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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. ES IC Presidente dott.ssa LL GI Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17005/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanni Apolloni, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Ilenia Bacchi, rappresentante e difensore;
– resistente–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: scaduto il termine del 28/5/2025, fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
1
Con ricorso depositato il 23/12/2022 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con (celebrato a Cinisi l'1/9/2010), in costanza del CP_1
quale sono nate le figlie (il 14/7/2011) e (il 31/10/2013), ha esposto di Per_1 Per_2
essersi separato dalla moglie in forza della sentenza n. 1077/2022 del 25/2-11/3/2022, emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 9044/2022 R.G., con la quale è stato fissato a suo carico il contributo per il mantenimento delle figlie nella misura di € 530,00 oltre al 60% delle spese straordinarie. Ha aggiunto, in proposito: che dal mese di maggio
2022 la sua retribuzione mensile si è ridotta da € 1.900,00 ad € 1.400,00, in quanto, dopo la separazione, ha smesso di percepire gli assegni familiari e le detrazioni per i figli;
di far fronte al pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale, assegnata alla ricorrente, con rate mensili di € 450,00; che la moglie percepisce il reddito di cittadinanza pari ad € 400,00 e l'intero assegno unico per le figlie.
Sulla base delle circostanze esposte, ha chiesto: la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affidamento condiviso delle minori, con collocamento prevalente presso la madre ed un più ampio regime del proprio diritto di visita (e, in subordine, la conferma di quello attuale); di confermare l'assegnazione alla resistente della casa coniugale;
di ridurre a complessivi € 350,00 il quantum del contributo per il mantenimento ordinario delle figlie a suo carico;
di confermare l'onere di di CP_1
provvedere al 65% delle spese straordinarie;
l'attribuzione in proprio favore del 50% dell'assegno unico.
Con memoria difensiva depositata il 5/5/2023, si è costituita contestando CP_1
tutte le circostanze addotte dal ricorrente e precisando: che la situazione economica del ricorrente è rimasta immutata, svolgendo egli sia l'attività di impiegato sia quella di musicista nella band “Threepase”, con la quale si esibisce regolarmente;
che Parte_1
non rispetta il regime degli incontri con le figlie;
che il ricorrente convive con la compagna presso l'abitazione di quest'ultima; di non percepire il reddito di cittadinanza e di lavorare part-time presso un call center, percependo una somma compresa tra € 300,00 ed € 500,00 mensili;
di occuparsi delle figlie in modo quasi esclusivo;
che la sentenza di separazione contiene un refuso nella parte in cui, nel dispositivo, pone a suo carico il 60% delle spese straordinarie, percentuale che nella parte motiva è posta invece a carico del marito;
di aver concordato col ricorrente di non appellare la sentenza, né di chiederne la correzione, posto
2 che le spese straordinarie sono state concordemente ripartite nella misura del 50% ciascuno.
Ha chiesto, pertanto: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affidamento condiviso delle figlie, con domicilio prevalente presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno come statuito nella sentenza di separazione;
di fissare il quantum del contributo al mantenimento ordinario a carico del ricorrente nella misura di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia); di ripartire le spese straordinarie al 50% tra i genitori e, infine, di disporre la percezione dell'intero assegno unico in proprio favore.
All'udienza del 12/5/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 15/5/2023, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti, con i quali ha confermato le condizioni della separazione.
Con ordinanza del 27/3/2024, il Giudice istruttore ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: “conferma delle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 15/5/2023, la quale a sua volta ha confermato le condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 1077/2022 del
25/2-11/3/2022”. La predetta proposta è stata accettata dalla resistente, ma rifiutata dal ricorrente per le motivazioni dal medesimo esposte all'udienza del 13/6/2024.
Istruito il giudizio con le produzioni documentali delle parti e con le prove testimoniali ammesse, la causa, scaduto il termine del 28/5/2025, è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti.
2. Pronuncia sullo status.
Nel merito, va osservato che, com'è noto, l'istituto del divorzio comporta il venir meno del vincolo coniugale quando sia divenuta impossibile la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ciò determina l'estinzione dei doveri reciproci che derivano dal matrimonio, restando fermi, tuttavia, i doveri verso i figli.
Nel caso di specie, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, essendo trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Sul regime di affidamento delle figlie minori.
