui quota era stata acquistata dal primo con Persona_1 CP_3
atto di compravendita registrato in data 7.2.2019);
pagina 2 di 10 . in data 8.1.2019 decedeva ab intestato , lasciando a Persona_3
succedergli, quali eredi legittimi in parti uguali tra loro, i quattro figli , , Pt_1 Pt_2
e ; CP_2 Controparte_1
. i beni caduti in successione risultavano essere gli immobili elencati in citazione oltre al conto corrente bancario n. 921861, acceso presso la Cassa di Risparmio di Fossano,
Filiale Torino 2 di Via Filadelfia n. 273 a Torino, con un saldo contabile al 31.3.2019 di €
51.269,43;
. per effetto delle citate successioni e di sopravvenuti atti di compravendita, le unità immobiliari costituenti le masse ereditarie risultavano in regime di comunione tra le parti, con le quote meglio precisate in atto di citazione;
. sulla somma di denaro presente sul conto corrente bancario n. 921861 si era instaurato un regime di comunione tra per 1/4, per Parte_1 Parte_2
1/4, per 1/4 ed per ¼. Controparte_2 Controparte_1
Gli attori, dato atto del fallimento delle trattative avviate al fine di raggiungere un accordo sulla divisione nonché dell'esito negativo della procedura di mediazione, hanno quindi concluso chiedendo, previa formazione dell'asse ereditario ed idonea TU, ordinarsi lo scioglimento della comunione esistente tra le parti, relativamente agli immobili ed ai mobili descritti, con formazione di lotti di valore proporzionale alle quote di spettanza di ciascuno e determinazione di eventuali conguagli, ponendosi le spese di divisione a carico della massa e quelle del giudizio a carico dei convenuti, nel caso di opposizione.
e si sono costituiti in giudizio associandosi Controparte_1 Controparte_2 alla richiesta di divisione della comunione, nonché all'istanza istruttoria relativa alla nomina di TU, atta ad accertare il valore dei beni caduti in successione ed a formare le quote da attribuire a ciascun erede: contestato quanto riferito dagli attori in merito al fallimento delle trattative stragiudiziali, hanno concluso chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto i beni descritti in atto di citazione, con richiesta di porre le spese di divisione a carico della massa ereditaria.
In corso di causa, disposta TU (avendo le parti rinunciato ai termini ex art. 183, 6° comma c.p.c.) e contestata la proposta di divisione elaborata dal consulente del
Giudice, è stato dato atto dell'intervenuto decesso di;
costituitisi Persona_1
quali eredi i figli e , già attori nel presente procedimento, è Pt_1 Parte_2
pagina 3 di 10 stata disposta una integrazione della TU volta alla regolarizzazione e sanatoria delle difformità edilizie rilevate, con l'incarico quindi di predisporre un nuovo progetto di divisione, scorporando il terreno edificabile sito in ER.
Disposta la vendita di tale terreno (censito al CT al foglio 10, particella 532), preso atto delle contestazioni sollevate dai convenuti al progetto di divisione predisposto dal TU è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni: con sentenza n. 662/23, depositata in data 14.2.2023, sono state quindi rigettate le contestazioni formulate dai convenuti ai progetti di divisione predisposti dal TU (depositati in data 27.6.2022), è stato quindi ordinato lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sugli immobili oggetto di causa caduti in successione al decesso di , e Per_2 Per_3 Per_1
, con la formazione di due lotti, il Lotto Primo assegnato ad e
[...] Pt_1 [...]
(nella misura del 50% ciascuno) con un conguaglio a carico del Lotto Parte_2
Secondo pari ad € 48.555,56, il Lotto Secondo assegnato ad e CP_1 Controparte_2
(nella misura del 50% ciascuno) con conguaglio da versare a favore del Lotto Primo pari ad € 48.555,56.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di provvedere alle operazioni di vendita del compendio costituito dal terreno di ER, censito al Foglio
10, particella 532; ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto il saldo del conto corrente n. 921861 già intestato a , progetto Persona_3
dichiarato esecutivo in assenza di contestazioni, ed emesso il decreto di trasferimento relativo al terreno sito in ER, sostituito il Giudice titolare a seguito di concorso interno ordinario è stato predisposto il progetto di divisione della somma ricavata dalla vendita, progetto comunicato alle parti e dichiarato esecutivo in assenza di contestazioni.
Quindi, fissata udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione di termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica solo parte attrice ha provveduto al relativo deposito.
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pagina 4 di 10 Oggetto della presente decisione è liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti e la distribuzione del relativo carico, essendosi l'iter divisorio esaurito come segue:
. con sentenza n. 662/23, depositata in data 14.2.2023, è stato ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto gli immobili ivi descritti;
. all'udienza del 13.9.2023 è stato approvato e quindi dichiarato esecutivo il progetto di divisione avente ad oggetto le somme giacenti sul conto corrente n. 921861;
. all'udienza del 23.10.2024 è stato approvato e quindi dichiarato esecutivo il progetto di divisione della somma ricavata dalla vendita del terreno sito in ER, censito al CT al Foglio 10 n. 532 (cfr. ordinanza 10.7.2022 con cui sono state delegate le operazioni di vendita).
