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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3720/2023 R.G.; tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Cingari - appellante; Parte_1
e
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Di Serio - appellato; Controparte_1
nonché
, non costituita- altra appellata;
Controparte_2
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 702/2023 del Giudice di Pace di
. Pt_1
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 26 febbraio 2025) è stata fissata udienza di discussione ex artt. 350 terzo comma, 350-bis primo comma, 281-sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Il ha impugnato la sentenza di primo grado con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Taranto ha accolto il ricorso proposto da avverso la Controparte_1
cartella di pagamento n.10620200013647270000, emessa dall Controparte_3
, per importi iscritti al ruolo esattoriale dall per il
[...] CP_4
pagamento di verbali di contestazione di violazioni del C.d.S. elevati nei confronti del
. CP_1
1 L'appellante, quale motivo di gravame, ha dedotto la violazione di legge, per erronea applicazione dell'art.7 n.7 del D.Lgs. n.150/2011 e degli artt. 7 e 8 della L.
n.890/1982, esponendo che:
-il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione proposta dal ritenendo che non CP_1
fosse stata fornita la prova della regolare notifica dei verbali di contestazione indicati nella cartella di pagamento opposta, rilevando che gli avvisi di ricevimento allegati a ogni verbale fossero privi delle indicazioni necessari per la loro validità;
-il primo Giudice ha ignorato che l'art. 7 n.7 del D.Lgs. n. 150/2011 prevede in capo all'Amministrazione l'onere di dimostrare il completamento dell'iter CP_4
notificatorio e non anche quello di verificare la corretta compilazione della modulistica postale, adempimento di competenza dell'operatore postale;
-in ogni caso, i pieghi dei verbali di contestazione sono stati affidati dall'Ente all'operatore postale completi della modulistica, debitamente compilata, altrimenti non sarebbero stati accettati dall'ufficio postale per la spedizione e il recapito;
-il Giudice di Pace ha ignorato che le notificazioni dei verbali di contestazione si sono perfezionate per il mancato ritiro, da parte del , dei relativi plichi, nel CP_1
termine di dieci giorni previsti per legge;
-la documentazione prodotta in tal senso dall'Ente deducente, nel corso del giudizio di primo grado, è completa di tutti i risconti necessari, recando l'attestazione dell'avvenuta “compiuta giacenza” prevista dall'art.8 della L.n.890/1982 e i richiami ai numeri di raccomandata presenti sulle relative comunicazioni di avvenuto deposito;
-l'avviso di ricevimento, la CAD e la procedura di attestazione della compiuta giacenza sono atti pubblici fidefacienti, e ogni ulteriore atto postale, compiuto in violazione dei dettami della L. n. 890/1982 nel corso dell'iter notificatorio, curato dall'operatore postale, avrebbe dovuto essere contestato mediante querela di falso.
L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata con dichiarazione dell'esecutività della cartella di pagamento n.10620200013647270000
e condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi
2 di giudizi, nonché al risarcimento dei danni cagionati al ex art. 96 Parte_1
c.p.c., stante la temerarietà dell'instaurazione del giudizio di opposizione.
L'appellato ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per come proposto e articolato;
ne ha poi contestato la fondatezza, deducendo che:
-il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto che “ad ogni verbale è allegato un avviso di ricevimento che non reca le indicazioni necessarie per la sua validità (…) per ogni avviso di ricevimento non sono state rispettate le disposizioni di cui all'art.
4 e dell'art. 8 della Legge n° 890 del 1982”;
-il Giudice ha correttamente concluso che dalla documentazione prodotta dal Pt_1
“non viene fornita la prova della regolare notifica dei sette suelencati verbali. Si accerta anche che ai solleciti di pagamento inseriti al fascicolo del non Pt_1
risulta allegata alcuna relazione di notifica”;
-non vi è alcuna prova della riferibilità delle relate prodotte in primo grado con le assunte infrazioni al C.d.S. contestate all'appellato;
-i verbali di contestazione notificati presso un indirizzo di residenza errato, stante la variazione della residenza da parte dell'appellato, risalente a cinque anni prima, sono inesistenti, così come è erronea la notifica dei verbali ulteriori ed è prescritto il relativo credito azionato.
L'appellato ha quindi concluso nei seguenti termini:
-in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello;
-in via principale, per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna dell' al pagamento delle spese e del compenso del doppio CP_4
grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
*** *** ***
L'appello è ammissibile e parzialmente fondato.
La disciplina di riferimento e la giurisprudenza, in sintesi.
Le opposizioni ad ordinanze-ingiunzione emesse per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni delle prescrizioni del Codice della Strada sono regolate dal
3 combinato disposto degli articoli 205 CdS -6-7 Decreto Legislativo n.150/2011; tali norme consentono di individuare il Giudice competente, il rito applicabile ed il termine per la proposizione, a pena di decadenza, salvi comunque i casi regolati dagli articoli 615-617 cpc, in presenza dei relativi presupposti (come si dirà infra).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito che:
“l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada;
il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (cfr. Cass. Sezioni
Unite 22 settembre 2017 n.22080);
-la tutela dei diritti del destinatario della cartella di pagamento è assicurata da un lato mediante il cd. rimedio "recuperatorio" dell'opposizione al verbale mai notificatogli, da esperire nelle forme e nei termini di cui alla L. n. 689 del 1981 (oggi, del D.Lgs. n.
150 del 2011) e dall'altro lato mediante i rimedi oppositivi ordinari degli artt.
615 e 617 c.p.c.. "Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della
4 mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 c.p.c.. Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento successivo. Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale"
(punto 8.2 della sentenza delle S.U. n. 22080/2017);
-“qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse – pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione – soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.; di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.”