In relazione all'affidamento dei figli minori, va preliminarmente osservato che la disciplina sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato
3 dall'art. 337 ter c.c., ai sensi del quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”; il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole,
“valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. È evidente, pertanto, come il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali, quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
Nel caso di specie, non sono emerse circostanze pregiudizievoli per e Per_1 Per_2
tali per cui debba ritenersi confacente al superiore interesse delle bambine l'adozione di un regime di affidamento diverso da quello ordinario. Pertanto, considerata anche la comune volontà dei genitori sotto tale profilo, deve essere confermato l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con domicilio anagrafico presso la madre, in favore della quale va confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Terrasini (PA), Via Gazzara
n. 13.
In relazione al diritto di visita, invece, mentre ha chiesto un ampliamento Parte_1 del proprio diritto di visita e, in via subordinata, la conferma del regime previsto in sede di separazione, la resistente ha chiesto unicamente tale conferma, rappresentando che le figlie minori non pernottano con il padre, circostanza non contestata da quest'ultimo.
Ebbene, tenuto conto del regime attualmente vigente tra le parti, pur ribadendo che i genitori potranno liberamente concordare l'incremento dei tempi di permanenza delle figlie minori con il padre e l'inserimento di almeno un pernottamento settimanale,
[...]
potrà continuare ad incontrare e tenere con sé le figlie secondo il seguente schema, Pt_1
già previsto in sede di separazione:
- lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 21, nonché sabato dalle ore 11 alle ore 18;
- a settimane alterne, la domenica, dalle ore 11 alle ore 18;
- nelle principali festività civili e religiose, in alternanza con l'altro genitore, dalle ore 11 alle ore 18;
4 - nel periodo estivo le minori trascorreranno un periodo, anche non continuativo, di due settimane con ciascun genitore, da concordarsi preventivamente, e con sospensione degli incontri con l'altro genitore;
- entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il rispettivo recapito in caso di allontanamento dal luogo di residenza e garantire alle figlie contatti giornalieri con il genitore lontano.
5. Domande di contenuto economico.
Relativamente, infine, alle statuizioni di natura economica, in tema di mantenimento della prole va osservato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
In merito alla condizione economica delle parti, , in seno all'udienza Parte_1 presidenziale, ha esposto di lavorare per l'azienda Zuben Consulting S.r.l. da marzo 2023 e di aver lasciato, dal maggio 2023, la band musicale di cui faceva parte. Ha precisato, inoltre, di far fronte al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, di abitare nella casa della propria nonna (deceduta l'1/8/2023) e di pernottare solo qualche volta presso l'abitazione della compagna.
A dimostrazione della propria condizione reddituale, lo stesso ha prodotto le buste paga
5 dalle quali si evince una retribuzione mensile di circa € 1.150,00 (v. all. prodotti il
28/9/2023), sensibilmente inferiore a quella, pari a circa € 1.500,00, percepita all'epoca della separazione, mentre era alle dipendenze della CP_2
Quanto alle ulteriori fonti di reddito, poi, all'udienza del 25/9/2024, è stato escusso il teste il quale ha confermato che il ricorrente fa parte della band “RadioHit” Testimone_1
e che, in occasione delle perfomances, ogni membro percepisce un rimborso spese di circa €
40,00/50,00 a serata. Alla medesima udienza, il teste , anch'egli membro Testimone_2
della stessa band, ha precisato che il gruppo si esibisce mediamente una o due volte alla settimana.
invece, nel corso dell'udienza presidenziale ha esposto di lavorare in un call CP_1
center e di percepire tra i 300 ed i 500 euro mensili, come risulta dalle buste paga depositate con la memoria di costituzione.
Orbene, alla luce di tutti gli elementi emersi nel corso del giudizio, va posto a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di € 450,00 a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori (€ 225,00 ciascuna), entro il giorno
5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno sostenute nel loro interesse, secondo lo schema di cui al Protocollo del
2/7/2019, in vigore presso il Tribunale di Palermo.
Inoltre, stante la domiciliazione assolutamente prevalente delle minori presso la madre, deve disporsi la percezione dell'intero ammontare dell'assegno unico in favore di CP_1
cfr. Cass. ordinanza n. 4672/2025);
[...]
6. Spese di lite.
Le spese del giudizio, considerato l'esito della controversia e la parziale soccombenza reciproca delle parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cinisi
(PA) l'1/9/2010 tra , nato a [...], in data [...], e Parte_1 CP_1 nata a [...], in data [...], trascritto negli atti dello Stato civile di
[...]
Palermo al n. 30, parte II, Serie A dell'anno 2010;
• dispone l'affidamento condiviso delle minori e , con Per_1 Per_2
6 collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
• regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Parte_1 CP_1
somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori
(€ 250,00 ciascuna), entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
• dispone la percezione dell'intero assegno unico in favore di CP_1
• compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LL GI ES IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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