Venendo dunque alla regolamentazione delle spese di lite, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3083/06, Cass. n. 22903/13 e Cass. n.
1635/20) le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente (ad esempio sul diritto allo scioglimento della comunione, sull'entità delle quote, sulla comoda divisibilità del bene, sulla formazione delle porzioni, etc.), non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono essere poste a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti.
Il significato della espressione 'a carico della massa' è stato chiarito in una recente pronuncia dalla Suprema Corte, la quale ha osservato come con essa “si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione” (cfr. Cass. n. 24550/24).
Prosegue il giudice di nomofilachia, osservando che “detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze
pagina 5 di 10 alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. Civ.”.
Facendo applicazione nel caso di specie dei principi appena illustrati, deve darsi atto che i convenuti si sono costituiti in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e limitandosi (in comparsa di costituzione) a contestare quanto riferito da controparte in ordine al fallimento (a loro addebitato) dei tentativi di definizione stragiudiziale.
Nel merito, in comparsa, essi non hanno formulato contestazioni, tant'è vero che le parti hanno rinunciato ai termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., formulato istanza congiunta di
TU e nominato i propri CTP;
rilevate dal TU irregolarità edilizie, sanate in corso di causa, è stato conferito al TU incarico integrativo: dato atto del completamento delle attività necessarie alla definizione della C.I.L.A. di Sanatoria relativa al complesso immobiliare sito in ER e dell'avvenuta regolarizzazione dell'immobile sito in
Torino, Corso Sebastopoli, il TU è stato incaricato di “predisporre nuovo progetto di divisione ereditaria, secondo le quote di spettanza di ciascun coerede e tenuto conto – nei limiti di cui all'art. 727 c.c. – delle esigenze di ciascuna parte, escludendo dalla massa ereditaria il terreno edificabile sito in ER, censito al F. 10, p. 532” (cfr. ordinanza 25.4.2022).
All'udienza di disamina i convenuti hanno quindi contestato le proposte divisionali predisposte dal TU (depositate in data 27.6.2022), dichiarando di non aderire “ad alcuno dei progetti di assegnazione” e ribadendo “la richiesta di assegnazione dell'immobile in Torino e dell'immobile in Cesana, fermo restando la vendita del terreno”
(cfr. verbale udienza 6.7.2022).
Le argomentazioni svolte dai convenuti a fondamento della non condivisione delle proposte divisionali del TU (eccessivo conguaglio da corrispondere agli attori derivante dall'assegnazione dei beni ipotizzata dal TU;
inutilizzabilità diretta da parte dei convenuti dell'immobile sito in ER, via Europa n. 12, inserito nel lotto loro assegnato, a fronte dell'invalidità degli stessi e del gravoso esborso economico necessario per renderlo abitabile ed agibile) sono state respinte con la sentenza pronunciata in corso di causa;
in essa, richiamati i principi generali che regolano lo scioglimento della comunione, si è osservato (in sintesi):
pagina 6 di 10 1. che in ordine alla determinazione del conguaglio in denaro - ai sensi dell'art. 728 c.c.
a carico di colui cui viene attribuita la porzione in natura di maggior valore e a favore del condividente al quale è attribuita la porzione di minor valore - è irrilevante la condizione economica dei convenuti, anche in ragione della garanzia costituita dall'ipoteca legale ex art. 2817 c.c. che assiste il credito indicato (oltre ad essere i due progetti predisposti sostanzialmente omogenei e non così marcata la differenza della somma dovuta a titolo di conguaglio);
2. che le condizioni degli immobili, come descritti nella perizia di stima disposta, appaiono sostanzialmente identiche per gli immobili in ER e in Torino, senza venire in evidenza situazioni di inagibilità o inabitabilità;
3. che le soluzioni alternative prospettate dai convenuti non appaiono percorribili (per le ragioni esposte nella sentenza non definitiva).
Quindi il Tribunale, ritenute infondate e respinte le contestazioni di parte convenuta, ha ritenuto condivisibile il secondo progetto di divisione predisposto dal TU, “non solo rispetto alle istanze di assegnazione formulate dagli attori, ma altresì alla luce della natura e della collocazione degli immobili costituenti il compendio oggetto di comunione”: ha pertanto ordinato lo scioglimento della comunione sui beni immobili caduti in successione al decesso di – poi seguito dal decesso di Persona_2
e – con l'esclusione del terreno edificabile sito in Persona_3 Per_1
ER, per il quale su istanza congiunta delle parti è stata disposta la vendita all'asta.
Ora, come già sopra riferito, “Nei giudizi di divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa. Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti
pagina 7 di 10 anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative” (cfr. Cass. n. 2770/20).
Nel caso di specie, non può negarsi che le contestazioni di parte convenuta abbiano appesantito le operazioni divisionali, determinando un aggravio di spesa e di attività processuale, consistita nella fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e nel conseguente deposito degli atti conclusivi, rispetto all'esito ordinario (progetto di divisione predisposto con ordinanza, dichiarato esecutivo in assenza di contestazioni e pronuncia unicamente in punto spese).