(cfr. Cass., sez.II 4 settembre 2019 n.22094).
Per stretta inerenza al caso in esame deve richiamarsi la pronuncia Cass. sez.III 14 febbraio 2022 n.4690 del seguente tenore: “la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al C.d.S., sia stata esperita - in difetto di valida notificazione del verbale
- entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa
(Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019, Rv. 653724-01; Sez. 3,
5 Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021, Rv. 660524-01). Deve, dunque, ritenersi isolato il difforme precedente di Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018, Rv.
650849-02, richiamato dalla pronuncia impugnata;
ritiene il Collegio che debba darsi continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale (che trova il suo fondamento nella citata pronuncia delle Sezioni Unite), secondo cui - con l'opposizione D.Lgs. n.
150 del 2011, ex art. 7 (pur se in esito a riqualificazione di un'opposizione erroneamente denominata ex art. 615 c.p.c.) esperita entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento l'opponente può limitarsi a dedurre la mancata notificazione del verbale di accertamento quale vizio di formazione della pretesa dell'Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del
C.d.S.”.
Nella fattispecie, il , pur richiamando non correttamente l'art.22 della Legge CP_1
n.689/1981, ha introdotto tempestivamente il giudizio di opposizione con deposito del ricorso ed iscrizione a ruolo del 30 marzo 2022 a fronte della notifica della cartella di pagamento in data 16 marzo 2022.
Nel rispetto del termine decadenziale ex lege (30 giorni dalla notifica) come previsto dall'art.7 D.Lgs.150-2011 e dei principi enunciati dalla Suprema Corte, l'opponente ha dedotto:
-sia la mancata e/o regolare notifica dei verbali di contestazione CdS;
-sia la prescrizione quinquennale della pretesa impositiva (fatto estintivo tra l'elevazione dei verbali (2016) e la notifica della cartella (marzo 2022).
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione ritenendo – in maniera assorbente – che l'Ente impositore non avesse fornito la prova documentale attestante il regolare procedimento notificatorio.
Il Tribunale, investito del gravame avverso la decisione di primo grado, esaminando la documentazione allegata in primo grado e riversata nel fascicolo di secondo grado, non può non rilevare che:
6 -la cartella di pagamento , per l'importo di € 490,50, è stata emessa per il CP_5
pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni alle prescrizioni del Codice della
Strada, commesse in data 5 luglio 2016, 8 ottobre 2016, 7 dicembre 2016;
-dall'allegato alla cartella di pagamento si evincono i numeri identificativi dei verbali elevati dalla Polizia Locale del;
Parte_1
-confrontando il contenuto di tale allegato, denominato “estratto ruolo”, con la documentazione prodotta dal al fine di dimostrare la ritualità Parte_1
delle notifiche dei verbali al trasgressore, emerge che:
a) per il verbale numero 42718 del 5 luglio 2016, con sanzione pari ad euro 159,65, il plico postale è stato indirizzato a via Anfiteatro 53 -Taranto; Controparte_1
b) per il verbale numero 63067 dell'8 ottobre 2016, con sanzione pari ad euro 159,65, il plico postale è stato indirizzato a 53 -Taranto; Persona_1
c) per il verbale numero 75999 del 7 dicembre 2016, con sanzione pari ad euro
151,20, il plico postale è stato indirizzato a numero Persona_2
1/D-Taranto;
-per tale verbale è anche documentata la consegna al destinatario in data 25/02/2017
(cfr. fascicolo di parte ); Parte_1
-il Chiatante, in primo grado, a fronte della produzione documentale da parte dell'Ente impositore, ha ritenuto di non formulare alcuna eccezione e/o contestazione per la firma risultante dall'avviso di ricevimento, in cui è stata attestata dall'agente postale l'avvenuta consegna al destinatario.
Pertanto, tenuto della distribuzione dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c. e considerato che il Chiatante ha documentato la sua residenza storica nel Comune di e quella in Viale Virgilio n. 1/D-Taranto dall'11 Aprile 2011, deve ritenersi Pt_1
che la cartella di pagamento sia stata legittimamente emessa - solo - per la sanzione pecuniaria di euro 151,20, conseguente al verbale n. 75999 del 7 dicembre 2016,
7 notificato al Chiatante il 25 Febbraio 2017, risultando invece per gli altri due verbali
(prodromici alla fase di esazione) non regolare la notifica presso un indirizzo che non era quello del trasgressore.
Il Tribunale non è investito della cognizione dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata nell'atto di opposizione in primo grado, in quanto l'opponente non l'ha riproposta, né ha proposto gravame incidentale attesa l'omessa pronuncia da parte del primo Giudice.
La parziale fondatezza dell'appello e la parziale fondatezza dell'opposizione implicano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio (art.92 secondo comma cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.3720-2023 RG, fra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n.702/2023 del Giudice di Pace di , così provvede: Pt_1
-in accoglimento dell'appello, nei limiti di fondatezza, riformata in parte qua la sentenza di primo grado, dichiara che la cartella di pagamento opposta da CP_5
è stata emessa ritualmente – solo - per la somma di €151,20 oltre Controparte_1
diritti di notifica ed oneri di riscossione, a titolo di sanzione pecuniaria dovuta per il verbale n.75999 del 7 dicembre 2016, notificato il 25 febbraio 2017;
-dispone l'integrale compensazione delle spese processuali, per il doppio grado di giudizio.
Così deciso in data 21 maggio 2025 (con deposito telematico)
Il Giudice annagrazia lenti
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