Appaiono, invece, irrilevanti le allegazioni attoree in ordine all'asserito comportamento ostruzionistico dei convenuti in fase anteriore al processo, e peraltro al riguardo vi è - agli atti - unicamente il verbale di mediazione negativo (doc. 11 fasc. attoreo), in cui si legge: “Le parti, a seguito discussione, dichiarano di non trovare possibilità di proseguire oltre al preliminare incontro di programmazione”.
Tali considerazioni, unitamente al contenuto della comparsa costitutiva (di adesione alla domanda attorea) e all'accordo delle parti in punto divisione conto corrente e vendita a terzi del terreno non edificabile (secondo lo svolgimento del processo sopra riportato), inducono a ritenere la sussistenza dei presupposti per applicare il principio di soccombenza nei rapporti tra i condividenti, ponendo a carico dei convenuti, in favore degli attori, le spese relative alla 'prima' fase decisionale (definita con la pronuncia del
14.2.2023).
Ne deriva quindi che ciascuna delle parti sostiene le proprie spese di assistenza legale
(per fase studio, introduttiva e decisionale in punto spese), fatta eccezione per le spese relative alla fase decisionale conseguente alle contestazioni risultate infondate: dette spese devono pertanto porsi a carico dei convenuti, in quanto soccombenti rispetto a quelle contestazioni, respinte con la sentenza non definitiva n. 662/23 del 14.12.2023.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei criteri dettati dal D.M. n. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 T.F. e dell'art. 12 c.p.c.: si applica pertanto il valore medio per la fase decisoria dello scaglione relativo, vista la nota spese in atti.
pagina 8 di 10 Come sopra già detto, ciascuno dei condividenti partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, “ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione” (cfr. Cass. n. 24550/24): tali devono ritenersi le spese per l'introduzione del giudizio di divisione (notifica, CU e marca) e di trascrizione della domanda (ex art. 2646 c.c.), le spese di TU (cfr. Cass. n. 3239/18), quelle relative alla vendita dei beni (quali i compensi per il professionista delegato ed i costi degli adempimenti relativi alla pubblicità), ancora le spese di trascrizione (ex art. 2646 c.c.) e registrazione dell'ordinanza e/o sentenza di scioglimento della comunione.
Premesso che nel caso di specie le spese relative alle competenze del professionista delegato sono già state detratte dal ricavato della vendita e quindi sono state già poste a carico della massa, andando a gravare pro quota sui comproprietari, gli attori hanno documentato di avere sostenuto per l'intero le seguenti spese 'nell'interesse comune':
. per la notifica dell'atto di citazione € 21,30;
. per l'iscrizione a ruolo (CU e marca, già in atti) € 1.713,00;
. per la trascrizione della domanda (docc.
3-5 allegati alla nota spese) € 887,00;
. per il compenso al TU (doc. 6 nota spese) € 16.505,62;
. per gli adempimenti connessi alle operazioni di vendita (docc.
8-13 sempre allegati alla nota spese) complessivamente € 1.302,80;
. per la trascrizione della sentenza non definitiva (docc. 14-18) complessivi € 1.340,00;
. per il CDU del terreno di ER (doc. 22 nota spese in relazione al doc. 12 della busta trasmessa dal delegato contenente il decreto di trasferimento) € 74,00;
. per la registrazione della sentenza n. 662/23 € 9.714,00 (doc. 23 nota spese);
. per la registrazione dell'ordinanza dichiarata esecutiva il 13.9.2023 € 521,75 (doc. 24 nota spese)
e così complessivamente € 32.079,47.
Non possono invece ritenersi 'spese comuni', ovvero sostenute nell'interesse comune, le spese di CTP e quelle di iscrizione dell'ipoteca legale: le prime rilevano quali spese di lite e seguono lo stesso criterio sopra illustrato (né la nomina del CTP è stata determinata dalle contestazioni svolte dal convenuto); le seconde riguardano l'iscrizione pagina 9 di 10 di ipoteca legale, a favore degli attori, a garanzia del pagamento del conguaglio posto a carico del lotto assegnato ai convenuti, ai sensi degli artt. 2817 e 2834 c.c.
In definitiva, gli attori hanno documentato di avere sostenuto 'spese nell'interesse comune' per complessivi € 32.079,47: i convenuti devono pertanto essere condannati a rimborsare agli attori dette spese, ciascuno in misura corrispondente alla propria quota.
Nulla si dispone infine ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte attrice in relazione alla domanda riconvenzionale, giacchè “La responsabilità ex art. 96, comma 3,
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (cfr. Cass. n. 19948/23).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti:
- condanna e a rimborsare ad e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
le spese di lite, che liquida € 6.164,00 per compensi, oltre 15% Parte_2
Spese Generali, IVA e CPA;
- liquida le spese sostenute nell'interesse comune da e Parte_1 [...]
in € 32.079,45; Parte_2
- condanna e a rimborsare agli attori le spese Controparte_1 Controparte_2
comuni, sopra liquidate, ciascuno in misura corrispondente alla propria quota.
Così deciso in Torino, in data 30.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
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